TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12945/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12945 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa
da
(C.F. ) con gli avv.ti e dom.ri Aronne Bona e Parte_1 C.F._1
Riccardo Vescia, entrambi del foro di Brescia;
ATTORE
contro
( .I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 C.F._2 P.IVA_1
l'avv. e dom. Adriano Scapaticci del foro di Brescia;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto contratto di assicurazione trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva al Tribunale di Brescia la Parte_1 condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo previsto nella CP_1
polizza infortuni assicurativa stipulata in proprio favore.
A tal fine l'attore deduceva che:
- aveva sottoscritto con le polizze infortuni n. 092273145 (originariamente con CP_1
Lloyd Adriatico spa, ora ) e n. 253668896 denominata “Blue Suite”; CP_1
- il giorno 12.10.2017, alle ore 14.45 circa, in Località Senzano – Monte Isola (BS), mentre camminava a piedi per rientrare a casa, a causa della presenza sul manto stradale di reti utilizzate per la raccolta delle olive non segnalate, inciampava e, cadendo a terra, riportava lesioni;
- nell'occasione veniva soccorso da alcune persone presenti che contattavano il numero di emergenza;
- giungevano sul posto gli operatori del 118 che disponevano il trasporto dell'attore presso il
Pronto Soccorso dell'ospedale di Iseo (BS), ove i sanitari diagnosticavano: “frattura collo
femore dx”, disponendo il ricovero del paziente nel reparto di ortopedia-traumatologia;
- nel corso della degenza il paziente veniva sottoposto a intervento di “riduzione e sintesi della
frattura pertrocantierica destra con chiodo endomidollare”, successivamente veniva dimesso in data 19.10.2017;
- seguivano ulteriori esami e visite di controllo e in data 21.1.2018 il medico specialista certificava ulteriore prognosi di 30 giorni ed il paziente si sottoponeva a trattamenti fisioterapici sostenendo un costo di € 1.042;
- l'attore tramite l'agenzia assicurativa di fiducia chiedeva l'apertura del sinistro;
- con comunicazione del 16.4.2018 respingeva la richiesta in quanto, ai sensi CP_1
dell'art.
2.3 delle condizioni di polizza, l'attore rientrava tra i soggetti non assicurabili per essere lo stesso affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza;
- l'attore si sottoponeva a visita medico legale che quantificava il danno biologico nella percentuale del 14%, l'invalidità totale temporanea in 75 gg, di cui 43 di degenza e l'invalidità
parziale temporanea secondo certificazione;
- la procedura di mediazione espletata aveva esito negativo per mancata adesione della compagnia assicurativa;
- in data 3.8.2018 il difensore di fiducia dell'attore inviava al liquidatore del sinistro analisi ematologiche del proprio assistito attestanti l'assenza di sostanze stupefacenti nel flusso sanguineo, escludendo in tal modo che l'assicurato fosse ricompreso tra i soggetti non assicurabili, non trattandosi di soggetto affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza.
Tanto premesso, l'attore chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa a corrispondere l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa Blue Suite n. 253668896 per le lesioni riportate nell'infortunio occorso in data 22.10.2017, da quantificarsi come emerso nella consulenza medico legale allegata all'atto introduttivo, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 29.11.2019, si costituiva , contestando le avverse pretese e deducendo, CP_1
in fatto, che la dinamica del sinistro occorso non era certa, in quanto la circostanza secondo la quale l'attore sarebbe inciampato in alcune reti utilizzate per la raccolta delle olive, presenti sul manto stradale e non segnalate, contrastava con quanto riportato nella comunicazione trasmessa alla compagnia assicurativa in data 6.11.2017, nella quale il danneggiato dichiarava che la caduta era avvenuta mentre era intento a dispiegare i predetti attrezzi per la raccolta e contrastava, altresì, con quanto indicato nella perizia di parte, ove il medico indicava che l'attore: “si infortunava a domicilio
(caduta accidentale)”.
In diritto, la convenuta eccepiva l'operatività della polizza assicurativa n. 253668896 dedotta dall'attore quale fonte della richiesta indennitaria, tenuto conto che in fase di istruttoria del sinistro la compagnia assicurativa aveva appreso di un ricovero dell'assicurato presso gli Spedali Civili di
Brescia, risalente all'agosto del 2017, per intossicazione acuta da cocaina e alcool in abuso cronico,
circostanza confermata anche in sede di anamnesi patologica remota, effettuata durante il ricovero seguito all'infortunio per cui era causa. A tal fine richiamava l'applicazione degli artt. 1.4, 1.6, 2.3
delle condizioni generali di polizza che determinavano l'esclusione dalla copertura assicurativa del sinistro, sia in quanto era emerso che l'attore rientrava tra le “persone non assicurabili” per essere un soggetto risultato affetto da alcolismo e tossicodipendenza già in sede di stipula del contratto assicurativo (31.3.2017) e di sottoscrizione del questionario anamnestico allegato alla polizza;
sia in quanto anche successivamente al ricovero dell'agosto del 2017 l'assicurato aveva omesso di comunicare tale stato all'assicuratore.
In ogni caso, la convenuta contestava il quantum della domanda risarcitoria che comunque andava limitato in ragione delle franchigie perviste contrattualmente.
Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 4.6.2020, tenutasi in modalità cartolare, il GI
concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Successivamente il GI disponeva CTU medico legale ed ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice.
All'udienza del 3.10.2021, il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI
La domanda va accolta nei termini che seguono.
L'attore chiede il pagamento dell'indennizzo assicurativo in forza dei contratti di Parte_1
assicurazione stipulati con la compagnia assicurativa convenuta . CP_1
La produzione documentale offerta dall'attore consente di individuare la polizza n. 253668896,
stipulata fra le parti in data 31.3.2017, quale unico contratto di riferimento.
Come si evince dai documenti prodotti e, precisamente dal frontespizio e dalle condizioni generali,
tale polizza, denominata “Blue Suite”, deve essere qualificata come polizza contro infortuni (doc. 2). Va anzitutto rilevata l'infondatezza della contestazione svolta dall'assicurazione convenuta in merito alla dinamica del sinistro. Per il vero, tale contestazione non pare reiterata in sede di conclusioni e,
tuttavia, l'accertamento della dinamica del sinistro costituisce presupposto per la dichiarazione di operatività della polizza.
Tanto premesso, si osserva che all'esito dell'istruttoria orale esperita è emersa la prova della dinamica del sinistro occorso così come esposta dall'attore.
I testimoni ( , e ) hanno confermato che il giorno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
12.10.2017 alle ore 14.45 circa l'attore, rientrando, a piedi, nella propria abitazione, inciampava nelle reti per la raccolta delle olive, utilizzate dai predetti testi, e cadeva a terra riportando lesioni.
Peraltro, come detto, la stessa convenuta in sede di comparsa conclusionale ha dato atto del tenore delle dichiarazioni testimoniali che hanno confermato la ricostruzione offerta dall'attore con riguardo alla dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro è stata quindi accertata nel senso prospettato dall'attore.
La convenuta ha, comunque, in primo luogo eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa,
ritenendo che l'attore rientri tra le “Persone non assicurabili” indicate dall'art.
2.3. delle condizioni generali di polizza.
Invero, l'art.
2.3 delle condizioni generali di polizza prevede che: “Indipendentemente dalla
valutazione dello stato di salute dell'assicurato, non sono assicurabili le persone affette da: alcolismo
e tossicodipendenza (...). Qualora una o più delle affermazioni sopraindicate insorgano nel corso del
contratto, quest'ultimo cessa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1898 codice civile”.
All'esito della CTU medico legale espletata, nominato dott. , il perito, esaminata la Persona_1
documentazione medica (compresa quella inerente al precedente ricovero dell'attore presso gli
Spedali Civili di Brescia in data 18.8.2017) ed espletata visita medica, ha concluso escludendo che l'attore possa essere considerato un soggetto affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza.
Tali conclusioni, vanno richiamate e condivise dal Tribunale siccome precise e suffragate dalla competenza tecnica e specifica ed immuni da vizi logico giuridici.
Con riguardo all'alcolismo il CTU, premessa una definizione del termine: “Per alcolismo, nella
comune accezione del termine, si intende una malattia dovuta ad abuso di sostanze alcoliche. È
palese che tale abuso non può essere lieve od estemporaneo, ma deve essere tale da determinare una
sindrome per intossicazione cronica da alcol e pertanto manifestarsi con sintomi clinici
pluridistrettuali e bioumorali. Aldilà di tale sindrome, nella definizione di alcolista vi è anche una
componente psichica, nel senso che l'alcolista non è il soggetto che beve abitualmente alcolici, più o
meno bene tollerati, ai quali può tranquillamente se necessario rinunciare, ma non riesce ad
astenersi dal bere, manifestando quindi una vera alcoldipendenza. Il termine non vuole quindi
indicare un semplice stigma sociale ma una vera patologia”, ha evidenziato che nella anamnesi dell'attore: “non risultano ricoveri per patologia acuta o cronica riferibile ad abuso di alcol”.
Il CTU ha poi precisato che: “una segnalazione di “abuso cronico di alcol” non equivale di per sé
ad una diagnosi di “alcolismo” in quanto nel primo si rileva che il soggetto assume quantità di alcol
tali da provocargli segni o sintomi evidenziabili clinicamente mentre per alcolismo, oltre a ciò, si
intende la incapacità di sottrarsi a tale abuso”.
Il perito ha esaminato inoltre i referti degli esami ematochimici effettuati annualmente dall'attore, a partire dal 2012, rilevando che: “pur presentando alcune caratteristiche rilevabili nei soggetti che
abusano di alcol, quale una discreta macrocitosi delle emazie, un incremento della GammaGT e dei
Trigliceridi e ad una ecografia addominale che evidenzia una modesta steatosi epatica, non offre
elementi tali da giustificare una diagnosi di intossicazione cronica da alcol. Non risulta mai effettuato
un dosaggio della CDT (Transferrina priva di carboidrati)”.
L'elaborato peritale ha preso in esame anche la cartella clinica del ricovero occorso a seguito dell'infortunio per cui è causa, rilevando che: “nella anamnesi fisiologica, resa in tempi non sospetti
si legge <<...fuma 30 sigarette/die, beve alcolici, fa uso saltuario di cocaina...>>. La obiettività
neuropsichica all'ingresso in reparto è definita nella norma e nessuna alterazione psicosensoriale è rilevabile nel diario clinico nonostante il significativo stress psicofisico legato alla frattura di femore.
Emocromi evidenziano il 13.10.2017 un volume eritrocitario di 104.7, il 14.10.2017 di 101.8, Pt_2
il 15.10.2017 di 96.2. Pertanto, degli esami eseguiti durante la degenza solo l'aumento del volume
corpuscolare medio degli Eritrociti può essere indicativo di una assunzione eccessiva di alcol, mentre
non vi sono altri indici bioumorali di danno epatico, né segni clinici, anche lievi, di danno
neurologico centrale o periferico”.
Il perito ha quindi concluso rilevando che l'attore: “pur essendo certamente un buon assuntore di
bevande alcoliche, in ciò anche favorito dalla attività di gestore di un bar, non presenta le stigmate
fisiche dell'alcolista, né ha una storia clinica significativa ed esami bioumorali assolutamente
probativi in tale senso”.
Con riguardo alla tossicodipendenza il CTU ha evidenziato che: “La maggioranza degli autori
concordano sul valorizzare, ai fini diagnostici, non tanto la quantità delle sostanze assunte o i loro
effetti fisici (come per esempio la sindrome da astinenza) quanto la presenza o meno di perdita di
controllo che induce a continuare la assunzione nonostante la intenzione di interromperla e la
consapevolezza del danno. È chiaro che i criteri utilizzabili in clinica per una certificazione di
tossicodipendenza, sono in gran parte se non in totalità anamnestici. In particolare, nel caso dell'uso
di cocaina, aldilà del riscontro di suoi metaboliti nel sangue o nelle urine o di positività dell'esame
del capello, non esistono stigmate cliniche e diagnostiche, per cui ci si deve basare sulle affermazioni
dell'interessato. Si segnala comunque che nella diagnosi di dimissione dopo il ricovero ospedaliero
dell'Agosto 2017 la caratterizzazione di “abuso cronico” viene riferita all'alcol, mentre per la
cocaina si legge di “intossicazione acuta”. Per quanto è dato sapere, il Signor sembra Parte_1
svolgere normalmente la propria attività lavorativa e non risulta abbia avuto atteggiamenti tali da
compromettere i suoi rapporti interpersonali e le normali attività sociali. Questo almeno è quanto si
può desumere dalla lettura delle cartelle cliniche ed inoltre riferisce di essere tuttora regolarmente
in possesso della patente di guida”. Il CTU ha poi concluso che l'attore: “è certamente un buon bevitore e fa o faceva saltuario uso di
cocaina ma non pare ragionevole considerarlo persona per tale motivo non assicurabile ai sensi di
Polizza”.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni deve escludersi che l'attore fosse un soggetto affetto da tossicodipendenza o alcolismo cronici.
Va altresì esclusa la ricorrenza di una situazione contingente di alterazione da alcol o da sostanze stupefacenti, alla luce dell'istruttoria esperita.
Non è emerso, né all'esito della prova orale, né all'esito della CTU espletata, che l'attore il giorno del sinistro occorso si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica.
La relazione di soccorso del 118 non evidenzia elementi dai quali desumere una condizione di alterazione psico-fisica dell'attore al momento della caduta, in particolare, nella casella “coscienza”
risulta indicato “sveglio”; nella casella “respiro”, risulta indicato “normale”.
Nemmeno dall'esame del verbale del pronto soccorso, presso il quale l'attore veniva trasportato successivamente alla caduta, risultano elementi dai quali desumere che lo stesso si trovasse in una condizione di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti al momento dell'infortunio (doc. 3).
Sul punto, i testimoni non hanno riferito alcun elemento dal quale desumere la prova di tale circostanza.
Parimenti infondata è la contestazione svolta dalla convenuta in merito al presunto “aggravamento del rischio” al quale avrebbe concorso l'attore nel non dichiarare, al momento della sottoscrizione della polizza o, comunque, nel non informare l'istituto assicurativo del precedente ricovero (dal 16 al
18.8.2017) avvenuto presso gli Spedali Civili di Brescia per abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Invero, si osserva che il perito nominato, esaminando la documentazione attinente a tale ricovero, pur rilevando la presenza di indici di una discreta assunzione alcolica dell'attore, ha evidenziato altresì la sussistenza di ulteriori indici quali la TAC encefalica (confrontata con precedente del 14.4.2012) e visita psichiatrica che escludevano una condizione di alcolismo e/o tossicodipendenza pregressa dell'attore.
Non è quindi emerso nel corso del giudizio che l'attore fosse un soggetto affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza nemmeno precedentemente al sinistro occorso.
A tal proposito, va ribadito che il perito ha escluso che una unica segnalazione di “abuso cronico di alcol” equivalga ad una diagnosi di “alcolismo”, tenuto conto che nel primo caso il soggetto assume quantità di alcol tali da provocargli segni o sintomi evidenziabili clinicamente mentre per alcolismo,
oltre a ciò, si intende la incapacità di sottrarsi a tale abuso.
L'unico precedente in atti, costituito dal ricovero dell'attore (dal 16 al 18.8.2017) presso gli Spedali
Civili di Bresci, pur avendo quale diagnosi: “Abuso alcol e sostanze stupefacenti”, non può dirsi di per sé sufficiente a dimostrare la condizione dell'attore nel senso prospettato dalla convenuta.
Il Tribunale osserva che si è trattato, evidentemente, di un fenomeno acuto ed episodico, tant'è che lo stesso centro di psichiatria dove l'attore venne visitato durante il ricovero per cui è causa, lo definisce “Paziente non noto ai nostri centri” e alla dimissione il paziente viene definito: “In buone
condizioni generali con parametri vitali nella norma, senza deficit neurologici.”
Ne consegue che le contestazioni svolte sul punto dalla compagnia convenuta vanno in toto respinte.
Va dunque affermata l'operatività della polizza azionata.
Acclarata quindi l'operatività della polizza, deve ora procedersi alla quantificazione dell'indennizzo spettante all'attore assicurato.
All'esito della CTU è emerso il seguente danno riportato dall'attore:
- danno biologico del 7%;
- inabilità temporanea totale per i giorni di ricovero ospedaliero e pertanto per 38 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% per 20 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 25% per 40 giorni.
Con riguardo alla percentuale del danno biologico si osserva che il CTU ha rilevato che: “i postumi
dell'evento lesivo di cui si tratta, secondo le Tabelle del DPR 1965 quali previste nel contratto CP_2
dalla Polizza in essere, sono quantificabili nel 10%”.
A tal proposito va rilevato che a pagina 2 della polizza alla voce: “Tabella di riferimento per
l'accertamento del grado di invalidità permanente” è indicato “Tabella e che la tabella risulta CP_2
allegata alla polizza (pag. 27 polizza).
Pertanto, sebbene l'attore in sede di repliche conclusive chieda la liquidazione del danno calcolato sulla base della percentuale secondo il danno biologico (7%), ai fini della decisione va applicata la clausola contrattualmente prevista, tenuto conto che lo stesso attore, sempre in sede di repliche conclusive, ha comunque rimesso la decisione alla: “più corretta valutazione del Tribunale”, con la conseguenza che ai fini della quantificazione del danno la domanda anche per come formulata dall'attore non costituisce petitum vincolante.
In ogni caso, in base al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, nel caso in esame va senz'altro tenuto conto di quanto contrattualmente previsto, con la conseguenza che per la quantificazione del danno va fatto riferimento alla Tabella
allegate alla polizza infortuni. CP_2
In concreto, va quindi riconosciuta all'attore la percentuale di invalidità permanente del 10% in base alla Tabella CP_2
Tanto premesso, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, deve farsi riferimento a quanto stabilito nella scheda di polizza e alla clausola 2.6 delle condizioni generali del contratto, che così stabilisce:
“L'impresa non corrisponde alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata è di grado
pari o inferiore al 3% della totale;
se essa invece risulta di grado superiore al 3% e inferiore al 10%
della totale, l'indennità viene corrisposta calcolandone sulla somma assicurata in base alla
percentuale eccedente il 3%”. In applicazione delle condizioni di polizza va dunque liquidato l'indennizzo da inabilità permanente nella somma di € 15.520,00 [(160.000,00 – 3 %) x 10%].
È dovuto altresì l'indennizzo da inabilità di convalescenza, non essendo fondate né per il vero precisate le contestazioni mosse sul punto dalla convenuta, e l'indennizzo da ricovero ospedaliero.
Soccorrono per la quantificazione di tali voci le clausole di polizza nn.
2.9 e 2.10 delle condizioni generali entro i limiti previsti dalla scheda di polizza (limite di 30 giorni per indennità giornaliera per convalescenza post ricovero, pag. 3 di 9 della scheda di polizza), sulla base delle quali l'indennizzo viene quantificato come segue:
- indennità giornaliera per ricovero: giorni 38 x € 75,00;
- indennità giornaliera post ricovero: giorni 30 (tenuto conto del limite di indennizzo) x € 37,50;
nella somma complessiva di € 3.975,00 (€ 2.850,00 + € 1.125,00).
Quanto al rimborso delle spese mediche va richiamato il disposto della clausola 2.13 delle condizioni genarli la quale prevede che: “Il rimborso è riconosciuto fino a concorrenza per anno assicurativo
del massimale indicato nella Scheda di Polizza e con Scoperto per Sinistro del 5%”.
Sulla base di tale pattuizione l'indennizzo delle spese mediche viene quantificato nella somma di €
989,00, già detratta la franchigia di polizza (5%).
In definitiva, l'indennizzo complessivamente liquidabile a favore dell'attore è pari ad € 20.484,00 (€
15.520,00 + € 3.975,00 + € 989,00).
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata dimostrata l'anteriore costituzione in mora.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza;
le spese si liquidano in dispositivo, in base al decisum, con riconoscimento dei costi di mediazione obbligatoria e con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, senza riconoscimento dell'indennizzo ex art. 12 bis, comma 3, D. Lgs 28/2010, richiesto dall'attore, non sussistendo i presupposti di legge;
nemmeno può essere riconosciuto in favore dell'attore il rimborso delle spese di CTP non documentate.
Per le medesime ragioni di soccombenza le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della convenuta soccombente nella misura liquidata in istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda svolta dall'attore , Parte_1
accertata l'operatività della polizza inter partes oggetto di causa, condanna la convenuta CP_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 20.484,00, a titolo di Parte_1
indennizzo assicurativo, oltre interessi legali dalla domanda la saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che liquida in € 545,00 per anticipazioni e in € 5.518,00 per compensi (comprensivi di € 441,00
per la fase di attivazione della mediazione), oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in CP_1
istruttoria.
Così deciso in Brescia, il 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12945 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa
da
(C.F. ) con gli avv.ti e dom.ri Aronne Bona e Parte_1 C.F._1
Riccardo Vescia, entrambi del foro di Brescia;
ATTORE
contro
( .I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 C.F._2 P.IVA_1
l'avv. e dom. Adriano Scapaticci del foro di Brescia;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto contratto di assicurazione trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva al Tribunale di Brescia la Parte_1 condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo previsto nella CP_1
polizza infortuni assicurativa stipulata in proprio favore.
A tal fine l'attore deduceva che:
- aveva sottoscritto con le polizze infortuni n. 092273145 (originariamente con CP_1
Lloyd Adriatico spa, ora ) e n. 253668896 denominata “Blue Suite”; CP_1
- il giorno 12.10.2017, alle ore 14.45 circa, in Località Senzano – Monte Isola (BS), mentre camminava a piedi per rientrare a casa, a causa della presenza sul manto stradale di reti utilizzate per la raccolta delle olive non segnalate, inciampava e, cadendo a terra, riportava lesioni;
- nell'occasione veniva soccorso da alcune persone presenti che contattavano il numero di emergenza;
- giungevano sul posto gli operatori del 118 che disponevano il trasporto dell'attore presso il
Pronto Soccorso dell'ospedale di Iseo (BS), ove i sanitari diagnosticavano: “frattura collo
femore dx”, disponendo il ricovero del paziente nel reparto di ortopedia-traumatologia;
- nel corso della degenza il paziente veniva sottoposto a intervento di “riduzione e sintesi della
frattura pertrocantierica destra con chiodo endomidollare”, successivamente veniva dimesso in data 19.10.2017;
- seguivano ulteriori esami e visite di controllo e in data 21.1.2018 il medico specialista certificava ulteriore prognosi di 30 giorni ed il paziente si sottoponeva a trattamenti fisioterapici sostenendo un costo di € 1.042;
- l'attore tramite l'agenzia assicurativa di fiducia chiedeva l'apertura del sinistro;
- con comunicazione del 16.4.2018 respingeva la richiesta in quanto, ai sensi CP_1
dell'art.
2.3 delle condizioni di polizza, l'attore rientrava tra i soggetti non assicurabili per essere lo stesso affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza;
- l'attore si sottoponeva a visita medico legale che quantificava il danno biologico nella percentuale del 14%, l'invalidità totale temporanea in 75 gg, di cui 43 di degenza e l'invalidità
parziale temporanea secondo certificazione;
- la procedura di mediazione espletata aveva esito negativo per mancata adesione della compagnia assicurativa;
- in data 3.8.2018 il difensore di fiducia dell'attore inviava al liquidatore del sinistro analisi ematologiche del proprio assistito attestanti l'assenza di sostanze stupefacenti nel flusso sanguineo, escludendo in tal modo che l'assicurato fosse ricompreso tra i soggetti non assicurabili, non trattandosi di soggetto affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza.
Tanto premesso, l'attore chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa a corrispondere l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa Blue Suite n. 253668896 per le lesioni riportate nell'infortunio occorso in data 22.10.2017, da quantificarsi come emerso nella consulenza medico legale allegata all'atto introduttivo, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 29.11.2019, si costituiva , contestando le avverse pretese e deducendo, CP_1
in fatto, che la dinamica del sinistro occorso non era certa, in quanto la circostanza secondo la quale l'attore sarebbe inciampato in alcune reti utilizzate per la raccolta delle olive, presenti sul manto stradale e non segnalate, contrastava con quanto riportato nella comunicazione trasmessa alla compagnia assicurativa in data 6.11.2017, nella quale il danneggiato dichiarava che la caduta era avvenuta mentre era intento a dispiegare i predetti attrezzi per la raccolta e contrastava, altresì, con quanto indicato nella perizia di parte, ove il medico indicava che l'attore: “si infortunava a domicilio
(caduta accidentale)”.
In diritto, la convenuta eccepiva l'operatività della polizza assicurativa n. 253668896 dedotta dall'attore quale fonte della richiesta indennitaria, tenuto conto che in fase di istruttoria del sinistro la compagnia assicurativa aveva appreso di un ricovero dell'assicurato presso gli Spedali Civili di
Brescia, risalente all'agosto del 2017, per intossicazione acuta da cocaina e alcool in abuso cronico,
circostanza confermata anche in sede di anamnesi patologica remota, effettuata durante il ricovero seguito all'infortunio per cui era causa. A tal fine richiamava l'applicazione degli artt. 1.4, 1.6, 2.3
delle condizioni generali di polizza che determinavano l'esclusione dalla copertura assicurativa del sinistro, sia in quanto era emerso che l'attore rientrava tra le “persone non assicurabili” per essere un soggetto risultato affetto da alcolismo e tossicodipendenza già in sede di stipula del contratto assicurativo (31.3.2017) e di sottoscrizione del questionario anamnestico allegato alla polizza;
sia in quanto anche successivamente al ricovero dell'agosto del 2017 l'assicurato aveva omesso di comunicare tale stato all'assicuratore.
In ogni caso, la convenuta contestava il quantum della domanda risarcitoria che comunque andava limitato in ragione delle franchigie perviste contrattualmente.
Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 4.6.2020, tenutasi in modalità cartolare, il GI
concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Successivamente il GI disponeva CTU medico legale ed ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice.
All'udienza del 3.10.2021, il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI
La domanda va accolta nei termini che seguono.
L'attore chiede il pagamento dell'indennizzo assicurativo in forza dei contratti di Parte_1
assicurazione stipulati con la compagnia assicurativa convenuta . CP_1
La produzione documentale offerta dall'attore consente di individuare la polizza n. 253668896,
stipulata fra le parti in data 31.3.2017, quale unico contratto di riferimento.
Come si evince dai documenti prodotti e, precisamente dal frontespizio e dalle condizioni generali,
tale polizza, denominata “Blue Suite”, deve essere qualificata come polizza contro infortuni (doc. 2). Va anzitutto rilevata l'infondatezza della contestazione svolta dall'assicurazione convenuta in merito alla dinamica del sinistro. Per il vero, tale contestazione non pare reiterata in sede di conclusioni e,
tuttavia, l'accertamento della dinamica del sinistro costituisce presupposto per la dichiarazione di operatività della polizza.
Tanto premesso, si osserva che all'esito dell'istruttoria orale esperita è emersa la prova della dinamica del sinistro occorso così come esposta dall'attore.
I testimoni ( , e ) hanno confermato che il giorno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
12.10.2017 alle ore 14.45 circa l'attore, rientrando, a piedi, nella propria abitazione, inciampava nelle reti per la raccolta delle olive, utilizzate dai predetti testi, e cadeva a terra riportando lesioni.
Peraltro, come detto, la stessa convenuta in sede di comparsa conclusionale ha dato atto del tenore delle dichiarazioni testimoniali che hanno confermato la ricostruzione offerta dall'attore con riguardo alla dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro è stata quindi accertata nel senso prospettato dall'attore.
La convenuta ha, comunque, in primo luogo eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa,
ritenendo che l'attore rientri tra le “Persone non assicurabili” indicate dall'art.
2.3. delle condizioni generali di polizza.
Invero, l'art.
2.3 delle condizioni generali di polizza prevede che: “Indipendentemente dalla
valutazione dello stato di salute dell'assicurato, non sono assicurabili le persone affette da: alcolismo
e tossicodipendenza (...). Qualora una o più delle affermazioni sopraindicate insorgano nel corso del
contratto, quest'ultimo cessa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1898 codice civile”.
All'esito della CTU medico legale espletata, nominato dott. , il perito, esaminata la Persona_1
documentazione medica (compresa quella inerente al precedente ricovero dell'attore presso gli
Spedali Civili di Brescia in data 18.8.2017) ed espletata visita medica, ha concluso escludendo che l'attore possa essere considerato un soggetto affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza.
Tali conclusioni, vanno richiamate e condivise dal Tribunale siccome precise e suffragate dalla competenza tecnica e specifica ed immuni da vizi logico giuridici.
Con riguardo all'alcolismo il CTU, premessa una definizione del termine: “Per alcolismo, nella
comune accezione del termine, si intende una malattia dovuta ad abuso di sostanze alcoliche. È
palese che tale abuso non può essere lieve od estemporaneo, ma deve essere tale da determinare una
sindrome per intossicazione cronica da alcol e pertanto manifestarsi con sintomi clinici
pluridistrettuali e bioumorali. Aldilà di tale sindrome, nella definizione di alcolista vi è anche una
componente psichica, nel senso che l'alcolista non è il soggetto che beve abitualmente alcolici, più o
meno bene tollerati, ai quali può tranquillamente se necessario rinunciare, ma non riesce ad
astenersi dal bere, manifestando quindi una vera alcoldipendenza. Il termine non vuole quindi
indicare un semplice stigma sociale ma una vera patologia”, ha evidenziato che nella anamnesi dell'attore: “non risultano ricoveri per patologia acuta o cronica riferibile ad abuso di alcol”.
Il CTU ha poi precisato che: “una segnalazione di “abuso cronico di alcol” non equivale di per sé
ad una diagnosi di “alcolismo” in quanto nel primo si rileva che il soggetto assume quantità di alcol
tali da provocargli segni o sintomi evidenziabili clinicamente mentre per alcolismo, oltre a ciò, si
intende la incapacità di sottrarsi a tale abuso”.
Il perito ha esaminato inoltre i referti degli esami ematochimici effettuati annualmente dall'attore, a partire dal 2012, rilevando che: “pur presentando alcune caratteristiche rilevabili nei soggetti che
abusano di alcol, quale una discreta macrocitosi delle emazie, un incremento della GammaGT e dei
Trigliceridi e ad una ecografia addominale che evidenzia una modesta steatosi epatica, non offre
elementi tali da giustificare una diagnosi di intossicazione cronica da alcol. Non risulta mai effettuato
un dosaggio della CDT (Transferrina priva di carboidrati)”.
L'elaborato peritale ha preso in esame anche la cartella clinica del ricovero occorso a seguito dell'infortunio per cui è causa, rilevando che: “nella anamnesi fisiologica, resa in tempi non sospetti
si legge <<...fuma 30 sigarette/die, beve alcolici, fa uso saltuario di cocaina...>>. La obiettività
neuropsichica all'ingresso in reparto è definita nella norma e nessuna alterazione psicosensoriale è rilevabile nel diario clinico nonostante il significativo stress psicofisico legato alla frattura di femore.
Emocromi evidenziano il 13.10.2017 un volume eritrocitario di 104.7, il 14.10.2017 di 101.8, Pt_2
il 15.10.2017 di 96.2. Pertanto, degli esami eseguiti durante la degenza solo l'aumento del volume
corpuscolare medio degli Eritrociti può essere indicativo di una assunzione eccessiva di alcol, mentre
non vi sono altri indici bioumorali di danno epatico, né segni clinici, anche lievi, di danno
neurologico centrale o periferico”.
Il perito ha quindi concluso rilevando che l'attore: “pur essendo certamente un buon assuntore di
bevande alcoliche, in ciò anche favorito dalla attività di gestore di un bar, non presenta le stigmate
fisiche dell'alcolista, né ha una storia clinica significativa ed esami bioumorali assolutamente
probativi in tale senso”.
Con riguardo alla tossicodipendenza il CTU ha evidenziato che: “La maggioranza degli autori
concordano sul valorizzare, ai fini diagnostici, non tanto la quantità delle sostanze assunte o i loro
effetti fisici (come per esempio la sindrome da astinenza) quanto la presenza o meno di perdita di
controllo che induce a continuare la assunzione nonostante la intenzione di interromperla e la
consapevolezza del danno. È chiaro che i criteri utilizzabili in clinica per una certificazione di
tossicodipendenza, sono in gran parte se non in totalità anamnestici. In particolare, nel caso dell'uso
di cocaina, aldilà del riscontro di suoi metaboliti nel sangue o nelle urine o di positività dell'esame
del capello, non esistono stigmate cliniche e diagnostiche, per cui ci si deve basare sulle affermazioni
dell'interessato. Si segnala comunque che nella diagnosi di dimissione dopo il ricovero ospedaliero
dell'Agosto 2017 la caratterizzazione di “abuso cronico” viene riferita all'alcol, mentre per la
cocaina si legge di “intossicazione acuta”. Per quanto è dato sapere, il Signor sembra Parte_1
svolgere normalmente la propria attività lavorativa e non risulta abbia avuto atteggiamenti tali da
compromettere i suoi rapporti interpersonali e le normali attività sociali. Questo almeno è quanto si
può desumere dalla lettura delle cartelle cliniche ed inoltre riferisce di essere tuttora regolarmente
in possesso della patente di guida”. Il CTU ha poi concluso che l'attore: “è certamente un buon bevitore e fa o faceva saltuario uso di
cocaina ma non pare ragionevole considerarlo persona per tale motivo non assicurabile ai sensi di
Polizza”.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni deve escludersi che l'attore fosse un soggetto affetto da tossicodipendenza o alcolismo cronici.
Va altresì esclusa la ricorrenza di una situazione contingente di alterazione da alcol o da sostanze stupefacenti, alla luce dell'istruttoria esperita.
Non è emerso, né all'esito della prova orale, né all'esito della CTU espletata, che l'attore il giorno del sinistro occorso si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica.
La relazione di soccorso del 118 non evidenzia elementi dai quali desumere una condizione di alterazione psico-fisica dell'attore al momento della caduta, in particolare, nella casella “coscienza”
risulta indicato “sveglio”; nella casella “respiro”, risulta indicato “normale”.
Nemmeno dall'esame del verbale del pronto soccorso, presso il quale l'attore veniva trasportato successivamente alla caduta, risultano elementi dai quali desumere che lo stesso si trovasse in una condizione di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti al momento dell'infortunio (doc. 3).
Sul punto, i testimoni non hanno riferito alcun elemento dal quale desumere la prova di tale circostanza.
Parimenti infondata è la contestazione svolta dalla convenuta in merito al presunto “aggravamento del rischio” al quale avrebbe concorso l'attore nel non dichiarare, al momento della sottoscrizione della polizza o, comunque, nel non informare l'istituto assicurativo del precedente ricovero (dal 16 al
18.8.2017) avvenuto presso gli Spedali Civili di Brescia per abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Invero, si osserva che il perito nominato, esaminando la documentazione attinente a tale ricovero, pur rilevando la presenza di indici di una discreta assunzione alcolica dell'attore, ha evidenziato altresì la sussistenza di ulteriori indici quali la TAC encefalica (confrontata con precedente del 14.4.2012) e visita psichiatrica che escludevano una condizione di alcolismo e/o tossicodipendenza pregressa dell'attore.
Non è quindi emerso nel corso del giudizio che l'attore fosse un soggetto affetto da alcolismo e/o tossicodipendenza nemmeno precedentemente al sinistro occorso.
A tal proposito, va ribadito che il perito ha escluso che una unica segnalazione di “abuso cronico di alcol” equivalga ad una diagnosi di “alcolismo”, tenuto conto che nel primo caso il soggetto assume quantità di alcol tali da provocargli segni o sintomi evidenziabili clinicamente mentre per alcolismo,
oltre a ciò, si intende la incapacità di sottrarsi a tale abuso.
L'unico precedente in atti, costituito dal ricovero dell'attore (dal 16 al 18.8.2017) presso gli Spedali
Civili di Bresci, pur avendo quale diagnosi: “Abuso alcol e sostanze stupefacenti”, non può dirsi di per sé sufficiente a dimostrare la condizione dell'attore nel senso prospettato dalla convenuta.
Il Tribunale osserva che si è trattato, evidentemente, di un fenomeno acuto ed episodico, tant'è che lo stesso centro di psichiatria dove l'attore venne visitato durante il ricovero per cui è causa, lo definisce “Paziente non noto ai nostri centri” e alla dimissione il paziente viene definito: “In buone
condizioni generali con parametri vitali nella norma, senza deficit neurologici.”
Ne consegue che le contestazioni svolte sul punto dalla compagnia convenuta vanno in toto respinte.
Va dunque affermata l'operatività della polizza azionata.
Acclarata quindi l'operatività della polizza, deve ora procedersi alla quantificazione dell'indennizzo spettante all'attore assicurato.
All'esito della CTU è emerso il seguente danno riportato dall'attore:
- danno biologico del 7%;
- inabilità temporanea totale per i giorni di ricovero ospedaliero e pertanto per 38 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% per 20 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 25% per 40 giorni.
Con riguardo alla percentuale del danno biologico si osserva che il CTU ha rilevato che: “i postumi
dell'evento lesivo di cui si tratta, secondo le Tabelle del DPR 1965 quali previste nel contratto CP_2
dalla Polizza in essere, sono quantificabili nel 10%”.
A tal proposito va rilevato che a pagina 2 della polizza alla voce: “Tabella di riferimento per
l'accertamento del grado di invalidità permanente” è indicato “Tabella e che la tabella risulta CP_2
allegata alla polizza (pag. 27 polizza).
Pertanto, sebbene l'attore in sede di repliche conclusive chieda la liquidazione del danno calcolato sulla base della percentuale secondo il danno biologico (7%), ai fini della decisione va applicata la clausola contrattualmente prevista, tenuto conto che lo stesso attore, sempre in sede di repliche conclusive, ha comunque rimesso la decisione alla: “più corretta valutazione del Tribunale”, con la conseguenza che ai fini della quantificazione del danno la domanda anche per come formulata dall'attore non costituisce petitum vincolante.
In ogni caso, in base al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, nel caso in esame va senz'altro tenuto conto di quanto contrattualmente previsto, con la conseguenza che per la quantificazione del danno va fatto riferimento alla Tabella
allegate alla polizza infortuni. CP_2
In concreto, va quindi riconosciuta all'attore la percentuale di invalidità permanente del 10% in base alla Tabella CP_2
Tanto premesso, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, deve farsi riferimento a quanto stabilito nella scheda di polizza e alla clausola 2.6 delle condizioni generali del contratto, che così stabilisce:
“L'impresa non corrisponde alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata è di grado
pari o inferiore al 3% della totale;
se essa invece risulta di grado superiore al 3% e inferiore al 10%
della totale, l'indennità viene corrisposta calcolandone sulla somma assicurata in base alla
percentuale eccedente il 3%”. In applicazione delle condizioni di polizza va dunque liquidato l'indennizzo da inabilità permanente nella somma di € 15.520,00 [(160.000,00 – 3 %) x 10%].
È dovuto altresì l'indennizzo da inabilità di convalescenza, non essendo fondate né per il vero precisate le contestazioni mosse sul punto dalla convenuta, e l'indennizzo da ricovero ospedaliero.
Soccorrono per la quantificazione di tali voci le clausole di polizza nn.
2.9 e 2.10 delle condizioni generali entro i limiti previsti dalla scheda di polizza (limite di 30 giorni per indennità giornaliera per convalescenza post ricovero, pag. 3 di 9 della scheda di polizza), sulla base delle quali l'indennizzo viene quantificato come segue:
- indennità giornaliera per ricovero: giorni 38 x € 75,00;
- indennità giornaliera post ricovero: giorni 30 (tenuto conto del limite di indennizzo) x € 37,50;
nella somma complessiva di € 3.975,00 (€ 2.850,00 + € 1.125,00).
Quanto al rimborso delle spese mediche va richiamato il disposto della clausola 2.13 delle condizioni genarli la quale prevede che: “Il rimborso è riconosciuto fino a concorrenza per anno assicurativo
del massimale indicato nella Scheda di Polizza e con Scoperto per Sinistro del 5%”.
Sulla base di tale pattuizione l'indennizzo delle spese mediche viene quantificato nella somma di €
989,00, già detratta la franchigia di polizza (5%).
In definitiva, l'indennizzo complessivamente liquidabile a favore dell'attore è pari ad € 20.484,00 (€
15.520,00 + € 3.975,00 + € 989,00).
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata dimostrata l'anteriore costituzione in mora.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza;
le spese si liquidano in dispositivo, in base al decisum, con riconoscimento dei costi di mediazione obbligatoria e con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, senza riconoscimento dell'indennizzo ex art. 12 bis, comma 3, D. Lgs 28/2010, richiesto dall'attore, non sussistendo i presupposti di legge;
nemmeno può essere riconosciuto in favore dell'attore il rimborso delle spese di CTP non documentate.
Per le medesime ragioni di soccombenza le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della convenuta soccombente nella misura liquidata in istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda svolta dall'attore , Parte_1
accertata l'operatività della polizza inter partes oggetto di causa, condanna la convenuta CP_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 20.484,00, a titolo di Parte_1
indennizzo assicurativo, oltre interessi legali dalla domanda la saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che liquida in € 545,00 per anticipazioni e in € 5.518,00 per compensi (comprensivi di € 441,00
per la fase di attivazione della mediazione), oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in CP_1
istruttoria.
Così deciso in Brescia, il 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio