Art. 34. (Finanziamenti per l'edilizia delle
scuole materne dal 1966 al 1970)
Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonche' da enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Nulla e' innovato per quanto attiene alla proprieta' degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonche' alle modalita' per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.
Alla costruzione di edifici per scuole materne statali e alla realizzazione delle opere indicate nel primo comma e' assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 32 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.
La somma annuale disponibile e' destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli enti ed alle istituzioni indicate al primo comma, assicurando, tuttavia, agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
scuole materne dal 1966 al 1970)
Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonche' da enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Nulla e' innovato per quanto attiene alla proprieta' degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonche' alle modalita' per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.
Alla costruzione di edifici per scuole materne statali e alla realizzazione delle opere indicate nel primo comma e' assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 32 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.
La somma annuale disponibile e' destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli enti ed alle istituzioni indicate al primo comma, assicurando, tuttavia, agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".