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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/12/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/05/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti FAGOTTO FRANCESCA e DE ROIA CINZIA
RICORRENTE
CONTRO
1) Controparte_1
2) Controparte_2
3) Controparte_3
Con il dott. MIGOTTO FRANCESCO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 11/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di per le graduatorie di circolo e di istituto di III CP_3 fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023-2024 e/o 2024/25 - 2025/26 -
2026/27, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il CP_3
triennio scolastico 2021-2023-2024 e/o 2024/25 - 2025/26 - 2026/27, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O
L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021
e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n.
9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-
2023-2024 e/o 2024/25 - 2025/26 - 2026/27,, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di per il triennio CP_3 scolastico 2021-2023-2024 e/o 2024/25 - 2025/26 - 2026/27, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura PER IL RESISTENTE
In via preliminare:
- Si evidenzia il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
;
[...]
- Si rileva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, rilevabile d'ufficio in ogni momento dal Giudice del Lavoro adito. Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro: in via subordinata alla precedente eccezione,
- Si chiede che codesto spettabile Giudice dichiari la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutto il personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, valide per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, controinteressato alle pretese del sig. . In Parte_1
via principale,
- Si chiede di dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria per le ragioni dianzi evidenziate da questo patrocinio.
Spese rifuse. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/05/2024 il signor ha inteso dolersi del fatto che, Parte_2
una volta presentata domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della provincia di valide per gli anni scolastici 2021/2024, gli fosse stato attribuito CP_3
un erroneo punteggio a fronte del servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina per totali 12 mesi.
Concludeva pertanto come in atti.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
A) Va innanzitutto disatteso l'eccepito difetto di giurisdizione del giudizio ordinario.
Per orientamento oramai consolidato compete a siffatta giurisdizione ogni controversia avente ad oggetto atti che la P.A. assume in veste di datrice di lavoro e che incidono nel patrimonio dell'interessato ovvero nella situazione giuridica individuale di diritto soggettivo. In particolare la
Suprema Corte a Sezioni Unite, nel pronunciarsi su un caso analogo, ha affermato che anche il decreto ministeriale impugnato n° 50/2021 “lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio” circa i criteri di attribuzione del punteggio per la collocazione nella graduatoria;
dette norme “non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra – come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale – sicché il petitum sostanziale dedotto
INVOLGE UN ATTO DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima”.
Cass. S. U. sentenza 20/02/2020 n° 4318. In senso conforme Trib. Udine sentenza 24/01/2023 n° 20
B) Nel merito la domanda giudizialmente azionata appare meritevole di accoglimento.
Appare preliminarmente opportuno evidenziare che l'allegato A del vigente DM n° 89/2024, il cui testo ricalca quello del previgente DM 50/2021, stabilisce che:
- Il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- Il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
In considerazione di ciò il servizio militare è valutato come segue:
- Servizio militare di leva prestato IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO 6 punti per ogni anno di servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
- Servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego 0,60 punti per ogni anno di servizio (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
Orbene contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Amministrazione scolastica, va ad avviso dell'adito Tribunale decisamente censurata la menzionata disparità di trattamento a livello di punteggio, atteso che le citate disposizioni regolamentari violano in tal senso norme costituzionali e comunque di rango primario, segnatamente:
• l'art. 52 della Carta fondamentale secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo “(cfr. Cass. civ. Sez. lav. 01/09/1997 n° 8279);
• l'art. 4 L. n° 282/1969 secondo cui … ai fini della valutazione dei titoli di servizio, IL SERVIZIO
MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO D'AUTORITÀ … SONO VALUTATI COME SERVIZIO SCOLASTICO
CON LA MASSIMA QUALIFICA. “;
• la successiva Legge 24/12/1986 n° 958 all'art. 20 ha stabilito che … “IL PERIODO DI SERVIZIO
MILITARE È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI PER L'INQUADRAMENTO ECONOMICO E PER LA
DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ LAVORATIVA AI FINI DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL
SETTORE PUBBLICO…. “
Disposizione questa sostanzialmente sovrapponibile all'art. 2050 co 1 e 2 D.Lvo n° 66/2010
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. • E ancora in ambito prettamente scolastico soccorre l'art. 569 co 3 D.Lvo n° 297/94 (dettato per il personale ATA) a mente del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, disposizione questa richiamata con identica dicitura dall'art. 485 co 7 applicabile al personale docente.
E quindi, aggiunge questo giudice, ANCHE SE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA.
Orbene va dato atto che nel delineato panorama normativo è intervenuta a vari livelli la giurisprudenza.
1) La Suprema Corte, Sez. Lavoro, con quattro recenti ordinanze (n° 35850 del 18/11/2021, n° 34686 del
16/11/2021, n° 34687 del 16/11/2021 e n° 5679 del 02/03/2020 ha ribadito che una lettura costituzionalmente azionata impone di dare rilevanza al servizio militare prestato (e/o al servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica. E ancora: La Corte di
Cassazione ha pertanto correttamente applicato il principio secondo cui “deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.” (Corte di Cassazione, sentenza n. 35380/2021).
Con riguardo in particolare al servizio civile la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5679/2020 così dispone “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”.
Giova ancora rammentare che la Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 10/11/2021, n.
33151, cassa con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Trieste, disponendo che: “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.lgs. n. 66 del 2010, art. 2050" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); tale disciplina- si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali"; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”.
2) Parimenti anche la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto al soggetto tenuto a svolgere servizio militare/civile, anche non in costanza di nomina, il medesimo punteggio previsto per il servizio scolastico.
Ed invero, dopo la sentenza del Consiglio di Stato n° 11602/2022 pubblicata il 29/12/2022 e dimessa dalla convenuta Amministrazione scolastica, lo stesso Organo giurisprudenziale in diversa composizione
Collegiale con la recentissima sentenza n° 266/2023 del 9 gennaio 2023 si è nuovamente espresso per il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio sostitutivo di quello di leva prestato) non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio per Par l'aspirante .
In tal modo risultano confermati i propri precedenti orientamenti resi con sentenze n° 792 del 18 febbraio 2022, n° 1720 del 10 marzo 2022, n° 3286 del 27 aprile 2022, n° 3423 del 2 maggio 2022 e n°
7383 del 23 agosto 2022, decisioni in cui il Consiglio di Stato si è espresso a favore del riconoscimento del pieno punteggio per servizio militare e civile non in costanza di nomina.
3) Per quel che concerne infine la giurisprudenza di merito, oltre ai copiosi precedenti richiamati in vari atti difensivi di altrettanti procedimenti riguardanti analoga materia (fra i tanti Trib. Milano n° 286 e 953 del
2022, Trib. Di Udine n° 20 del 24/01/2023, Trib. Venezia n° 553 del 05/10/2022, Trib. Di Napoli n° 3494 del 16/06/2022), giova rammentare ben 5 nuove sentenza favorevoli pronunciate dal Tribunale di Roma
IV sezione lavoro il 23 giugno 2023, ovvero n° 6610/2023, n° 6687/2023, n° 6688/2023, n° 6689/2023, n° 6691/2023 le quali hanno fatto riconoscere il pieno punteggio per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina a numerosi gruppi di operatori ATA.
Ad ogni buon conto l'altrettanto assai recente pronuncia capitolina n° 1852/2023 del 22/02/2023 ha testualmente ribadito: “Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come 'militare di leva o richiamato' è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.
Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost. comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio
('di leva o richiamato'), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto”
In definitiva alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, previa disapplicazione di qualsiasi atto o provvedimento contrario, al riconoscimento del punteggio integrale (6 punti) per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per la provincia di relativamente sia al triennio scolastico 2021/2024 sia al successivo triennio CP_3
2024/2027 con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente condannandosi la convenuta
Amministrazione scolastica all'attribuzione del relativo punteggio.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente , in ragione del servizio militare Parte_1
obbligatorio svolto e documentato non in costanza di nomina e previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento ostativo, al riconoscimento del punteggio integrale nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA provincia di per il triennio scolastico CP_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nonché nelle successive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 con riferimento ai profili indicati in domanda dall'odierno attore e per l'effetto 2) Condanna la convenuta Amministrazione scolastica, in persona del Ministro pro-tempore, all'attribuzione al ricorrente del punteggio integrale di 6 punti nell'ambito di tutte le Parte_1
menzionate graduatorie con riferimento a ciascuno dei profili indicati in domanda.
3) Condanna infine il a rifondere ai procuratori antistatari del ricorrente le spese di lite, che CP_1
complessivamente liquida in € 4.500,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/05/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti FAGOTTO FRANCESCA e DE ROIA CINZIA
RICORRENTE
CONTRO
1) Controparte_1
2) Controparte_2
3) Controparte_3
Con il dott. MIGOTTO FRANCESCO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 11/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di per le graduatorie di circolo e di istituto di III CP_3 fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023-2024 e/o 2024/25 - 2025/26 -
2026/27, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il CP_3
triennio scolastico 2021-2023-2024 e/o 2024/25 - 2025/26 - 2026/27, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O
L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021
e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n.
9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-
2023-2024 e/o 2024/25 - 2025/26 - 2026/27,, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di per il triennio CP_3 scolastico 2021-2023-2024 e/o 2024/25 - 2025/26 - 2026/27, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura PER IL RESISTENTE
In via preliminare:
- Si evidenzia il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
;
[...]
- Si rileva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, rilevabile d'ufficio in ogni momento dal Giudice del Lavoro adito. Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro: in via subordinata alla precedente eccezione,
- Si chiede che codesto spettabile Giudice dichiari la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutto il personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, valide per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, controinteressato alle pretese del sig. . In Parte_1
via principale,
- Si chiede di dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria per le ragioni dianzi evidenziate da questo patrocinio.
Spese rifuse. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/05/2024 il signor ha inteso dolersi del fatto che, Parte_2
una volta presentata domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della provincia di valide per gli anni scolastici 2021/2024, gli fosse stato attribuito CP_3
un erroneo punteggio a fronte del servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina per totali 12 mesi.
Concludeva pertanto come in atti.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
A) Va innanzitutto disatteso l'eccepito difetto di giurisdizione del giudizio ordinario.
Per orientamento oramai consolidato compete a siffatta giurisdizione ogni controversia avente ad oggetto atti che la P.A. assume in veste di datrice di lavoro e che incidono nel patrimonio dell'interessato ovvero nella situazione giuridica individuale di diritto soggettivo. In particolare la
Suprema Corte a Sezioni Unite, nel pronunciarsi su un caso analogo, ha affermato che anche il decreto ministeriale impugnato n° 50/2021 “lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio” circa i criteri di attribuzione del punteggio per la collocazione nella graduatoria;
dette norme “non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra – come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale – sicché il petitum sostanziale dedotto
INVOLGE UN ATTO DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima”.
Cass. S. U. sentenza 20/02/2020 n° 4318. In senso conforme Trib. Udine sentenza 24/01/2023 n° 20
B) Nel merito la domanda giudizialmente azionata appare meritevole di accoglimento.
Appare preliminarmente opportuno evidenziare che l'allegato A del vigente DM n° 89/2024, il cui testo ricalca quello del previgente DM 50/2021, stabilisce che:
- Il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- Il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
In considerazione di ciò il servizio militare è valutato come segue:
- Servizio militare di leva prestato IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO 6 punti per ogni anno di servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
- Servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego 0,60 punti per ogni anno di servizio (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
Orbene contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Amministrazione scolastica, va ad avviso dell'adito Tribunale decisamente censurata la menzionata disparità di trattamento a livello di punteggio, atteso che le citate disposizioni regolamentari violano in tal senso norme costituzionali e comunque di rango primario, segnatamente:
• l'art. 52 della Carta fondamentale secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo “(cfr. Cass. civ. Sez. lav. 01/09/1997 n° 8279);
• l'art. 4 L. n° 282/1969 secondo cui … ai fini della valutazione dei titoli di servizio, IL SERVIZIO
MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO D'AUTORITÀ … SONO VALUTATI COME SERVIZIO SCOLASTICO
CON LA MASSIMA QUALIFICA. “;
• la successiva Legge 24/12/1986 n° 958 all'art. 20 ha stabilito che … “IL PERIODO DI SERVIZIO
MILITARE È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI PER L'INQUADRAMENTO ECONOMICO E PER LA
DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ LAVORATIVA AI FINI DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL
SETTORE PUBBLICO…. “
Disposizione questa sostanzialmente sovrapponibile all'art. 2050 co 1 e 2 D.Lvo n° 66/2010
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. • E ancora in ambito prettamente scolastico soccorre l'art. 569 co 3 D.Lvo n° 297/94 (dettato per il personale ATA) a mente del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, disposizione questa richiamata con identica dicitura dall'art. 485 co 7 applicabile al personale docente.
E quindi, aggiunge questo giudice, ANCHE SE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA.
Orbene va dato atto che nel delineato panorama normativo è intervenuta a vari livelli la giurisprudenza.
1) La Suprema Corte, Sez. Lavoro, con quattro recenti ordinanze (n° 35850 del 18/11/2021, n° 34686 del
16/11/2021, n° 34687 del 16/11/2021 e n° 5679 del 02/03/2020 ha ribadito che una lettura costituzionalmente azionata impone di dare rilevanza al servizio militare prestato (e/o al servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica. E ancora: La Corte di
Cassazione ha pertanto correttamente applicato il principio secondo cui “deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.” (Corte di Cassazione, sentenza n. 35380/2021).
Con riguardo in particolare al servizio civile la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5679/2020 così dispone “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”.
Giova ancora rammentare che la Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza n. 10/11/2021, n.
33151, cassa con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Trieste, disponendo che: “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.lgs. n. 66 del 2010, art. 2050" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); tale disciplina- si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali"; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”.
2) Parimenti anche la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto al soggetto tenuto a svolgere servizio militare/civile, anche non in costanza di nomina, il medesimo punteggio previsto per il servizio scolastico.
Ed invero, dopo la sentenza del Consiglio di Stato n° 11602/2022 pubblicata il 29/12/2022 e dimessa dalla convenuta Amministrazione scolastica, lo stesso Organo giurisprudenziale in diversa composizione
Collegiale con la recentissima sentenza n° 266/2023 del 9 gennaio 2023 si è nuovamente espresso per il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio sostitutivo di quello di leva prestato) non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio per Par l'aspirante .
In tal modo risultano confermati i propri precedenti orientamenti resi con sentenze n° 792 del 18 febbraio 2022, n° 1720 del 10 marzo 2022, n° 3286 del 27 aprile 2022, n° 3423 del 2 maggio 2022 e n°
7383 del 23 agosto 2022, decisioni in cui il Consiglio di Stato si è espresso a favore del riconoscimento del pieno punteggio per servizio militare e civile non in costanza di nomina.
3) Per quel che concerne infine la giurisprudenza di merito, oltre ai copiosi precedenti richiamati in vari atti difensivi di altrettanti procedimenti riguardanti analoga materia (fra i tanti Trib. Milano n° 286 e 953 del
2022, Trib. Di Udine n° 20 del 24/01/2023, Trib. Venezia n° 553 del 05/10/2022, Trib. Di Napoli n° 3494 del 16/06/2022), giova rammentare ben 5 nuove sentenza favorevoli pronunciate dal Tribunale di Roma
IV sezione lavoro il 23 giugno 2023, ovvero n° 6610/2023, n° 6687/2023, n° 6688/2023, n° 6689/2023, n° 6691/2023 le quali hanno fatto riconoscere il pieno punteggio per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina a numerosi gruppi di operatori ATA.
Ad ogni buon conto l'altrettanto assai recente pronuncia capitolina n° 1852/2023 del 22/02/2023 ha testualmente ribadito: “Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come 'militare di leva o richiamato' è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.
Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost. comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio
('di leva o richiamato'), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto”
In definitiva alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, previa disapplicazione di qualsiasi atto o provvedimento contrario, al riconoscimento del punteggio integrale (6 punti) per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per la provincia di relativamente sia al triennio scolastico 2021/2024 sia al successivo triennio CP_3
2024/2027 con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente condannandosi la convenuta
Amministrazione scolastica all'attribuzione del relativo punteggio.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente , in ragione del servizio militare Parte_1
obbligatorio svolto e documentato non in costanza di nomina e previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento ostativo, al riconoscimento del punteggio integrale nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA provincia di per il triennio scolastico CP_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nonché nelle successive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 con riferimento ai profili indicati in domanda dall'odierno attore e per l'effetto 2) Condanna la convenuta Amministrazione scolastica, in persona del Ministro pro-tempore, all'attribuzione al ricorrente del punteggio integrale di 6 punti nell'ambito di tutte le Parte_1
menzionate graduatorie con riferimento a ciascuno dei profili indicati in domanda.
3) Condanna infine il a rifondere ai procuratori antistatari del ricorrente le spese di lite, che CP_1
complessivamente liquida in € 4.500,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci