Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6687 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (Avv. Namio Emanuele Parte_1
Maria);
– parte ricorrente–
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (Avv. Mary Claire Ac- Controparte_1 cardi);
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/06/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Tribunale di Palermo sez. I civile
A seguito della emissione, in data 5 giugno 2023, della sentenza non definitiva n.
2707/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Con riferimento, in particolare, al regime di affidamento della minore , Persona_1
ritiene il Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i ge- nitori con domicilio prevalente presso la madre, in conformità a quanto stabilito in sede di separazione.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ri- tenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizie- vole per il minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la minore, in considerazione dell'età, secondo accordi liberamente presi com- patibilmente con le esigenze scolastiche e ludico ricreative della medesima. In caso di disaccordo, rimarranno valide le condizioni concordate in sede di separazione.
Nulla va, invece, previsto con riferimento all'affidamento del figlio , ormai Per_2 maggiorenne.
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Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, se-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile condo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separa- zione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non ricondu- cibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, sco- lastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non sol- tanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, profes- sionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto del- le risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio mi- nore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piut- tosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novem- bre 1997, n. 11025).
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carat- tere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è desti- nato a [...] oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori
(Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
Ora, nel caso in esame, il ricorrente ha sollecitato una riduzione del contributo previ- sto in sede di separazione, allegando un peggioramento della propria condizione economica, in quanto gravato del pagamento di finanziamenti (uno dei quali con-
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile tratto per l'acquisto di un ciclomotore utilizzato dal figlio), nonché un miglioramen- to dei redditi della resistente, beneficiaria dell'assegno unico per entrambi i figli.
La parte resistente, invece, ha richiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli da € 300,00 ad € 500,00 mensili, allegando la diminuzione del proprio reddito e l'aumento delle esigenze dei figli.
Tanto premesso, va rilevato che il è un sottufficiale dell'Esercito italiano ed ha Pt_1
percepito redditi come da certificazione reddituale prodotta (modelli 730
2022/2023/2024, in atti).
La ha dedotto, invece, di essere stata assunta con contratto a tempo indeter- Pt_1
minato part time presso il comune di Palermo, allegando una diminuzione dei pro- pri redditi ma è pacifico tra le parti che la stessa percepisca integralmente l'assegno unico per entrambi i figli.
E' indubbio, poi, che le esigenze di cura, educazione, istruzione e assistenza dei figli, debbano ritenersi crescenti con l'età e rendano necessario un proporzionale ade- guamento dell'assegno di mantenimento.
Invero, l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla cre- scita e non necessita di specifica dimostrazione.
Nel caso in esame, dunque, tenuto conto degli elementi fin qui evidenziati, della do- cumentazione in atti relativa alle condizioni reddituali delle parti e della relativa sperequazione, considerando i tempi di permanenza dei figli presso la madre, non- ché dell'integrale percezione dell'assegno unico da parte della , appare CP_1
opportuno confermare l'obbligo del di versare alla resistente la somma di € Pt_1
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 300,00 per ciascun figlio).
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tri- bunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
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Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va evi- denziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico- patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce del- la valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n.
898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di ade- guatezza deve assumere un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assisten- ziale, va valorizzata la funzione contributivo-compensativa del medesimo diritto, il
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge econo- micamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofa- miliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , valorizzandone la funzione assistenziale e con- CP_1
tributivo-compensativa, non essendo la resistente titolare di sufficienti redditi pro- pri.
In particolare, nel caso in esame, il , pur essendo gravato del pagamento di fi- Pt_1
nanziamenti, nell'anno 2022, ha percepito un reddito complessivo lordo pari ad €
40.286,00 e, nell'anno 2023, pari ad € 37.446,00. Lo stesso risulta, altresì, titolare di immobili.
La resistente, invece, ha riferito di essere stata assunta con contratto a tempo inde- terminato part time presso il comune di Palermo, con una retribuzione mensile pari a circa € 500,00.
La medesima risulta, poi, avere conseguito la laurea in giurisprudenza e alcuni ma- ster di specializzazione.
La , inoltre, ha specificato di essersi occupata nel corso del rapporto co- CP_1
niugale della cura dei figli, sacrificando le proprie ambizioni personali e con ciò con- sentendo al marito di dedicarsi integralmente alla propria attività lavorativa.
Sul punto, però, va rilevata la tardività e conseguente inutilizzabilità della documen- tazione allegata da parte resistente alla memoria di replica.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 2004), dell'età della resistente (49 anni), del significati- vo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, della sperequazione del- le condizioni economiche tra le parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile, fer- mo restando il rispetto delle disposizioni fino ad oggi vigenti.
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Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sufficienti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte costituita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore nata a [...] il 12 Persona_1
giugno 2008 con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla secondo le modalità indicate in parte motiva;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2
la somma mensile complessiva di € 600,00 a titolo di contributo per il man-
[...]
tenimento dei figli e - € 300,00 per ciascun figlio - da corrispondere Per_1 Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte resi- Parte_1 stente un assegno divorzile nella misura di € 100,00 mensili, da versare entro il gior- no 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile 7) compensa tra le parti le spese di lite;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Pa- lermo, il 16 gennaio 2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in con- formità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile