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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 23/12/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
879/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. AU D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...],
E
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Genny Bouc (C.F. ) e presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in La Salle (AO), P.za Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in La Salle (AO), in data 17/06/2006, trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di La Salle, atto n. 2, Parte
II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
pagina 1 di 4 Dalla loro unione sono nati i figli nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
e nato in [...] il [...], C.F. C.F._4 Parte_3
C.F._5
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto e non interferendo l'uno nella vita dell'altro.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in La Salle (AO), il 17/06/2006, in regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di La Salle (AO), atto n. 2, in Parte II, Serie A, Reg. dell'anno 2006.
▪ In punto figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e figlio minore.
- Contributo al mantenimento e spese extra - assegno unico e detrazioni fiscali - consenso al rilascio documenti validi per l'espatrio.
3. Disporre che il sig. provveda a contribuire al mantenimento: Pt_2
della figlia : CP_1
- Tenuto conto del raggiungimento di un'indipendenza economica ancora parziale, in ragione della stagionalità del suo impiego nel settore alberghiero, in via diretta, mediante versamento alla figlia di importi variabili in funzione delle esigenze rappresentate dalla figlia stessa. CP_1
del figlio : Pt_3
- In via indiretta, tramite la madre, mediante versamento di euro 200,00 (duecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente a lei intestato, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: nel mese di marzo 2026), purché l'indice sia positivo.
4. Disporre che i genitori provvedano al pagamento di ogni altra spesa qui non espressamente e diversamente disciplinata, in favore del figlio, richiamando il Protocollo in uso al Tribunale di Aosta, che dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia, nella misura: del 50% ciascuno.
5. Disporre che la detrazione delle spese sarà ripartita proporzionalmente alla effettiva percentuale di contribuzione delle parti.
6. Disporre che il padre potrà condividere con il figlio il pranzo o la cena, ove possibile e Pt_3
comunque per un minimo di tre sere o pranzi a settimana. Il pernottamento dal padre sarà occasionale
- se richiesto dal figlio o in concomitanza dell'assenza della madre per ragioni personali - fintantoché egli non reperirà autonoma abitazione. Con disponibilità delle parti a concordare un diverso pagina 2 di 4 calendario quando il papà reperirà un'abitazione in affitto, prevendendo anche la possibilità di stare con il figlio a weekend alterni. Le parti convengono che il padre potrà trascorrere con il figlio, nel periodo estivo, anche due settimane consecutive, in periodo da concordarsi con la madre. Con previsione che i genitori possano accordarsi diversamente rispetto a quanto indicato, previo congruo preavviso e tenendo conto del preminente interesse dei minori. In tal senso, le parti si obbligano a comunicare con adeguato preavviso eventuali impedimenti e/o impegni che comportino una modifica dei periodi da trascorrere con il minore, al fine di consentire all'altro genitore di organizzarsi senza difficoltà.
▪ Ulteriori accordi
7. Con riferimento a pregressi debiti contratti dai coniugi, le parti hanno inteso regolamentare l'assunzione di debiti fiscali riconducibili al ma conseguenti a condotte della sig.ra Pt_2
, qui precisando che con riferimento a eventuali debiti ad oggi ancora non conosciuti, Parte_1
ciascun coniuge se ne farà carico in forza della esclusiva riferibilità o meno a sé stesso.
8. Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo quanto sopra previsto e pattuito, avendo già definito ogni questione relativa ai rispettivi effetti personali e ai beni presenti all'interno della casa coniugale. Con riferimento ai beni presenti all'interno del garage, le parti concordano che il sig. si impegna a prelevare quanto di sua proprietà entro il Pt_2
31.12.2025.
9. Disporre che le spese legali e di procedura sono a carico della sig.ra ”. Parte_1
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione tra i coniugi
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
pagina 3 di 4 , nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
21/08/2025, in relazione al matrimonio concordatario contratto in La Salle (AO), in data 17/06/2006, trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di La Salle (AO), atto n. 2,
Parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di La Salle (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. AU D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. AU D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...],
E
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Genny Bouc (C.F. ) e presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in La Salle (AO), P.za Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in La Salle (AO), in data 17/06/2006, trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di La Salle, atto n. 2, Parte
II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
pagina 1 di 4 Dalla loro unione sono nati i figli nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
e nato in [...] il [...], C.F. C.F._4 Parte_3
C.F._5
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto e non interferendo l'uno nella vita dell'altro.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in La Salle (AO), il 17/06/2006, in regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di La Salle (AO), atto n. 2, in Parte II, Serie A, Reg. dell'anno 2006.
▪ In punto figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e figlio minore.
- Contributo al mantenimento e spese extra - assegno unico e detrazioni fiscali - consenso al rilascio documenti validi per l'espatrio.
3. Disporre che il sig. provveda a contribuire al mantenimento: Pt_2
della figlia : CP_1
- Tenuto conto del raggiungimento di un'indipendenza economica ancora parziale, in ragione della stagionalità del suo impiego nel settore alberghiero, in via diretta, mediante versamento alla figlia di importi variabili in funzione delle esigenze rappresentate dalla figlia stessa. CP_1
del figlio : Pt_3
- In via indiretta, tramite la madre, mediante versamento di euro 200,00 (duecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente a lei intestato, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: nel mese di marzo 2026), purché l'indice sia positivo.
4. Disporre che i genitori provvedano al pagamento di ogni altra spesa qui non espressamente e diversamente disciplinata, in favore del figlio, richiamando il Protocollo in uso al Tribunale di Aosta, che dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia, nella misura: del 50% ciascuno.
5. Disporre che la detrazione delle spese sarà ripartita proporzionalmente alla effettiva percentuale di contribuzione delle parti.
6. Disporre che il padre potrà condividere con il figlio il pranzo o la cena, ove possibile e Pt_3
comunque per un minimo di tre sere o pranzi a settimana. Il pernottamento dal padre sarà occasionale
- se richiesto dal figlio o in concomitanza dell'assenza della madre per ragioni personali - fintantoché egli non reperirà autonoma abitazione. Con disponibilità delle parti a concordare un diverso pagina 2 di 4 calendario quando il papà reperirà un'abitazione in affitto, prevendendo anche la possibilità di stare con il figlio a weekend alterni. Le parti convengono che il padre potrà trascorrere con il figlio, nel periodo estivo, anche due settimane consecutive, in periodo da concordarsi con la madre. Con previsione che i genitori possano accordarsi diversamente rispetto a quanto indicato, previo congruo preavviso e tenendo conto del preminente interesse dei minori. In tal senso, le parti si obbligano a comunicare con adeguato preavviso eventuali impedimenti e/o impegni che comportino una modifica dei periodi da trascorrere con il minore, al fine di consentire all'altro genitore di organizzarsi senza difficoltà.
▪ Ulteriori accordi
7. Con riferimento a pregressi debiti contratti dai coniugi, le parti hanno inteso regolamentare l'assunzione di debiti fiscali riconducibili al ma conseguenti a condotte della sig.ra Pt_2
, qui precisando che con riferimento a eventuali debiti ad oggi ancora non conosciuti, Parte_1
ciascun coniuge se ne farà carico in forza della esclusiva riferibilità o meno a sé stesso.
8. Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo quanto sopra previsto e pattuito, avendo già definito ogni questione relativa ai rispettivi effetti personali e ai beni presenti all'interno della casa coniugale. Con riferimento ai beni presenti all'interno del garage, le parti concordano che il sig. si impegna a prelevare quanto di sua proprietà entro il Pt_2
31.12.2025.
9. Disporre che le spese legali e di procedura sono a carico della sig.ra ”. Parte_1
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione tra i coniugi
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
pagina 3 di 4 , nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
21/08/2025, in relazione al matrimonio concordatario contratto in La Salle (AO), in data 17/06/2006, trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di La Salle (AO), atto n. 2,
Parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di La Salle (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. AU D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 4 di 4