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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
MA RA d'IC Presidente
Rita Carosella Consigliere
CO GI FE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite nn. 287/2020 e 288/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 439/2020, pronunciata dal Tribunale di MP in data 25.9.2020 nella controversia n. 821/2016 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell'atto di appello, dall'Avv. Aurelio
Di Mario, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE PRINCIPALE
E
( ), Controparte_1 C.F._2
( ), Controparte_2 C.F._3
( ), Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Francesco Iamartino, con domicilio digitale come da pec da
Registri di giustizia;
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
( ), succeduta a Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5 in seguito a fusione per incorporazione, in persona del procuratore e l. r. in
[...] carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Emilio
d'Antona, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
, Controparte_6
, Controparte_7
, Controparte_8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MP, contrariis reiectis:
1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 439/2020, emessa dal Tribunale di
MP, Sezione Civile, Giudice G.o.t. Dott. LE Dentale, resa nell'ambito del giudizio N.R.G. 821/2016, depositata in cancelleria in data 25 settembre 2020 e notificata via pec, in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. , nato in [...]
Venezuela il 21.11.1963 e residente in [...] alla contrada Iana n.202, in ordine alla produzione del sinistro descritto al capitolo I) del presente atto;
B) per l'effetto condannarlo, in solido con la , Controparte_7 con sede in Riccia (CB) alla contrada Iana 102, in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato in [...] il [...] e residente in Riccia (CB) Controparte_6 alla contrada Iana n.202, , nato a [...] il [...] Controparte_8 ed ivi residente alla via Po n. 13, intestatario della targa prova “212ADAM”, e la
[...]
con sede in Via Urbana 169/A – 00184 Roma, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, compagnia assicuratrice della targa prova “212ADAM”, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice signora Pt_1
per complessivi € 138,649,63, come quantificati nella sentenza impugnata
[...] ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, per il doppio grado del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per gli appellanti principali : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MP, in accoglimento dell'appello proposto dai sigg.ri avverso la sentenza n. 439/2020 emessa dal Tribunale di CP_1
MP:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla Controparte_6 causazione del sinistro che ha coinvolto la parte appellante sig.ra ; Parte_1 - Condannare in solido il sig. , l Controparte_6 Controparte_7
, e la al risarcimento di tutti
[...] Controparte_8 Controparte_9
i danni derivanti dalle lesioni subite dall'appellante nella misura Parte_1 complessiva di € 138.649,93, o nella somma (maggiore o minore) accertata in corso di causa, oltre rivalutazioni ed interessi legali;
- accogliere le domande proposte in sede di intervento volontario, spiegato in primo grado, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale subiti dai congiunti della , quantificati Parte_1 nella complessiva somma di € 50.000,00, oltre il rimborso del valore dell'autovettura rottamata per un importo pari ad € 1.500,00, o nelle somme (maggiori o minori) accertate in corso di causa, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- condannare gli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per l'appellata Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contraris reiectis nei giudizi aventi rispettivamente n.r.g.
287/20 e 288/20:
In via preliminare
- Dichiarare inammissibili gli appelli proposti per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito
- rigettare le domande tutte formulate dagli appellanti tutti, perché infondate in fatto e diritto, confermando la sentenza n. 439/2020 del Tribunale di MP.
In accoglimento dell'appello incidentale:
- riformare parzialmente la sentenza n. 439/2020 emessa dal Tribunale di MP condannando i sig.ri , , , al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ristoro delle spese e competenze di lite nonché determinando le stesse in misura maggiorata ex art. 4, comma 8, del DM n. 37 dell'8/3/2018 (pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018).
In via subordinata, in accoglimento del proposto appello incidentale condizionato:
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione intrapresa innanzi al Tribunale di MP per la violazione dell'art. 145 del Codice delle Assicurazioni in assenza della rituale costituzione in mora della Controparte_5
e/o della rituale produzione in giudizio della relativa lettera raccomandata, accertando e dichiarando la nullità e/o inesistenza di eventuali depositi effettuati in forma cartacea ex art. 16-bis, comma 1, del Dl 179/2012 (e successive modifiche).
- Accertare e dichiarare la nullità della CT (anche in ragione di quanto alla sentenza della Corte di Cassazione del 06/12/2019, n. 31886) per aver illegittimamente utilizzato documenti nulli e/o inesistenti poiché non allegati al fascicolo telematico in violazione del disposto di cui all'art. 16-bis, comma 1, del Dl 179/2012 (e successive modifiche) e conseguentemente rigettare le avverse domande poiché non provate. - Accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale autorizzata dal
Tribunale di MP con l'ordinanza del 19/02/2016 e conseguentemente dichiararne l'inutilizzabilità o comunque disattenderla nell'emananda decisione.
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella produzione Pt_1 del sinistro o in subordine la responsabilità della stessa in misura superiore al 70% e conseguentemente rigettare il risarcimento o ridurlo proporzionalmente.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre maggiorazione per spese generali,
CAP ed IVA come per legge del doppio grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il sinistro stradale verificatosi il 21.12.2013 alle ore
18.30 circa, in territorio del Comune di Ripamolisani, sulla S.S. Ingotte 647/B 87, quando alla guida della Audi SW tg BW618BL, di proprietà di Parte_1 CP_1
, proveniente dall'area privata antistante il vivaio , dopo aver iniziato la
[...] Per_1 manovra di immissione nel flusso della circolazione sulla S.S. Ingotte, veniva dapprima urtata dall'autovettura Fiat Punto tg DP492WR, guidata dal proprietario LE Di Iorio
(estraneo al presente giudizio) e in seguito, mentre era ferma in posizione di quiete sulla carreggiata, dalla Audi A4 tg CB826MS, di proprietà dell Controparte_7
e guidata da;
in seguito all'evento i sanitari dell'Ospedale
[...] Controparte_6
AR Di MP avevano diagnosticato alla donna “emoperitoneo post traumatico da rottura di milza, frattura acetabolo sinistro e branca ischiopubica e ileopubica destra, frattura pube a sinistra, frattura processi traversi L1, L2, L3, L4 e L5, focolaio emorragico talamico, blocco incompleto di branca destra”.
Secondo quanto prospettato dalla la responsabilità del sinistro era da attribuire Pt_1 in via esclusiva alla condotta di e dei danni subiti dovevano rispondere, Controparte_6 oltre che il conducente e il proprietario dell'Audi tg CB826MS, che, secondo la prospettazione della nella circostanza viaggiava con la targa prova 212ADAM, Pt_1 anche , proprietario della predetta targa, e la compagnia che Controparte_8
l'assicurava Controparte_5
A definizione del giudizio di primo grado, nel quale sono intervenuti i prossimi congiunti della , e , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 proponendo domanda di risarcimento dei danni subiti per la lesione del rapporto parentale, il Tribunale di MP, con sentenza n. 439/2020 del 25.9.2020, all'esito dell'istruttoria svolta, per mezzo di prove orali e c.t.u., ha:
• accertato la responsabilità concorrente di , nella misura del 30%, Controparte_6
e di nella misura del 70%, nella causazione del sinistro oggetto Parte_1 di causa;
• condannato lo e l , in solido, al CP_6 Controparte_7 pagamento della somma di € 40.229,09 a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di € 1.365,89 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi nella misura indicata in dispositivo;
• dichiarato l'assenza di obbligo di manleva della Fata assicurazioni e rigettato ogni domanda nei confronti suoi e di;
Controparte_8
• rigettato la domanda proposta dai terzi intervenuti;
• condannato l'associazione sportiva e lo al pagamento di 1/3 delle spese CP_6 di lite in favore della regolamentando nella stessa misura le spese di Pt_1
c.t.u.;
• condannato l'associazione sportiva, lo e il al pagamento delle CP_6 CP_8 spese di lite in favore della Fata assicurazioni;
• compensato integralmente le spese di lite tra i terzi intervenuti e tutti i convenuti.
Rilevata la procedibilità della domanda ai sensi del D. lgs. n. 209/2005, in mancanza di elementi decisivi ricavabili dalla prova testimoniale, il primo giudice ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base del rapporto dei carabinieri di Ripamolisani, affermando che: la nell'immettersi nella S.S., aveva violato gli artt. 145 comma 4 e 154 c.d.s., Pt_1 in quanto non aveva osservato il segnale di Stop, la linea longitudinale continua che vietava il suo superamento e il segnale di direzione obbligatoria che inibiva ai conducenti che intendevano immettersi sulla S.S., di eseguire la manovra di svolta a sinistra verso valle, in direzione Termoli – Bojano;
entrambe le collisioni erano state determinate da tale condotta colposa della che, violando norme specifiche e di comune Pt_1 prudenza, aveva provocato un ostacolo per entrambe le auto che in sequenza avevano urtato la sua auto;
deve escludersi qualsiasi apporto causale da parte del conducente della Fiat Punto, il quale viaggiava a velocità contenuta e, appena avvedutosi del pericolo causato dalla improvvida manovra di immissione nel traffico da parte della aveva Pt_1 tentato di porre in essere l'unica manovra di emergenza in concreto possibile, sterzando a sinistra per evitare l'impatto frontale;
deve, invece, riconoscersi, un contributo causale, per la velocità non adeguata del mezzo guidato, da parte dello , conducente CP_6 dell'Audi che aveva provocato la seconda collisione, sia pure in misura meno determinante, quantificata nel 30%; le lesioni fisiche riportate dalla devono Pt_1 considerarsi conseguenza unicamente del secondo urto, in considerazione dell'entità riscontrata dei danni provocati sulle autovetture coinvolte.
In ordine alla quantificazione del danno subito dalla il tribunale ha recepito le Pt_1 valutazioni compiute all'esito della consulenza medico legale espletata e utilizzato le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, comprensivo della componente biologica e dinamico relazionale, riconoscendo una personalizzazione in aumento del 20%; quanto al danno non patrimoniale richiesto dai prossimi congiunti della ha rilevato, ancor prima della mancanza di prova, un Pt_1 deficit in punto di allegazione dei pregiudizi in concreto subiti.
Sulla questione della presenza della targa prova sull'autovettura Audi tg CN826MS, guidata dallo , previa ricostruzione della normativa applicabile, ha rilevato che CP_6 dagli atti emergeva che al momento dell'incidente la predetta autovettura non aveva esposto alcuna targa di prova né vi erano custoditi i documenti e la relativa autorizzazione all'utilizzo e che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per l'operatività della garanzia relativa a tale targa, in presenza di un'auto regolarmente immatricolata.
2. Avverso la sentenza, notificata il 25.9.2020, hanno proposto appello, con separati atti, spediti per la notifica il 26.10.2020, e i suoi congiunti Parte_1 CP_1
, e .
[...] Controparte_2 Controparte_3
In entrambi i giudizi si è costituita la nelle more Controparte_10 succeduta alla compagnia a seguito di fusione per incorporazione, Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale, in parte condizionato.
, e l Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7 non si sono costituiti in nessuno dei due giudizi e sono stati dichiarati contumaci.
Quindi, disposta la notifica delle comparse di risposta contenenti appello incidentale alle parti contumaci e riuniti i giudizi, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sia l'appello principale sia quello incidentale sono argomentati in maniera specifica e superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata e sono tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata.
A tale proposito va richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., SU n. 36481/2022), secondo cui è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. Con gli appelli principali è censurata: la decisione di riconoscere la responsabilità preponderante della anziché la responsabilità esclusiva dello;
la Pt_1 CP_6 decisione di ritenere non operante la copertura assicurativa riguardante la targa prova.
I soli chiedono, altresì, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui CP_1 ha rigettato la domanda risarcitoria dagli stessi proposta per i danni morali e relazionali subiti in conseguenza delle gravi lesioni della congiunta, di essi moglie e madre.
Nei confronti della a compagnia di ha proposto appello Pt_1 CP_4 CP_4 incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, chiedendo di accertare:
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 145 del C.d.s.; la nullità della c.t.u. per aver illegittimamente utilizzato documenti nulli e/o inesistenti;
l'inammissibilità della produzione documentale autorizzata dal Tribunale di MP con l'ordinanza del 19.2.2016; l'esclusiva responsabilità della ella produzione Pt_1 del sinistro o, in subordine, la responsabilità della stessa in misura superiore al 70%, con conseguente rigetto del risarcimento, o sua riduzione proporzionale.
Con l'appello incidentale nei confronti dei , oltre alle predette richieste, CP_1 formulate in via condizionata, la compagnia ha chiesto la riforma del capo CP_4 relativo alle spese di giudizio nei rapporti con i predetti attori, nella parte in cui ne ha disposto la compensazione.
3. Con il primo motivo degli appelli principali si deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui le ha attribuito la preponderante responsabilità per la causazione del sinistro, evidenziando che la stessa sentenza impugnata ha ritenuto che le lesioni riportate dalla donna siano “conseguenza esclusiva e diretta del secondo urto, che va quindi ritenuto come fattore causale autonomo ed esclusivo, di per sé idoneo a causare le lesioni riportate dalla sig.ra inoltre viene richiamata la giurisprudenza Pt_1 sul concorso di colpa nel tamponamento, sia nel caso di tamponamenti a catena di veicoli in movimento, sia in quello di scontro tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, sostenendo che in entrambi i casi non può esserle attribuita alcuna responsabilità, neppure in concorso.
Il motivo è infondato.
Nel fare riferimento al “fattore causale autonomo ed esclusivo”, il tribunale non ha certo inteso ritenere responsabile lo in via esclusiva rispetto alla ma ha CP_6 Pt_1 rilevato che tra i due urti che hanno interessato l'autovettura guidata da questa, esclusivamente il secondo, verificatosi con l'auto guidata dallo , è stato causa CP_6 delle lesioni fisiche subite dalla donna;
nella sostanza ha escluso qualsiasi efficienza causale del primo urto, verificatosi con la Fiat Panda guidata da LE Di Iorio, come reso evidente dalla parte iniziale della parte della motivazione richiamata, in cui viene dato rilievo alla “gravità dei danni riportati dalle due autovetture AUDI, diversamente da quelli conseguiti dal primo urto”.
Quindi il giudizio di esclusività è espresso ponendo in raffronto la condotta del conducente della Fiat Punto, con cui vi è stato il primo urto, e quella dello , con CP_6 cui si è verificato il secondo urto, non le condotte della dello;
a tale Pt_1 CP_6 scopo sono stati correttamente richiamati i principi giurisprudenziali in tema di illecito extracontrattuale plurisoggettivo, dalla cui applicazione il tribunale ha fatto coerentemente discendere la conclusione che dei due conducenti delle autovetture che sono entrate in collisione con l'Audi guidata dalla solo lo è responsabile Pt_1 CP_6 delle lesioni fisiche subite dalla donna.
In merito alla condotta tenuta dell'appellante principale, poi, il tribunale ha diffusamente argomentato in ordine alle plurime e gravi violazioni commesse nell'immettersi nella strada statale, non rispettando il segnale di Stop (che prescrive non solo l'arresto ma anche l'accertamento della possibilità di riprendere la marcia in condizioni di sicurezza)
e prendendo una direzione non consentita dalla segnaletica. Tale motivazione, che in questa sede viene richiamata espressamente, non è stata in alcun modo confutata dall'appellante, che non ha neppure allegato di aver rispettato le regole la cui violazione è espressamente indicata dal primo giudice (artt. 145 comma 4
e 154 c.d.s.) né ha contestato di aver in tal modo creato un pericolo e intralcio per gli altri utenti che percorrevano la strada statale.
Priva di interesse per il caso in esame, poi, è la giurisprudenza richiamata in tema di tamponamento, che, come indica la stessa appellante, riguarda il caso affatto diverso di veicoli che si trovano in colonna e l'ipotesi dell'urto da tergo, che, evidentemente, non ricorre nella specie, in cui lo scontro si è verificato tra un'auto ferma sulla carreggiata dopo il primo urto (quindi non incolonnata), e un'auto in movimento sulla stessa strada.
A differenza di un veicolo tamponato che si trova fermo o in marcia nel rispetto delle regole dettate dal C.d.s., l'auto della i trovava, dopo il primo urto, ferma sulla Pt_1 carreggiata proprio in conseguenza della sua condotta di guida imprudente, per grave violazione delle regole di condotta prima indicate.
Tale condotta ha giustificato il riconoscimento di una sua responsabilità non esclusiva, ma nella misura del 70%, avendo il tribunale considerato causalmente efficiente, in misura minore ma non irrilevante, anche la condotta dello , che non ha CP_6 rapportato la velocità tenuta in relazione alla ragionevole prevedibilità della condotta della e, quindi, non è stato in condizione di porre in essere la manovra di Pt_1 emergenza necessaria a evitare l'evento, o ad attenuarne le conseguenze dannose.
L'accertamento in concreto, fatto dal tribunale, del rispettivo grado di responsabilità dei conducenti dei veicoli entrati in collisione deve ritenersi corretto e adeguato all'effettivo contributo dato da ciascuno dei veicoli antagonisti al prodursi del danno.
Pur essendo – per tutte le ragioni indicate dal primo giudice, e non confutate dall'appellante – la condotta tenuta dalla gravemente colposa, essa è stata Pt_1 giustamente ritenuta non idonea a sollevare il conducente del veicolo antagonista dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2
c.c., in applicazione del principio secondo cui tale esonero è configurabile “solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro” (Cass., n. 29927/2024); e tuttavia la imprudenza della condotta di guida tenuta dallo (in particolare, per non aver regolato la CP_6 velocità in modo da adeguarla alla possibile e prevedibile manovra imprudente della se non vale a esonerarlo da un concorso di colpa, da un lato non pone nel nulla Pt_1 le gravi violazioni di cui è si è resa responsabile la dall'altro ha avuto Pt_1 un'efficienza molto minore sulla causazione del danno, rispetto alla quale la valutazione di incidenza percentuale fatta dal tribunale, già molto generosa, non può essere modificato in senso a lui sfavorevole.
Ne discende la conferma del riparto di responsabilità operato dal tribunale.
4. Con il secondo motivo degli appelli principali è censurata la decisione di escludere l'operatività della copertura assicurativa riguardante la targa prova 212ADAM. Viene dedotto, a fondamento della censura, che dal compendio fotografico in atti è emerso che la targa prova, a differenza di quanto argomentato dal primo giudice, era presente nell'Audi guidata dallo;
si richiama, poi, una circolare del Ministero CP_6 dell'interno del 2018, che, in riferimento alla prassi di consentire l'utilizzazione di targhe prove anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa, ha invitato a soprassedere da ogni azione sanzionatoria in attesa di un parere chiesto dal ministero al Consiglio di Stato in merito alle possibilità di utilizzo, e in quali limiti, di targhe prova nei veicoli già immatricolati.
Il motivo è infondato.
Rilievo determinante in ordine alla non operatività della garanzia assicurativa relativa alla targa prova assume la circostanza che l'autovettura guidata dallo fosse CP_6 immatricolata e munita di regolare carta di circolazione al momento del fatto.
Sul punto si è chiaramente espressa la Corte di cassazione nel 2020, che, con due pronunce (nn. 17665 e 28433), ha interpretato la normativa riguardante la targa prova
(d.P.R. n. 474/2001) nel senso che “l'autorizzazione ministeriale alla circolazione con
"targa prova", regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova”, conseguendone che, in caso di circolazione con targa prova di veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura per la r.c.a.. dei danni causati dalla sua circolazione “risponde solo
l'assicuratore del mezzo e non quello della targa prova”, essendo la ratio della relativa disciplina quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati, non quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo.
Si tratta di principi direttamente applicabili al caso che viene in esame, in cui l'auto guidata dallo era immatricolata e munita di propria targa (CB826MS), essendo CP_6 irrilevante accertare se fosse anche munita di copertura assicurativa, dal momento che le conseguenze non cambiano per la posizione dell'appellante principale, considerata la sua possibilità di agire, in caso di scopertura assicurativa del veicolo ritenuto responsabile, nei confronti del Fondo di garanzia vittime della strada.
Conferma della preclusione, al momento del fatto, alla circolazione con targa prova di veicoli già immatricolati viene dalla circostanza che con il d.l. n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 156/2021, è stata espressamente prevista (art. 1 comma 3) la possibilità di utilizzare la targa prova anche su veicoli già muniti della carta di circolazione.
Si tratta di previsione innovativa, tale da rendere inutile il parere richiesto al Consiglio di
Stato, e che indirettamente conferma la correttezza dell'interpretazione adottata dalla
Cassazione con riferimento alla normativa anteriormente vigente, applicabile al caso in esame. Le considerazioni esposte, di rilievo assorbente, rendono inutile esaminare le ulteriori questioni sollevate con il motivo di appello, in particolare con riferimento alla questione della effettiva apposizione della targa prova sul retro dell'autovettura al momento del sinistro.
Deve, tuttavia, osservarsi, che nulla è emerso nel corso del giudizio, né è stato dedotto dall'appellante, in ordine alla sussistenza delle finalità della circolazione per cui è consentito l'utilizzo della targa prova (“esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”, come previsto dall'art. 1 comma 1 d.P.R. n. 474/2001 e attualmente dall'art. 1 comma 3 del d.l. n. 151/2021) e al rapporto tra e il titolare della targa CP_6 prova ( ), il quale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.P.R. n. 474/2001, può CP_8 delegare l'utilizzo della targa prova soltanto a un dipendente o a un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale (rapporto che deve essere attestato da idonea documentazione).
La ratio evidente di tali previsioni è quella di evitare gli abusi a cui l'utilizzo di targa prova può prestarsi, sia sotto il profilo dell'elusione dell'obbligo di utilizzo su un solo veicolo per volta sia sotto il profilo dell'abusiva delega all'utilizzo di soggetti non legati da alcun rapporto con il titolare della targa prova.
5. Il motivo autonomo dell'appello proposto da , Controparte_1 CP_2
e riguarda la decisione di rigetto della domanda da essi
[...] Controparte_3 proposta di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale subito a causa delle gravi lesioni riportate dalla Pt_1
Sostengono che, ai fini della prova di tale danno, non è necessario dimostrare il totale sconvolgimento delle abitudini di vita e che le conseguenze delle gravi lesioni del congiunto sono dimostrabili anche per presunzioni, in base all'id quod plerumque accidit; aggiungono che le testimonianze assunte, riportate nella stessa sentenza impugnata, fanno chiaro riferimento alla necessità di aiuto e accudimento da parte della Pt_1
La censura è infondata.
Il tribunale, come già anticipato, non ha escluso la possibilità di provare per presunzioni il danno da perdita o lesione del rapporto parentale, ma ha ritenuto che i parenti della on avessero neppure allegato i pregiudizi subiti sul piano morale e relazionale Pt_1 in conseguenza degli esiti del sinistro in cui era rimasta coinvolta la congiunta (“il danno morale avrebbe dovuto essere quantomeno allegato e, solo dopo la puntuale indicazione di esso da parte di ciascun congiunto, poteva senz'altro ritenersi sussistente in forza di presunzione”).
Il rilievo è corretto, risultando dagli atti che i si sono limitati ad allegare, con la CP_1 comparsa di intervento in primo grado, il rapporto di parentela e di convivenza con a richiamare la giurisprudenza in tema di risarcibilità della sofferenza Parte_1 morale conseguente alle gravi lesioni subite dal congiunto, senza dedurre, come richiesto dalla giurisprudenza da loro stessi citata, che “le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno inducendoli
a scelte di vita diverse” (Cass., n. 2228/2012).
Se, infatti, in caso di morte del congiunto, il danno da perdita del rapporto parentale del convivente può ritenersi in ogni caso sussistente in base a un ragionamento probatorio di tipo presuntivo fondato sull'id quod plerumque accidit, nel caso di sopravvivenza con lesioni non lievi non opera lo stesso automatismo, dovendo la prova presuntiva basarsi su “quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Cass., n. 2788/2019; Cass., n. 23300/2024).
Tale valutazione postula, quindi, un'allegazione sufficientemente specifica dei pregiudizi, sotto il profilo dinamico relazionale o sul piano morale soggettivo, subiti in conseguenza di ben specifiche e individuate lesioni psico fisiche del congiunto, che nel caso in esame
è del tutto mancata.
Ma, anche prescindendo da tale rilievo, le conseguenze psico fisiche del sinistro residuate in capo alla come descritte dal c.t.u. Dott. , non appaiono di Pt_1 Per_2 entità tale da determinare uno stato di sofferenza interiore dei prossimi congiunti tale da comportare conseguenze apprezzabili sulla loro vita.
In ordine alle conseguenze fisiche, essenzialmente consistenti in limitazioni funzionali e nella stanchezza conseguente a stazione eretta prolungata, va osservato che, secondo l'anamnesi lavorativa riportata dal c.t.u., la era casalinga all'epoca del fatto e Pt_1 iscritta come coltivatrice diretta all'epoca della visita medica: tale dato, che indica la piena idoneità allo svolgimento di un lavoro faticoso come quello nei campi, milita in senso contrario rispetto a quanto prospettato nel presente grado circa la necessità della donna di essere accudita e accompagnata da un familiare quando esce di casa.
Quanto alle conseguenze psichiche, dal colloquio svolto con il c.t.u., la risultata Pt_1
“soggetto vigile, orientato, collaborante, con modesta polarizzazione ideativa sull'evento traumatico, tono dell'umore depresso alternato ad ansia reattiva, assenza di ricordi intrusivi e del fenomeno del flashback”; inoltre ella non assumeva, all'epoca della visita, alcuna terapia farmacologica ansiolitica e/o antidepressiva.
Si tratta di pregiudizi psichici modesti, qualificabili come lesioni lievi, dai quali non possono quindi derivare, in base a un ragionamento presuntivo, conseguenze particolari per i familiari, in termini di alterazioni delle abitudini di vita.
6. Il rigetto degli appelli principali comporta l'assorbimento degli appelli incidentali condizionati proposti da , nella parte in cui sono state proposte questioni il cui CP_4 esame è stato espressamente subordinato all'accoglimento delle impugnazioni proposte dalle controparti.
7. Unico motivo autonomo dell'appello incidentale è quello riguardante la decisione di compensare le spese tra la compagnia di assicurazioni, , e CP_1 CP_6 CP_3
.
[...]
Il motivo deve essere rigettato.
Si reputano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la pronuncia di compensazione, consistenti non già nel fatto che la domanda è stata rigettata per difetto di prova del danno, come ritenuto dal tribunale, ma piuttosto nella situazione di incertezza probatoria ravvisabile nel contrasto tra il dato obiettivo del carattere non lieve dei postumi permanenti valutati dal c.t.u. (24%), in astratto idonei a giustificare il riconoscimento di un pregiudizio da lesione parentale (e quindi tali da rendere non esplorativa la domanda proposta), e il concreto manifestarsi di tali postumi in termini di effettiva incidenza sulla vita familiare.
Deve, poi, considerarsi che l'onere di allegazione che il primo giudice ha ritenuto non assolto non è sempre richiesto in termini stringenti dalla giurisprudenza di legittimità, rinvenendosi pronunce che ritengono sufficiente l'allegazione del rapporto di parentela e di convivenza e lasciano al giudice la valutazione della concreta incidenza su tale rapporto degli specifici pregiudizi subiti dal congiunto.
8. Il rigetto dell'appello comporta, in applicazione del principio della Pt_1 soccombenza, la condanna della stessa al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese processuali, che vanno liquidate applicando i parametri di cui alle tabelle del d. m. 55/2014 e ss. mm. e con applicazione di valori minimi relativi allo scaglione corrispondente alla differenza tra quantum richiesto e l'importo liquidato in primo grado.
Devono compensarsi le spese tra gli appellanti principali , e CP_1 CP_2
e l'appellata costituita, reciprocamente soccombenti per il rigetto dei Controparte_3 reciproci appelli.
Sussistono altresì i presupposti per la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1-quater dpr n. 115/2002, di obbligo degli appellanti principali e dell'appellata incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte d'appello di MP – collegio civile, pronunciando definitivamente sugli appelli principali avverso la sentenza n. 439/2020 pronunciata dal Tribunale di MP in data 25.9.2020, proposto da Pt_1
, e , con atti di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 citazione spediti per la notifica il 26.10.2020, nei confronti di Controparte_11
, e
[...] Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7
e sugli appelli incidentali proposti dalla , così
[...] Controparte_4 provvede:
1) rigetta gli appelli principali;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale proposto nei confronti della Pt_1
3) rigetta l'appello incidentale proposto nei confronti di , e CP_1 CP_2
; Controparte_3
4) condanna l'appellante principale al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_4
7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa;
5) dichiara compensate le spese del presente grado tra , e CP_1 CP_2
e ; Controparte_3 Controparte_4
6) dà atto delle pronunce di rigetto ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma
1-quater del dpr n. 115/2002, a carico di appellanti principali e appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
CO GI FE MA RA d'IC