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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8288/2022 R.G.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, rappresentato e difeso dagli avv. DAL MEDICO LARA MARIA e LANARO Parte_1
FRANCESCO, presso gli stessi elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione
Attrice
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_1
CONTUMACE
e
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesi ex lege dall'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco, n. 63,
Convenuti
****
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, e la , in persona del Controparte_5 Controparte_2
pro tempore, per sentir pronunciare sentenza di condanna al Controparte_4
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso per essere stato catturato, deportato, internato in un campo di concentramento e sottoposto a trattamenti disumani nel corso della Seconda guerra mondiale, complessivamente quantificati in 50.000,00 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo.
Esponeva l'attore che il di lui padre , nato a [...] il [...], al momento Persona_1
della firma dell' di era in servizio presso la Polizia ferroviaria a Padova, stazione Per_2 Per_3
di Trebaseleghe;
che in seguito all'occupazione di parte della Penisola dei Tedeschi lo stesso si univa ad un banda partigiana, in particolare nella Brigata Garibaldi, IV Battaglione “Aquila”; che lo stesso dopo una delle azioni partigiane poste in essere venne catturato dalle truppe tedesche e condotto in unitamente alla famiglia;
che l'attore, insieme al padre, veniva internato nel campo di CP_1
concentramento di Dachau e successivamente in quello di Pasinc dal 09.08.1945 al 08.02.1945,
quando grazie all'intervento di un medico venne rimpatriato.
Nonostante la regolarità della notificazione, la era rimasta contumace, Controparte_5
mentre la Repubblica italiana si era costituita mediante l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia in data 10.03.2023, eccependo in via preliminare l'avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea, e in subordine per le ragioni esposte nella comparsa il difetto di legittimazione passiva tanto della quanto della Controparte_5 [...]
il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello Stato Tedesco, Controparte_3
nonché l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore, e chiedendo nel merito il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto.
Comparse le parti all'udienza del 06.04.2023, il Giudice, dichiarata la contumacia della
[...]
, rinviava il procedimento al 29.06.2024 al fine di consentire all'attore di replicare Controparte_5
alle numerose eccezioni sollevate dal convenuto e altresì al fine di verificare gli eventuali margini per una transazione atta a permettere di fruire dell'accesso al fondo ex art. 43 D.L. 36/2023. In seguito,
con ordinanza del 30.11.2023, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 21.03.2024 per la decisione sui mezzi di prova, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. Nelle more del procedimento, successivamente, il fascicolo passava a nuovo magistrato che con ordinanza del 27.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, lette le note depositate dalle parti, il Giudice con decreto del 21.02.2025 tratteneva la causa in decisione all'esito dell'art. 190 c.p.c.
Impregiudicata ogni valutazione sull'eccezione svolta di difetto di giurisdizione di questo giudice nei confronti dello Stato tedesco che attiene più propriamente alla titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza per territorio funzionale di questo giudice.
La costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per Controparte_3
territorio del tribunale di Venezia in favore di quello di Roma e, in tal senso, si è pronunciata anche la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7371/25 la quale ha stabilito il seguente principio di diritto:
“per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle
forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente,
secondo il criterio del “forum destinatae solutionis” determinato in base alla disposizione speciale
dettata dall'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va
individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione del Fondo”.
La Corte infatti ha premesso che nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello
Stato, secondo il disposto dell'art. 25 c.p.c., quando l'obbligazione origini da un fatto illecito,
l'individuazione del giudice competente ratione loci, può avvenire in base al forum delicti o al luogo in cui deve effettuarsi la prestazione. Ha quindi precisato con riguardo a tale secondo criterio che: “il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440;
gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato cfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza,
Cass. 16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass. 17/09/2015, n. 18287; Cass.
04/10/2004, n. 19808)”.
Ha quindi affermato che adottando tale criterio (il forum commissi delicti non può trovare applicazione essendo l'illecito stato commesso fuori dai confini nazionali), per il destinatario dell'azione, la l'unica tesoreria è situata a Roma. Controparte_3
Contr Con riguardo al correttamente non evocato in giudizio nella presente causa in quanto, in forza del comma 4 dell'art.43 del D.L. del 30.4.2022 n. 36, il doveva essere regolato con apposito CP_7
regolamento, da emanare entro 180 giorni dal 30.4. 2022, che al momento della vocatio in ius non era ancora stato emanato, non è intervenuto volontariamente in giudizio, e comunque, anche in relazione a tale soggetto, ad avviso della Suprema Corte deve farsi riferimento all'art. 43 del D.L. del
30.4.2022 n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge del 29/6/2022 n. 9), che ha istituito il
“Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la
lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di
cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”,
indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961,
reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/62, in forza del quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano aveva dichiarato la definizione di tutte le richieste della
Repubblica Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della
[...]
o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, inerenti al periodo tra Controparte_1
il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno
di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania CP_5
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una
dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_7
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da
sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al
comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_7
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al
momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al
medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei
danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il
risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8
maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente
intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da
emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi
diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o
indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le
procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti
introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna
un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (……)”.
La Suprema Corte, in particolare, ha osservato che il legislatore ha posto in via esclusiva a carico di detto Fondo il pagamento delle poste risarcitorie liquidate per gli illeciti commessi dal Terzo Reich
durante la seconda guerra mondiale nei confronti degli internati militari italiani, e, in attuazione di detta norma, con decreto di data 28.6.2023 del Ministero per l'Economia e delle Finanze è stato stabilito, all'art. 4, che “l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro
istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del
, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti CP_8
ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del
credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità”, concludendo che pertanto l'unica tesoreria da considerare, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, sia quella dell'autorità
amministrativa centrale avente sede a Roma.
Tuttavia, deve essere valutato se la relativa eccezione sia stata correttamente e tempestivamente proposta dalla tenendo conto che alla presente controversia si Controparte_3
applicano le disposizioni di legge previgenti al 28.2.2023.
Ora la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c. e dagli artt. 6 e 7 R.D.
n. 1611/33, è inderogabile e la relativa eccezione di incompetenza deve essere proposta, secondo il disposto dell'art. 38 c.p.c. previgente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c...
Nel caso di specie la si è costituita in data 10.3.23 e l'udienza Controparte_3
ex art. 183 c.p.c. era stata fissata nell'atto di citazione in data 3.4.2023. In base all'art. 166 c.p.c.
previgente, la costituzione del convenuto avrebbe dovuto avvenire almeno 20 giorni prima, per cui entro il 14.3.2023, sicchè l'eccezione di incompetenza funzionale risulta essere stata legittimamente e tempestivamente proposta e deve pertanto essere accolta.
Questo giudice, infatti, non aveva assunto alcuna decisione al riguardo, rimettendo alla fase decisoria assieme al merito, sia la questione della giurisdizione, che quella della competenza funzionale per territorio.
Ciò premesso, va quindi dichiarata l'incompetenza funzionale per territorio di questo giudice a decidere della controversia a favore del Tribunale di Roma, con termine per la riassunzione della causa di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella presente causa, così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza funzionale per territorio in favore del Tribunale di Roma,
dando termine di due mesi per la riassunzione del giudizio;
- Spese di lite compensate.
Venezia il 28.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, rappresentato e difeso dagli avv. DAL MEDICO LARA MARIA e LANARO Parte_1
FRANCESCO, presso gli stessi elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione
Attrice
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_1
CONTUMACE
e
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesi ex lege dall'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco, n. 63,
Convenuti
****
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, e la , in persona del Controparte_5 Controparte_2
pro tempore, per sentir pronunciare sentenza di condanna al Controparte_4
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso per essere stato catturato, deportato, internato in un campo di concentramento e sottoposto a trattamenti disumani nel corso della Seconda guerra mondiale, complessivamente quantificati in 50.000,00 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo.
Esponeva l'attore che il di lui padre , nato a [...] il [...], al momento Persona_1
della firma dell' di era in servizio presso la Polizia ferroviaria a Padova, stazione Per_2 Per_3
di Trebaseleghe;
che in seguito all'occupazione di parte della Penisola dei Tedeschi lo stesso si univa ad un banda partigiana, in particolare nella Brigata Garibaldi, IV Battaglione “Aquila”; che lo stesso dopo una delle azioni partigiane poste in essere venne catturato dalle truppe tedesche e condotto in unitamente alla famiglia;
che l'attore, insieme al padre, veniva internato nel campo di CP_1
concentramento di Dachau e successivamente in quello di Pasinc dal 09.08.1945 al 08.02.1945,
quando grazie all'intervento di un medico venne rimpatriato.
Nonostante la regolarità della notificazione, la era rimasta contumace, Controparte_5
mentre la Repubblica italiana si era costituita mediante l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia in data 10.03.2023, eccependo in via preliminare l'avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea, e in subordine per le ragioni esposte nella comparsa il difetto di legittimazione passiva tanto della quanto della Controparte_5 [...]
il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello Stato Tedesco, Controparte_3
nonché l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore, e chiedendo nel merito il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto.
Comparse le parti all'udienza del 06.04.2023, il Giudice, dichiarata la contumacia della
[...]
, rinviava il procedimento al 29.06.2024 al fine di consentire all'attore di replicare Controparte_5
alle numerose eccezioni sollevate dal convenuto e altresì al fine di verificare gli eventuali margini per una transazione atta a permettere di fruire dell'accesso al fondo ex art. 43 D.L. 36/2023. In seguito,
con ordinanza del 30.11.2023, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 21.03.2024 per la decisione sui mezzi di prova, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. Nelle more del procedimento, successivamente, il fascicolo passava a nuovo magistrato che con ordinanza del 27.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, lette le note depositate dalle parti, il Giudice con decreto del 21.02.2025 tratteneva la causa in decisione all'esito dell'art. 190 c.p.c.
Impregiudicata ogni valutazione sull'eccezione svolta di difetto di giurisdizione di questo giudice nei confronti dello Stato tedesco che attiene più propriamente alla titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza per territorio funzionale di questo giudice.
La costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per Controparte_3
territorio del tribunale di Venezia in favore di quello di Roma e, in tal senso, si è pronunciata anche la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7371/25 la quale ha stabilito il seguente principio di diritto:
“per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle
forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente,
secondo il criterio del “forum destinatae solutionis” determinato in base alla disposizione speciale
dettata dall'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va
individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione del Fondo”.
La Corte infatti ha premesso che nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello
Stato, secondo il disposto dell'art. 25 c.p.c., quando l'obbligazione origini da un fatto illecito,
l'individuazione del giudice competente ratione loci, può avvenire in base al forum delicti o al luogo in cui deve effettuarsi la prestazione. Ha quindi precisato con riguardo a tale secondo criterio che: “il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440;
gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato cfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza,
Cass. 16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass. 17/09/2015, n. 18287; Cass.
04/10/2004, n. 19808)”.
Ha quindi affermato che adottando tale criterio (il forum commissi delicti non può trovare applicazione essendo l'illecito stato commesso fuori dai confini nazionali), per il destinatario dell'azione, la l'unica tesoreria è situata a Roma. Controparte_3
Contr Con riguardo al correttamente non evocato in giudizio nella presente causa in quanto, in forza del comma 4 dell'art.43 del D.L. del 30.4.2022 n. 36, il doveva essere regolato con apposito CP_7
regolamento, da emanare entro 180 giorni dal 30.4. 2022, che al momento della vocatio in ius non era ancora stato emanato, non è intervenuto volontariamente in giudizio, e comunque, anche in relazione a tale soggetto, ad avviso della Suprema Corte deve farsi riferimento all'art. 43 del D.L. del
30.4.2022 n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge del 29/6/2022 n. 9), che ha istituito il
“Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la
lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di
cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”,
indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961,
reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/62, in forza del quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano aveva dichiarato la definizione di tutte le richieste della
Repubblica Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della
[...]
o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, inerenti al periodo tra Controparte_1
il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno
di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania CP_5
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una
dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_7
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da
sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al
comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_7
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al
momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al
medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei
danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il
risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8
maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente
intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da
emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi
diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o
indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le
procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti
introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna
un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (……)”.
La Suprema Corte, in particolare, ha osservato che il legislatore ha posto in via esclusiva a carico di detto Fondo il pagamento delle poste risarcitorie liquidate per gli illeciti commessi dal Terzo Reich
durante la seconda guerra mondiale nei confronti degli internati militari italiani, e, in attuazione di detta norma, con decreto di data 28.6.2023 del Ministero per l'Economia e delle Finanze è stato stabilito, all'art. 4, che “l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro
istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del
, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti CP_8
ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del
credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità”, concludendo che pertanto l'unica tesoreria da considerare, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, sia quella dell'autorità
amministrativa centrale avente sede a Roma.
Tuttavia, deve essere valutato se la relativa eccezione sia stata correttamente e tempestivamente proposta dalla tenendo conto che alla presente controversia si Controparte_3
applicano le disposizioni di legge previgenti al 28.2.2023.
Ora la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c. e dagli artt. 6 e 7 R.D.
n. 1611/33, è inderogabile e la relativa eccezione di incompetenza deve essere proposta, secondo il disposto dell'art. 38 c.p.c. previgente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c...
Nel caso di specie la si è costituita in data 10.3.23 e l'udienza Controparte_3
ex art. 183 c.p.c. era stata fissata nell'atto di citazione in data 3.4.2023. In base all'art. 166 c.p.c.
previgente, la costituzione del convenuto avrebbe dovuto avvenire almeno 20 giorni prima, per cui entro il 14.3.2023, sicchè l'eccezione di incompetenza funzionale risulta essere stata legittimamente e tempestivamente proposta e deve pertanto essere accolta.
Questo giudice, infatti, non aveva assunto alcuna decisione al riguardo, rimettendo alla fase decisoria assieme al merito, sia la questione della giurisdizione, che quella della competenza funzionale per territorio.
Ciò premesso, va quindi dichiarata l'incompetenza funzionale per territorio di questo giudice a decidere della controversia a favore del Tribunale di Roma, con termine per la riassunzione della causa di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella presente causa, così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza funzionale per territorio in favore del Tribunale di Roma,
dando termine di due mesi per la riassunzione del giudizio;
- Spese di lite compensate.
Venezia il 28.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero