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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6557 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 14105 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.ta e Parte_1 difesa dall' Avv. Maurilio D'Angelo – ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dagli Avv. Massimiliano Morelli e Alessia Faddili – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 26/4/2023 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva qui in giudizio l' proponendo opposizione avverso avviso di addebito n. 397 2023 CP_1
0000719560 000, notificatole il 18/3/2023, col quale le era stato intimato il pagamento della somma di €. 50.763,98 per contributi omessi nella Gestione dipendenti relativi al periodo agosto 2016-luglio 2017 e relativi accessori;
in forza di verbale ispettivo del 22/7/2022 notificato il 25/7/2022. A fondamento dell'opposizione, premesso che col predetto verbale ispettivo le si era contestata omessa contribuzione per il lavoratore in Persona_1 aspettativa sindacale non retribuita presso la Parte_2 sin dal 1989; asseritamente simulata;
deduceva: a) nullità del VUAN per difetto assoluto di motivazione, facente generico rinvio ad una indagine penale dalla quale sarebbe risultato che il aveva Per_1 lavorato effettivamente nel sindacato ricorrente, e non presso;
Pt_2
b) adesione acritica alle indagini predette;
c) il dirigente sindacale aveva diritto, ai sensi dell'art. 31 della legge n.300/70, ad una aspettativa non retribuita e come tale non soggetta a contribuzione;
malgrado utile a pensione;
d) l'art.3 del d.lgs n. 564/96 aveva stabilito che i provvedimenti di aspettativa fittizi comportassero solo il disconoscimento della contribuzione figurativa;
e) in ogni caso, il era in aspettativa dal 1989; chiedeva (in sintesi): Per_1 ~ 2 ~
1) dichiararsi inefficace l'avviso di addebito opposto;
2) dichiararsi non dovute le somme richieste. Resisteva l' chiedendo dichiararsi inammissibile e per quanto di ragione CP_1 respingersi l'avversa opposizione perchè (in sintesi): era stato accertato, anche per dichiarazione dello stesso che questi non era mai stato in aspettativa Per_1 sindacale in (già UO), per la quale non aveva mai lavorato, ma Pt_2 aveva sempre lavorato come dipendente per il sindacato ricorrente;
sicchè il rapporto con UO era stato fittiziamente costituito per consentire al di fruire di un distacco sindacale a sua volta inesistente;
gli obblighi Per_1 contributivi dipendevano dalle situazioni giuridiche sostanziali e non dalla regolarità formale o adeguatezza motiva degli atti di accertamento;
peraltro il era sufficientemente motivato;
la contestazione del verbale era peraltro CP_2 tardiva ai sensi dell'art.617 c.p.c.; nemmeno l'avviso di addebito richiedeva una vera e propria motivazione secondo l'art. 30 del d.l. n.78/2020 conv. in legge n.122/2010.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. All'odierna udienza, a seguito del pagamento spontaneo dell'intimato, le parti hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
2. Deve provvedersi in conformità.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 14105 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.ta e Parte_1 difesa dall' Avv. Maurilio D'Angelo – ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dagli Avv. Massimiliano Morelli e Alessia Faddili – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 26/4/2023 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva qui in giudizio l' proponendo opposizione avverso avviso di addebito n. 397 2023 CP_1
0000719560 000, notificatole il 18/3/2023, col quale le era stato intimato il pagamento della somma di €. 50.763,98 per contributi omessi nella Gestione dipendenti relativi al periodo agosto 2016-luglio 2017 e relativi accessori;
in forza di verbale ispettivo del 22/7/2022 notificato il 25/7/2022. A fondamento dell'opposizione, premesso che col predetto verbale ispettivo le si era contestata omessa contribuzione per il lavoratore in Persona_1 aspettativa sindacale non retribuita presso la Parte_2 sin dal 1989; asseritamente simulata;
deduceva: a) nullità del VUAN per difetto assoluto di motivazione, facente generico rinvio ad una indagine penale dalla quale sarebbe risultato che il aveva Per_1 lavorato effettivamente nel sindacato ricorrente, e non presso;
Pt_2
b) adesione acritica alle indagini predette;
c) il dirigente sindacale aveva diritto, ai sensi dell'art. 31 della legge n.300/70, ad una aspettativa non retribuita e come tale non soggetta a contribuzione;
malgrado utile a pensione;
d) l'art.3 del d.lgs n. 564/96 aveva stabilito che i provvedimenti di aspettativa fittizi comportassero solo il disconoscimento della contribuzione figurativa;
e) in ogni caso, il era in aspettativa dal 1989; chiedeva (in sintesi): Per_1 ~ 2 ~
1) dichiararsi inefficace l'avviso di addebito opposto;
2) dichiararsi non dovute le somme richieste. Resisteva l' chiedendo dichiararsi inammissibile e per quanto di ragione CP_1 respingersi l'avversa opposizione perchè (in sintesi): era stato accertato, anche per dichiarazione dello stesso che questi non era mai stato in aspettativa Per_1 sindacale in (già UO), per la quale non aveva mai lavorato, ma Pt_2 aveva sempre lavorato come dipendente per il sindacato ricorrente;
sicchè il rapporto con UO era stato fittiziamente costituito per consentire al di fruire di un distacco sindacale a sua volta inesistente;
gli obblighi Per_1 contributivi dipendevano dalle situazioni giuridiche sostanziali e non dalla regolarità formale o adeguatezza motiva degli atti di accertamento;
peraltro il era sufficientemente motivato;
la contestazione del verbale era peraltro CP_2 tardiva ai sensi dell'art.617 c.p.c.; nemmeno l'avviso di addebito richiedeva una vera e propria motivazione secondo l'art. 30 del d.l. n.78/2020 conv. in legge n.122/2010.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
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1. All'odierna udienza, a seguito del pagamento spontaneo dell'intimato, le parti hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
2. Deve provvedersi in conformità.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)