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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4151/2024 R.G. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 9 settembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 4151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA ; ; ; ; Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Andrea Conte, Silvia Parte_4 Ventura e Anita Marafioti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Ventura, sito alla Via Cavour n. 104 in Firenze, o dell'avv. Andrea Conte, sito alla Piazza dei Rossi n. 1 in Firenze, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI E
, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma alla Via Germanico n. 203 presso lo studio dell'avv. Manlio Abati che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'avv. Luigi Mannucci, con studio in Roma alla Via Giunio Bazzoni n. 3, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e difensiva;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.12.2024 e ritualmente notificato, i lavoratori in epigrafe hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per Controparte_3 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di giugno 2024 ad oggi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale degli stessi al livello C2. 2) Accertare e dichiarare: - il diritto dei signori e Parte_3
a percepire dal mese di giugno 2024 un importo retributivo lordo mensile ciascuno di € Controparte_1 2.188,97 o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del sig. Parte_4 a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.083,67 a decorrere dal mese di giugno 2024, o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto dei sigg.ri e Parte_1
, a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.163,92 a decorrere dal mese di Parte_2 giugno 2024, o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti. - il diritto del sig. , CP_2 a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.122,07 a decorrere dal mese di giugno 2024, o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti. 3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere: - ai sigg.ri e un importo retributivo lordo Parte_3 Controparte_1 mensile di € 2.188,97 o, in subordine di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di
€ 13.133,82 ciascuno o, in subordine, di € 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un Parte_4 importo retributivo lordo mensile di € 2.083,67 o, in subordine di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 12.502,02 o, in subordine, di € 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- ai Sigg.ri
e un importo retributivo lordo mensile di € 2.163,92 o, in subordine Parte_1 Parte_5 di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 12.983,52 ciascuno o, in subordine, di € 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo retributivo lordo mensile CP_2 di € 2.122,07 o, in subordine di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 12.732,42 o, in subordine, di € 11.936,28 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge. In ogni caso con vittoria di competenze e spese da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.”.
2. La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto al Tribunale adito il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche riguardo alle spese, competenze e onorari.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 9 settembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
5. È pacifico che, alla data di introduzione del presente giudizio, i ricorrenti non avessero ricevuto le retribuzioni relative alle mensilità da giugno 2024 a novembre 2024, né, i relativi cedolini paga.
6. Nel presente giudizio i ricorrenti, tutti inquadrati nel livello C2 del C.C.N.L. Metalmeccanici Industria applicato dall'azienda convenuta, rivendicano, quindi, la retribuzione mensile base fissa, calcolata sulla base delle voci retributive fisse (minimo, ind. mans., scatti anzianità, superminimo, terzo elemento, rend. incen., pr. produzione, scatti conv. - quest'ultima voce solo per Parte_6
) ricavabili dalla busta paga di novembre 2022 o da quella di marzo 2023 e dei nuovi minimi
[...] tabellari entrati in vigore dal mese di giugno del 2024 (v. docc.
1-3 fasc. ric.).
7. Di conseguenza, per i mesi da giugno 2024 a novembre 2024 la retribuzione complessiva rivendicata è pari a lordi €13.133,82 per e , € 12.502,02 per € 12.983,52 Parte_3 Controparte_1 Parte_4 per e , € 12.732,42 per . Parte_1 Parte_5 CP_2
8. È pacifico che i ricorrenti nei mesi per cui è causa (giugno 2024-novembre 2024) non abbiano prestato alcuna attività lavorativa (neppure di manutenzione e guardiania) in favore della convenuta e abbiano usufruito del trattamento di CIGS sino al 31 dicembre 2023.
9. Come è noto, in diritto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l'esistenza delle quali il datore di lavoro ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
10. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. n. 37716/2022, secondo la quale: “secondo la giurisprudenza di questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831); sull'affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004”). 11. Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. n. 673/2001; Cass. n. 23925/2020). 12. In fatto, nel caso di specie, parte datoriale ha allegato l'esistenza, a far data dal 2 novembre 2022, e, quindi, da epoca successiva alla cessazione dell'attività produttiva dell'impresa (pacificamente risalente al 9 luglio 2021), di uno stato di occupazione del sito produttivo, quale causa di forza maggiore ostativa alla concreta possibilità di proficuo utilizzo della prestazione lavorativa degli odierni ricorrenti.
13. Ritiene, allora, il Tribunale che, essendo l'evento impeditivo stato dedotto come intervenuto in un momento nel quale già l'attività lavorativa non veniva più prestata per esclusiva e autonoma determinazione datoriale, l'onere probatorio a carico del datore resistente non può avere a oggetto la sola esistenza dello stato di occupazione, ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra tale stato di occupazione del sito produttivo e il mancato riavvio della produzione, o, comunque, il mancato utilizzo della prestazione lavorativa dei ricorrenti.
14. In altri termini, parte datoriale, per provare la sussistenza di una causa, alla stessa non imputabile (di forza maggiore), di assoluta ed effettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione lavorativa dei dipendenti (e, quindi, l'insussistenza a proprio carico dalla corrispettiva obbligazione retributiva), avrebbe dovuto fornire elementi probatori idonei a dimostrare che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale autonoma ed esclusiva rispetto alla mancata utilizzazione della prestazione dei lavoratori nei mesi per cui è causa, considerato che - giova ribadirlo - l'impresa datrice, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), aveva scelto di cessare di utilizzare la prestazione lavorativa dei ricorrenti molto prima dell'allegata insorgenza dello stato di occupazione.
15. Ritiene, invece, il Tribunale che tale onere probatorio non sia stato assolto dalla resistente.
16. In tal senso, deve considerarsi, infatti, che:
- nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione delle specifiche e concrete attività nell'ambito delle quali la prestazione di ciascuno dei lavoratori ricorrenti avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di e il cui svolgimento - secondo la prospettazione datoriale – è stato impedito solo CP_4 dall'allegato stato di occupazione del sito;
- anzi, la stessa società opponente ammette nella memoria di costituzione di non aver effettuato alcun intervento diretto per l'attuazione del piano di reindustrializzazione;
- è del tutto indimostrato che le manifestazioni di interesse pervenute alla Regione Toscana non abbiano avuto seguito in quanto gli investitori si sono tirati indietro dopo aver preso atto dello stato di occupazione del sito aziendale e l'utilizzo di quest'ultimo per attività varie e totalmente estranee e scollegate dall'attività produttiva;
- parte convenuta, pur avendo dedotto che la realizzazione del progetto di riconversione industriale è stata impedita dallo stato di occupazione, non ha allegato, né, quindi, provato o offerto di provare, specifiche e concrete circostanze di fatto idonee, ove confermate, a dimostrare la fondatezza di tale assunto, a cominciare dall'esistenza delle risorse economiche e materiali occorrenti a dare effettiva attuazione al progetto di riconversione industriale;
- al contrario, è provato dai documenti in atti che negli anni 2022 e 2023 (e, quindi, anche in costanza della dedotta occupazione) sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della (cessata il CP_4 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di guardiania, diretta e organizzata dalla stessa società datrice, risultando così smentito l'assunto della resistente secondo cui la società dal novembre 2022 avrebbe perso il controllo dello stabilimento e dette attività sarebbero state autogestite dalla;
CP_5
- in particolare, nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, in atti, l'odierna convenuta ha indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 e ancora in corso (in sintesi, sorveglianza, manutenzione e servizio risorse umane), e ha rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione aziendale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) lo svolgimento all'interno dello stabilimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – erano state gestite dalla stessa azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) e avevano visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso;
- analogamente, nell'istanza di CIGS del 9.1.2023 in atti, l'odierna resistente, pur lamentando la perdurante non agibilità e non disponibilità del sito, elenca dettagliatamente le molteplici attività (sorveglianza dello stabilimento, mappatura delle competenze di tutta la popolazione aziendale, manutenzione, servizio HR, ripristino di elementi strutturali dello stabilimento, inventario di tutti i macchinari, svolgimento di corsi di formazione, verifica dell'idoneità del personale di QF sia per le attività in corso sia per le attività relative al nuovo Piano Industriale etc.) che la stessa ha posto in essere all'interno del sito industriale fra il gennaio 2022 e il gennaio 2023. 17. La quantificazione delle retribuzioni rivendicate per le suddette mensilità non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e viene, quindi, recepita nella presente pronuncia.
18. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
19. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna , in persona del l.r. pro tempore, a Controparte_3 corrispondere, a titolo di retribuzione mensile base fissa per i mesi da giugno 2024 a novembre 2024, in sorte capitale lorda, € 13.133,82 a e , € 12.502,02 a € 12.983,52 a Parte_3 Controparte_1 Parte_4
e , € 12.732,42 a , ogni somma oltre interessi legali e Parte_1 Parte_5 CP_2 rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna , in persona del l.r. pro tempore, a Controparte_3 rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente giudizio che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 4.650,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 9 settembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 4151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA ; ; ; ; Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Andrea Conte, Silvia Parte_4 Ventura e Anita Marafioti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Ventura, sito alla Via Cavour n. 104 in Firenze, o dell'avv. Andrea Conte, sito alla Piazza dei Rossi n. 1 in Firenze, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI E
, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma alla Via Germanico n. 203 presso lo studio dell'avv. Manlio Abati che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'avv. Luigi Mannucci, con studio in Roma alla Via Giunio Bazzoni n. 3, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e difensiva;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.12.2024 e ritualmente notificato, i lavoratori in epigrafe hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per Controparte_3 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di giugno 2024 ad oggi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale degli stessi al livello C2. 2) Accertare e dichiarare: - il diritto dei signori e Parte_3
a percepire dal mese di giugno 2024 un importo retributivo lordo mensile ciascuno di € Controparte_1 2.188,97 o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del sig. Parte_4 a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.083,67 a decorrere dal mese di giugno 2024, o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto dei sigg.ri e Parte_1
, a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.163,92 a decorrere dal mese di Parte_2 giugno 2024, o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti. - il diritto del sig. , CP_2 a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.122,07 a decorrere dal mese di giugno 2024, o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti. 3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere: - ai sigg.ri e un importo retributivo lordo Parte_3 Controparte_1 mensile di € 2.188,97 o, in subordine di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di
€ 13.133,82 ciascuno o, in subordine, di € 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un Parte_4 importo retributivo lordo mensile di € 2.083,67 o, in subordine di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 12.502,02 o, in subordine, di € 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- ai Sigg.ri
e un importo retributivo lordo mensile di € 2.163,92 o, in subordine Parte_1 Parte_5 di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 12.983,52 ciascuno o, in subordine, di € 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo retributivo lordo mensile CP_2 di € 2.122,07 o, in subordine di € 1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 12.732,42 o, in subordine, di € 11.936,28 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge. In ogni caso con vittoria di competenze e spese da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.”.
2. La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto al Tribunale adito il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche riguardo alle spese, competenze e onorari.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 9 settembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
5. È pacifico che, alla data di introduzione del presente giudizio, i ricorrenti non avessero ricevuto le retribuzioni relative alle mensilità da giugno 2024 a novembre 2024, né, i relativi cedolini paga.
6. Nel presente giudizio i ricorrenti, tutti inquadrati nel livello C2 del C.C.N.L. Metalmeccanici Industria applicato dall'azienda convenuta, rivendicano, quindi, la retribuzione mensile base fissa, calcolata sulla base delle voci retributive fisse (minimo, ind. mans., scatti anzianità, superminimo, terzo elemento, rend. incen., pr. produzione, scatti conv. - quest'ultima voce solo per Parte_6
) ricavabili dalla busta paga di novembre 2022 o da quella di marzo 2023 e dei nuovi minimi
[...] tabellari entrati in vigore dal mese di giugno del 2024 (v. docc.
1-3 fasc. ric.).
7. Di conseguenza, per i mesi da giugno 2024 a novembre 2024 la retribuzione complessiva rivendicata è pari a lordi €13.133,82 per e , € 12.502,02 per € 12.983,52 Parte_3 Controparte_1 Parte_4 per e , € 12.732,42 per . Parte_1 Parte_5 CP_2
8. È pacifico che i ricorrenti nei mesi per cui è causa (giugno 2024-novembre 2024) non abbiano prestato alcuna attività lavorativa (neppure di manutenzione e guardiania) in favore della convenuta e abbiano usufruito del trattamento di CIGS sino al 31 dicembre 2023.
9. Come è noto, in diritto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l'esistenza delle quali il datore di lavoro ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
10. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. n. 37716/2022, secondo la quale: “secondo la giurisprudenza di questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831); sull'affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004”). 11. Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. n. 673/2001; Cass. n. 23925/2020). 12. In fatto, nel caso di specie, parte datoriale ha allegato l'esistenza, a far data dal 2 novembre 2022, e, quindi, da epoca successiva alla cessazione dell'attività produttiva dell'impresa (pacificamente risalente al 9 luglio 2021), di uno stato di occupazione del sito produttivo, quale causa di forza maggiore ostativa alla concreta possibilità di proficuo utilizzo della prestazione lavorativa degli odierni ricorrenti.
13. Ritiene, allora, il Tribunale che, essendo l'evento impeditivo stato dedotto come intervenuto in un momento nel quale già l'attività lavorativa non veniva più prestata per esclusiva e autonoma determinazione datoriale, l'onere probatorio a carico del datore resistente non può avere a oggetto la sola esistenza dello stato di occupazione, ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra tale stato di occupazione del sito produttivo e il mancato riavvio della produzione, o, comunque, il mancato utilizzo della prestazione lavorativa dei ricorrenti.
14. In altri termini, parte datoriale, per provare la sussistenza di una causa, alla stessa non imputabile (di forza maggiore), di assoluta ed effettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione lavorativa dei dipendenti (e, quindi, l'insussistenza a proprio carico dalla corrispettiva obbligazione retributiva), avrebbe dovuto fornire elementi probatori idonei a dimostrare che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale autonoma ed esclusiva rispetto alla mancata utilizzazione della prestazione dei lavoratori nei mesi per cui è causa, considerato che - giova ribadirlo - l'impresa datrice, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), aveva scelto di cessare di utilizzare la prestazione lavorativa dei ricorrenti molto prima dell'allegata insorgenza dello stato di occupazione.
15. Ritiene, invece, il Tribunale che tale onere probatorio non sia stato assolto dalla resistente.
16. In tal senso, deve considerarsi, infatti, che:
- nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione delle specifiche e concrete attività nell'ambito delle quali la prestazione di ciascuno dei lavoratori ricorrenti avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di e il cui svolgimento - secondo la prospettazione datoriale – è stato impedito solo CP_4 dall'allegato stato di occupazione del sito;
- anzi, la stessa società opponente ammette nella memoria di costituzione di non aver effettuato alcun intervento diretto per l'attuazione del piano di reindustrializzazione;
- è del tutto indimostrato che le manifestazioni di interesse pervenute alla Regione Toscana non abbiano avuto seguito in quanto gli investitori si sono tirati indietro dopo aver preso atto dello stato di occupazione del sito aziendale e l'utilizzo di quest'ultimo per attività varie e totalmente estranee e scollegate dall'attività produttiva;
- parte convenuta, pur avendo dedotto che la realizzazione del progetto di riconversione industriale è stata impedita dallo stato di occupazione, non ha allegato, né, quindi, provato o offerto di provare, specifiche e concrete circostanze di fatto idonee, ove confermate, a dimostrare la fondatezza di tale assunto, a cominciare dall'esistenza delle risorse economiche e materiali occorrenti a dare effettiva attuazione al progetto di riconversione industriale;
- al contrario, è provato dai documenti in atti che negli anni 2022 e 2023 (e, quindi, anche in costanza della dedotta occupazione) sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della (cessata il CP_4 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di guardiania, diretta e organizzata dalla stessa società datrice, risultando così smentito l'assunto della resistente secondo cui la società dal novembre 2022 avrebbe perso il controllo dello stabilimento e dette attività sarebbero state autogestite dalla;
CP_5
- in particolare, nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, in atti, l'odierna convenuta ha indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 e ancora in corso (in sintesi, sorveglianza, manutenzione e servizio risorse umane), e ha rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione aziendale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) lo svolgimento all'interno dello stabilimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – erano state gestite dalla stessa azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) e avevano visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso;
- analogamente, nell'istanza di CIGS del 9.1.2023 in atti, l'odierna resistente, pur lamentando la perdurante non agibilità e non disponibilità del sito, elenca dettagliatamente le molteplici attività (sorveglianza dello stabilimento, mappatura delle competenze di tutta la popolazione aziendale, manutenzione, servizio HR, ripristino di elementi strutturali dello stabilimento, inventario di tutti i macchinari, svolgimento di corsi di formazione, verifica dell'idoneità del personale di QF sia per le attività in corso sia per le attività relative al nuovo Piano Industriale etc.) che la stessa ha posto in essere all'interno del sito industriale fra il gennaio 2022 e il gennaio 2023. 17. La quantificazione delle retribuzioni rivendicate per le suddette mensilità non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e viene, quindi, recepita nella presente pronuncia.
18. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
19. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna , in persona del l.r. pro tempore, a Controparte_3 corrispondere, a titolo di retribuzione mensile base fissa per i mesi da giugno 2024 a novembre 2024, in sorte capitale lorda, € 13.133,82 a e , € 12.502,02 a € 12.983,52 a Parte_3 Controparte_1 Parte_4
e , € 12.732,42 a , ogni somma oltre interessi legali e Parte_1 Parte_5 CP_2 rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna , in persona del l.r. pro tempore, a Controparte_3 rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente giudizio che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 4.650,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 9 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani