Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1946/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 30/01/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 30/01/2025 nella causa n. 1946/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 373/2021, pubblicata in data 16/11/2021 e non notificata, resa in materia di “opposizione a fermo amministrativo” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. DE MARTINO ANGELA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. LUPARELLA MARCELLO
- appellato – Conclusioni All'udienza del 30/01/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 1946/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante, avverso il fermo amministrativo Parte_1 apposto sulla propria autovettura, Fiat 500L tg EZ985NH, dall'
[...]
derivante […] da un atto amministrativo dell'11/10/2019 CP_1 senza alcuna specifica […], mancando […] sia il preavviso di fermo saia la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo che non sono mai stati effettuati […], per cui […] mancando qualsiasi prova della notifica della cartella, nonché degli atti successivi, deve ritenersi che il credito sia prescritto […]. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] L'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata nei limiti di cui infra. Si osserva che in tema di opposizione al fermo amministrativo, come nella fattispecie, il rito da seguire non
è quello previsto dell'art. 22 L. 689/81, in quanto l'opposizione è volta a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica della cartella esattoriale ma il procedimento deve svolgersi nelle forme previste dell'art. 615 c.p.c. Si osserva inoltre che gli enti impositori ed esecutori prima di emettere il fermo amministrativo devono verificare la sussistenza deli elementi più banali quali:
1- la probabile sussistenza del credito 2- la effettiva notifica degli atti inerenti lo stesso 3- l'avvenuto pagamento 4- la non intervenuta prescrizione.
Questi quattro elementi sono necessari affinché possa affermarsi che l'operato degli enti sia stato legittimo. Nel merito ciò che viene posto in discussione è la sussistenza della violazione e la successiva irregolarità della procedura del fermo sull'autovettura di parte attrice. Nel caso di specie, il ricorrente non ha addotto e provato fatti estintivi sopravvenuti alla formazione della cartella esattoriale, posta a base del fermo amministrativo. Dalla documentazione in atti si evince che la parte opponente era a conoscenza sia della cartella esattoriale, sia dell'estratto di ruolo che del successivo preavviso di fermo tutti regolarmente notificati in data
30.11.2016, e 28.09.2018 e 04.09.2019. In ordine alla prova delle notifiche della cartella e del preavviso di fermo, contestate dalla ricorrente perché prodotte in fotocopia, si evidenzia che non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o
3 Tribunale di Avellino n. 1946/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza n. 20769/2021. Altrettanta infondata e va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente poiché le regolari notifiche avvenute in data 30.11.2016, 28.09.2018 e 04.09.2019 hanno interrotto ampiamente il termine di prescrizione, quinquennale. Orbene sulla base probatoria accertata e sulle motivazioni sopra dedotte è ragionevole ritenere legittimo il fermo amministrativo contestato all'opponente poiché è pacifico e provato che la cartella esattoriale n. 012 2016 0010153269000, quale presupposto indispensabile per procedere alla contestazione del fermo, è stata regolarmente notificata in data 30.11.2016, e non impugnata nei termini di legge. Per quanto si è innanzi detto, gli elementi di prova raccolti, depongono per l'infondatezza della domanda risultando legittimo il comportamento della convenuta.
Conseguentemente, l'opposizione è infondata e va rigettata. Le spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo. […]. Avverso tale decisione formulava appello , per i Parte_1 seguenti motivi: Violazione dell'art. 116 c.p.c. - erronea valutazione del materiale istruttorio, atteso che […] il Giudice di prime cure apoditticamente ha ritenuto che gli atti presupposti al fermo impugnato, e segnatamente la cartella di pagamento ed il preavviso di fermo, fossero stati regolarmente notificati all'attrice, benché agli atti di causa non vi fosse alcuna valida prova che dimostrasse ciò.
Infatti la convenuta , tra gli atti del proprio Controparte_1 indice foliario, si è limitata ad allegare mere copie fotostatiche delle presunte notifiche inerenti gli atti anzi detti, che nulla accertano circa il contenuto dell'atto notificato e la validità del processo notificatorio, senza premurarsi minimamente di produrre altresì gli atti stessi le notifiche e le relative relate di notifica, oltre gli avvisi CAD nelle ipotesi in cui l'atto non fosse stato ritirato personalmente dalla parte […], pertanto […] la decisione del Giudice di prime cure si fonda sul presupposto che alla sig.ra fossero stati regolarmente notificati gli avvisi Pt_1 prodromici al fermo amministrativo, tuttavia, agli atti di causa non vi è alcun elemento che supporti tale apodittica valutazione […]. Per la conferma della decisione impugnata insisteva invece l'appellata
. Controparte_2
Ciò posto e passando al merito, giova precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009).
4 Tribunale di Avellino n. 1946/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene l'impugnata sentenza, ritenendosi prive di pregio, seppure con le precisazioni motivazionali di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo di cui si dirà, le censure in questa sede mosse alla decisione ivi adottata. Come efficacemente sottolineato in prime cure, e debitamente documentato dall'appellata (v. produzione di primo grado dell' , difatti, la cartella n. 01220160010153269000 è stata notificata in data 30.11.2016, a mezzo posta a mani proprie della , il successivo e correlato preavviso di fermo Pt_1
n. 01280201800000499000 è stato notificato in data 28.09.2018 a mezzo posta, con ricezione da parte di familiare convivente della stessa e successiva comunicazione di avvenuta notifica, mentre l'intimazione di pagamento n. 01220199002407322/000 è stata notificata in data 4.09.2019 a mezzo posta a mani proprie della medesima (v. documentazione di cui alla Pt_1 produzione di primo grado dell'appellata). In conformità con quanto statuito dal GDP, dunque, […] Dalla documentazione in atti si evince che la parte opponente era a conoscenza sia della cartella esattoriale, sia dell'estratto di ruolo che del successivo preavviso di fermo tutti regolarmente notificati in data 30.11.2016, e 28.09.2018 e 04.09.2019 […] (v. testualmente sentenza in atti). Né tantomeno il generico, e in alcun modo circostanziato, disconoscimento, dei predetti documenti avrebbe potuto indurre a soluzioni dissimili, atteso che, come parimenti affermato in prime cure, In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento "al carico di cui agli estratti di ruolo" impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo - equipollente della matrice - conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria) (Sez. 5 - , Sentenza n. 20769 del 21/07/2021). Quanto invece alle contestazioni, altrettanto generiche, circa la non coincidenza e/o ignoranza del contenuto degli atti notificati, giova menzionare l'altrettanto consolidato orientamento secondo cui In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca
5 Tribunale di Avellino n. 1946/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018), con l'ulteriore specificazione che In tema di notificazioni, la coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e l'intestatario della relata di notifica, impressa a tergo nell'ultimo foglio dell'atto e da questi sottoscritta, e l'attestazione, da parte del messo notificatore, dell'identificazione, con efficacia fidefacente siccome proveniente da pubblico ufficiale, della persona fisica consegnataria a mani proprie dell'atto quale sua destinataria, costituiscono indici presuntivi, anche in assenza di ulteriori elementi (quali il numero identificativo dell'atto), dell'identità dell'oggetto della notifica con l'atto materialmente congiunto alla corrispondente relata, sicché grava sul destinatario l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati nella relata e per il tramite del medesimo ufficiale notificatore, un avviso diverso da quello prodotto in giudizio (Sez. 5 - , Ordinanza n. 237 del 12/01/2021). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, in rigetto dell'appello, alla conferma della sentenza appellata, anche nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione, atteso che risulta in ogni caso comprovata l'infondatezza del relativo presupposto di fatto, consistente nell'omessa - per converso avutasi - notifica degli atti prodromici al fermo per cui è causa, con la conseguenza che […] è ragionevole ritenere legittimo il fermo amministrativo contestato all'opponente poiché è pacifico e provato che la cartella esattoriale n.
012 2016 0010153269000, quale presupposto indispensabile per procedere alla contestazione del fermo, è stata regolarmente notificata in data 30.11.2016, e non impugnata nei termini di legge […] (v. ancora testualmente sentenza appellata). Assorbita o comunque respinta deve intendersi ogni altra istanza, deduzione o doglianza sollevata o rilevabile in corso di causa. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
6 Tribunale di Avellino n. 1946/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 373/2021, pubblicata in data 16/11/2021 e non notificata, nei confronti di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio, liquidate in € 662,00 per Controparte_1 compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 3/02/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
7