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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N.R.G. 2467/2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Balboni (C.F. C.F._2
pec: ), elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1 presso lo studio professionale del difensore in Ferrara C.so Isonzo n. 123,
ATTORI
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Controparte_1 C.F._4
Portesan (C.F. , pec ), elettivamente C.F._5 Email_2 domiciliata presso lo studio del difensore in Adria, Corso Mazzini, 26
CONVENUTA
Oggetto: altri istituti relativi alle successioni – presentazione e accettazione del conto ex art. 263
c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via istruttoria, ammettersi interrogatorio formale sui seguenti capitoli: “Vero che Ella, a partire dal decesso del sig.
[...] ha determinato il piano colturale, riscuotendone integralmente i frutti, dell'intero Per_1 compendio immobiliare caduto in successione, omettendo di darne informazione agli altri coeredi e di rendere il conto”; Nel merito: In accoglimento delle domande attoree, Voglia l'ill.mo Tribunale adito, condannare la convenuta al rimborso dei frutti civili percepiti e non Controparte_1 corrisposti agli attori in proporzione alla loro quota, nella misura di € 15.341,53 ciascuno, oltre agli interessi legali fino all'effettivo saldo e per l'effetto, condannare alla rifusione delle Controparte_1 spese e compensi di causa, comprese le spese di CTP nonché di mediazione, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, 3°comma, c.p.c. nella misura di € 5.000,00 l'uno a favore degli attori
1 e ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs N. 28/10 nella misura equitativamente determinata dal Giudice. Spese di CTU definitivamente a carico della convenuta”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa e/o respinta, nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni già esposte nei nostri scritti difensivi da intendersi qui per integralmente ritrascritte;
in via istruttoria si chiede ammissione di prova per interpello sui seguenti capitoli 1) vero che dopo il decesso di avete richiesto alla convenuta di essere Persona_1 coinvolti nella gestione del fondo agricolo 2) vero che dopo il decesso di i figli del Persona_1 de cuius hanno preferito lasciare la gestione del terreno alla madre per trarne sostentamento piuttosto che contribuire al suo mantenimento data l'esiguità della pensione percepita dalla convenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con la maggiorazione del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e comunque di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione
o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e – premettendo che l'intestato Tribunale, con sentenza n. Parte_1 Parte_2
464/2021 del 21/06/2021 (R.G. n. 2212/2016, Rep. n. 926/2021) risolvendo una precedente controversia tra le odierne parti, coeredi di , dichiarava che quest'ultimo, al tempo del Persona_1 decesso, era proprietario al 100% (e non al 50%) di alcuni immobili caduti in successione tra le parti,
e che l'eredità veniva così devoluta alla moglie superstite per la quota di 1/3 ed ai Controparte_1 tre figli per la quota di 2/9 ciascuno – convenivano in giudizio la madre per ottenere il rendiconto della gestione esclusiva dei beni ereditari e il pagamento dei frutti civili percepiti e non corrisposti agli attori secondo le quote di eredità accertate.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie, pur Controparte_1 deducendo di essere disponibile a corrispondere ai figli gli importi loro dovuti.
La causa veniva istruita documentalmente e con espletamento di CTU contabile al fine di determinare gli effettivi incassi ottenuti dalla convenuta al netto dei costi sostenuti inerenti all'intero compendio ereditario caduto in successione e, conseguentemente, le quote spettanti agli attori, così aggiornate a seguito della precedente controversia, a partire dall'apertura della successione, avvenuta il
05.05.2015.
All'udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e discutevano.
Preliminarmente, si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto
2 tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante (cfr. Cass. 17145/2006).
2. Le domande attoree, così come precisate in sede di precisazione delle conclusioni, anche a seguito del deposito della relazione peritale del c.t.u., sono fondate, tenuto conto che per costante giurisprudenza l'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione (cfr., tra le altre, Cass. 15182/2019). Infatti, i beni ereditari entrano nel possesso degli eredi sin dall'apertura della successione e l'azione di rendimento del conto, esperita per ottenere la formazione di uno stato attivo e passivo dell'eredità è strumentale al ricalcolo, nella ripartizione dei frutti, delle eventuali eccedenze attive o passive della gestione al fine di definire i rapporti inerenti alla comunione.
Prima di analizzare le risultanze dell'istruttoria, si rileva che la sentenza sopra citata n. 464/2021 del
21/06/2021 emessa dall'intestato Tribunale accertava che “i beni immobili di cui in motivazione ai n.
1-20 rientrano per l'intero nella successione di e non solo al 50%, non essendo essi Persona_1 stati acquistati in regime di comunione legale con la moglie , ma per successione di Controparte_1
”. Persona_2
Si tratta dei seguenti beni immobili: 1) Abitazione di tipo popolare sita in Comune di Ariano Polesine
(RO), Via Romea n. 255 piano primo, distinta al NCEU fg. 24 mapp. 311 sub. 3 Rendita 144,87; 2)
Abitazione di tipo popolare sita in Comune di Ariano Polesine (RO), Via Romea n. 255 piano terra, distinta al NCEU fg. 24 mapp. 311 sub. 2 Rendita 197,54; 3) Magazzino sito in Comune di Ariano
Polesine (RO), Via Romea n. 255 piano terra, distinto al NCEU fg. 24 mapp. 311 sub. 4 Rendita
80,88; 4) Rimessa sita in Comune di Ariano Polesine (RO), Via Romea n. 255 piano terra, distinto al
NCEU fg. 24 mapp. 311 sub. 5 Rendita 173,22; 5) Magazzino sito in Comune di Ariano Polesine
(RO), Via Romea n. 255 piano terra, distinto al NCEU fg. 24 mapp. 311 sub. 6 Rendita 55,42; 6)
Rimessa sita in Comune di Ariano Polesine (RO), Via Romea n. 255 piano terra, distinto al NCEU fg. 24 mapp. 311 sub. 7 Rendita 28,87; 7) Rimessa sita in Comune di Ariano Polesine (RO), Via
Romea n. 255 piano terra, distinto al NCEU fg. 24 mapp. 311 sub. 8 Rendita 51,08; 8) Tettoia sita in
Comune di Ariano Polesine (RO), Via Romea n. 255 piano terra, distinto al NCEU fg. 24 mapp. 311 sub. 9 Rendita 14,46; 9) Terreno di ha.
4.79.40 sito in Comune di Ariano nel Polesine (RO) distinto al NCT Sezione A fg. 23 mapp. 51 Rendita 342,04; 10) Terreno di ha.
3.29.04 sito in Comune di
Ariano nel Polesine (RO) distinto al NCT Sezione A fg. 23 mapp. 101 Rendita 116,41; 11) Terreno di
3 ha.
1.25.00 sito in Comune di Ariano nel Polesine (RO) distinto al NCT Sezione A fg. 23 mapp. 103
Rendita 89,19; 12) Terreno di ha. 00.01.48 sito in Comune di Ariano nel Polesine (RO) distinto al
NCT Sezione A fg. 23 mapp. 107 Rendita 1,06; 13) Terreno di ha. 00.05.20 sito in Comune di Ariano nel Polesine (RO) distinto al NCT Sezione A fg. 23 mapp. 165 Rendita 3,71; 14) Terreno di ha.
00.05.12 sito in Comune di Ariano nel Polesine (RO) distinto al NCT Sezione A fg. 23 mapp. 166
Rendita 4,71; 15) Terreno di ha. 00.05.19 sito in Comune di Ariano nel Polesine (RO) distinto al NCT
Sezione A fg. 23 mapp. 167 Rendita 4,77; 16) Terreno di ha. 00.00.12 sito in Comune di Ariano nel
Polesine (RO) distinto al NCT Sezione A fg. 23 mapp. 170 Rendita 0,09; 17) Terreno di ha. 00.70.96 sito in Comune di Ariano nel Polesine (RO) distinto al NCT Sezione A fg. 24 mapp. 139 Rendita
39,69; 18) Terreno di ha. 00.18.58 sito in Comune di Ariano nel Polesine (RO) distinto al NCT
Sezione A fg. 24 mapp. 140 Rendita 5,22; 19) Terreno di ha. 00.38.16 sito in Comune di Ariano nel
Polesine (RO) distinto al NCT Sezione A fg. 24 mapp. 145 Rendita 17,59; 20) Terreno di ha. 00.29.72 sito in Comune di Ariano nel Polesine (RO) distinto al NCT Sezione A fg. 24 mapp. 311.
Non è contestato, oltre che essere documentalmente provato, che a seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, gli attori abbiano rettificato la denuncia di successione, con le quote aggiornate (cfr. doc. 2 attori) così come è pacifico che la convenuta, loro madre, abbia continuato a possedere i suddetti beni e a percepirne i frutti civili e i relativi titoli PAC.
2.1. Da ciò consegue che gli attori hanno diritto a ottenere i frutti loro spettanti in base alla quota ereditaria così correttamente calcolata, il cui ammontare è stato determinato nel corso dell'istruttoria a seguito di CTU, nella misura di euro 15.341,53 ciascuno dal 05.05.2015 al momento dell'istaurazione della causa.
Sul punto, questo Giudice ritiene condivisibili le risultanze a cui è pervenuto l'ausiliario; infatti, la
CTU depositata in atti risulta puntuale, priva di vizi logici o motivazionali e provvista di adeguata indicazione dei criteri analitici seguiti nel corso della valutazione. Inoltre, l'ausiliario del Giudice ha adeguatamente preso posizione sulle osservazioni avanzate dai tecnici di parte, garantendo in questo modo il contraddittorio e la critica costruttiva e dialettica sui punti esaminati nel corso della relazione peritale.
Sotto questo profilo, si rileva che non è fondata la doglianza di parte attrice secondo cui il c.t.u. non avrebbe convocato il c.t.p. per l'ultimo incontro, ritenendolo non indispensabile, posto che lo stesso c.t.p. di parte attrice ha dichiarato in sede di osservazioni che sulle fonti documentali reperite dall'ausiliario del Giudice non vi fosse dubbio dell'attendibilità (cfr. pag. 2 osservazioni del c.t.p. sub all. 28 elaborato peritale).
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il giudice del merito “non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione” qualora aderisca alle elaborazioni del consulente (Cass.
4 Lav. 7701/2018); o ancora che: “il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione
è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso” (Cass. 14638/2004).
Ancora, la Corte di legittimità (sent. n. 10688/08) ha altresì ribadito che “è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico”.
Sul punto, comunque, si rileva per vero che la conclusione a cui è giunto il c.t.u. sull'ammontare delle somme che gli attori hanno diritto di ottenere, è stata condivisa anche da questi ultimi, che hanno precisato la relativa domanda come da conclusioni dell'elaborato peritale.
2.2. In secondo luogo, si rileva che gli attori, nel corso dell'istruttoria, avevano lamentato la mancata determinazione, da parte del c.t.u., dell'indennità da occupazione loro asseritamente spettante, risultando pacifico che la madre aveva continuato a possedere i beni caduti in successione. La domanda, invero tardivamente proposta solo in sede di esame CTU, non viene analizzata in questa sede in quanto non risulta riproposta tra le conclusioni.
2.3. Per quanto riguarda le istanze istruttorie proposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, esse risultano irrilevanti: quelle formulate dagli attori, in quanto mirano a provare circostanze non contestate, mentre quelle formulate da parte convenuta, in quanto il diritto degli attori di vedersi riconoscere i frutti loro spettanti pro quota prescinde dall'eventuale volontà di non essere coinvolti nella gestione del fondo.
3. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti nel D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, quest'ultimo da individuare nel valore del credito effettivamente vantato dagli attori, di complessivi euro 30.683,06 come sostenuto da costante giurisprudenza (cfr. tra le altre Cass. civ. n.
1123/2021 secondo cui “in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione
(criterio del decisum)”), con aumento in misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. cit. per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale;
le spese per la fase di attivazione della mediazione obbligatoria, l'unica ad essersi svolta, sono calcolate sulla base del medesimo parametro medio per lo scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00) così calcolate in euro
536,00 oltre accessori di legge.
5 A ciò si aggiungono le spese documentate, pari ad euro 786,00 (di cui euro 759,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo) ed euro 50,00 per spese di avvio di mediazione.
3.1. Le spese per la consulenza tecnica di parte, affidata dagli attori al dott. , così Persona_3
come quelle per la consulenza in fase stragiudiziale, di cui alla perizia del dott. in Persona_4
atti, non possono essere rimborsate come danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c. in quanto non provate;
infatti, parte attrice si è limitata a produrre in giudizio la fattura del dott. per la Per_4
fase stragiudiziale e la nota pro forma, non costituente nemmeno fattura, del c.t.p., ma non ha prodotto nessuna copia dell'avvenuto pagamento.
3.2. Sono poste definitivamente a carico della convenuta anche le spese di CTU, come liquidate nel decreto depositato il giorno 11.12.2024.
3.3. La domanda degli attori, di condanna della madre ai sensi dell'art. 93, comma 3, c.p.c., risulta fondata: in primo luogo, sussiste il requisito della soccombenza in capo alla convenuta, in applicazione dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. civ., n. 6369/2013).
Quanto al piano dell'elemento psicologico, deve ritenersi certamente sussistente quantomeno la colpa grave di parte convenuta, ravvisabile nella condotta della stessa la quale, da un lato, si rendeva disponibile a restituire agli attori quanto di loro spettanza (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta), dall'altro, ha sempre chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, così obbligando gli attori non solo ad istaurare il presente procedimento, ma anche a sopportarne la durata, seppur essa sia in concreto risultata contenuta.
Passando alla quantificazione della somma oggetto della possibile condanna, il criterio è solo equitativo, non essendo più previsto il limite del doppio dei massimi tariffari. La “somma equitativamente determinata” di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, non corrisponde a un “danno” in senso tecnico, avendo una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria (Corte Cost., n. 152/2016;
Cass. civ., sezioni unite, n. 16601/2017; Cass. civ., n. 3003/2014).
In punto di liquidazione dell'importo, la giurisprudenza di legittimità premettendo che la stessa “deve solo osservare il criterio equitativo…con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. civ., n.
21570/2012. In senso analogo Cass. civ., n. 17902/2019 e Cass. civ., n. 26435/2020) ha, anche di recente, rinviato al criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi. La somma prevista da tale disposizione può essere, quindi, rapportata “sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (cfr. Cass. civ., n. 26435/2020, in senso analogo
6 Cass. civ., n. 17902/2019 ove, in massima, si legge che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può
“essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite”).
Sulla base delle superiori considerazioni – e valutati anche l'intensità dell'elemento soggettivo della parte convenuta abusante e l'affaticamento derivato alla parte abusata dal processo temerario –
l'importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere determinato nella misura del 30% del compenso defensionale liquidato in causa e considerato al netto delle spese.
3.4. La mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo da parte della convenuta comporta altresì la condanna della stessa ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D. Lgs
28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
nonché la condanna al pagamento nei confronti degli attori, considerata la loro domanda, di una somma equitativamente determinata ai sensi del successivo comma 3: vista la condanna anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. sopra motivata, si ritiene equo contenere la condanna in questa sede nella misura del 10% delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Condanna a pagare a favore degli attori la somma di euro 15.341,53 Controparte_1 ciascuno, così euro 15.341,53 a favore di ed euro 15.341,53 in favore di Parte_1
, oltre gli interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo;
Parte_2
2. Condanna a rifondere agli attori le spese processuali del presente giudizio, Controparte_1 che liquida in euro 9.900,80 oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed euro 786,00 per spese documentate;
3. Condanna a rifondere agli attori le spese del procedimento di mediazione, Controparte_1 che liquida in euro 536,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed euro 50,00 per spese documentate;
4. Condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore di Controparte_1 ciascun attore della somma di euro 3.000,00, così euro 3.000,00 a favore di Parte_1 ed euro 3.000,00 in favore di , oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_2
5. Condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, D. Lgs 28/2010 al pagamento Controparte_1 in favore di ciascun attore della somma di euro 900,00, così euro 900,00 a favore di Parte_1
ed euro 900,00 in favore di , oltre interessi legali dalla sentenza al
[...] Parte_2 saldo;
7 6. Condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D. Lgs 28/2010 al versamento Controparte_1 all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 1.518,00, pari al doppio del contributo unificato;
7. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Rovigo, 03.03.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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