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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3115 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno 2022, pendente avverso la sentenza n. 114/2022, EL Tribunale di OR Annunziata, II
Sezione civile, pubblicata in data 18.01.2022
TRA
(c.f.: ), con sede in Napoli alla Via Melisurgo n. 4, in Parte_1 P.IVA_1 persona EL legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e COroparte_1 difesa, in virtù di procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione in data
14.06.2023 unitamente all'atto di revoca EL precedente difensore, dagli avvocati Rita
Raia (c.f.: ) EL Foro di OR Annunziata e C.F._1 COroparte_2
(c.f.: ) EL Foro di Nocera Inferiore, presso il cui studio in C.F._2
Pompei (NA) alla Via Nolana n. 169 elettivamente domicilia.
Appellante
E
(c.f.: ), con sede legale in OR EL CO alla COroparte_3 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f.:
) in virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per C.F._3
AR , (Repertorio n° 6393 EL 30.07.2020), e (c.f.: Persona_1 Persona_2
, in virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per C.F._4
AR (Repertorio n° 7167 ELl'8.07.2021), domiciliato presso la sede Persona_1 ELl'Ente, in OR EL CO (NA) alla Via Marconi, n. 66.
Appellato
E
(c.f.: ), società costituita ai sensi ELla legge 30 COroparte_4 P.IVA_3 aprile 1999, n. 130, con sede in Bologna alla Via Guido Reni n. 2, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c., dall'avv. Alessandro Lanzi (c.f.:
), ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale C.F._5
Email_1
Interveniente adesivo dipendente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso monitorio ed il corrispondente decreto ingiuntivo
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di OR Annunziata in data 31.10.2019, la società in qualità di centro accreditato con il Parte_1 CP_5 per lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche afferenti alla branca di dialisi
(in virtù di decreto di accreditamento n. 360 EL 17.06.2015) e di radiodiagnostica ( in virtù di decreto di accreditamento n. 62 EL 30.06.2016 e contratto stipulato ai sensi ELl'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92 il 26.11.2018) eseguite nel mese di febbraio
2019, nell'ambito territoriale ELl' , ha chiesto ingiungersi alla stessa COroparte_3
CO il pagamento ELla somma di € 137.230,13, “oltre interessi moratori maturandi da calcolarsi in base ai tassi di mora ex D. lgs. n. 231/2002 (come espressamente pattuiti dalle parti)”, a titolo di corrispettivo per le prestazioni, erogate nel mese di febbraio
2019 e per il cui pagamento sono state emesse le fatture n. 6E BDIA DEL 28.02.2019
(branca di emodialisi) di € 7.969,27, n. 7E BDIA EL 28.02.2019 (branca di emodialisi)
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di € 45.516,84 e n. 8E ARAD/2 EL 28.02.2019 (branca di diagnostica per immagini) di
€ 83.738,02, per un ammontare complessivo di € 137.230,13.
2. Con decreto n. 1230/2019 emesso il 5.09.2019, il Tribunale di OR Annunziata ha ingiunto il pagamento di € 137.230,13, oltre interessi legali come richiesti, in favore ELla società a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie rese nel mese di Parte_2 febbraio 2019, “ed € 406,50 per esborsi come documentati ed € 2.135,00 per competenze, oltre contributo forfettario EL 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione ELle spese legali al procuratore ELl'istante dichiaratosi antistatario”.
§§§ CO Le difese ELl in opposizione a decreto ingiuntivo
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 5.12.2019, l'
[...]
ha proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, CP_3 eccependo i seguenti motivi:
--la mancata ricezione e registrazione nel sistema Oliam ELle fatture n. 6E BDIA EL
28.02.2019 di € 7.969,27 e n. 7E BDIA EL 28.02.2019 di € 45.516,84, aventi ad oggetto il corrispettivo per le prestazioni di emodialisi;
--l'assenza di regolare fattura per la branca di radiodiagnostica, in particolare l'assoluta novità ELla fattura n. 8E ARAD/2 EL 28.02.2019 di € 83.738,02, mai comunicata e inviata;
--la mancanza EL contratto relativo alle prestazioni di emodialisi;
-- la responsabilità aggravata EL creditore per lite temeraria ai sensi ELl'art. 96 c.p.c., che ha reiterato la richiesta di pagamento ELle prestazioni di dialisi, pur essendo consapevole ELl'assenza EL contratto;
-- l'irrilevanza ELla prova documentale fornita in giudizio, essendo le fatture allegate documenti contabili di parte, con rilievo solo fiscale e, dunque, non idonee a rappresentare “la certezza ELl'avvenuta effettuazione ELla prestazione a fronte ELla quale si chiede il pagamento” (così in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag. 3);
--la non spettanza degli interessi ex d. lgs. n. 231/2002. CO Circa la mancata ricezione e registrazione nel sistema Oliam la ha dedotto, in particolare, che le fatture “non potevano essere accettate, né liquidate, né conseguentemente pagate, perché non emesse in formato elettronico e non trasmesse a
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questa Azienda attraverso la piattaforma ministeriale di interscambio” (così in atto di CO citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag. 3); la ha, inoltre, precisato che per la branca di radiodiagnostica mancano regolari fatture e che la fattura n. 8E
ARAD/2 EL 28.02.2019 utilizzata per ottenere il decreto ingiuntivo di € 83.738,02 “non
è conosciuta a questo competente servizio in quanto non pervenuta attraverso il sistema telematico di fatturazione in uso all'Azienda. Pertanto non si conosce la natura Per_3 ELle prestazioni cui detto documento si riferisce data anche la mancanza di elaborazione EL dischetto tramite il sistema telematico CACOMM” (così in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag. 3)
Quanto al motivo di opposizione sulla assoluta mancanza EL contratto relativo alle CO prestazioni di emodialisi, la ha argomentato che “la società benché CP_6 accreditata per la branca di dialisi ambulatoriale, non risulta contrattualizzata, e pertanto non può erogare prestazioni a nome e per conto ELl' né può Parte_3 vantare crediti […]” (così in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag.
3).
Ha concluso, quindi, per la revoca EL decreto ingiuntivo opposto.
§§§
Le difese di in primo grado Parte_1
3.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 9.03.2020 si è costituita la che ha contestato le avverse allegazioni ed ha evidenziato di Parte_1 aver regolarmente comunicato le fatture, depositando copia ELl'estratto autenticato EL proprio registro ELle fatture elettroniche;
sulla mancanza EL contratto per le prestazioni di emodialisi ha dedotto che il Tar Campania, I sezione, con sentenza n. 4184/2019 (cf., CO in atti), ha riconosciuto l'obbligo per l' e la Regione Campania di predisporre i contratti per prestazioni di emodialisi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sicché, in considerazione sia ELl'inerzia ELl'Amministrazione sia ELl'accreditamento per le prestazioni in questione, non vi sarebbe motivo per negare il pagamento;
in merito alla dedotta mancata registrazione e/o presenza ELle fatture oggetto EL decreto ingiuntivo, ha affermato che l' non ne ha fornito idonea documentazione, né ha COroparte_3 provato il mancato accreditamento EL centro;
in via subordinata, ha chiesto che le sia riconosciuto l'indennizzo ai sensi ELl'art. 2041 c.c., stante l'indebito arricchimento CO ELl' infine, ha insistito per la concessione ELla provvisoria esecutorietà EL d.i.
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opposto ai sensi ELl'art. 648 c.p.c..
§§§
La sentenza oggetto di gravame
4. Con la sentenza n. 114/2022 impugnata, il Tribunale di OR Annunziata, II sezione civile, ha accolto l'opposizione e ha dichiarato interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
In particolare, con riferimento alle prestazioni afferenti alla branca di emodialisi, il
Tribunale ha rilevato che dagli atti ELl'opposta risulta dimostrato solo l'accreditamento, mentre difetta il contratto, necessario, atteso che per le pubbliche amministrazioni la sua stipula deve intervenire in forma scritta a pena di nullità.
Con riferimento all'importo richiesto a titolo di corrispettivo per le prestazioni di radiodiagnostica, di cui alla fattura n. 8/E EL 28.02.2019, ha accolto l'eccezione CO sollevata dall' secondo cui la stessa non è mai stata trasmessa e inserita nei sistemi di contabilità con le modalità stabilite nel contratto. CO I motivi di appello ELla
5. Avverso la decisione di primo grado la con atto notificato in data Parte_1
11.07.2022 alla , ha spiegato gravame, formulando i motivi così COroparte_3 rubricati:
1) “Error in iudicando ed Error in procedendo in merito alla mancata contrattualizzazione per la Branca di Dialisi – Carenza e/o omessa motivazione”,
2) “Error in iudicando ed Error in procedendo in merito al mancato riconoscimento e pagamento ELla fattura n° 8E/ARAD/2 EL 31.05.2018 (recte 28.02.2019) di €
83.740,02 afferente le prestazioni di Radiodiagnostica – Mancanza onere probatorio sulla mancata ricezione ELla fattura”,
3) “Error in iudicando ed Error in procedendo – Carenza di motivazione e/o omessa pronuncia ELla sentenza in merito alla richiesta di indebito arricchimento – Violazione
e/o falsa applicazione ELl'art. 111 Cost. e 132 c.p.c.”.
5.1. Con il primo motivo, premesso che il giudice di prime cure non avrebbe compiutamente vagliato le sue difese e la documentazione allegata, l'appellante lamenta che il Tribunale erroneamente non ha riconosciuto le somme richieste a titolo di corrispettivo per le prestazioni afferenti alla branca di emodialisi a causa ELl'assenza EL relativo contratto, in quanto la mancata sottoscrizione è imputabile esclusivamente
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CO all'inerzia ELl' e ELla Regione Campania, che si sono sistematicamente sottratte alla stipulazione nonostante le sue continue richieste. Il centro appellante deduce che CO l' non ha dato prova ELla sospensione ELl'accreditamento come conseguenza ELla mancata sottoscrizione EL contratto e che, pertanto, il fatto costitutivo EL preteso credito è rappresentato dalla persistente efficacia ELl'accreditamento, mai sospeso, e CO dall'esclusiva responsabilità ELl' per la mancata stipulazione di un accordo negoziale con conseguente lesione EL legittimo affidamento EL centro, sicché sono dovuti gli importi di cui alle fatture n. 6E/BDIA EL 28.02.2019 (€ 7.971,27) e n.
7E/BDIA EL 28.02.2019 (€ 45.518,84) per un totale di € 53.490,11.
5.2. Con il secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'invio ELla fattura n. 8E/ARAD/2 EL 28.02.2019 di € 83.740,02 per le prestazioni di radiodiagnostica, dando credito alle contestazioni formulate CO dall' che la fattura non risulti registrata e/o presente nei sistemi di contabilità. In particolare, il centro sostiene che la fattura sia stata regolarmente registrata in contabilità, come risulterebbe dall'estratto EL proprio registro ELle fatture elettroniche depositato nel primo grado di giudizio, e che ciò sia sufficiente per l'accoglimento ELla domanda. Di contro, l' non avrebbe allegato alcuna documentazione a COroparte_3 supporto ELle eccezioni - genericamente formulate – inerenti alla mancata registrazione e/o presenza ELle fatture oggetto EL decreto ingiuntivo opposto, bensì solo cinque documenti interni (atto di appello, pag. 11) non idonei a provare quanto affermato.
5.3. Con il terzo motivo, l'appellante si duole ELl'omessa pronuncia da parte EL giudice di primo grado sulla subordinata domanda di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c., argomentando che “la sentenza impugnata va, altresì dichiarata nulla per violazione ELl'art. 112 c.p.c.” (così in atto di appello, pag. 20); aggiunge che la CO decisione è anche erronea, in quanto l' non avrebbe dimostrato “che l'arricchimento ricevuto non è stato voluto o le è stato imposto” (così in atto di appello, pag. 17).
§§§ CO Costituzione in appello ELla e difese ELla CP_4
6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.02.2023 si è costituita in giudizio la che, con varie difese, ha rassegnato le seguenti COroparte_3 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Napoli così decidere:
1. In accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare
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integralmente l'atto di appello proposto dalla Società in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto;
2. Confermare la sentenza di decisione EL primo grado di giudizio, che revocava integralmente il decreto ingiuntivo EL Tribunale di OR Annunziata n. 1230/2019, in quanto infondato nel merito;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari EL doppio grado di giudizio”.
Con comparsa EL 22.12.2023 è intervenuta volontariamente in giudizio (intervento adesivo dipendente) la in persona EL legale rappresentante pro COroparte_4 tempore, la quale, costituita ai sensi ELla legge 30 aprile 1999, n. 130, ha rappresentato, ai fini ELla propria legittimazione, che con contratto quadro di cessione di crediti, anche futuri, sottoscritto in data 14.8.2019 (come successivamente integrato in data 3.09.2019) essa, in qualità di cessionario, e la in qualità di cedente, hanno individuato Parte_1 termini e condizioni per l'acquisto, da parte sua, dei crediti che la seconda vantava e CO avrebbe (in futuro) vantato nei confronti ELl' In particolare, l'interventrice ha dedotto che tra i crediti ceduti rientrano quelli derivanti dalle prestazioni rese dalla nei confronti ELl' , oggetto ELle fatture nn. 6E/BDIA EL Parte_1 COroparte_3
28.02.2019, 7E/BDIA EL 28.02.2019 e 8E EL 28.02.2019. Per_4
La comparente ha poi precisato, sul punto, che, ai sensi ELl'art. 9.1, lett. hh) ELla
Cessione (pag. 28), la ha assunto l'obbligo: “di agire in giudizio, in nome Parte_1 proprio e nell'interesse EL Cessionario medesimo, nei confronti EL Debitore Ceduto in relazione a qualsiasi iniziativa giudiziaria che il Cessionario medesimo ritenesse di dover instaurare nei confronti EL debitore ceduto per l'accertamento dei Crediti, nonché in relazione alle eventuali e/o conseguenti procedure esecutive”. Ciò posto, la ha precisato le seguenti conclusioni: COroparte_4
“1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il gravame interposto da e riformare totalmente la sentenza n° 114/2022, resa dal Parte_1
Tribunale di OR Annunziata […].
2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma EL decreto ingiuntivo n° 1230/2019 emesso dal Tribunale di OR Annunziata, tenuto conto ELl'infondatezza ELl'opposizione, condannare l' , in persona COroparte_3
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EL Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore ELla Società Pt_1
e per essa ELla cessionaria dei suoi crediti ELla somma pari ad
[...] COroparte_4
€ 137.230,13, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 EL D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere.
3) Condannare l'odierna appellata, in persona EL Direttore Generale pro tempore, al pagamento ELle spese, diritti ed onorari, tanto EL giudizio di primo grado che EL giudizio di appello, oltre accessori come per legge.
4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
In data 14.06.2023, in sostituzione ELl'originario difensore ELla (cf Parte_1 revoca EL medesimo, in atti, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore), si sono costituiti gli avvocati Rita Raia e , che si sono riportati COroparte_2 integralmente ai motivi e alle conclusioni formulate con l'atto di appello.
In data 15.02.2023 udienza fissata per la comparizione ma poi svolta in trattazione scritta, preso atto EL deposito ELle note sostitutive ELla presenza fisica in udienza, questa Corte ha rinviato la causa per la precisazione ELle conclusioni all'udienza collegiale EL 25.11.2025, poi anticipata all'udienza collegiale EL 10.09.2025, sempre con le modalità ELla trattazione scritta. Il Collegio ha introitato la causa in decisione con ordinanza in data 10.9.2025 con cui ha concesso i termini ridotti di giorni 20+20, di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., per il deposito e lo scambio ELle comparse conclusionali. CO E' stata depositata dalla la comparsa conclusionale, in data 29.9.2025.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
Esame EL motivo riguardante l'assenza EL contratto
7.1. Il primo motivo di appello sulla sostituibilità EL contratto scritto, mai stipulato, con la persistente efficacia ELl'accreditamento, mai sospeso, e sull'esclusiva responsabilità CO ELl' er la mancata stipulazione di un accordo negoziale, è infondato.
Come già osservato da questa Corte in altre, analoghe, controversie (cfr. ex multis
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sentenza n. 1066/2016), in aderenza con la giurisprudenza ELla Corte di Cassazione
(cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014, 23657/2015, 10154/2023), il soggetto titolare di una struttura sanitaria accreditata che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale al pagamento dei corrispettivi ELle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico EL servizio sanitario nazionale, ha l'onere di allegare in giudizio, oltre ai documenti comprovanti l'accreditamento e l'effettivo svolgimento ELle prestazioni, CO anche i contratti stipulati con l' per disciplinare i rapporti, di natura sensu latu concessoria, derivanti dall'accreditamento. La stipulazione dei contratti è infatti condizione necessaria e, in base ai principi generali ELl'ordinamento in materia di contratti con le pubbliche amministrazioni, deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali EL rapporto, a pena di nullità (cfr., da ultimo, Cass.
5213/2025), sicché la prova ELla loro esistenza e EL relativo contenuto può essere fornita esclusivamente (salvo l'eccezione di cui al combinato degli artt. 2725 e 2724 n.
3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni. Del resto, anche la Suprema Corte ha più volte affermato, con specifico riguardo alla tematica in esame, che “nell'ambito EL servizio sanitario nazionale, l'art. 8 EL d.lgs. n. 502 EL 1992, come integrato dall'art. 6 ELla l.
n. 724 EL 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore EL servizio, comporta che non può essere posto a carico ELle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo ELle prestazioni erogate, i requisiti EL servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi ELl'art. 8 quinquies EL citato d.lgs. n. 502 EL 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 EL r.d. n. 2440 EL 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (Cass. 10154/2023; nello stesso senso cfr.
Cass. 17588/2018; Cass. 17665/2019; Cass. 7019/2020).
Quindi, posto che i contratti con la p.a. devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, cioè ad substantiam, è da respingere la possibilità che possano ritenersi validamente conclusi, ex art. 8 quinquies EL d.lgs. n. 502/1992, contratti per “facta
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concludentia”, rappresentati, ad esempio, dalla mancata sospensione ELl'accreditamento oppure dalla mancata sottoscrizione EL contratto per causa CO (oltretutto non provata) imputabile all' con conseguente lesione EL legittimo affidamento ELla struttura a tale (possibile?) sottoscrizione, sicché la pretesa creditoria di parte appellante per le prestazioni di dialisi è priva di fondamento. CO Né spiega alcun rilievo, sul thema decidendum, la circostanza che l' pur sollecitata, non abbia convocato il centro privato per la sottoscrizione dei contratti, essendo pacifico che in loro carenza le prestazioni non possono essere remunerate (ed il centro poteva valutare di rifiutarne l'esecuzione).
Ai fini che occupa è, poi, irrilevante la sentenza EL TAR Campania EL 30.07.2019, che ha accolto il ricorso presentato dal centro esclusivamente avverso il silenzio serbato dalla p.a. sulla richiesta di essere ammesso alla sottoscrizione dei contratti per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018; il giudice amministrativo, infatti, si è unicamente limitato ad CO imporre all' ed alla Regione Campania “di fornire entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notifica (se anteriore) ELla presente sentenza un riscontro espresso, anche eventualmente congiunto, alla richiesta ELla ricorrente EL 17 marzo 2018”, specificando, tuttavia, che “non può, invece, essere accolta la domanda ELla ricorrente di condannare le amministrazioni resistenti alla stipula ELl'accordo successivo all'accreditamento, trattandosi, come accennato, di attività che presuppone
l'espletamento di una preventiva valutazione riservata alle Amministrazioni intimate”
(così in sentenza Tar Campania, pagg. 7-8).
Solo per completezza, si evidenzia che la richiamata sentenza amministrativa riguarda esclusivamente gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018, mentre le prestazioni di cui viene richiesta la remunerazione sono state rese nell'anno 2019.
§§§
Esame EL motivo sul mancato invio ELle fatture in forma elettronica
7.2. Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Dalla documentazione allegata emerge che la fattura 8E/ARAD/2 EL 28.02.2019 di €
83.740,02 è stata prodotta dal Centro in formato pdf. Da detto documento telematico, tuttavia, non si desume né che essa sia elettronica, né che sia stata trasmessa secondo le norme specifiche in materia, fermo restando che per la prestazione di servizi resi nei confronti ELla p.a. l'unica ipotesi di fatturazione ammissibile è quella elettronica.
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Invero, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione è stato introdotto con la Finanziaria 2008 (art. 1, co. 209-214, L. 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 10, co-13 duodecies, lett. A), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. come modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), con cui il
Governo ha dato mandato al Ministero ELl'Economia e ELle Finanze di istituire il
Sistema di Interscambio (SdI) che, secondo il D.M. 7 marzo 2008, viene amministrato dall'Agenzia ELle Entrate e gestito dal punto di vista tecnico dalla In CP_7 particolare, secondo il comma 209 ELl'art. 1 L. 244/2007, “l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione ELle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (…), deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza EL decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e EL codice ELl'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; secondo il comma 210 ELlo stesso articolo, le Pubbliche Amministrazioni “non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”.
L'efficacia di tale sistema è coincisa con l'entrata in vigore EL D.M. n. 55/2013, recante
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento ELla fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi ELl'articolo 1, commi da 209 a 213, ELla legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con cui tale strumento è entrato in vigore. Ai sensi ELl'art. 2, co. 4, EL detto Regolamento: “La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi ELl'articolo 21, comma 1, EL decreto EL Presidente ELla Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte EL rilascio ELla ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 EL documento che costituisce l'allegato B EL presente regolamento, da parte EL Sistema di interscambio”.
Dalla ricognizione ELle norme dirimenti si desume che l'unica modalità di trasmissione ELla fattura elettronica è quella da effettuare tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che procede ai controlli formali (dati obbligatori fiscali, esistenza EL cd. codice destinatario, esistenza ELla partita IVA EL fornitore ovvero EL codice fiscale EL cliente) ai fini ELla corretta trasmissione e quindi ELl'esistenza ELla fattura.
L'ultimo periodo EL comma 1 ELl'articolo 21 EL d.P.R. 633/1972 prevede che: “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto ELla sua consegna, spedizione,
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trasmissione o messa a disposizione EL cessionario o committente” e, riprendendo quanto sopra, l'unico modo di trasmissione o messa a disposizione ELle fatture elettroniche è l'invio al Sistema di Interscambio. Di conseguenza, ove la trasmissione non sia avvenuta secondo l'anzidetto meccanismo, le fatture non possono essere considerate come emesse. Nella fattispecie concreta, alla luce ELl'art. 7 EL contratto
(branca radiodiagnostica) stipulato tra la e l' solo la Parte_1 COroparte_3 rendicontazione (e, quindi, l'emissione di fattura) fa sorgere il diritto di pagamento degli acconti mensili previsti dal comma 1 ELlo stesso articolo, la cui maturazione avviene entro sessanta giorni dalla fine EL mese cui si riferiscono;
per quanto finora esposto nel caso in esame la rendicontazione, ovvero la valida emissione ELla fattura, non può dirsi avvenuta ed il pagamento ELle prestazioni dedotte non può ritenersi esigibile.
Inoltre, non ha pregio la tesi EL centro secondo cui l'emissione ELla fattura qui considerata si desumerebbe dall'estratto EL registro ELle fatture elettroniche ELla
depositato in atti. Infatti, i registri ELle fatture autenticati, nonostante Parte_1
l'attestazione EL notaio, sono palesemente inidonei a fornire la prova che le stesse siano CO state trasmesse all' mediante il cd. “Sistema d'Interscambio”. Si rimarca che il notaio non ha certificato (n. 7484 EL repertorio) l'autenticità ELle fatture emesse tramite il Sistema d'interscambio, ma ha solo attestato la conformità ELle stesse a quanto si riscontra nelle pagine EL registro ELle fatture elettroniche. In particolare, con riguardo alla fattura n. 8E/ARAD/2 EL 28.02.2019 la corrispondente pagina EL registro ELle fatture elettroniche è la n. 2019/2. Pertanto, il solo deposito EL detto estratto notarile mai potrebbe dimostrare in maniera idonea l'adempimento ELla fatturazione elettronica.
In definitiva, neppure il preteso importo relativo alle prestazioni di radiodiagnostica può essere riconosciuto.
§§§
Domanda di indebito arricchimento
7.3. La doglianza di cui al terzo motivo, seppur manca effettivamente un punto di motivazione sulla domanda di pagamento formulata in via subordinata è altrettanto infondata.
Al riguardo va in primis evidenziato che effettivamente la sentenza di primo grado non CO ha esaminato la domanda subordinata di condanna ELl' l pagamento degli importi a
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titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi ELl'art. 2041 c.c..
Tanto premesso, sulla base di quanto finora esposto da questa Corte, occorre tener conto EL fatto che per le fatture relative alle prestazioni di emodialisi il credito è stato escluso in considerazione ELla mancanza EL contratto, mentre per la fattura relativa alla prestazione di radiodiagnostica il credito non è stato riconosciuto a causa EL mancato invio ELla fattura secondo la disciplina sopra riportata.
In ordine alle prestazioni di emodialisi, per le quali manca il contratto, occorre richiamare i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che negano la compatibilità ELl'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini ELl'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Alla luce di tali principi la domanda non può essere accolta.
Ed infatti, in termini generali, le prestazioni svolte al di fuori EL tetto di spesa costituiscono un arricchimento “imposto” (dal centro ovviamente) che, come tale, non CO dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.; e ciò sempre ammesso che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore (ma in favore dei terzi, utenti dei servizi sanitari), circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 (il principio ELla pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio ELla necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte ELla Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume ELla attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte ELle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili” (cfr. Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque,
l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte ELl'amministrazione, che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini, “l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione ELle
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prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti ELl'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass.
25514/2024, in cui più estesamente si legge che “In definitiva la corte territoriale si è posta in linea con l'orientamento di questa Corte in tema di prestazioni extra budget, secondo cui ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione ELle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione ELle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti ELl'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”; nello stesso senso, Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È pur vero che, nel caso di specie, il vizio riscontrato è la mancanza EL contratto e non il superamento EL tetto di spesa, ma, quanto agli effetti, la situazione è sostanzialmente coincidente. Se infatti non può riconoscersi il compenso per le prestazioni rese, pur in presenza di un regolare contratto, ma oltre il limite di spesa, a fortiori ratione non può riconoscersi quello per le prestazioni rese in assenza di contratto che, già solo per tale ragione, sono al di fuori EL limite di spesa. È infatti nel CO contratto che l' fissa nei confronti EL centro accreditato il limite di spesa per la macroarea o per la struttura stessa, sicché non può esservi dubbio che, mancando il contratto, tutte le prestazioni erogate sono da considerarsi prive ELla necessaria copertura economica. In altri termini, le prestazioni rese in assenza di contratto sono al di fuori EL tetto di spesa e, come tali, prestazioni imposte per le quali non può essere riconosciuto l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per le ragioni appena richiamate.
Quanto alle prestazioni per radiodiagnostica, il fatto che la relativa fattura non sia stata correttamente trasmessa secondo le inderogabili modalità di legge produce comunque CO conseguenze sul rispetto EL tetto di spesa, in quanto non consente all' di contabilizzare correttamente le prestazioni e, quindi, di tenerne conto ai fini EL rispetto EL budget o per l'applicazione ELla regressione tariffaria. Valgono pertanto le medesime considerazioni di cui sopra in ordine all'impossibilità di riconoscere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c..
A quanto detto fin qui, può aggiungersi che, per la radiodiagnostica, il contratto c'è, ma l'importo richiesto non è stato riconosciuto perché il centro non ha rispettato le modalità
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previste dall'art. 7 EL contratto inter partes, necessarie per il riconoscimento EL compenso per le prestazioni in esso indicato;
tale circostanza è di per sé ostativa all'applicazione ELl'art. 2041 c.c., in quanto, secondo la giurisprudenza dominante,
l'arricchimento non può ritenersi intervenuto senza causa quando vi è comunque un contratto o un rapporto compiutamente regolato tra le parti (Cass. 21962/2011;
5206/2010; 2312/2008; Cass. 5689/2005; Cass. SS.UU. 14215/2002).
Infine, deve aggiungersi che, anche a prescindere da tutte le circostanze EL caso in esame, la domanda non potrebbe comunque essere accolta, non potendosi riconoscere ai sensi ELl'art. 2041 c.c. l'indennizzo secondo i valori indicati nelle fatture, comprensive EL profitto d'impresa e non essendo indicato il quantum EL depauperamento derivante dalle prestazioni erogate, e non risultando lo stesso distinguibile dal presunto arricchimento.
Per tutto quanto esposto, l'appello è respinto.
§§§
Le spese di lite
8. Secondo la regola ELla soccombenza la e la vanno Parte_1 COroparte_4 condannate in solido a pagare all'appellata le spese di giudizio, COroparte_3 quantificate secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed
€ 260.000, nei seguenti importi:
- per fase di studio € 1.500,00,
- per fase introduttiva € 1.000,00,
- per fase decisoria € 2.600,00, dunque per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione ELla fase istruttoria.
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto EL ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, EL D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, ELla legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico ELl'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 114/2022, EL Tribunale di OR Annunziata, II Sezione civile, pubblicata in
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data 18.01.2022, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna la società e la in solido al pagamento, in Parte_1 COroparte_4 favore ELl'appellata , ELle spese di lite, che liquida in € 5.100,00 per COroparte_3 onorario, oltre rimborso forfetario nella misura EL 15%, IVA e CAP;
--dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ELl'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio EL 29.10.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Antonio Mungo
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CP_6 COroparte_6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3115 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno 2022, pendente avverso la sentenza n. 114/2022, EL Tribunale di OR Annunziata, II
Sezione civile, pubblicata in data 18.01.2022
TRA
(c.f.: ), con sede in Napoli alla Via Melisurgo n. 4, in Parte_1 P.IVA_1 persona EL legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e COroparte_1 difesa, in virtù di procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione in data
14.06.2023 unitamente all'atto di revoca EL precedente difensore, dagli avvocati Rita
Raia (c.f.: ) EL Foro di OR Annunziata e C.F._1 COroparte_2
(c.f.: ) EL Foro di Nocera Inferiore, presso il cui studio in C.F._2
Pompei (NA) alla Via Nolana n. 169 elettivamente domicilia.
Appellante
E
(c.f.: ), con sede legale in OR EL CO alla COroparte_3 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f.:
) in virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per C.F._3
AR , (Repertorio n° 6393 EL 30.07.2020), e (c.f.: Persona_1 Persona_2
, in virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per C.F._4
AR (Repertorio n° 7167 ELl'8.07.2021), domiciliato presso la sede Persona_1 ELl'Ente, in OR EL CO (NA) alla Via Marconi, n. 66.
Appellato
E
(c.f.: ), società costituita ai sensi ELla legge 30 COroparte_4 P.IVA_3 aprile 1999, n. 130, con sede in Bologna alla Via Guido Reni n. 2, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c., dall'avv. Alessandro Lanzi (c.f.:
), ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale C.F._5
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Interveniente adesivo dipendente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso monitorio ed il corrispondente decreto ingiuntivo
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di OR Annunziata in data 31.10.2019, la società in qualità di centro accreditato con il Parte_1 CP_5 per lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche afferenti alla branca di dialisi
(in virtù di decreto di accreditamento n. 360 EL 17.06.2015) e di radiodiagnostica ( in virtù di decreto di accreditamento n. 62 EL 30.06.2016 e contratto stipulato ai sensi ELl'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92 il 26.11.2018) eseguite nel mese di febbraio
2019, nell'ambito territoriale ELl' , ha chiesto ingiungersi alla stessa COroparte_3
CO il pagamento ELla somma di € 137.230,13, “oltre interessi moratori maturandi da calcolarsi in base ai tassi di mora ex D. lgs. n. 231/2002 (come espressamente pattuiti dalle parti)”, a titolo di corrispettivo per le prestazioni, erogate nel mese di febbraio
2019 e per il cui pagamento sono state emesse le fatture n. 6E BDIA DEL 28.02.2019
(branca di emodialisi) di € 7.969,27, n. 7E BDIA EL 28.02.2019 (branca di emodialisi)
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di € 45.516,84 e n. 8E ARAD/2 EL 28.02.2019 (branca di diagnostica per immagini) di
€ 83.738,02, per un ammontare complessivo di € 137.230,13.
2. Con decreto n. 1230/2019 emesso il 5.09.2019, il Tribunale di OR Annunziata ha ingiunto il pagamento di € 137.230,13, oltre interessi legali come richiesti, in favore ELla società a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie rese nel mese di Parte_2 febbraio 2019, “ed € 406,50 per esborsi come documentati ed € 2.135,00 per competenze, oltre contributo forfettario EL 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione ELle spese legali al procuratore ELl'istante dichiaratosi antistatario”.
§§§ CO Le difese ELl in opposizione a decreto ingiuntivo
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 5.12.2019, l'
[...]
ha proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, CP_3 eccependo i seguenti motivi:
--la mancata ricezione e registrazione nel sistema Oliam ELle fatture n. 6E BDIA EL
28.02.2019 di € 7.969,27 e n. 7E BDIA EL 28.02.2019 di € 45.516,84, aventi ad oggetto il corrispettivo per le prestazioni di emodialisi;
--l'assenza di regolare fattura per la branca di radiodiagnostica, in particolare l'assoluta novità ELla fattura n. 8E ARAD/2 EL 28.02.2019 di € 83.738,02, mai comunicata e inviata;
--la mancanza EL contratto relativo alle prestazioni di emodialisi;
-- la responsabilità aggravata EL creditore per lite temeraria ai sensi ELl'art. 96 c.p.c., che ha reiterato la richiesta di pagamento ELle prestazioni di dialisi, pur essendo consapevole ELl'assenza EL contratto;
-- l'irrilevanza ELla prova documentale fornita in giudizio, essendo le fatture allegate documenti contabili di parte, con rilievo solo fiscale e, dunque, non idonee a rappresentare “la certezza ELl'avvenuta effettuazione ELla prestazione a fronte ELla quale si chiede il pagamento” (così in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag. 3);
--la non spettanza degli interessi ex d. lgs. n. 231/2002. CO Circa la mancata ricezione e registrazione nel sistema Oliam la ha dedotto, in particolare, che le fatture “non potevano essere accettate, né liquidate, né conseguentemente pagate, perché non emesse in formato elettronico e non trasmesse a
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questa Azienda attraverso la piattaforma ministeriale di interscambio” (così in atto di CO citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag. 3); la ha, inoltre, precisato che per la branca di radiodiagnostica mancano regolari fatture e che la fattura n. 8E
ARAD/2 EL 28.02.2019 utilizzata per ottenere il decreto ingiuntivo di € 83.738,02 “non
è conosciuta a questo competente servizio in quanto non pervenuta attraverso il sistema telematico di fatturazione in uso all'Azienda. Pertanto non si conosce la natura Per_3 ELle prestazioni cui detto documento si riferisce data anche la mancanza di elaborazione EL dischetto tramite il sistema telematico CACOMM” (così in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag. 3)
Quanto al motivo di opposizione sulla assoluta mancanza EL contratto relativo alle CO prestazioni di emodialisi, la ha argomentato che “la società benché CP_6 accreditata per la branca di dialisi ambulatoriale, non risulta contrattualizzata, e pertanto non può erogare prestazioni a nome e per conto ELl' né può Parte_3 vantare crediti […]” (così in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag.
3).
Ha concluso, quindi, per la revoca EL decreto ingiuntivo opposto.
§§§
Le difese di in primo grado Parte_1
3.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 9.03.2020 si è costituita la che ha contestato le avverse allegazioni ed ha evidenziato di Parte_1 aver regolarmente comunicato le fatture, depositando copia ELl'estratto autenticato EL proprio registro ELle fatture elettroniche;
sulla mancanza EL contratto per le prestazioni di emodialisi ha dedotto che il Tar Campania, I sezione, con sentenza n. 4184/2019 (cf., CO in atti), ha riconosciuto l'obbligo per l' e la Regione Campania di predisporre i contratti per prestazioni di emodialisi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sicché, in considerazione sia ELl'inerzia ELl'Amministrazione sia ELl'accreditamento per le prestazioni in questione, non vi sarebbe motivo per negare il pagamento;
in merito alla dedotta mancata registrazione e/o presenza ELle fatture oggetto EL decreto ingiuntivo, ha affermato che l' non ne ha fornito idonea documentazione, né ha COroparte_3 provato il mancato accreditamento EL centro;
in via subordinata, ha chiesto che le sia riconosciuto l'indennizzo ai sensi ELl'art. 2041 c.c., stante l'indebito arricchimento CO ELl' infine, ha insistito per la concessione ELla provvisoria esecutorietà EL d.i.
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opposto ai sensi ELl'art. 648 c.p.c..
§§§
La sentenza oggetto di gravame
4. Con la sentenza n. 114/2022 impugnata, il Tribunale di OR Annunziata, II sezione civile, ha accolto l'opposizione e ha dichiarato interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
In particolare, con riferimento alle prestazioni afferenti alla branca di emodialisi, il
Tribunale ha rilevato che dagli atti ELl'opposta risulta dimostrato solo l'accreditamento, mentre difetta il contratto, necessario, atteso che per le pubbliche amministrazioni la sua stipula deve intervenire in forma scritta a pena di nullità.
Con riferimento all'importo richiesto a titolo di corrispettivo per le prestazioni di radiodiagnostica, di cui alla fattura n. 8/E EL 28.02.2019, ha accolto l'eccezione CO sollevata dall' secondo cui la stessa non è mai stata trasmessa e inserita nei sistemi di contabilità con le modalità stabilite nel contratto. CO I motivi di appello ELla
5. Avverso la decisione di primo grado la con atto notificato in data Parte_1
11.07.2022 alla , ha spiegato gravame, formulando i motivi così COroparte_3 rubricati:
1) “Error in iudicando ed Error in procedendo in merito alla mancata contrattualizzazione per la Branca di Dialisi – Carenza e/o omessa motivazione”,
2) “Error in iudicando ed Error in procedendo in merito al mancato riconoscimento e pagamento ELla fattura n° 8E/ARAD/2 EL 31.05.2018 (recte 28.02.2019) di €
83.740,02 afferente le prestazioni di Radiodiagnostica – Mancanza onere probatorio sulla mancata ricezione ELla fattura”,
3) “Error in iudicando ed Error in procedendo – Carenza di motivazione e/o omessa pronuncia ELla sentenza in merito alla richiesta di indebito arricchimento – Violazione
e/o falsa applicazione ELl'art. 111 Cost. e 132 c.p.c.”.
5.1. Con il primo motivo, premesso che il giudice di prime cure non avrebbe compiutamente vagliato le sue difese e la documentazione allegata, l'appellante lamenta che il Tribunale erroneamente non ha riconosciuto le somme richieste a titolo di corrispettivo per le prestazioni afferenti alla branca di emodialisi a causa ELl'assenza EL relativo contratto, in quanto la mancata sottoscrizione è imputabile esclusivamente
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CO all'inerzia ELl' e ELla Regione Campania, che si sono sistematicamente sottratte alla stipulazione nonostante le sue continue richieste. Il centro appellante deduce che CO l' non ha dato prova ELla sospensione ELl'accreditamento come conseguenza ELla mancata sottoscrizione EL contratto e che, pertanto, il fatto costitutivo EL preteso credito è rappresentato dalla persistente efficacia ELl'accreditamento, mai sospeso, e CO dall'esclusiva responsabilità ELl' per la mancata stipulazione di un accordo negoziale con conseguente lesione EL legittimo affidamento EL centro, sicché sono dovuti gli importi di cui alle fatture n. 6E/BDIA EL 28.02.2019 (€ 7.971,27) e n.
7E/BDIA EL 28.02.2019 (€ 45.518,84) per un totale di € 53.490,11.
5.2. Con il secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'invio ELla fattura n. 8E/ARAD/2 EL 28.02.2019 di € 83.740,02 per le prestazioni di radiodiagnostica, dando credito alle contestazioni formulate CO dall' che la fattura non risulti registrata e/o presente nei sistemi di contabilità. In particolare, il centro sostiene che la fattura sia stata regolarmente registrata in contabilità, come risulterebbe dall'estratto EL proprio registro ELle fatture elettroniche depositato nel primo grado di giudizio, e che ciò sia sufficiente per l'accoglimento ELla domanda. Di contro, l' non avrebbe allegato alcuna documentazione a COroparte_3 supporto ELle eccezioni - genericamente formulate – inerenti alla mancata registrazione e/o presenza ELle fatture oggetto EL decreto ingiuntivo opposto, bensì solo cinque documenti interni (atto di appello, pag. 11) non idonei a provare quanto affermato.
5.3. Con il terzo motivo, l'appellante si duole ELl'omessa pronuncia da parte EL giudice di primo grado sulla subordinata domanda di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c., argomentando che “la sentenza impugnata va, altresì dichiarata nulla per violazione ELl'art. 112 c.p.c.” (così in atto di appello, pag. 20); aggiunge che la CO decisione è anche erronea, in quanto l' non avrebbe dimostrato “che l'arricchimento ricevuto non è stato voluto o le è stato imposto” (così in atto di appello, pag. 17).
§§§ CO Costituzione in appello ELla e difese ELla CP_4
6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.02.2023 si è costituita in giudizio la che, con varie difese, ha rassegnato le seguenti COroparte_3 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Napoli così decidere:
1. In accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare
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integralmente l'atto di appello proposto dalla Società in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto;
2. Confermare la sentenza di decisione EL primo grado di giudizio, che revocava integralmente il decreto ingiuntivo EL Tribunale di OR Annunziata n. 1230/2019, in quanto infondato nel merito;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari EL doppio grado di giudizio”.
Con comparsa EL 22.12.2023 è intervenuta volontariamente in giudizio (intervento adesivo dipendente) la in persona EL legale rappresentante pro COroparte_4 tempore, la quale, costituita ai sensi ELla legge 30 aprile 1999, n. 130, ha rappresentato, ai fini ELla propria legittimazione, che con contratto quadro di cessione di crediti, anche futuri, sottoscritto in data 14.8.2019 (come successivamente integrato in data 3.09.2019) essa, in qualità di cessionario, e la in qualità di cedente, hanno individuato Parte_1 termini e condizioni per l'acquisto, da parte sua, dei crediti che la seconda vantava e CO avrebbe (in futuro) vantato nei confronti ELl' In particolare, l'interventrice ha dedotto che tra i crediti ceduti rientrano quelli derivanti dalle prestazioni rese dalla nei confronti ELl' , oggetto ELle fatture nn. 6E/BDIA EL Parte_1 COroparte_3
28.02.2019, 7E/BDIA EL 28.02.2019 e 8E EL 28.02.2019. Per_4
La comparente ha poi precisato, sul punto, che, ai sensi ELl'art. 9.1, lett. hh) ELla
Cessione (pag. 28), la ha assunto l'obbligo: “di agire in giudizio, in nome Parte_1 proprio e nell'interesse EL Cessionario medesimo, nei confronti EL Debitore Ceduto in relazione a qualsiasi iniziativa giudiziaria che il Cessionario medesimo ritenesse di dover instaurare nei confronti EL debitore ceduto per l'accertamento dei Crediti, nonché in relazione alle eventuali e/o conseguenti procedure esecutive”. Ciò posto, la ha precisato le seguenti conclusioni: COroparte_4
“1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il gravame interposto da e riformare totalmente la sentenza n° 114/2022, resa dal Parte_1
Tribunale di OR Annunziata […].
2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma EL decreto ingiuntivo n° 1230/2019 emesso dal Tribunale di OR Annunziata, tenuto conto ELl'infondatezza ELl'opposizione, condannare l' , in persona COroparte_3
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COroparte_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
EL Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore ELla Società Pt_1
e per essa ELla cessionaria dei suoi crediti ELla somma pari ad
[...] COroparte_4
€ 137.230,13, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 EL D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere.
3) Condannare l'odierna appellata, in persona EL Direttore Generale pro tempore, al pagamento ELle spese, diritti ed onorari, tanto EL giudizio di primo grado che EL giudizio di appello, oltre accessori come per legge.
4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
In data 14.06.2023, in sostituzione ELl'originario difensore ELla (cf Parte_1 revoca EL medesimo, in atti, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore), si sono costituiti gli avvocati Rita Raia e , che si sono riportati COroparte_2 integralmente ai motivi e alle conclusioni formulate con l'atto di appello.
In data 15.02.2023 udienza fissata per la comparizione ma poi svolta in trattazione scritta, preso atto EL deposito ELle note sostitutive ELla presenza fisica in udienza, questa Corte ha rinviato la causa per la precisazione ELle conclusioni all'udienza collegiale EL 25.11.2025, poi anticipata all'udienza collegiale EL 10.09.2025, sempre con le modalità ELla trattazione scritta. Il Collegio ha introitato la causa in decisione con ordinanza in data 10.9.2025 con cui ha concesso i termini ridotti di giorni 20+20, di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c., per il deposito e lo scambio ELle comparse conclusionali. CO E' stata depositata dalla la comparsa conclusionale, in data 29.9.2025.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
Esame EL motivo riguardante l'assenza EL contratto
7.1. Il primo motivo di appello sulla sostituibilità EL contratto scritto, mai stipulato, con la persistente efficacia ELl'accreditamento, mai sospeso, e sull'esclusiva responsabilità CO ELl' er la mancata stipulazione di un accordo negoziale, è infondato.
Come già osservato da questa Corte in altre, analoghe, controversie (cfr. ex multis
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sentenza n. 1066/2016), in aderenza con la giurisprudenza ELla Corte di Cassazione
(cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014, 23657/2015, 10154/2023), il soggetto titolare di una struttura sanitaria accreditata che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale al pagamento dei corrispettivi ELle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico EL servizio sanitario nazionale, ha l'onere di allegare in giudizio, oltre ai documenti comprovanti l'accreditamento e l'effettivo svolgimento ELle prestazioni, CO anche i contratti stipulati con l' per disciplinare i rapporti, di natura sensu latu concessoria, derivanti dall'accreditamento. La stipulazione dei contratti è infatti condizione necessaria e, in base ai principi generali ELl'ordinamento in materia di contratti con le pubbliche amministrazioni, deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali EL rapporto, a pena di nullità (cfr., da ultimo, Cass.
5213/2025), sicché la prova ELla loro esistenza e EL relativo contenuto può essere fornita esclusivamente (salvo l'eccezione di cui al combinato degli artt. 2725 e 2724 n.
3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni. Del resto, anche la Suprema Corte ha più volte affermato, con specifico riguardo alla tematica in esame, che “nell'ambito EL servizio sanitario nazionale, l'art. 8 EL d.lgs. n. 502 EL 1992, come integrato dall'art. 6 ELla l.
n. 724 EL 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore EL servizio, comporta che non può essere posto a carico ELle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo ELle prestazioni erogate, i requisiti EL servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi ELl'art. 8 quinquies EL citato d.lgs. n. 502 EL 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 EL r.d. n. 2440 EL 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (Cass. 10154/2023; nello stesso senso cfr.
Cass. 17588/2018; Cass. 17665/2019; Cass. 7019/2020).
Quindi, posto che i contratti con la p.a. devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, cioè ad substantiam, è da respingere la possibilità che possano ritenersi validamente conclusi, ex art. 8 quinquies EL d.lgs. n. 502/1992, contratti per “facta
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concludentia”, rappresentati, ad esempio, dalla mancata sospensione ELl'accreditamento oppure dalla mancata sottoscrizione EL contratto per causa CO (oltretutto non provata) imputabile all' con conseguente lesione EL legittimo affidamento ELla struttura a tale (possibile?) sottoscrizione, sicché la pretesa creditoria di parte appellante per le prestazioni di dialisi è priva di fondamento. CO Né spiega alcun rilievo, sul thema decidendum, la circostanza che l' pur sollecitata, non abbia convocato il centro privato per la sottoscrizione dei contratti, essendo pacifico che in loro carenza le prestazioni non possono essere remunerate (ed il centro poteva valutare di rifiutarne l'esecuzione).
Ai fini che occupa è, poi, irrilevante la sentenza EL TAR Campania EL 30.07.2019, che ha accolto il ricorso presentato dal centro esclusivamente avverso il silenzio serbato dalla p.a. sulla richiesta di essere ammesso alla sottoscrizione dei contratti per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018; il giudice amministrativo, infatti, si è unicamente limitato ad CO imporre all' ed alla Regione Campania “di fornire entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notifica (se anteriore) ELla presente sentenza un riscontro espresso, anche eventualmente congiunto, alla richiesta ELla ricorrente EL 17 marzo 2018”, specificando, tuttavia, che “non può, invece, essere accolta la domanda ELla ricorrente di condannare le amministrazioni resistenti alla stipula ELl'accordo successivo all'accreditamento, trattandosi, come accennato, di attività che presuppone
l'espletamento di una preventiva valutazione riservata alle Amministrazioni intimate”
(così in sentenza Tar Campania, pagg. 7-8).
Solo per completezza, si evidenzia che la richiamata sentenza amministrativa riguarda esclusivamente gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018, mentre le prestazioni di cui viene richiesta la remunerazione sono state rese nell'anno 2019.
§§§
Esame EL motivo sul mancato invio ELle fatture in forma elettronica
7.2. Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Dalla documentazione allegata emerge che la fattura 8E/ARAD/2 EL 28.02.2019 di €
83.740,02 è stata prodotta dal Centro in formato pdf. Da detto documento telematico, tuttavia, non si desume né che essa sia elettronica, né che sia stata trasmessa secondo le norme specifiche in materia, fermo restando che per la prestazione di servizi resi nei confronti ELla p.a. l'unica ipotesi di fatturazione ammissibile è quella elettronica.
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Invero, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione è stato introdotto con la Finanziaria 2008 (art. 1, co. 209-214, L. 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 10, co-13 duodecies, lett. A), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. come modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), con cui il
Governo ha dato mandato al Ministero ELl'Economia e ELle Finanze di istituire il
Sistema di Interscambio (SdI) che, secondo il D.M. 7 marzo 2008, viene amministrato dall'Agenzia ELle Entrate e gestito dal punto di vista tecnico dalla In CP_7 particolare, secondo il comma 209 ELl'art. 1 L. 244/2007, “l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione ELle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (…), deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza EL decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e EL codice ELl'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; secondo il comma 210 ELlo stesso articolo, le Pubbliche Amministrazioni “non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”.
L'efficacia di tale sistema è coincisa con l'entrata in vigore EL D.M. n. 55/2013, recante
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento ELla fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi ELl'articolo 1, commi da 209 a 213, ELla legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con cui tale strumento è entrato in vigore. Ai sensi ELl'art. 2, co. 4, EL detto Regolamento: “La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi ELl'articolo 21, comma 1, EL decreto EL Presidente ELla Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte EL rilascio ELla ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 EL documento che costituisce l'allegato B EL presente regolamento, da parte EL Sistema di interscambio”.
Dalla ricognizione ELle norme dirimenti si desume che l'unica modalità di trasmissione ELla fattura elettronica è quella da effettuare tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che procede ai controlli formali (dati obbligatori fiscali, esistenza EL cd. codice destinatario, esistenza ELla partita IVA EL fornitore ovvero EL codice fiscale EL cliente) ai fini ELla corretta trasmissione e quindi ELl'esistenza ELla fattura.
L'ultimo periodo EL comma 1 ELl'articolo 21 EL d.P.R. 633/1972 prevede che: “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto ELla sua consegna, spedizione,
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trasmissione o messa a disposizione EL cessionario o committente” e, riprendendo quanto sopra, l'unico modo di trasmissione o messa a disposizione ELle fatture elettroniche è l'invio al Sistema di Interscambio. Di conseguenza, ove la trasmissione non sia avvenuta secondo l'anzidetto meccanismo, le fatture non possono essere considerate come emesse. Nella fattispecie concreta, alla luce ELl'art. 7 EL contratto
(branca radiodiagnostica) stipulato tra la e l' solo la Parte_1 COroparte_3 rendicontazione (e, quindi, l'emissione di fattura) fa sorgere il diritto di pagamento degli acconti mensili previsti dal comma 1 ELlo stesso articolo, la cui maturazione avviene entro sessanta giorni dalla fine EL mese cui si riferiscono;
per quanto finora esposto nel caso in esame la rendicontazione, ovvero la valida emissione ELla fattura, non può dirsi avvenuta ed il pagamento ELle prestazioni dedotte non può ritenersi esigibile.
Inoltre, non ha pregio la tesi EL centro secondo cui l'emissione ELla fattura qui considerata si desumerebbe dall'estratto EL registro ELle fatture elettroniche ELla
depositato in atti. Infatti, i registri ELle fatture autenticati, nonostante Parte_1
l'attestazione EL notaio, sono palesemente inidonei a fornire la prova che le stesse siano CO state trasmesse all' mediante il cd. “Sistema d'Interscambio”. Si rimarca che il notaio non ha certificato (n. 7484 EL repertorio) l'autenticità ELle fatture emesse tramite il Sistema d'interscambio, ma ha solo attestato la conformità ELle stesse a quanto si riscontra nelle pagine EL registro ELle fatture elettroniche. In particolare, con riguardo alla fattura n. 8E/ARAD/2 EL 28.02.2019 la corrispondente pagina EL registro ELle fatture elettroniche è la n. 2019/2. Pertanto, il solo deposito EL detto estratto notarile mai potrebbe dimostrare in maniera idonea l'adempimento ELla fatturazione elettronica.
In definitiva, neppure il preteso importo relativo alle prestazioni di radiodiagnostica può essere riconosciuto.
§§§
Domanda di indebito arricchimento
7.3. La doglianza di cui al terzo motivo, seppur manca effettivamente un punto di motivazione sulla domanda di pagamento formulata in via subordinata è altrettanto infondata.
Al riguardo va in primis evidenziato che effettivamente la sentenza di primo grado non CO ha esaminato la domanda subordinata di condanna ELl' l pagamento degli importi a
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titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi ELl'art. 2041 c.c..
Tanto premesso, sulla base di quanto finora esposto da questa Corte, occorre tener conto EL fatto che per le fatture relative alle prestazioni di emodialisi il credito è stato escluso in considerazione ELla mancanza EL contratto, mentre per la fattura relativa alla prestazione di radiodiagnostica il credito non è stato riconosciuto a causa EL mancato invio ELla fattura secondo la disciplina sopra riportata.
In ordine alle prestazioni di emodialisi, per le quali manca il contratto, occorre richiamare i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che negano la compatibilità ELl'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini ELl'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Alla luce di tali principi la domanda non può essere accolta.
Ed infatti, in termini generali, le prestazioni svolte al di fuori EL tetto di spesa costituiscono un arricchimento “imposto” (dal centro ovviamente) che, come tale, non CO dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.; e ciò sempre ammesso che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore (ma in favore dei terzi, utenti dei servizi sanitari), circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 (il principio ELla pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio ELla necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte ELla Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume ELla attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte ELle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili” (cfr. Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque,
l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte ELl'amministrazione, che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini, “l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione ELle
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prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti ELl'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass.
25514/2024, in cui più estesamente si legge che “In definitiva la corte territoriale si è posta in linea con l'orientamento di questa Corte in tema di prestazioni extra budget, secondo cui ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione ELle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione ELle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti ELl'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”; nello stesso senso, Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È pur vero che, nel caso di specie, il vizio riscontrato è la mancanza EL contratto e non il superamento EL tetto di spesa, ma, quanto agli effetti, la situazione è sostanzialmente coincidente. Se infatti non può riconoscersi il compenso per le prestazioni rese, pur in presenza di un regolare contratto, ma oltre il limite di spesa, a fortiori ratione non può riconoscersi quello per le prestazioni rese in assenza di contratto che, già solo per tale ragione, sono al di fuori EL limite di spesa. È infatti nel CO contratto che l' fissa nei confronti EL centro accreditato il limite di spesa per la macroarea o per la struttura stessa, sicché non può esservi dubbio che, mancando il contratto, tutte le prestazioni erogate sono da considerarsi prive ELla necessaria copertura economica. In altri termini, le prestazioni rese in assenza di contratto sono al di fuori EL tetto di spesa e, come tali, prestazioni imposte per le quali non può essere riconosciuto l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per le ragioni appena richiamate.
Quanto alle prestazioni per radiodiagnostica, il fatto che la relativa fattura non sia stata correttamente trasmessa secondo le inderogabili modalità di legge produce comunque CO conseguenze sul rispetto EL tetto di spesa, in quanto non consente all' di contabilizzare correttamente le prestazioni e, quindi, di tenerne conto ai fini EL rispetto EL budget o per l'applicazione ELla regressione tariffaria. Valgono pertanto le medesime considerazioni di cui sopra in ordine all'impossibilità di riconoscere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c..
A quanto detto fin qui, può aggiungersi che, per la radiodiagnostica, il contratto c'è, ma l'importo richiesto non è stato riconosciuto perché il centro non ha rispettato le modalità
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previste dall'art. 7 EL contratto inter partes, necessarie per il riconoscimento EL compenso per le prestazioni in esso indicato;
tale circostanza è di per sé ostativa all'applicazione ELl'art. 2041 c.c., in quanto, secondo la giurisprudenza dominante,
l'arricchimento non può ritenersi intervenuto senza causa quando vi è comunque un contratto o un rapporto compiutamente regolato tra le parti (Cass. 21962/2011;
5206/2010; 2312/2008; Cass. 5689/2005; Cass. SS.UU. 14215/2002).
Infine, deve aggiungersi che, anche a prescindere da tutte le circostanze EL caso in esame, la domanda non potrebbe comunque essere accolta, non potendosi riconoscere ai sensi ELl'art. 2041 c.c. l'indennizzo secondo i valori indicati nelle fatture, comprensive EL profitto d'impresa e non essendo indicato il quantum EL depauperamento derivante dalle prestazioni erogate, e non risultando lo stesso distinguibile dal presunto arricchimento.
Per tutto quanto esposto, l'appello è respinto.
§§§
Le spese di lite
8. Secondo la regola ELla soccombenza la e la vanno Parte_1 COroparte_4 condannate in solido a pagare all'appellata le spese di giudizio, COroparte_3 quantificate secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed
€ 260.000, nei seguenti importi:
- per fase di studio € 1.500,00,
- per fase introduttiva € 1.000,00,
- per fase decisoria € 2.600,00, dunque per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione ELla fase istruttoria.
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto EL ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, EL D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, ELla legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico ELl'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 114/2022, EL Tribunale di OR Annunziata, II Sezione civile, pubblicata in
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data 18.01.2022, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
--condanna la società e la in solido al pagamento, in Parte_1 COroparte_4 favore ELl'appellata , ELle spese di lite, che liquida in € 5.100,00 per COroparte_3 onorario, oltre rimborso forfetario nella misura EL 15%, IVA e CAP;
--dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ELl'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio EL 29.10.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Antonio Mungo
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