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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1168/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 2964/2024 del Tribunale di Milano, est.
Martini, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Vivian ed Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano Via Manlio e Gioacchino Savarè n. 1
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dalle avv. Silvia Balestro e Giulia Moroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime in Milano, corso Italia n. 8
Appellata in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“per i motivi esposti in atti, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza qui impugnata, nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e diritto;
Con vittoria di spese onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito rigettare l'appello proposto da confermando la sentenza di primo grado, per tutte Pt_1 le ragioni di cui alla presente memoria;
in subordine rigettare l'appello proposto da e accertare e dichiarare la ripetibilità della Pt_1 CP_2 percepita dalla signora nei limiti della minor somma percepita Controparte_1 dal datore di lavoro, pari a dodici mensilità, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2964/2024 il Tribunale di Milano accoglieva integralmente il ricorso proposto da nei confronti di e così statuiva: “- Controparte_1 Pt_1 accerta e dichiara il diritto della signora al trattamento di Controparte_1 ex art. 1, d.lgs. 22/2015 percepito a seguito del licenziamento del 21 agosto CP_2
2018 e per l'effetto, dichiara la illegittimità del provvedimento del 9.6.2023 di di Pt_1 ripetizione della - condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 Pt_1 della ricorrente che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato versato, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. aveva adito il Tribunale di Milano affinché: CP_1 fosse accertato e dichiarato il proprio diritto a trattenere la Naspi percepita a seguito del licenziamento del 21.08.2018; fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di di Pt_1 ripetizione della Naspi del 9.06.2023; in subordine, fosse accertata e dichiarata la ripetibilità della nella minor CP_2 somma percepita dal datore di lavoro, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione, a titolo di risarcimento (somma pari a 12 mensilità).
Nello specifico, aveva riferito: CP_1
di essere stata licenziata dalla datrice di lavoro, Air France S.A., in data 21 agosto 2018;
pag. 2/9 di avere presentato domanda all' per ottenere il riconoscimento della Pt_1 domanda che era stata accolta e per la quale l' aveva corrisposto la relativa CP_2 Pt_1 indennità per il periodo settembre 2018 – 1° ottobre 2020; di avere ottenuto con sentenza n. 2421 del 27 maggio 2022 della Corte di
Appello di Roma la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
di avere ricevuto provvedimento del 9 giugno 2023, con cui le aveva Pt_1 chiesto la restituzione dell'importo di € 19.988,34 a titolo di percepita per il CP_2 periodo 28 settembre 2018 – 1° ottobre 2020.
L' si era costituito in giudizio avanti il Tribunale chiedendo il rigetto del Pt_1 ricorso e sostenendo di aver legittimamente chiesto il rimborso della n quanto, CP_2
a seguito della reintegrazione e del ripristino del rapporto di lavoro, erano venuti meno i presupposti per l'erogazione dell'indennità.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso ritenendo che il provvedimento di reintegra, pronunciato ai sensi dell'art. 18, comma quarto, della legge n. 300/1970, aveva accordato alla lavoratrice una tutela reintegratoria attenuata, dato che il datore di lavoro non aveva corrisposto a tutte le retribuzioni maturate CP_1 dal licenziamento del 21.08.2018 fino alla effettiva reintegra (disposta con la pronuncia del 27.05.2022), bensì solo un'indennità corrispondente a 12 mensilità della retribuzione a fronte di uno stato di disoccupazione durato quasi quattro anni.
Pertanto, secondo il primo giudice, la ricorrente, non essendo stata pienamente reintegrata sotto il profilo retributivo, non avrebbe dovuto restituire il trattamento di disoccupazione percepito per 24 mesi a decorrere dal 29.09.2018-01.10.2020.
***
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 ha proposto appello avverso Pt_1
l'indicata sentenza.
Con un unico articolato motivo di gravame ha impugnato la decisione di Pt_1 primo grado argomentando che erroneamente, sulla scorta di un risalente ed ormai pag. 3/9 superato orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, il Tribunale aveva ritenuto che, per poter considerare indebita l'erogazione della a seguito di CP_2 declaratoria giudiziale di illegittimità del licenziamento, fosse necessario il pieno ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il ripristino del rapporto solo de iure.
Al contrario, nella prospettiva del gravame, era errata l'affermazione del primo giudice secondo cui il lavoratore reintegrato era tenuto a restituire la solo CP_2 nell'ipotesi in cui il lavoratore reintegrato avesse ottenuto, a titolo risarcitorio, l'intera retribuzione spettante per il periodo dal licenziamento alla reintegra.
A supporto della propria ipotesi argomentativa l' ha richiamato CP_3
l'orientamento espresso da alcune pronunce di Cassazione secondo cui l'ordine di reintegra ricostituisce il rapporto di lavoro ripristinandone la continuità con efficacia ex tunc e determinando la “non interruzione de iure del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale”, con venire meno, retroattivamente, della condizione di disoccupazione.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Pt_1 trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 30.01.2025 si è Controparte_1 costituita per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
La difesa dell'appellata ha difeso l'iter logico giuridico della motivazione della decisione di prime cui secondo cui, quando l'indennità risarcitoria non è idonea a tutelare integralmente il lavoratore ingiustamente licenziato sotto il profilo retributivo, non può dirsi venuto meno lo stato di disoccupazione.
Nel caso di specie, a dire dell'appellata, anche a voler “sommare” l'indennità di disoccupazione (percepita per 24 mesi) e l'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L.
n. 300/1970 (pari alla retribuzione di 12 mensilità), tali importi non erano comunque sufficienti a garantire all'appellata un sostegno al reddito per tutto l'arco di tempo (pari a circa quattro anni) in cui ella era rimasta incolpevolmente priva di una occupazione e di un reddito da lavoro.
pag. 4/9 Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra CP_1 trascritte.
***
All'udienza del 25.9.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
I presupposti in fatto rilevanti ai fini del decidere sono pacifici: in data 21 agosto
2018 l'appellata è stata licenziata;
per il periodo settembre 2018 – 1° ottobre 2020 la medesima appellata ha percepito la con sentenza n. 2421 del 27 maggio 2022 la CP_2
Corte di Appello di Roma ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, condannando il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità; l'indennità risarcitoria è stata effettivamente corrisposta a dal datore di lavoro. CP_1
Tali essendo i fatti di causa, sostiene che a seguito della reintegra della Pt_1 lavoratrice nel posto di lavoro lo stato di disoccupazione sia venuto meno con effetto ex tunc, rendendo ingiustificata - ex post -la percezione della CP_2
L' invoca a supporto della propria richiesta restitutoria l'orientamento CP_3 giurisprudenziale - espresso tra le altre da Cass. 5 gennaio 2024, n. 384- secondo cui “è irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria di fatto sia stato solo coperto in parte dall'indennità risarcitoria, posto che, a seguito della reintegrazione, sono pienamente dovuti i contributi previdenziali per il periodo ricostituito di lavoro. Quanto poi all'eliminazione solo parziale dello stato di bisogno sul piano fattuale, va detto che
l'indennità di mobilità – in quanto indebita – è ripetibile ex articolo 2033 cod. civ., senza che rilevi quale ostacolo alla ripetizione lo stato di bisogno dell'interessato”.
Di contro, l'appellata argomenta richiamando il diverso approdo ermeneutico della stessa Suprema Corte di Cassazione (espresso ad esempio nella pronuncia Cass. n.
24950/2021) secondo cui “Deve …. affermarsi… che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In
pag. 5/9 sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”.
Detto contrasto interpretativo è stato composto dalla pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite n. 23476/2025, che il Collegio condivide e della quale intende fare applicazione, anche in ossequio alla funzione nomofilattica dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Con detta pronuncia è stata rilevata l'effettiva esistenza del contrasto interpretativo, evidenziandosi che “la giurisprudenza di legittimità si è divisa nel ritenere che a costituire la base legittimante la restituzione fosse la sola sentenza declaratoria della illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione- ripristino de iure- (da ultimo Cass.n.11994/2024; Cass.n.854/2024; Cass. n.
384/2024)”- tesi sostenuta in questo giudizio da “ovvero che fosse invece Pt_1 necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro per garantire la effettività della unica misura idonea a neutralizzare lo stato di disoccupazione (Cass.n.9418/2007;
Cass.n. 29295/2019; Cass.n. 24950/2021; Cass. n. 22850/2022; Cass n. 848/2024)”- tesi propugnata dall'appellata e fatta propria dal primo giudice. Le Sezioni unite hanno sottolineato che “il primo orientamento si fonda sul presupposto che la pronuncia giudiziale abbia effetti ex tunc sulla operatività del rapporto di lavoro che, una volta ricostituito de iure, non può lasciare spazio ad una ipotesi di disoccupazione e dunque al legittimo mantenimento della indennità relativa. Una diversa prospettiva è invece offerta dal secondo orientamento allorché ritiene invece indispensabile, per garantire
l'effettività della tutela, che la reintegrazione sia attuata con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege”.
Le Sezioni Unite, ricostruito il sistema normativo e richiamate anche le pronunce della Corte costituzionale in materia, hanno concluso evidenziando che “ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della
, è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla CP_2 decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il pag. 6/9 concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale”.
Nel caso di specie, è senz'altro vero, come evidenziato da che l'ordine di Pt_1 reintegrazione è stato effettivamente eseguito dal datore di lavoro.
Tuttavia, è pur vero che detta esecuzione non ha realizzato “una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege”, in quanto l'indennità risarcitoria corrisposta alla lavoratrice (12 mensilità) non ha neutralizzato lo stato di bisogno determinato dall'incolpevole carenza di una fonte di reddito nel ben più ampio periodo intercorso tra l'illegittimo licenziamento (21.8.2018)
e l'ordine giudiziale di reintegra (27.5.2022).
Né coglie nel segno la tesi di secondo cui le dodici mensilità erogate dal Pt_1 datore di lavoro a a titolo di risarcimento si “sovrapporrebbero” cronologicamente CP_1 alle prime dodici rate mensili del trattamento di disoccupazione, rendendo queste ultime indebite.
La limitazione a dodici mensilità dell'entità del risarcimento spettante a è CP_1 frutto dell'applicazione, nella sentenza che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento
(doc. 1 fascicolo , dell'art. 18 comma IV legge n. 300/1970, a mente del quale “Il CP_1 giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”.
pag. 7/9 Il limite delle dodici mensilità costituisce quindi il “tetto massimo” della somma erogabile a titolo di risarcimento, e non la delimitazione dell'arco di tempo “risarcibile”
a seguito del licenziamento, come del resto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione:
“In base all'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 comma
42, L. n. 92 del 2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum,
e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione. Se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo;
se il risultato del calcolo è inferiore alle dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a questo minore importo” (così Cassazione civile sez. lav., 27/04/2022, n.13180).
Per queste ragioni, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
La circostanza che la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione sia intervenuta solo nel corso del giudizio di appello e che, precedentemente, effettivamente sussistesse un contrasto interpretativo, sono elementi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2964/2024 del Tribunale di Milano;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater pag. 8/9 del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 25/09/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1168/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 2964/2024 del Tribunale di Milano, est.
Martini, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Vivian ed Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano Via Manlio e Gioacchino Savarè n. 1
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dalle avv. Silvia Balestro e Giulia Moroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime in Milano, corso Italia n. 8
Appellata in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“per i motivi esposti in atti, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza qui impugnata, nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e diritto;
Con vittoria di spese onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito rigettare l'appello proposto da confermando la sentenza di primo grado, per tutte Pt_1 le ragioni di cui alla presente memoria;
in subordine rigettare l'appello proposto da e accertare e dichiarare la ripetibilità della Pt_1 CP_2 percepita dalla signora nei limiti della minor somma percepita Controparte_1 dal datore di lavoro, pari a dodici mensilità, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2964/2024 il Tribunale di Milano accoglieva integralmente il ricorso proposto da nei confronti di e così statuiva: “- Controparte_1 Pt_1 accerta e dichiara il diritto della signora al trattamento di Controparte_1 ex art. 1, d.lgs. 22/2015 percepito a seguito del licenziamento del 21 agosto CP_2
2018 e per l'effetto, dichiara la illegittimità del provvedimento del 9.6.2023 di di Pt_1 ripetizione della - condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 Pt_1 della ricorrente che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato versato, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. aveva adito il Tribunale di Milano affinché: CP_1 fosse accertato e dichiarato il proprio diritto a trattenere la Naspi percepita a seguito del licenziamento del 21.08.2018; fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di di Pt_1 ripetizione della Naspi del 9.06.2023; in subordine, fosse accertata e dichiarata la ripetibilità della nella minor CP_2 somma percepita dal datore di lavoro, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione, a titolo di risarcimento (somma pari a 12 mensilità).
Nello specifico, aveva riferito: CP_1
di essere stata licenziata dalla datrice di lavoro, Air France S.A., in data 21 agosto 2018;
pag. 2/9 di avere presentato domanda all' per ottenere il riconoscimento della Pt_1 domanda che era stata accolta e per la quale l' aveva corrisposto la relativa CP_2 Pt_1 indennità per il periodo settembre 2018 – 1° ottobre 2020; di avere ottenuto con sentenza n. 2421 del 27 maggio 2022 della Corte di
Appello di Roma la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
di avere ricevuto provvedimento del 9 giugno 2023, con cui le aveva Pt_1 chiesto la restituzione dell'importo di € 19.988,34 a titolo di percepita per il CP_2 periodo 28 settembre 2018 – 1° ottobre 2020.
L' si era costituito in giudizio avanti il Tribunale chiedendo il rigetto del Pt_1 ricorso e sostenendo di aver legittimamente chiesto il rimborso della n quanto, CP_2
a seguito della reintegrazione e del ripristino del rapporto di lavoro, erano venuti meno i presupposti per l'erogazione dell'indennità.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso ritenendo che il provvedimento di reintegra, pronunciato ai sensi dell'art. 18, comma quarto, della legge n. 300/1970, aveva accordato alla lavoratrice una tutela reintegratoria attenuata, dato che il datore di lavoro non aveva corrisposto a tutte le retribuzioni maturate CP_1 dal licenziamento del 21.08.2018 fino alla effettiva reintegra (disposta con la pronuncia del 27.05.2022), bensì solo un'indennità corrispondente a 12 mensilità della retribuzione a fronte di uno stato di disoccupazione durato quasi quattro anni.
Pertanto, secondo il primo giudice, la ricorrente, non essendo stata pienamente reintegrata sotto il profilo retributivo, non avrebbe dovuto restituire il trattamento di disoccupazione percepito per 24 mesi a decorrere dal 29.09.2018-01.10.2020.
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Con ricorso depositato in data 31.10.2024 ha proposto appello avverso Pt_1
l'indicata sentenza.
Con un unico articolato motivo di gravame ha impugnato la decisione di Pt_1 primo grado argomentando che erroneamente, sulla scorta di un risalente ed ormai pag. 3/9 superato orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, il Tribunale aveva ritenuto che, per poter considerare indebita l'erogazione della a seguito di CP_2 declaratoria giudiziale di illegittimità del licenziamento, fosse necessario il pieno ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il ripristino del rapporto solo de iure.
Al contrario, nella prospettiva del gravame, era errata l'affermazione del primo giudice secondo cui il lavoratore reintegrato era tenuto a restituire la solo CP_2 nell'ipotesi in cui il lavoratore reintegrato avesse ottenuto, a titolo risarcitorio, l'intera retribuzione spettante per il periodo dal licenziamento alla reintegra.
A supporto della propria ipotesi argomentativa l' ha richiamato CP_3
l'orientamento espresso da alcune pronunce di Cassazione secondo cui l'ordine di reintegra ricostituisce il rapporto di lavoro ripristinandone la continuità con efficacia ex tunc e determinando la “non interruzione de iure del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale”, con venire meno, retroattivamente, della condizione di disoccupazione.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Pt_1 trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 30.01.2025 si è Controparte_1 costituita per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
La difesa dell'appellata ha difeso l'iter logico giuridico della motivazione della decisione di prime cui secondo cui, quando l'indennità risarcitoria non è idonea a tutelare integralmente il lavoratore ingiustamente licenziato sotto il profilo retributivo, non può dirsi venuto meno lo stato di disoccupazione.
Nel caso di specie, a dire dell'appellata, anche a voler “sommare” l'indennità di disoccupazione (percepita per 24 mesi) e l'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L.
n. 300/1970 (pari alla retribuzione di 12 mensilità), tali importi non erano comunque sufficienti a garantire all'appellata un sostegno al reddito per tutto l'arco di tempo (pari a circa quattro anni) in cui ella era rimasta incolpevolmente priva di una occupazione e di un reddito da lavoro.
pag. 4/9 Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra CP_1 trascritte.
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All'udienza del 25.9.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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L'appello è infondato e deve essere respinto.
I presupposti in fatto rilevanti ai fini del decidere sono pacifici: in data 21 agosto
2018 l'appellata è stata licenziata;
per il periodo settembre 2018 – 1° ottobre 2020 la medesima appellata ha percepito la con sentenza n. 2421 del 27 maggio 2022 la CP_2
Corte di Appello di Roma ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, condannando il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità; l'indennità risarcitoria è stata effettivamente corrisposta a dal datore di lavoro. CP_1
Tali essendo i fatti di causa, sostiene che a seguito della reintegra della Pt_1 lavoratrice nel posto di lavoro lo stato di disoccupazione sia venuto meno con effetto ex tunc, rendendo ingiustificata - ex post -la percezione della CP_2
L' invoca a supporto della propria richiesta restitutoria l'orientamento CP_3 giurisprudenziale - espresso tra le altre da Cass. 5 gennaio 2024, n. 384- secondo cui “è irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria di fatto sia stato solo coperto in parte dall'indennità risarcitoria, posto che, a seguito della reintegrazione, sono pienamente dovuti i contributi previdenziali per il periodo ricostituito di lavoro. Quanto poi all'eliminazione solo parziale dello stato di bisogno sul piano fattuale, va detto che
l'indennità di mobilità – in quanto indebita – è ripetibile ex articolo 2033 cod. civ., senza che rilevi quale ostacolo alla ripetizione lo stato di bisogno dell'interessato”.
Di contro, l'appellata argomenta richiamando il diverso approdo ermeneutico della stessa Suprema Corte di Cassazione (espresso ad esempio nella pronuncia Cass. n.
24950/2021) secondo cui “Deve …. affermarsi… che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In
pag. 5/9 sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”.
Detto contrasto interpretativo è stato composto dalla pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite n. 23476/2025, che il Collegio condivide e della quale intende fare applicazione, anche in ossequio alla funzione nomofilattica dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Con detta pronuncia è stata rilevata l'effettiva esistenza del contrasto interpretativo, evidenziandosi che “la giurisprudenza di legittimità si è divisa nel ritenere che a costituire la base legittimante la restituzione fosse la sola sentenza declaratoria della illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione- ripristino de iure- (da ultimo Cass.n.11994/2024; Cass.n.854/2024; Cass. n.
384/2024)”- tesi sostenuta in questo giudizio da “ovvero che fosse invece Pt_1 necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro per garantire la effettività della unica misura idonea a neutralizzare lo stato di disoccupazione (Cass.n.9418/2007;
Cass.n. 29295/2019; Cass.n. 24950/2021; Cass. n. 22850/2022; Cass n. 848/2024)”- tesi propugnata dall'appellata e fatta propria dal primo giudice. Le Sezioni unite hanno sottolineato che “il primo orientamento si fonda sul presupposto che la pronuncia giudiziale abbia effetti ex tunc sulla operatività del rapporto di lavoro che, una volta ricostituito de iure, non può lasciare spazio ad una ipotesi di disoccupazione e dunque al legittimo mantenimento della indennità relativa. Una diversa prospettiva è invece offerta dal secondo orientamento allorché ritiene invece indispensabile, per garantire
l'effettività della tutela, che la reintegrazione sia attuata con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege”.
Le Sezioni Unite, ricostruito il sistema normativo e richiamate anche le pronunce della Corte costituzionale in materia, hanno concluso evidenziando che “ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della
, è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla CP_2 decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il pag. 6/9 concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale”.
Nel caso di specie, è senz'altro vero, come evidenziato da che l'ordine di Pt_1 reintegrazione è stato effettivamente eseguito dal datore di lavoro.
Tuttavia, è pur vero che detta esecuzione non ha realizzato “una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege”, in quanto l'indennità risarcitoria corrisposta alla lavoratrice (12 mensilità) non ha neutralizzato lo stato di bisogno determinato dall'incolpevole carenza di una fonte di reddito nel ben più ampio periodo intercorso tra l'illegittimo licenziamento (21.8.2018)
e l'ordine giudiziale di reintegra (27.5.2022).
Né coglie nel segno la tesi di secondo cui le dodici mensilità erogate dal Pt_1 datore di lavoro a a titolo di risarcimento si “sovrapporrebbero” cronologicamente CP_1 alle prime dodici rate mensili del trattamento di disoccupazione, rendendo queste ultime indebite.
La limitazione a dodici mensilità dell'entità del risarcimento spettante a è CP_1 frutto dell'applicazione, nella sentenza che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento
(doc. 1 fascicolo , dell'art. 18 comma IV legge n. 300/1970, a mente del quale “Il CP_1 giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”.
pag. 7/9 Il limite delle dodici mensilità costituisce quindi il “tetto massimo” della somma erogabile a titolo di risarcimento, e non la delimitazione dell'arco di tempo “risarcibile”
a seguito del licenziamento, come del resto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione:
“In base all'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 comma
42, L. n. 92 del 2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum,
e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione. Se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo;
se il risultato del calcolo è inferiore alle dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a questo minore importo” (così Cassazione civile sez. lav., 27/04/2022, n.13180).
Per queste ragioni, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
La circostanza che la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione sia intervenuta solo nel corso del giudizio di appello e che, precedentemente, effettivamente sussistesse un contrasto interpretativo, sono elementi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2964/2024 del Tribunale di Milano;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater pag. 8/9 del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 25/09/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
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