Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 29/04/2025 nella causa n. 332/2024 RGL, promossa da:
assistito dall'avv. VOGLINO ANDREA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dagli avv. PAVARINO IVANA e ARIONE ARIANNA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: infortunio sul lavoro
Considerato che:
• tra le parti è in contestazione l'entità del danno permanente suscettibile di essere indennizzato dall ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 38/2000 quale conseguenza CP_1 dell'infortunio occorso al ricorrente in data 8.4.2022, danno già riconosciuto dall nella CP_1 misura del 12%;
• il ricorrente non condivide la valutazione dell , ritenendo debba essere riconosciuta CP_2 una percentuale di invalidità pari al 28%;
• la causa è stata istruita mediante CTU affidata al dott. , il quale, esaminata la Persona_1 documentazione prodotta e sottoposto a visita il ricorrente, ha concluso che “Il Sig.
a seguito dell'evento infortunistico del 08.04.2022 ebbe a subire Parte_1
“Frattura scomposta calcagno sinistro trattata chirurgicamente complicata da infezione.
Trauma contusivo da impatto al calcagno destro” (…) esiste nesso di causalità tra l'azione traumatica e le lesioni riportate (…)
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Le alterazioni psicofisiche attualmente obiettivabili e suddescritte, data la loro natura ed in considerazione del tempo intercorso, non sono più suscettibili di significativo miglioramento
e costituiscono, pertanto, dei postumi invalidanti a carattere permanente. Tali postumi, utilizzando come riferimento le valutazioni tabellari dei singoli danni di cui al DM
12/07/2000, sono fondamentalmente riassumibili con relativa valutazione in:
− Marcata limitazione funzionale della caviglia e del complesso sottoastragalico- mediotarsico sin: DB 8%
− Sindrome algodistrofica in esiti di frattura del calcagno sin: DB 7%
− Cicatrice distrofica al calcagno sin: DB 1%
− Algie al tallone dx: DB 1%
− Disturbo d'ansia reattivo post-traumatico : DB 3%
Procedendo alla valutazione della globale incidenza di dette menomazioni sull'integrità psico-fisica del Sig. si determina, secondo criteriologia medico Parte_1 legale per danni monocroni concorrenti e coesistenti, una valutazione complessiva del 19
% (diciannove per cento) ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38..”;
• le conclusioni dell'accertamento peritale sopra richiamate non sono state contestate dalle parti nel termine appositamente loro concesso per legge;
esse sono congruamente e coerentemente motivate e possono pertanto essere fatte proprie da questo giudice e poste a base della decisione;
• avendo la relazione di CTU riconosciuto un maggior grado di inabilità rispetto a quello valutato dai medici dell , l deve essere condannato al pagamento in favore del CP_1 CP_2 ricorrente della differenza maturata tra quanto già corrisposto con decorrenza dal 6.6.2023
e quanto deve essere erogato, oltre interessi come per legge;
• non è fondata la richiesta del ricorrente di individuare la decorrenza dell'indennizzo dalla data dell'infortunio in quanto il pregiudizio derivante da invalidità permanente non può individuarsi prima del momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi, quando invece è ravvisabile il diverso pregiudizio da invalidità temporanea;
• le spese processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte resistente;
anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
2 RGL n. 332/2024
- condanna ad erogare a parte ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 D.L.vo 23.2.2000 CP_1
n. 38 corrispondente ad una menomazione di grado pari al 19% nella misura e con gli accessori di legge, dedotto quanto già effettivamente erogato (con decorrenza dal
6.6.2023);
- condanna l a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € CP_1
€ 3.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Alessandria, 29.4.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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