Art. 3.
All'onere annuo di lire 190 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 190 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.