TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1321 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
LL (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Remoli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Matteo Mormino, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza cartolare del 30.10.2025 le parti si riportavano alle conclusioni congiunte depositate telematicamente richiedendone l'accoglimento.
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 28.05.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Manziana il 02.05.2009 con , registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1 all'anno 2009 atto n. 3, parte 2, Serie A;
Per_
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (02.10.2013) e Per_2
(10.03.2016);
- che i coniugi erano proprietari, per la quota di 2/3 in capo al resistente e 1/3 in capo alla ricorrente, della casa coniugale sita in Civitavecchia, al Viale Lazio n.
27, sulla quale gravava una rata di mutuo pari ad euro 660,00 mensili;
- che la casa coniugale era composta di due abitazioni strutturalmente autonome e separate;
Co
- che il marito era dipendente a tempo indeterminato di con mansioni di tecnico di fibra ottica e percepiva redditi netti annui per euro 40.000,00 circa nonché euro 1.600,00 mensili per la locazione di tre appartamenti di proprietà siti in Roma e in Civitavecchia;
- di essere dipendente MIUR quale insegnante di sostegno nella scuola primaria e di percepire una retribuzione di euro 19.293,00 annui;
- di essere divenuta titolare in data 31.05.2023 del B&G “BNB Aria di Mare” unitamente alla suocera, gestito prevalentemente dal resistente;
- che nel mese di novembre 2023 era venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito con la sig.ra , confessata dal marito Parte_2 soltanto nel mese di febbraio 2024.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come nel ricorso, un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 CP_1 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie afferenti la prole.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis
22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Si costituiva in giudizio in data 11.11.2024 , il quale contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
2 - che la relazione con la moglie era progressivamente venuta meno a causa dei comportamenti della ricorrente la quale, presa dalla carriera di insegnante, si era sempre più allontanata dal marito;
- di non avere avuto una relazione extraconiugale con la sig.ra , mentre Pt_2 la moglie già nel mese di maggio 2023 frequentava pubblicamente un nuovo compagno;
- di percepire uno stipendio annuo netto di euro 18.000,00 oltre ad euro 1.600,00 circa per la locazione di tre appartamenti siti a Civitavecchia e a Roma.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale al resistente o, in subordine,
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente ad esclusione del locale garage, diritto di visita del padre come nel ricorso, un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie, rigettando la domanda di addebito della separazione
All'udienza del 11.12.2024 comparivano le parti personalmente ed il
Giudice formulava una proposta conciliativa alle parti;
le parti non aderivano alla proposta conciliativa e richiedevano l'adozione dei provvedimenti provvisori e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza dell'08.02.2025 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2024, adottava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava Per_ i figli e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Per_2 nella casa coniugale piano terra e primo (essendo il seminterrato in uso alla madre del ), disciplinava il diritto di visita paterno, attribuiva alla CP_1 ricorrente un assegno di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli da corrispondersi da parte del dal mese di CP_1 luglio 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la prole e rinviava all'udienza del 21.11.2025.
Con decreto del 17.06.2025 il Giudice anticipava l'udienza prevista per il
21.11.2025 al 20.11.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza.
Con decreto del 19.06.2025 il Giudice, letta l'istanza depositata congiuntamente dai difensori delle parti in data 18.06.2025 con cui gli stessi richiedevano disporsi l'anticipazione dell'udienza per precisazione congiunta
3 delle conclusioni disponendo la trattazione cartolare della successiva udienza, anticipava l'udienza prevista per il 21.11.2025 all'udienza del 30.10.2025 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 30.10.2025 le parti si riportavano alle conclusioni congiunte depositate telematicamente richiedendone l'accoglimento.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1321/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Civitavecchia il 12.03.1982 e nato a [...] il [...] CP_1 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) l'affidamento dei due figli minori sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio della responsabilità genitoriale ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali i genitori eserciteranno la responsabilità autonomamente in occasione della permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
3) le decisioni di maggior interesse inerenti i due minori ed afferenti la loro salute, educazione, istruzione e residenza abituale, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) i minori avranno la loro prevalente collocazione presso la madre e presso la stessa manterranno la loro residenza anagrafica;
5) la casa coniugale sita in Civitavecchia al viale Lazio n. 27, piani terra e primo, in comproprietà dei coniugi in ragione di 2/3 in capo al sig. e 1/3 CP_1 in capo alla sig.ra rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_1 Parte_1 unitamente al mobilio e a quanto altro la arreda, essendosene, il sig. , già CP_1 allontanato, a seguito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, nel mese di
4 marzo 2025. Il pertinenziale garage avente accesso dalla via del Casaletto Rosso int. C rimane in assegna-zione e uso condiviso dei coniugi;
5.1) Nel caso in cui la sig.ra madre del sig. , Persona_3 CP_1 cesserà di dimorare nella porzione della casa coniugale sita al piano seminterrato dell'immobile, tale porzione dovrà rimanere inutilizzata sia rispetto ai comproprietari che rispetto ad eventuale cessione a terzi, salvo diverso successivo accordo tra i sigg.ri e CP_1 Parte_1
5.2) La sig.ra provvederà a volturare a proprio nome tutti i Parte_1 contratti di utenza domestica posti a servizio della casa coniugale entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio e il sig. dovrà in ciò prestare la propria collaborazione, se richiesto. CP_1
In ragione dell'utilizzo da parte della sig.ra dell'anzidetta Persona_3 porzione della casa coniugale (piano seminterrato), il sig. assume a CP_1 proprio esclusivo carico il costo dei relativi consumi domestici che dovrà essere rimborsato, a semplice richiesta e previa esibizione della documentazione di spesa, alla sig.ra secondo i seguenti criteri: per l'utenza elettrica, in Parte_1 ragione dei consumi registrati da apposito contatore;
quanto alla somministrazione di gas per riscaldamento e acqua calda essa dovrà essere esclusa e isolata per il piano seminterrato, ad opera del sig. ed entro 30 CP_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio, essendo la sig.ra diversamente provvista a tal fine;
per l'utenza idrica, Per_3 dovrà essere rimborsato dal sig. alla sig.ra il costo, nella CP_1 Parte_1 misura di 1/3 (un terzo), dei consumi addebitati dall'ente somministratore e comprensivi di ogni accessorio e onere di legge (canone, accise, ecc.); quanto alla tassa TARI, essa dovrà essere rimborsata dal sig. alla sig.ra CP_1 Parte_1 nella misura di 1/4 (un quarto) del costo addebitato dall'ente comunale comprensivo di ogni accessorio e onere di legge;
6) la permanenza dei due minori presso il padre verrà così modulata, in difetto di diversi accordi tra le parti:
a) settimane alterne dal sabato mattina dalle ore 10,00 alle ore 21,00 della domenica sera durante il periodo scolastico invernale mentre durante il periodo estivo alle ore 22,00;
b) nelle settimane che terminano con il fine settimana materno, i figli staranno con il padre nei giorni di martedì e giovedì dall'orario di uscita da scuola
5 sino alle ore 21:00 con pernottamento il martedì e riaccompagnamento a scuola
(ore 22,00 durante il periodo estivo e riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 9,00);
c) nelle settimane che terminano con il fine settimana paterno, i minori staranno presso il padre il martedì e giovedì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00 (ore 22,00 durante il periodo di vacanza scolastica estiva);
d) in occasione delle festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con l'un genitore i giorni del 24, 26 dicembre e 1° gennaio mentre con l'altro i giorni del 25 e 31 dicembre nonché 6 gennaio;
e) in occasione delle festività pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con l'un genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis con l'altro;
f) durante il periodo estivo e di vacanza scolastica, i due minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni la cui cadenza dovrà essere concordata tra i genitori stessi entro il 30 maggio di ogni anno e in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto con l'uno e dal 16 al 31 agosto con l'altro;
g) i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le festività del
25 aprile, 28 aprile (Santa Patrona), 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre anche in deroga all'ordinaria calendarizzazione;
h) in occasione del compleanno dei figli i genitori cureranno di festeggiare l'evento con scelta condivisa e preferibilmente insieme, nel rispetto della volontà del figlio interessato. In caso di disaccordo, i minori, ad anni alterni, consumeranno il pranzo con l'un genitore e la cena con l'altro e ciascun genitore curerà di festeggiare l'evento come ritiene più confacente al benessere dei minori;
i) ciascun genitore, specialmente in occasione delle ricorrenze e festività, dovrà garantire contatti telefonici quotidiani dei minori con l'altro genitore;
j) in occasione del compleanno dei genitori e delle rispettive ricorrenze civili,
i minori trascorreranno tali giorni con il genitore interessato in deroga all'ordinaria calendarizzazione;
k) eventuali viaggi all'estero dei minori, accompagnati dall'uno o dall'altro genitore e/o anche eventualmente affidati a terzi, dovranno essere preventivamente assentiti da ambo i genitori a prescindere da chi di essi ne sostenga il costo;
6 l) eventuali viaggi nel territorio nazionale, con l'uno o l'altro dei genitori ed in occasione dei quali i minori pernotteranno fuori dal comune di residenza anche per una sola notte, dovranno essere comunicati all'altro con preavviso di
5 giorni e indicazione del recapito, della durata del soggiorno e del luogo di dimora;
m) il genitore che avrà seco i figli deve occuparsi di fargli assolvere i compiti scolastici e tutte le attività pomeridiane extrascolastiche;
7) a decorrere dal mese di luglio 2025, il sig. dovrà contribuire al CP_1 mantenimento dei due figli corrispondendo alla sig.ra l'assegno Parte_1
mensile perequativo di €. 800,00 (ottocento/00) in ragione di €. 400,00 a figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2026.
Sino al mese di giugno 2025 (compreso), sono dovuti a tale ridetto titolo €.
1.200,00.
- Le spese straordinarie afferenti i due minori, individuate e disciplinate secondo il Protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 15.1.2015, saranno a carico dei due genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Il diritto a percepire l'A.U.U. per i due figli compete ai genitori nella misura del 50% e il sig. , ad oggi unico percettore della provvidenza, si impegna CP_1 ed obbliga a porre in essere, senza dilazione, ogni iniziativa necessaria presso
INPS in guisa tale da pervenirsi alla percezione condivisa e come per legge.
Fin quando la sig.ra non percepirà a proprio nome la provvidenza Parte_1 in parola, il sig. , ogni mese, le riverserà la metà dell'importo ricevendo a CP_1 tale titolo con esibizione, mediante immagine trasmessa con messaggio whatsapp, del relativo accredito bancario.
8) decorrere dal mese di luglio 2025, la sig.ra provvederà ad Parte_1 accreditare mensilmente al sig. la quota parte di debenza della stessa, pari CP_1 al 50% del dovuto, della rata di ammorta-mento dei due mutui contratti dai coniugi presso BNL s.p.a. e rispettivamente distinti con i numeri CF 1637778
(scadenza 31.12.2040) e CF1663223 (scadenza 28.2.2041) sino ad estinzione del debito;
9) Quanto alla somma dovuta a titolo di arretrati sull'assegno perequativo, così come disposto dai provvedimenti provvisori con decorrenza dal mese di luglio 2024 e per quanto ulteriormente maturato a tale ridetto titolo in epoca successiva e non corrisposto, le parti ne hanno concordemente quantificato
7 l'ammontare dovuto dal sig. alla sig.ra in €. 6.650,00 CP_1 Parte_1
(seimilaseicentocinquanta/00) e ciò in ragione del rimborso delle rate dei mutui
BNL assolti in via esclusiva dal sig. e del costo dei consumi domestici CP_1 parimenti assolti in via esclusiva dal sig. sicchè mediante compensazione CP_1 delle rispettive posizioni di credito/debito.
- L'importo anzidetto di €. 6.650,00 (seimilaseicentocinquanta/00) dovrà essere corrisposto dal sig. alla sig.ra entro e non oltre il 30 CP_1 Parte_1 luglio 2025 mediante bonifico bancario in favore della medesima sig.ra
[...]
Pt_1
- Con quanto previsto al presente punto 9), le parti hanno definito i loro rapporti pregressi sino al mese di giugno 2025 relativamente all'assegno perequativo per i due figli, alle rate di ammortamento dei due mutui BNL che vedono coobbligati i coniugi e ai costi di gestione domestica per consumi domestici e relativi alla casa coniugale. Pertanto, assolto al pagamento CP_3 dell'importo di €. 6.650,00 come previsto, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per i titoli anzidetti e per gli esborsi da essi sostenuti sino al mese di giugno 2025;
10) In questa sede separativa, i coniugi hanno inteso disciplinare e definire, mediante le pattuizioni di seguito riportate, i reciproci rapporti patrimoniali ed economici talchè di tali pattuizioni il Tribunale Vorrà dare atto.
10.a) quale condizione della presente separazione, con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra si impegna e obbliga a cedere e Parte_1 trasferire al sig. il quale si impegna e obbliga a ricevere ed CP_1 acquisire in proprio capo e a proprio nome, il diritto di proprietà del 50% dell'intero, e pro indiviso con la comproprietaria sig.ra Persona_3 dell'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n. 68 piano T-1 distinto al N.C.E.U. del Comune di Santa LL al foglio 18, particella 309, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,0, rendita 976,10.
10.b) Prima d'ora, l'immobile è stato oggetto di interventi edilizi a fronte dei quali è stata urbanisticamente conseguita la modifica di destinazione d'uso per essere adibito, come è stato adibito dal 31.5.2023, ad attività ricettiva di Bed &
Breakfast denominata “BNB Aria di Mare” della quale è titolare la sig.ra
[...]
giusta SCIA presentata presso il Comune di Santa LL – Parte_1 pratica n. -17052023-0942 in data 5.6.2023. C.F._1
8 - Il sig. dichiara di conoscere esattamente la condizione dell'immobile CP_1 per essersi interessato in prima persona della modifica di destinazione d'uso e dell'apprestamento dell'attività ricettiva della quale esso è sede;
dichiara, pertanto, di accettarlo e gradirlo così come si esso trova senza riserva ed eccezione alcuna rispetto allo stato legittimo urbanistico, all'agibilità e alla sua condizione strutturale e funzionale rinunciando ad ogni pretesa in merito.
10.c) A titolo di corrispettivo per la cessione dei diritti immobiliari di cui al punto
10.a), il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra l'importo di €. CP_1 Parte_1
85.000,00 (ottantacinquemila/00) che dovrà essere versato, in unica soluzione, contestualmente alla stipula del definitivo atto pubblico di trasferimento dei diritti immobiliari mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla beneficiaria che verrà ricevuto e accettato sbf.
10.d) L'atto definitivo di trasferimento dei diritti immobiliari dovrà essere rogato entro e non oltre il 30 luglio 2025 (trenta luglio 2025).
- La scelta del notaio rogante è rimessa al medesimo sig. . Le spese del CP_1 rogito e ogni altra ad esso inerente e consequenziale saranno a totale ed esclusivo carico del sig. medesimo. CP_1
- Ad onere del sig. avvisare in forma scritta la sig.ra della CP_1 Parte_1 data e dell'ora del rogito con preavviso di almeno 7 giorni.
11) Quale condizione della presente separazione e mediante separato contratto di locazione ad uso abitativo per attività para-alberghiera (B&B, casa vacanze, ecc.), non in regime di cedolare secca, che le parti sottoscriveranno entro due giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni e a condizione che le stesse siano sottoscritte e così l'accordo in esse incorporato concluso, la sig.ra cederà in locazione al sig. quota parte pari Parte_1 CP_1 al 50% dell'intero dell'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n.
68 e di cui al punto 10.a) che precede.
11.a) La locazione avrà durata di mesi tre, dal 18.6.2025 al 17.9.2025, e il canone di locazione è dovuto in €. 400,00 mensili;
11.b) Il medesimo giorno nel quale, entro la data del 30.7.2025, verrà stipulato l'atto pubblico definitivo di trasferimento dei diritti immobiliari di cui ai punti
10) - 10.d) che precedono, il contratto di locazione di cui al punto 11) si intenderà risolto di diritto divenendo, il sig. , proprietario della quota parte pari al CP_1
50% dell'immobile.
- In tal caso sarà dovuto il canone di locazione sino a tal giorno maturato.
9 - Le imposte e ogni onere connesso alla cessazione del contratto saranno a totale carico del sig. . CP_1
11.c) Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, entro il 30 luglio 2025 non si addivenga alla stipula del definitivo atto di trasferimento dei diritti immobiliari, dal 18.9.2025 il canone di locazione per la porzione del 50% dell'immobile di via della Libertà 68 Santa LL - che conseguentemente rimarrà in proprietà della sig.ra - e di cui al punto 11) che precede, sarà dovuto in €. Parte_1
850,00 mensili, il contratto avrà durata di anni 4+4 decorrenti dal 18.6.2025 e, nel primo mese della seconda annualità, dovrà essere corrisposto, a titolo di deposito cauzionale, l'importo di €. 3.000,00 (tremila/00) il cui mancato versamento, quale inadempimento, sarà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 c.c..
11.d) L'acquisizione dell'APE e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto di locazione saranno a cura e a carico del sig. ; CP_1
11.e) Le pattuizioni afferenti il trasferimento dei diritti immobiliari, quello del separato contratto di locazione e le condizioni della presente separazione sono integrative e dipendenti tra loro.
12) La sig.ra provvederà, entro due giorni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente accordo e a condizione che esso venga sottoscritto,
e così ratificato nella sua conclusione, a presentare SCIA di cessazione dell'attività di B&B (SCIA dalla stessa presentata presso il Comune di Santa
LL – pratica n. -17052023-0942 in data 5.6.2023) C.F._1 purché sia stato preventivamente estinto il conto corrente acceso presso ING -
Conto Corrente CI n. 0214189 intestato con esborso Persona_4 di chiusura a carico di ciascuna delle contitolari di €. 320,00 e, per quanto concerne la sig.ra per accollo a carico del sig. ; Per_3 CP_1
13) In esito alla presentazione di SCIA di cessazione, il sig. depositerà CP_1
Parte SCIA per l'attivazione dell'attività ricettiva di che qui occupa a proprio nome. Ogni e qualsivoglia attività e spesa inerente il subentro nella titolarità e nella gestione dell'attività ricettiva con insegna “BNB Aria di Mare” saranno a totale ed esclusivo carico del sig. senza onere alcuno a carico della sig.ra CP_1
e senza responsabilità alcuna a carico della stessa per il buon esito Parte_1 del subentro anzidetto.
14) Con la stipula del contratto di locazione di cui al punto 11) -11.e) il sig.
dovrà subentrare anche nella titolarità e gestione dell'attività ricettiva con CP_1
10 insegna “BNB Aria di Mare” e, in luogo della sig.ra nel contratto Parte_1 di lavoro con la dipendente sig.ra provvedendo alle comunicazioni CP_4 di legge e assumendo, in ogni caso e per la data di futura risoluzione del rapporto lavorativo, a proprio esclusivo carico: il TFR dovuto alla predetta nell'importo maturato a far data dall'assunzione della stessa alle dipendenze della sig.ra
[...]
e per l'epoca nella quale esso verrà ad esazione nonchè il pagamento Pt_1 dei contributi previdenziali non assolti alla data del subentro contrattuale nella parte datoriale ed eventuali relative sanzioni oltre ad ogni altra obbligazione nascente dal rapporto lavorativo, pregressa e futura, con totale liberazione della sig.ra Rimar-ranno, altresì, a totale carico del sig. e con Parte_1 CP_1 liberazione totale della sig.ra le fatture ditta FE.MA snc di Amici Parte_1
Francesca non pagate;
la Tari non assolta;
le fatture società Stallo 4751 s.r.l.s se risultanti impagate;
le tasse di soggiorno non assolte. Nel caso in cui, medio tempore, tali debiti vengano ad esazione per iniziativa dei creditori, il sig. CP_1 dovrà rimborsare alla sig.ra quanto la stessa dimostri di aver pagato Parte_1 in estinzione anche per eventuali spese e interessi.
- Dalla data di presentazione della SCIA, attività e passività di gestione del
BNB Aria di Mare rimar-ranno rispettivamente a beneficio ed esclusivo carico del sig. CP_1
15) La sig.ra , si impegna e obbliga, entro e non oltre 10 Parte_1 giorni dalla stipula del definitivo atto pubblico di trasferimento dei diritti immobiliari di cui al punto 10.a), a cedere e trasferire al sig. , il CP_1 quale si impegna ed obbliga a ricevere, la proprietà del mobilio che arreda l'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n. 68 nella sua attuale consistenza e nelle sue condizioni di conservazione e manutenzione senza nulla eccepire in merito.
- L'atto di trasferimento della proprietà e l'individuazione del mobilio oggetto del presente obbligo verrà formalizzato mediante scrittura di esecuzione di quanto qui pattuito corredata dalle immagini fotografiche, controfirmate in calce dalle parti stesse, raffiguranti gli arredi oggetto della presente cessione in proprietà.
- Per il mobilio e gli arredi presenti all'interno dell'immobile di via della
Libertà n. 68 Santa LL che risultino eventualmente acquistati dal medesimo sig. , quest'ultimo ne rimarrà proprietario esclusivo mentre se CP_1 risultanti acquistati dalla sig.ra il sig. se ne procurerà Persona_3 CP_1
11 la proprietà presso l'intestataria a proprie intere cure e spese e senza obbligazione alcuna a carico della sig.ra . Parte_1
16) Quale condizione della presente separazione, il sig. assume CP_1
a proprio esclusivo e definitivo carico, rinunciando ad ogni pretesa verso la sig.ra tutti gli esborsi dallo stesso già sostenuti a proprio nome, ed Parte_1 eventuali ancora da sostenersi fino alla data di acquisizione da parte del predetto della proprietà immobiliare, per la modifica di destinazione d'uso dell'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n. 68 da commerciale ad abitativo nella sua attuale consistenza di attività ricettiva sede del “BNB Aria di Mare” tutti inclusi e nessuno escluso compresi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per le opere edilizie realizzate ed eventualmente ancora da realizzarsi con riguardo all'acquisto dei materiali, alla manodopera, agli adempimenti urbanistici e/o alle sanatorie e/o alle autorizzazioni e/o alle sanzioni e alla direzione dei lavori;
per l'installazione e messa in funzione dell'ascensore; per la sistemazione successiva del lastrico solare;
per l'arreda- mento e per ogni altra occorsa oltre all'ammortamento, pregresso e futuro sino ad estinzione, dei finanziamenti e/o mutui dallo stesso contratti per sostenere i costi sopra descritti, ivi compreso quello presso che rimangono Controparte_5 pertanto a suo esclusivo carico.
17) Quale condizione della presente separazione, il sig. CP_1 rinuncia ad esigere dalla sig.ra le somme dallo stesso impiegate nel Parte_1 pagamento di modelli F24 e di ogni altro pregresso debito a carico della stessa ovvero della madre della predetta verso l'erario così come rinuncia ad esigere la restituzione, pro quota, delle somme dallo stesso conferite nella ristrutturazione della casa coniugale ovvero nel relativo acquisto e per quello del pertinenziale garage.
18) Quale condizione della presente separazione, il sig. si accolla e CP_1 assume a proprio esclusivo e definitivo carico, con ciò esonerando, sollevando e manlevando la sig.ra dalla relativa obbligazione, ogni e qualsivoglia Parte_1 debito sussista o possa sussistere in capo alla medesima sig.ra Parte_1
nei confronti della sig.ra a qualsivoglia titolo e per
[...] Persona_3 qualsivoglia ragione e causa ivi compresi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: ogni debito derivante e inerente la comune proprietà dell'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n. 68 nella sua gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che per la sua successiva
12 trasformazione edilizia e strutturale da locale commerciale ad abitativo nella sua Parte attuale consistenza di attività ricettizia di per i titoli e le causali sopra descritti al punto 16) se l'esborso è riferito alla sig.ra ogni debito Per_3 derivante dall'avvenuto pagamento di imposte, tasse e sanzioni anche in regime di c.d. “rottamazione” a carico della sig.ra ovvero della madre della Parte_1 stessa verso l'erario; ogni e qualsivoglia pretesa della sig.ra verso la sig.ra Per_3
e comunque nei limiti della percentuale di sua comproprietà pari al Parte_1
50%, derivante dall'ammortamento del prestito contratto dalla stessa sig.ra presso Banca Mediolanum o presso qualunque altro istituto per Per_3 sostenere, in parte, i costi occorsi alla trasformazione edilizia dell'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n. 68 funzionalmente al suo attuale apprestamento ad attività ricettizia denominata “BNB Aria di Mare”; per danaro conferito nell'acquisto della casa coniugale sita in Civitavecchia al Viale Lazio n.
27 e del pertinenziale garage;
per prestito funzionale all'acquisto dell'autovettura
Toyota AIGO, per prestiti ad ogni altro titolo o per “spese”.
- Il sig. garantisce, altresì, e manleva la sig.ra da ogni e CP_1 Parte_1 qualsivoglia pretesa giudiziaria la sig.ra abbia ad avanzare nei confronti Per_3 della predetta, e relativa conseguenza, per i titoli e le causali sopra descritti ivi comprese le spese di mediazione, di difesa e di chiamata in causa per garanzia e manleva.
19) condizione che il sig. adempia a tutte le obbligazioni quivi assunte CP_1 nei confronti della sig.ra quest'ultima rinuncia ad esigere dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra e da aventi causa della seconda, la restituzione delle CP_1 Per_3 somme risultanti prelevate dal conto corrente acceso presso ING - Conto
Corrente CI n. 0214189 intestato per titoli e causali Persona_4 riferiti ad essi e ivi compresi, a titolo Persona_3 CP_1 esemplificativo e non esaustivo: ammortamento mutuo CI, “rimborso finanziamento”, “restituzione”, ecc, tutti inclusi e nessuno escluso.
20) L'imposizione IRPEF relativa all'attività con insegna “BNB Aria di Mare” per gli anni 2023 e 2024 rimane ad esclusivo carico della sig.ra Parte_1 mentre, per quella afferente l'anno 2025, dal mese di gennaio a quello di maggio sarà a carico della sig.ra e dal 18.6.2025 sarà a totale carico del sig. Parte_1
con il subentro dello stesso nella gestione dell'attività. CP_1
21) coniugi chiedono sin d'ora, se praticabile, l'applicazione delle esenzioni ex art. 19 L. 74/87 e Corte Cost. n. 154/99 dichiarando espressamente che il
13 trasferimento di diritti sopra descritto e qui convenuto sostanzia accordo patrimoniale occasionato dalla loro separazione ed è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
22) Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti e gli avvocati Remoli e Mormino sottoscrivono ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P.
23) Si dà atto che con le note di udienza depositate in data 29.10.2025, le parti hanno concordemente differito la data per la stipula del finitivo atto pubblico di trasferimento immobiliare, prevista nell' accordo al 30.7.2025, al termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio, entro e non oltre detto termine.
Spese compensate.
Civitavecchia, li 10 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1321 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
LL (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Remoli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Matteo Mormino, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza cartolare del 30.10.2025 le parti si riportavano alle conclusioni congiunte depositate telematicamente richiedendone l'accoglimento.
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 28.05.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Manziana il 02.05.2009 con , registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1 all'anno 2009 atto n. 3, parte 2, Serie A;
Per_
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (02.10.2013) e Per_2
(10.03.2016);
- che i coniugi erano proprietari, per la quota di 2/3 in capo al resistente e 1/3 in capo alla ricorrente, della casa coniugale sita in Civitavecchia, al Viale Lazio n.
27, sulla quale gravava una rata di mutuo pari ad euro 660,00 mensili;
- che la casa coniugale era composta di due abitazioni strutturalmente autonome e separate;
Co
- che il marito era dipendente a tempo indeterminato di con mansioni di tecnico di fibra ottica e percepiva redditi netti annui per euro 40.000,00 circa nonché euro 1.600,00 mensili per la locazione di tre appartamenti di proprietà siti in Roma e in Civitavecchia;
- di essere dipendente MIUR quale insegnante di sostegno nella scuola primaria e di percepire una retribuzione di euro 19.293,00 annui;
- di essere divenuta titolare in data 31.05.2023 del B&G “BNB Aria di Mare” unitamente alla suocera, gestito prevalentemente dal resistente;
- che nel mese di novembre 2023 era venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito con la sig.ra , confessata dal marito Parte_2 soltanto nel mese di febbraio 2024.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come nel ricorso, un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 CP_1 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie afferenti la prole.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis
22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Si costituiva in giudizio in data 11.11.2024 , il quale contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
2 - che la relazione con la moglie era progressivamente venuta meno a causa dei comportamenti della ricorrente la quale, presa dalla carriera di insegnante, si era sempre più allontanata dal marito;
- di non avere avuto una relazione extraconiugale con la sig.ra , mentre Pt_2 la moglie già nel mese di maggio 2023 frequentava pubblicamente un nuovo compagno;
- di percepire uno stipendio annuo netto di euro 18.000,00 oltre ad euro 1.600,00 circa per la locazione di tre appartamenti siti a Civitavecchia e a Roma.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale al resistente o, in subordine,
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente ad esclusione del locale garage, diritto di visita del padre come nel ricorso, un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie, rigettando la domanda di addebito della separazione
All'udienza del 11.12.2024 comparivano le parti personalmente ed il
Giudice formulava una proposta conciliativa alle parti;
le parti non aderivano alla proposta conciliativa e richiedevano l'adozione dei provvedimenti provvisori e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza dell'08.02.2025 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2024, adottava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava Per_ i figli e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Per_2 nella casa coniugale piano terra e primo (essendo il seminterrato in uso alla madre del ), disciplinava il diritto di visita paterno, attribuiva alla CP_1 ricorrente un assegno di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli da corrispondersi da parte del dal mese di CP_1 luglio 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la prole e rinviava all'udienza del 21.11.2025.
Con decreto del 17.06.2025 il Giudice anticipava l'udienza prevista per il
21.11.2025 al 20.11.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza.
Con decreto del 19.06.2025 il Giudice, letta l'istanza depositata congiuntamente dai difensori delle parti in data 18.06.2025 con cui gli stessi richiedevano disporsi l'anticipazione dell'udienza per precisazione congiunta
3 delle conclusioni disponendo la trattazione cartolare della successiva udienza, anticipava l'udienza prevista per il 21.11.2025 all'udienza del 30.10.2025 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 30.10.2025 le parti si riportavano alle conclusioni congiunte depositate telematicamente richiedendone l'accoglimento.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1321/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Civitavecchia il 12.03.1982 e nato a [...] il [...] CP_1 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) l'affidamento dei due figli minori sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio della responsabilità genitoriale ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali i genitori eserciteranno la responsabilità autonomamente in occasione della permanenza dei figli presso ciascuno di essi;
3) le decisioni di maggior interesse inerenti i due minori ed afferenti la loro salute, educazione, istruzione e residenza abituale, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) i minori avranno la loro prevalente collocazione presso la madre e presso la stessa manterranno la loro residenza anagrafica;
5) la casa coniugale sita in Civitavecchia al viale Lazio n. 27, piani terra e primo, in comproprietà dei coniugi in ragione di 2/3 in capo al sig. e 1/3 CP_1 in capo alla sig.ra rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_1 Parte_1 unitamente al mobilio e a quanto altro la arreda, essendosene, il sig. , già CP_1 allontanato, a seguito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, nel mese di
4 marzo 2025. Il pertinenziale garage avente accesso dalla via del Casaletto Rosso int. C rimane in assegna-zione e uso condiviso dei coniugi;
5.1) Nel caso in cui la sig.ra madre del sig. , Persona_3 CP_1 cesserà di dimorare nella porzione della casa coniugale sita al piano seminterrato dell'immobile, tale porzione dovrà rimanere inutilizzata sia rispetto ai comproprietari che rispetto ad eventuale cessione a terzi, salvo diverso successivo accordo tra i sigg.ri e CP_1 Parte_1
5.2) La sig.ra provvederà a volturare a proprio nome tutti i Parte_1 contratti di utenza domestica posti a servizio della casa coniugale entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio e il sig. dovrà in ciò prestare la propria collaborazione, se richiesto. CP_1
In ragione dell'utilizzo da parte della sig.ra dell'anzidetta Persona_3 porzione della casa coniugale (piano seminterrato), il sig. assume a CP_1 proprio esclusivo carico il costo dei relativi consumi domestici che dovrà essere rimborsato, a semplice richiesta e previa esibizione della documentazione di spesa, alla sig.ra secondo i seguenti criteri: per l'utenza elettrica, in Parte_1 ragione dei consumi registrati da apposito contatore;
quanto alla somministrazione di gas per riscaldamento e acqua calda essa dovrà essere esclusa e isolata per il piano seminterrato, ad opera del sig. ed entro 30 CP_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio, essendo la sig.ra diversamente provvista a tal fine;
per l'utenza idrica, Per_3 dovrà essere rimborsato dal sig. alla sig.ra il costo, nella CP_1 Parte_1 misura di 1/3 (un terzo), dei consumi addebitati dall'ente somministratore e comprensivi di ogni accessorio e onere di legge (canone, accise, ecc.); quanto alla tassa TARI, essa dovrà essere rimborsata dal sig. alla sig.ra CP_1 Parte_1 nella misura di 1/4 (un quarto) del costo addebitato dall'ente comunale comprensivo di ogni accessorio e onere di legge;
6) la permanenza dei due minori presso il padre verrà così modulata, in difetto di diversi accordi tra le parti:
a) settimane alterne dal sabato mattina dalle ore 10,00 alle ore 21,00 della domenica sera durante il periodo scolastico invernale mentre durante il periodo estivo alle ore 22,00;
b) nelle settimane che terminano con il fine settimana materno, i figli staranno con il padre nei giorni di martedì e giovedì dall'orario di uscita da scuola
5 sino alle ore 21:00 con pernottamento il martedì e riaccompagnamento a scuola
(ore 22,00 durante il periodo estivo e riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 9,00);
c) nelle settimane che terminano con il fine settimana paterno, i minori staranno presso il padre il martedì e giovedì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00 (ore 22,00 durante il periodo di vacanza scolastica estiva);
d) in occasione delle festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con l'un genitore i giorni del 24, 26 dicembre e 1° gennaio mentre con l'altro i giorni del 25 e 31 dicembre nonché 6 gennaio;
e) in occasione delle festività pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con l'un genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis con l'altro;
f) durante il periodo estivo e di vacanza scolastica, i due minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni la cui cadenza dovrà essere concordata tra i genitori stessi entro il 30 maggio di ogni anno e in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto con l'uno e dal 16 al 31 agosto con l'altro;
g) i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le festività del
25 aprile, 28 aprile (Santa Patrona), 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre anche in deroga all'ordinaria calendarizzazione;
h) in occasione del compleanno dei figli i genitori cureranno di festeggiare l'evento con scelta condivisa e preferibilmente insieme, nel rispetto della volontà del figlio interessato. In caso di disaccordo, i minori, ad anni alterni, consumeranno il pranzo con l'un genitore e la cena con l'altro e ciascun genitore curerà di festeggiare l'evento come ritiene più confacente al benessere dei minori;
i) ciascun genitore, specialmente in occasione delle ricorrenze e festività, dovrà garantire contatti telefonici quotidiani dei minori con l'altro genitore;
j) in occasione del compleanno dei genitori e delle rispettive ricorrenze civili,
i minori trascorreranno tali giorni con il genitore interessato in deroga all'ordinaria calendarizzazione;
k) eventuali viaggi all'estero dei minori, accompagnati dall'uno o dall'altro genitore e/o anche eventualmente affidati a terzi, dovranno essere preventivamente assentiti da ambo i genitori a prescindere da chi di essi ne sostenga il costo;
6 l) eventuali viaggi nel territorio nazionale, con l'uno o l'altro dei genitori ed in occasione dei quali i minori pernotteranno fuori dal comune di residenza anche per una sola notte, dovranno essere comunicati all'altro con preavviso di
5 giorni e indicazione del recapito, della durata del soggiorno e del luogo di dimora;
m) il genitore che avrà seco i figli deve occuparsi di fargli assolvere i compiti scolastici e tutte le attività pomeridiane extrascolastiche;
7) a decorrere dal mese di luglio 2025, il sig. dovrà contribuire al CP_1 mantenimento dei due figli corrispondendo alla sig.ra l'assegno Parte_1
mensile perequativo di €. 800,00 (ottocento/00) in ragione di €. 400,00 a figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2026.
Sino al mese di giugno 2025 (compreso), sono dovuti a tale ridetto titolo €.
1.200,00.
- Le spese straordinarie afferenti i due minori, individuate e disciplinate secondo il Protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 15.1.2015, saranno a carico dei due genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Il diritto a percepire l'A.U.U. per i due figli compete ai genitori nella misura del 50% e il sig. , ad oggi unico percettore della provvidenza, si impegna CP_1 ed obbliga a porre in essere, senza dilazione, ogni iniziativa necessaria presso
INPS in guisa tale da pervenirsi alla percezione condivisa e come per legge.
Fin quando la sig.ra non percepirà a proprio nome la provvidenza Parte_1 in parola, il sig. , ogni mese, le riverserà la metà dell'importo ricevendo a CP_1 tale titolo con esibizione, mediante immagine trasmessa con messaggio whatsapp, del relativo accredito bancario.
8) decorrere dal mese di luglio 2025, la sig.ra provvederà ad Parte_1 accreditare mensilmente al sig. la quota parte di debenza della stessa, pari CP_1 al 50% del dovuto, della rata di ammorta-mento dei due mutui contratti dai coniugi presso BNL s.p.a. e rispettivamente distinti con i numeri CF 1637778
(scadenza 31.12.2040) e CF1663223 (scadenza 28.2.2041) sino ad estinzione del debito;
9) Quanto alla somma dovuta a titolo di arretrati sull'assegno perequativo, così come disposto dai provvedimenti provvisori con decorrenza dal mese di luglio 2024 e per quanto ulteriormente maturato a tale ridetto titolo in epoca successiva e non corrisposto, le parti ne hanno concordemente quantificato
7 l'ammontare dovuto dal sig. alla sig.ra in €. 6.650,00 CP_1 Parte_1
(seimilaseicentocinquanta/00) e ciò in ragione del rimborso delle rate dei mutui
BNL assolti in via esclusiva dal sig. e del costo dei consumi domestici CP_1 parimenti assolti in via esclusiva dal sig. sicchè mediante compensazione CP_1 delle rispettive posizioni di credito/debito.
- L'importo anzidetto di €. 6.650,00 (seimilaseicentocinquanta/00) dovrà essere corrisposto dal sig. alla sig.ra entro e non oltre il 30 CP_1 Parte_1 luglio 2025 mediante bonifico bancario in favore della medesima sig.ra
[...]
Pt_1
- Con quanto previsto al presente punto 9), le parti hanno definito i loro rapporti pregressi sino al mese di giugno 2025 relativamente all'assegno perequativo per i due figli, alle rate di ammortamento dei due mutui BNL che vedono coobbligati i coniugi e ai costi di gestione domestica per consumi domestici e relativi alla casa coniugale. Pertanto, assolto al pagamento CP_3 dell'importo di €. 6.650,00 come previsto, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per i titoli anzidetti e per gli esborsi da essi sostenuti sino al mese di giugno 2025;
10) In questa sede separativa, i coniugi hanno inteso disciplinare e definire, mediante le pattuizioni di seguito riportate, i reciproci rapporti patrimoniali ed economici talchè di tali pattuizioni il Tribunale Vorrà dare atto.
10.a) quale condizione della presente separazione, con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra si impegna e obbliga a cedere e Parte_1 trasferire al sig. il quale si impegna e obbliga a ricevere ed CP_1 acquisire in proprio capo e a proprio nome, il diritto di proprietà del 50% dell'intero, e pro indiviso con la comproprietaria sig.ra Persona_3 dell'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n. 68 piano T-1 distinto al N.C.E.U. del Comune di Santa LL al foglio 18, particella 309, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,0, rendita 976,10.
10.b) Prima d'ora, l'immobile è stato oggetto di interventi edilizi a fronte dei quali è stata urbanisticamente conseguita la modifica di destinazione d'uso per essere adibito, come è stato adibito dal 31.5.2023, ad attività ricettiva di Bed &
Breakfast denominata “BNB Aria di Mare” della quale è titolare la sig.ra
[...]
giusta SCIA presentata presso il Comune di Santa LL – Parte_1 pratica n. -17052023-0942 in data 5.6.2023. C.F._1
8 - Il sig. dichiara di conoscere esattamente la condizione dell'immobile CP_1 per essersi interessato in prima persona della modifica di destinazione d'uso e dell'apprestamento dell'attività ricettiva della quale esso è sede;
dichiara, pertanto, di accettarlo e gradirlo così come si esso trova senza riserva ed eccezione alcuna rispetto allo stato legittimo urbanistico, all'agibilità e alla sua condizione strutturale e funzionale rinunciando ad ogni pretesa in merito.
10.c) A titolo di corrispettivo per la cessione dei diritti immobiliari di cui al punto
10.a), il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra l'importo di €. CP_1 Parte_1
85.000,00 (ottantacinquemila/00) che dovrà essere versato, in unica soluzione, contestualmente alla stipula del definitivo atto pubblico di trasferimento dei diritti immobiliari mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla beneficiaria che verrà ricevuto e accettato sbf.
10.d) L'atto definitivo di trasferimento dei diritti immobiliari dovrà essere rogato entro e non oltre il 30 luglio 2025 (trenta luglio 2025).
- La scelta del notaio rogante è rimessa al medesimo sig. . Le spese del CP_1 rogito e ogni altra ad esso inerente e consequenziale saranno a totale ed esclusivo carico del sig. medesimo. CP_1
- Ad onere del sig. avvisare in forma scritta la sig.ra della CP_1 Parte_1 data e dell'ora del rogito con preavviso di almeno 7 giorni.
11) Quale condizione della presente separazione e mediante separato contratto di locazione ad uso abitativo per attività para-alberghiera (B&B, casa vacanze, ecc.), non in regime di cedolare secca, che le parti sottoscriveranno entro due giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni e a condizione che le stesse siano sottoscritte e così l'accordo in esse incorporato concluso, la sig.ra cederà in locazione al sig. quota parte pari Parte_1 CP_1 al 50% dell'intero dell'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n.
68 e di cui al punto 10.a) che precede.
11.a) La locazione avrà durata di mesi tre, dal 18.6.2025 al 17.9.2025, e il canone di locazione è dovuto in €. 400,00 mensili;
11.b) Il medesimo giorno nel quale, entro la data del 30.7.2025, verrà stipulato l'atto pubblico definitivo di trasferimento dei diritti immobiliari di cui ai punti
10) - 10.d) che precedono, il contratto di locazione di cui al punto 11) si intenderà risolto di diritto divenendo, il sig. , proprietario della quota parte pari al CP_1
50% dell'immobile.
- In tal caso sarà dovuto il canone di locazione sino a tal giorno maturato.
9 - Le imposte e ogni onere connesso alla cessazione del contratto saranno a totale carico del sig. . CP_1
11.c) Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, entro il 30 luglio 2025 non si addivenga alla stipula del definitivo atto di trasferimento dei diritti immobiliari, dal 18.9.2025 il canone di locazione per la porzione del 50% dell'immobile di via della Libertà 68 Santa LL - che conseguentemente rimarrà in proprietà della sig.ra - e di cui al punto 11) che precede, sarà dovuto in €. Parte_1
850,00 mensili, il contratto avrà durata di anni 4+4 decorrenti dal 18.6.2025 e, nel primo mese della seconda annualità, dovrà essere corrisposto, a titolo di deposito cauzionale, l'importo di €. 3.000,00 (tremila/00) il cui mancato versamento, quale inadempimento, sarà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 c.c..
11.d) L'acquisizione dell'APE e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto di locazione saranno a cura e a carico del sig. ; CP_1
11.e) Le pattuizioni afferenti il trasferimento dei diritti immobiliari, quello del separato contratto di locazione e le condizioni della presente separazione sono integrative e dipendenti tra loro.
12) La sig.ra provvederà, entro due giorni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente accordo e a condizione che esso venga sottoscritto,
e così ratificato nella sua conclusione, a presentare SCIA di cessazione dell'attività di B&B (SCIA dalla stessa presentata presso il Comune di Santa
LL – pratica n. -17052023-0942 in data 5.6.2023) C.F._1 purché sia stato preventivamente estinto il conto corrente acceso presso ING -
Conto Corrente CI n. 0214189 intestato con esborso Persona_4 di chiusura a carico di ciascuna delle contitolari di €. 320,00 e, per quanto concerne la sig.ra per accollo a carico del sig. ; Per_3 CP_1
13) In esito alla presentazione di SCIA di cessazione, il sig. depositerà CP_1
Parte SCIA per l'attivazione dell'attività ricettiva di che qui occupa a proprio nome. Ogni e qualsivoglia attività e spesa inerente il subentro nella titolarità e nella gestione dell'attività ricettiva con insegna “BNB Aria di Mare” saranno a totale ed esclusivo carico del sig. senza onere alcuno a carico della sig.ra CP_1
e senza responsabilità alcuna a carico della stessa per il buon esito Parte_1 del subentro anzidetto.
14) Con la stipula del contratto di locazione di cui al punto 11) -11.e) il sig.
dovrà subentrare anche nella titolarità e gestione dell'attività ricettiva con CP_1
10 insegna “BNB Aria di Mare” e, in luogo della sig.ra nel contratto Parte_1 di lavoro con la dipendente sig.ra provvedendo alle comunicazioni CP_4 di legge e assumendo, in ogni caso e per la data di futura risoluzione del rapporto lavorativo, a proprio esclusivo carico: il TFR dovuto alla predetta nell'importo maturato a far data dall'assunzione della stessa alle dipendenze della sig.ra
[...]
e per l'epoca nella quale esso verrà ad esazione nonchè il pagamento Pt_1 dei contributi previdenziali non assolti alla data del subentro contrattuale nella parte datoriale ed eventuali relative sanzioni oltre ad ogni altra obbligazione nascente dal rapporto lavorativo, pregressa e futura, con totale liberazione della sig.ra Rimar-ranno, altresì, a totale carico del sig. e con Parte_1 CP_1 liberazione totale della sig.ra le fatture ditta FE.MA snc di Amici Parte_1
Francesca non pagate;
la Tari non assolta;
le fatture società Stallo 4751 s.r.l.s se risultanti impagate;
le tasse di soggiorno non assolte. Nel caso in cui, medio tempore, tali debiti vengano ad esazione per iniziativa dei creditori, il sig. CP_1 dovrà rimborsare alla sig.ra quanto la stessa dimostri di aver pagato Parte_1 in estinzione anche per eventuali spese e interessi.
- Dalla data di presentazione della SCIA, attività e passività di gestione del
BNB Aria di Mare rimar-ranno rispettivamente a beneficio ed esclusivo carico del sig. CP_1
15) La sig.ra , si impegna e obbliga, entro e non oltre 10 Parte_1 giorni dalla stipula del definitivo atto pubblico di trasferimento dei diritti immobiliari di cui al punto 10.a), a cedere e trasferire al sig. , il CP_1 quale si impegna ed obbliga a ricevere, la proprietà del mobilio che arreda l'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n. 68 nella sua attuale consistenza e nelle sue condizioni di conservazione e manutenzione senza nulla eccepire in merito.
- L'atto di trasferimento della proprietà e l'individuazione del mobilio oggetto del presente obbligo verrà formalizzato mediante scrittura di esecuzione di quanto qui pattuito corredata dalle immagini fotografiche, controfirmate in calce dalle parti stesse, raffiguranti gli arredi oggetto della presente cessione in proprietà.
- Per il mobilio e gli arredi presenti all'interno dell'immobile di via della
Libertà n. 68 Santa LL che risultino eventualmente acquistati dal medesimo sig. , quest'ultimo ne rimarrà proprietario esclusivo mentre se CP_1 risultanti acquistati dalla sig.ra il sig. se ne procurerà Persona_3 CP_1
11 la proprietà presso l'intestataria a proprie intere cure e spese e senza obbligazione alcuna a carico della sig.ra . Parte_1
16) Quale condizione della presente separazione, il sig. assume CP_1
a proprio esclusivo e definitivo carico, rinunciando ad ogni pretesa verso la sig.ra tutti gli esborsi dallo stesso già sostenuti a proprio nome, ed Parte_1 eventuali ancora da sostenersi fino alla data di acquisizione da parte del predetto della proprietà immobiliare, per la modifica di destinazione d'uso dell'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n. 68 da commerciale ad abitativo nella sua attuale consistenza di attività ricettiva sede del “BNB Aria di Mare” tutti inclusi e nessuno escluso compresi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per le opere edilizie realizzate ed eventualmente ancora da realizzarsi con riguardo all'acquisto dei materiali, alla manodopera, agli adempimenti urbanistici e/o alle sanatorie e/o alle autorizzazioni e/o alle sanzioni e alla direzione dei lavori;
per l'installazione e messa in funzione dell'ascensore; per la sistemazione successiva del lastrico solare;
per l'arreda- mento e per ogni altra occorsa oltre all'ammortamento, pregresso e futuro sino ad estinzione, dei finanziamenti e/o mutui dallo stesso contratti per sostenere i costi sopra descritti, ivi compreso quello presso che rimangono Controparte_5 pertanto a suo esclusivo carico.
17) Quale condizione della presente separazione, il sig. CP_1 rinuncia ad esigere dalla sig.ra le somme dallo stesso impiegate nel Parte_1 pagamento di modelli F24 e di ogni altro pregresso debito a carico della stessa ovvero della madre della predetta verso l'erario così come rinuncia ad esigere la restituzione, pro quota, delle somme dallo stesso conferite nella ristrutturazione della casa coniugale ovvero nel relativo acquisto e per quello del pertinenziale garage.
18) Quale condizione della presente separazione, il sig. si accolla e CP_1 assume a proprio esclusivo e definitivo carico, con ciò esonerando, sollevando e manlevando la sig.ra dalla relativa obbligazione, ogni e qualsivoglia Parte_1 debito sussista o possa sussistere in capo alla medesima sig.ra Parte_1
nei confronti della sig.ra a qualsivoglia titolo e per
[...] Persona_3 qualsivoglia ragione e causa ivi compresi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: ogni debito derivante e inerente la comune proprietà dell'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n. 68 nella sua gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che per la sua successiva
12 trasformazione edilizia e strutturale da locale commerciale ad abitativo nella sua Parte attuale consistenza di attività ricettizia di per i titoli e le causali sopra descritti al punto 16) se l'esborso è riferito alla sig.ra ogni debito Per_3 derivante dall'avvenuto pagamento di imposte, tasse e sanzioni anche in regime di c.d. “rottamazione” a carico della sig.ra ovvero della madre della Parte_1 stessa verso l'erario; ogni e qualsivoglia pretesa della sig.ra verso la sig.ra Per_3
e comunque nei limiti della percentuale di sua comproprietà pari al Parte_1
50%, derivante dall'ammortamento del prestito contratto dalla stessa sig.ra presso Banca Mediolanum o presso qualunque altro istituto per Per_3 sostenere, in parte, i costi occorsi alla trasformazione edilizia dell'immobile sito in Santa LL alla via della Libertà n. 68 funzionalmente al suo attuale apprestamento ad attività ricettizia denominata “BNB Aria di Mare”; per danaro conferito nell'acquisto della casa coniugale sita in Civitavecchia al Viale Lazio n.
27 e del pertinenziale garage;
per prestito funzionale all'acquisto dell'autovettura
Toyota AIGO, per prestiti ad ogni altro titolo o per “spese”.
- Il sig. garantisce, altresì, e manleva la sig.ra da ogni e CP_1 Parte_1 qualsivoglia pretesa giudiziaria la sig.ra abbia ad avanzare nei confronti Per_3 della predetta, e relativa conseguenza, per i titoli e le causali sopra descritti ivi comprese le spese di mediazione, di difesa e di chiamata in causa per garanzia e manleva.
19) condizione che il sig. adempia a tutte le obbligazioni quivi assunte CP_1 nei confronti della sig.ra quest'ultima rinuncia ad esigere dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra e da aventi causa della seconda, la restituzione delle CP_1 Per_3 somme risultanti prelevate dal conto corrente acceso presso ING - Conto
Corrente CI n. 0214189 intestato per titoli e causali Persona_4 riferiti ad essi e ivi compresi, a titolo Persona_3 CP_1 esemplificativo e non esaustivo: ammortamento mutuo CI, “rimborso finanziamento”, “restituzione”, ecc, tutti inclusi e nessuno escluso.
20) L'imposizione IRPEF relativa all'attività con insegna “BNB Aria di Mare” per gli anni 2023 e 2024 rimane ad esclusivo carico della sig.ra Parte_1 mentre, per quella afferente l'anno 2025, dal mese di gennaio a quello di maggio sarà a carico della sig.ra e dal 18.6.2025 sarà a totale carico del sig. Parte_1
con il subentro dello stesso nella gestione dell'attività. CP_1
21) coniugi chiedono sin d'ora, se praticabile, l'applicazione delle esenzioni ex art. 19 L. 74/87 e Corte Cost. n. 154/99 dichiarando espressamente che il
13 trasferimento di diritti sopra descritto e qui convenuto sostanzia accordo patrimoniale occasionato dalla loro separazione ed è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
22) Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti e gli avvocati Remoli e Mormino sottoscrivono ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P.
23) Si dà atto che con le note di udienza depositate in data 29.10.2025, le parti hanno concordemente differito la data per la stipula del finitivo atto pubblico di trasferimento immobiliare, prevista nell' accordo al 30.7.2025, al termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio, entro e non oltre detto termine.
Spese compensate.
Civitavecchia, li 10 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
14