TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/07/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11116/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11116/2023 promossa da:
(C.F./P.I. , con gli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Federico Restano e Elena Canale e domiciliata in Torino, C.so Galileo Ferraris nr. 43, presso l'Avv.
Federico Restano
Attrice opponente contro
C.F ), con l'Avv. Valerio COroparte_1 P.IVA_2
Bartocci e domiciliato in Roma, Via Panama nr. 86, presso lo stesso difensore
ONvenuto opposto
OGGETTO: Franchising
ONclusioni delle parti
Parte attrice opponente
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale, in via istruttoria - respingere tutte le istanze istruttorie avverse
e, previa modifica dell'ordinanza in data 21.05.2024, ammettere la prova orale sui capi A-B-C dedotti con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cod. proc. civ.; nel merito - in forza delle eccezioni di inadempimento e di compensazione dell'importo dovuto in forza dell'atto di manleva (in relazione al quale si chiede di accertare l'avvenuta compensazione, ovvero di disporre la compensazione ON ON giudiziale), respingere tutte le pretese del nei confronti di e accertare che nulla CP_1 pagina 1 di 12 deve; in ogni caso - revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
- con vittoria di spese
e compensi di lite, rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva”.
Parte convenuta opposta
“Il n. 160/2021 richiama integralmente tutto quanto CP_1 COroparte_1 eccepito, dedotto e concluso nelle pregresse difese e chiede l'accoglimento delle conclusioni e delle istanze istruttorie formulate nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., che di seguito si riportano:1.
Respingere l'opposizione per le ragioni indicate in narrativa con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2. In ogni caso condannare al pagamento della somma di € Parte_1
34.830,75, oltre interessi di mora pari al saggio legale annuo maggiorato di 3 punti percentuali, come stabilito nell'art. 7 del contratto di affiliazione, decorrenti dal decimo giorno successivo alla scadenza di ogni singola fattura al saldo, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
3. ON vittoria delle spese ON di lite. In via istruttoria, sebbene gravi su l'onere di dimostrare di aver tempestivamente informato il di qualsiasi evento da cui si potesse rilevare la presenza di un debito correlato al ramo CP_1 aziendale oggetto di acquisto, si chiede, senza inversione dell'onere della prova, che sia ordinata ON all' e alla stessa di produrre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., COroparte_3 gli atti presupposti (comunicazione di irregolarità, avviso bonario e avviso di accertamenti, ecc.) e successivi (avvisi di liquidazione) relativi alle seguenti cartelle esattoriali/di pagamento con relative notifiche:
- Cartella 09720150129756312501 del 17/06/2015 di € 11.028,69
- Cartella 09720150206531650501 del 18/11/2015 di € 7.339,79
- Cartella 09720160022646672501 del 10/02/2016 di € 1.936,33
- Cartella 09720190133905147501 del 08/05/2019 di € 70.361,02
- Cartella 09720170266396928501 del 25/01/2018 di € 2.206,08
- Cartella 09720140108658669501 15/10/2015 € 85.803,93
- Cartella 09720200048074218501 27/02/2020 € 78.439,62
- Cartella 097 2020 0192454387501 del 3/10/2022 di € 480,50
- Cartella 097 2020 02299625 07 00 del 3/10/2022 di € 99,26
- Cartella 09720170266396928501 del 25/01/2018 di € 1.592,43
- Cartella 09720190133905147501 del 08/05/2019 di € 72.138,43
- Cartella 09720200144986884501 del 16/03/2022 di € 62.221,35
- intimazione di pagamento n. 097 2023 90338147 28/000 per euro 136.039,42”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 1) ON atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nr. 2975/2023 del Tribunale di
Torino, la (d'ora in avanti anche solo ” o Parte_1 Parte_1
ON
[..
“ ”) conveniva in giudizio il (d'ora in avanti anche solo “ COroparte_1
CO
o “ o “ ”), rilevando: COroparte_4 CP_1
- che con decreto ingiuntivo nr. 7957/2022 del 03.11.2022, il Tribunale di Torino aveva ingiunto alla di pagare, in favore del la somma di € 34.830,75, Parte_1 COroparte_1 oltre interessi e spese, per il pagamento di royalties scadute al 31.03.2022;
- che, alla base dell'ingiunzione, il deduceva l'esistenza del contratto COroparte_1
28.02.2017, in cui la società aveva concesso alla “la licenza di CP_1 Parte_1 affiliazione commerciale per l'utilizzo dei segni distintivi, il Know-how e il materiale didattico del noto metodo per l'insegnamento della lingua inglese, per la Città ”, dietro CP_1 Parte_2 corrispettivo stabilito nella misura del 6% del fatturato realizzato dall'affiliata;
- che il summenzionato decreto ingiuntivo andava revocato;
- che, infatti, la convenuta opposta risultava inadempiente sia relativamente al contratto di concessione della licenza sia relativamente ad un obbligo di manleva derivante da scrittura privata del
01.03.2017;
- che, più precisamente, quanto agli inadempimenti contrattuali, la non aveva aggiornato CP_1 il software gestionale e svolto attività di promozione del marchio e della rete, con conseguenti costi sostenuti da per un ammontare non inferiore ad € 23.000,00 per l'esercizio Parte_1
2020/2021 e ad € 51.000,00 per l'esercizio 2021/2022;
- che, quanto all'obbligo di manleva, con scrittura del 01.03.2017 aveva Parte_1 acquistato da The ER OR il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di insegnamento della lingua inglese e, contestualmente all'acquisto, la si era impegnata a tenere indenne e CP_1 manlevare da “sopravvenienze passive, insorgenza di debiti, passività e oneri di Parte_1 qualsiasi natura”, ivi incluse le passività fiscali afferenti al ramo d'azienda ceduto;
- che proprio tra le passività fiscali vi erano sei atti di pagamento, notificati a COroparte_6 dall' per l'importo complessivo di € 393.734,64, di
[...] COroparte_7 cui € 20.304,81 già versati dall'opponente all'Ente impositore;
- che l'impegno di manleva prevedeva un obbligo di pagamento a prima richiesta;
ON
- che, dunque, in conclusione, sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione agli obblighi di aggiornamento gestionale e di promozione e pubblicità, nonché eccezione di compensazione dell'importo dovuto in forza dell'atto di manleva e, per tali motivi, chiedeva la revoca dell'ingiunzione di pagamento. pagina 3 di 12 2) ON comparsa di costituzione e risposta del 06.09.2023, il chiedeva di Parte_3 respingere le domande attoree, confermando l'ingiunzione opposta e rilevando:
- l'inammissibilità/improponibilità dell'eccezione di compensazione, che poteva essere al più formulata in sede fallimentare;
CO
- che la scrittura invocata da controparte, avente ad oggetto l'obbligo di di manleva, era un documento inopponibile in quanto privo di data certa;
- che, comunque, tale eccezione di compensazione era già stata sollevata in un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, RG 24186/2022, pendente davanti al Tribunale di Torino;
- che non vi era alcuna interconnessione tra il contratto di franchising, da cui derivavano le ON obbligazioni di pagamento della nei confronti della convenuta, oggetto dell'ingiunzione opposta, e l'impegno di manleva;
- che l'eccezione di compensazione era inammissibile anche ai sensi dell'art. 72 Legge
Fallimentare, in base al quale “se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto” e che, nel caso di specie, nessuna autorizzazione a subentrare nell'asserito contratto di garanzia del 01.03.2017 era mai intervenuta;
- che, nel merito: ON CO
-- non aveva mai richiesto prima d'ora alcuna ulteriore somma a a tale titolo, ben conscia di non poterla domandare;
-- non era dato sapere se tali somme fossero afferenti al ramo aziendale oggetto di cessione;
-- le intimazioni e le cartelle allegate non erano sufficienti a suffragare la pretesa perché nulla specificavano;
ON
-- la stessa , in tutte le impugnazioni dalla stessa presentate contro le pretese erariali, eccepiva che “Non vi [era] alcuna prova che la pretesa riguard[asse] il ramo di azienda ceduto”, in considerazione del fatto che la cedente aveva numerose unità produttive che costituivano autonomi rami aziendali;
ON
-- non era vero che aveva versato la somma opposta in compensazione, ma era stata l' ad ottenerlo a seguito di una procedura esecutiva presso terzi, COroparte_8 circostanza ben diversa che non attestava la riferibilità ditale importo al ramo aziendale ceduto;
pagina 4 di 12 -- la pendenza dei giudizi di impugnazione delle cartelle di pagamento dimostrava comunque la ON non definitività della pretesa erariale nei confronti di;
ON CO
-- non aveva mai comunicato a di aver ricevuto le cartelle di pagamento anzidette, pregiudicando ogni eventuale difesa;
ON
- che, inoltre, la scrittura stabiliva che avrebbe dovuto, a pena di decadenza, notiziare per CO iscritto dell'evento passività entro 30 giorni dalla conoscenza dell'evento (e non dalla notifica della cartella) e che nessuna comunicazione era mai intervenuta nel termine predetto;
- che la scrittura andava interpretata nel senso di ritenere esistente un obbligo di manleva per le sopravvenienze passive o insorgenza di debiti ma non per ciò che era già passività alla data di cessione del ramo d'azienda (passività, in questo caso, al massimo non dichiarata dal cedente) e tali erano le cartelle di cui ai documenti 9/10/11/12 di parte attrice;
- che non era stata data prova delle notificazioni delle cartelle;
- che infondata era anche l'eccezione di inadempimento: ON
-- quanto all'attività promozionale, essa, infatti, era a carico di una controllata della e non a CO carico della;
-- il fatto che l'art. 9 prevedeva per il programma di posizionamento e di promozione e pubblicità nazionale, un contributo a carico dell'Affiliato del 2% del fatturato annuale, mai richiesto, evidenziava la discrezionalità di valutazione dell'Affiliante nel porre in essere tali attività;
-- quanto al gestionale:
--- IES stessa aveva ammesso il Software gestionale le era stato fornito, ma lamentava unicamente un'asserita obsolescenza e un preteso malfunzionamento mai comunicati prima d'ora all'opponente e privi di qualsivoglia elemento a supporto;
ON
--- i presunti costi che affermava di aver sostenuto per le fantomatiche inefficienze del software gestionale erano indimostrati;
--- in ogni caso, si trattava di obbligazioni le cui tempistiche di esecuzione rimanevano a discrezione dell'Affiliante, tanto è che non era stabilito contrattualmente alcun termine;
--- presunti maggiori costi di personale erano del tutto indimostrati e la loro quantificazione priva di qualsivoglia supporto probatorio;
ON
--- in ogni caso, mai nessuna richiesta o costituzione in mora era stata mai inviata da e ai sensi dell'art. 1219 c.c., ove non fosse stato apposto un termine contrattuale, la mora non era automatica;
- che, in ogni caso, l'art. 7 del contratto di franchising, stabiliva che “in nessun caso e quindi neanche in caso di contestazione dei rendiconti da parte dell'Affiliante, l'Affiliata po[teva] sospendere pagina 5 di 12 o ritardare il pagamento dei corrispettivi all'Affiliante stesso”, pertanto, nessuna eccezione di inadempimento poteva essere opposta per paralizzare il pagamento del corrispettivo dovuto.
La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo la conferma dell'ingiunzione opposta o, comunque, la condanna dell'attrice al pagamento dovuto di € 34.830,75, oltre interessi di mora come stabilito all'art. 7 del contratto di affiliazione.
3) Redatte le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza le parti precisavano le proprie difese ed insistevano nelle proprie istanze. ON ordinanza del 21.05.2024, da intendersi qui integralmente richiamata, venivano ammesse le prove orali e fissata udienza di escussione testi, all'esito della quale veniva fissata udienza di rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. La causa veniva poi trattenuta a decisione.
4) L'opposizione è fondata e va accolta
4.1) Occorre innanzitutto soffermarsi sull'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente
e sui rilievi di inammissibilità della stessa dedotti dalla convenuta.
4.1.1) Per prima cosa va rilevato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice condivide, “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli artt. 93 e ss L. Fallimentare, trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione” (cfr. Cass. Civ., 13345/2024 e 25947/2022).
Ora, nel caso in esame, l'opponente non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, che, nel caso, avrebbe dovuto essere esperita all'interno della procedura speciale di accertamento del passivo, ma si è limitata a sollevare l'eccezione atta a paralizzare la pretesa creditoria del
che è, dunque, ammissibile. CP_1
4.1.2) La convenuta ha sostenuto, altresì, l'inammissibilità dell'eccezione attorea di compensazione con riferimento alla previsione dell'art. 72 L. Fallimentare, in base al quale “Se un pagina 6 di 12 contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”.
La difesa del non coglie nel segno. CP_1
La norma invocata, infatti, riguarda un “contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti” mentre la garanzia richiesta dall'attrice (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo), non prevedendo una prestazione sinallagmatica di IES, non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 72 L.F.
4.1.3) Irrilevante è poi la contestazione del in ordine alla “non attinenza della pretesa CP_1 creditoria opposta in compensazione al titolo dedotto in giudizio da ” (cfr. pag. 8 COroparte_1 comparsa di costituzione). L'art. 56 L.F., infatti, stabilisce che “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso”, senza richiedere, quale presupposto per l'ammissibilità della compensazione, una attinenza tra il credito opposto in compensazione e il credito del e tale impostazione si rinviene anche nell'art. 1241 c.c.: CP_1
“Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti”.
Pertanto, non essendo richiesta alcuna attinenza tra il credito iniziale e il contro credito oggetto di compensazione, la relativa eccezione è da ritenersi ammissibile.
4.1.4) Infondate, inoltre, sono le altre due argomentazioni di inammissibilità della compensazione dedotte dal . CP_1
Quanto all'assenza di data certa della scrittura prodotta dall'attrice quale doc. 5 e dalla stessa invocata quale titolo della garanzia richiesta, se, da un lato, è vero che ai sensi dell'art. 2704 c.c., “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi”, è, altresì, vero, dall'altro, che il curatore fallimentare che propone una domanda di adempimento di una obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore, in epoca antecedente al fallimento, subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo
e, dunque, il terzo convenuto gli può opporre tutte le eccezioni e le prove documentali che avrebbe potuto opporre all'imprenditore poi fallito (in tal senso, cfr. Cass. Civ. 30446/2019 e 18059/2004), pagina 7 di 12 nei confronti del quale non è richiesta da alcuna norma l'apposizione di data certa del titolo. Dunque, la dedotta inammissibilità del non è fondata. CP_1
Anche per quanto riguarda l'inammissibilità della compensazione “perché già sollevata nella precedente opposizione a decreto ingiuntivo RG 24186/2022”, la difesa della convenuta è infondata in quanto, come si dirà meglio infra, il controcredito di IES è di importo tale da poter paralizzare tanto la CO pretesa di oggetto del procedimento RG 24186/2022 quanto la pretesa oggetto del presente procedimento.
4.2) Passando ora al merito dell'eccezione di compensazione, va detto che essa è fondata. ON ON il contratto di cessione di azienda del 01.03.2017 (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo) tra e la quest'ultima si è resa garante e si è impegnata “a mantenere indenne e COroparte_9
ON manlevare da eventuali sopravvenienze passive e da insorgenza di debiti (diversi e/o maggiori di quelli indicati al precedente punto 3.1), passività e oneri di qualsiasi natura, riferiti alla gestione antecedente alla Data di cessione del Ramo d'Azienda, che possano determinare richieste e oneri a ON carico di ” (art. 4.02) e nella scrittura privata in pari data (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo)
l' e la hanno previsto che “la si Parte_1 COroparte_1 CP_1 costituisce garante, in solido con la ER OR, relativamente alle garanzie dalla prima ON concesse alla nel contratto di cessione di ramo d'azienda” (art. 2). ON In applicazione di queste pattuizioni, la ha posto in compensazione, rispetto alla pretesa creditoria del , l'obbligo dello stesso di tenere indenne l'odierna opponente per la definitiva CP_1 somma di € 170.445,78 (cfr. doc. 30 fascicolo attoreo), richiesta dall' a seguito di COroparte_3 definizione agevolata delle cartelle di pagamento prodotte dall'attrice ai documenti 9/10/11/12/13/14 e che riguardano il ramo d'azienda ceduto.
L'eccezione è fondata perché l'attrice, contrariamente a quanto dedotto dal nelle CP_1
COr proprie difese, ha dimostrato di dovere all' la somma di € 170.445,78 e che tale somma riguarda debiti afferenti al ramo di azienda oggetto di cessione e oggetto di manleva.
Infatti, innanzitutto è da ritenersi superata la difesa della convenuta in ordine alla circostanza ON della non definitività della pretesa erariale nei confronti di : la comunicazione di definizione agevolata “rottamazione quater” dei carichi affidati all' e il COroparte_11 versamento delle prime due rate in esecuzione del piano di rientro concordato (cfr. docc. 30, 31 e 32 ON fascicolo attoreo), prova che deve definitivamente € 170.455,78 all'ente.
pagina 8 di 12 ON la rottamazione, infatti, il credito viene definitivamente cristallizzato nella somma agevolata (salva l'eventuale decadenza in caso di inadempimento ma ciò non toglie che il debito verso l'ADE sia definitivo e non più oggetto di impugnazioni da parte del debitore). ON All'importo definitivo di € 170.455,78 va, poi, aggiunta l'ulteriore somma di € 20.304,81 che COr aveva già versato all' dopo la notificazione delle cartelle e prima di raggiungere l'accordo di rottamazione, con la precisazione che risulta del tutto irrilevante il fatto che tale ulteriore importo non ON sia stato pagato spontaneamente da ma oggetto di procedura esecutiva di pignoramento presso terzi: che sia stato un adempimento spontaneo o eseguito coattivamente non pregiudica, infatti,
l'avvenuto esborso.
Che, poi, tale debito riguardi il ramo di azienda ceduto e sia riferito alla gestione antecedente alla data di cessione (così come richiesto dal contratto stesso all'art. 4.02), è comprovato dalle stesse cartelle di pagamento prodotte (cfr. da doc. 9 a doc. 14 atto di citazione e, in particolare, per quanto meglioinfra, i docc. 9 e 10, vale a dire le cartelle nn. 09720219032071117000 e. COr 09720219032071218000), in cui l' destina la richiesta di pagamento “Alla società
- C.F. (cessionaria) nella qualità di Parte_1 P.IVA_1 responsabile in solido del debito erariale maturato dalla società COroparte_12
- C.F. (cedente), nei limiti del valore della cessione del 01/03/2017 e
[...] P.IVA_3
a seguito dell'esito negativo della escussione del patrimonio della società cedente, cancellata dal
Registro delle Imprese il 28/04/2017”.
Se l'ADE ha indicato il debito come “maturato dalla OR”, è evidente che si tratta di un ON debito anteriore alla cessione e se è indirizzato alla , nella sua qualità di cessionaria, nei limiti del valore della cessione del 01.03.2017, è evidente che si tratta di un debito del ramo di azienda ceduto.
Per questi motivi
– in quanto esplorativa e irrilevante - è stata rigettata l'istanza della convenuta ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto gli atti presupposti relativi alle cartelle prodotte dall'attrice.
E, ancora, che siano debiti oggetto di manleva risulta provato dalla circostanza che ai sensi dell'art. 4 del contratto di cessione del 01.03.2017 la manleva doveva coprire tutte le sopravvenienze passive, tutti i debiti, passività e oneri di qualsiasi natura, con la sola esclusione di quelli indicati al precedente punto 3.1), senza alcuna distinzione tra sopravvenienze passive e passività “semmai non dichiarate dal cedente”, come erroneamente rilevato dalla convenuta. In altri termini, ogni richiesta di pagamento riferita alla cedente, in quanto anteriore alla cessione, era stata pattuita come oggetto di manleva, ad eccezione dei debiti indicati all'art. 3.1), di seguito riportato:
pagina 9 di 12 Le cartelle di pagamento allora, trattandosi – per quanto sopra ampiamente argomentato - di debito riferito al ramo di azienda ceduto e maturato dalla cedente, non rientrante nelle passività escluse di cui all'anzi riportato art. 3.1, sono oggetto di garanzia ex artt.
4.02 del contratto di cessione e 2 della scrittura privata 01.03.2017.
4.2.1) Un discorso a parte merita l'eccezione di decadenza sollevata dal . CP_1
È vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 4 della scrittura 01.03.2017, le parti hanno pattuito che “al verificarsi di un evento o di una circostanza che possa dar luogo alla responsabilità di ER ON OR (…), dovrà dare, a pena di decadenza, notizia per iscritto di tale evento o circostanza a
ER OR e entro 30 giorni dal giorno in cui abbia avuto conoscenza CP_1 effettiva dell'evento da cui possa conseguire la responsabilità solidale” (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo).
L'attrice ha dimostrato di aver comunicato a a mezzo PEC del 29.12.2021 (cfr. doc. 8 CP_1 fascicolo attoreo), le cartella di pagamento nr. 09720219032071117000 e nr. 09720219032071218000, rispettivamente, di € 90.665,83 e di € 2.206,08 (cfr. docc. 9 e 10 atto di citazione), dunque, entro il termine di 30 giorni richiesto dall'accordo; termine che decorre dal giorno dell'effettiva conoscenza dell'evento – cartella esattoriale - e che, nel caso di specie, va identificato con il giorno
02.12.2021, data di notificazione a mezzo PEC da parte dell' (cfr. docc. 9 e 10), COroparte_3 con ciò rendendo infondata la contestazione della convenuta in ordine alla mancata produzione delle relative notifiche (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta). La notificazione, infatti, c'è ed è stata provata: è la PEC dell'ADE del 02.12.2021: mittente
t, destinatario Email_1
Email_2
L'effettiva conoscenza di un evento, richiesta dall'art. 4 della scrittura 01.03.2017, non può che coincidere con la sua notificazione all'interessata IES in data 02.12.2021.
pagina 10 di 12 ON ON la successiva comunicazione PEC del 29.12.2021 (cfr. doc. 8, cit.) ha inoltrato a direttamente le due cartelle ricevute, con ciò rispettando anche gli ulteriori incombenti che le CP_1 parti avevano pattuito a carico del garantito, vale a dire: fornire una descrizione documentata con CO l'indicazione dell'importo richiesto e permettere a di esercitare il proprio diritto di difesa, contestare o transigere le pretese dell'ADE (cfr. doc. 5 attoreo, art. 4, lettera a). ON Dunque, per le cartelle nn. 09720219032071117000 e 09720219032071218000, non è incorsa in alcuna decadenza.
Per le altre cartelle di pagamento (cfr. docc. 11/12/13/14) non risulta, invece, dimostrata CO l'avvenuta comunicazione a nel termine decadenziale, tuttavia, la minor somma di € 92.871,91
(rispetto all'importo complessivo di € 170.455,78 di cui alla definizione agevolata) portata dalle uniche ON due cartelle comunicate tempestivamente alla garante e facenti parte del
contro
-credito di , è sufficiente a paralizzare, in compensazione, l'importo di cui al decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, pari ad € 34.830,75 e anche l'importo di € 24.144,99 dell'altro ON procedimento di opposizione, nr. RG 24186/2022, in cui ha eccepito la medesima compensazione: € 34.830,75 + € 24.144,99 = € 58.975,74 credito del , inferiore ad € CP_1
92.871,91 controcredito IES non decaduto.
4.3) Le considerazioni che precedono e, in particolare, l'accoglimento dell'eccezione di compensazione delle due cartelle docc. 9 e 10 fascicolo attoreo, assorbono le altre questioni trattate dalle parti, in riferimento sia all'eccezione di inadempimento sia alle restanti cartelle di pagamento.
4.4) Le spese legali seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
- Accoglie la presente opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 7954/2022 emesso dal Tribunale di Torino il 03.11.2022;
- ONdanna parte convenuta opposta, a corrispondere in COroparte_1 favore di parte attrice opposta, le spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in complessivi € 7.616,00, di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, pagina 11 di 12 € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisoria, oltre rimborso CU se dovuto, oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 29.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con la collaborazione della CP_13
pagina 12 di 12