Articolo 21 della Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 20Articolo 22
Versione
27 marzo 2001
Art. 21. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.379 milioni per l'anno 2001 e in lire 102.938 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Entrata in vigore il 27 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente