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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Paolo Viarengo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 223/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Dal Bo, P.IVA_1
Salvatore Di Gesù, Cecilia Fazio ed Araldo Boggia, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo
Tomassoli, per procura in atti appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 3.2.2025.
Per l'appellato: come da note depositate il 5.2.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 17 maggio 2023, il dott. Controparte_1
ha esposto di essere titolare della pensione erogata dalla
[...] e di aver subito una Controparte_2
trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, trattenuta ritenuta illegittima in quanto prevista da fonte regolamentare inidonea, potendo essere imposto il contributo di solidarietà soltanto da una disposizione legislativa, come da giurisprudenza di legittimità, quindi ha chiesto la condanna della convenuta a restituire quanto trattenuto al suddetto titolo e di dichiarare non più Pt_1
operabile la stessa detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
La si è costituita ed ha eccepito la prescrizione quinquennale, Pt_1
chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 993 del 2023, il Tribunale di Genova ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando “l'illegittimità della richiesta di contributo di solidarietà”, nei limiti della prescrizione decennale, con decorrenza dal
17.5.2023, cioè dal deposito del ricorso, e condannando la “alla Pt_1
restituzione degli importi corrispondenti, oltre a interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo”.
Ha proposto appello la Controparte_2
[...]
Il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata per “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n.
335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della
[...]
laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il Parte_1
prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott.
, in virtù delle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017”. CP_1
Il secondo motivo sottolinea, in subordine, una “Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 24, lett. b), D.L. n. 201/2011 ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013”.
2 Con il terzo motivo, sempre in subordine, si lamenta la “Violazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n.
639/1947, degli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2943 c.c. ove la sentenza impugnata non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute ed ha ritenuto interrotta la prescrizione con il deposito del ricorso introduttivo”.
Infine, il quarto motivo evidenzia, sempre in subordine, la “violazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, laddove la sentenza ha condannato la a restituire le somme trattenute oltre rivalutazione monetaria e Pt_1 interessi legali decorrenti dalle singole trattenute al saldo”, in ordine sia al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, sia alla decorrenza degli interessi.
Si è costituito il ricorrente chiedendo di respingere l'appello.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio in data
11.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto, questa Corte ritiene infatti di dover confermare le proprie precedenti decisioni in materia, essendosi già più volte espressa, respingendo analoghi ricorsi.
In questo senso, si può richiamare la sentenza n. 235 del 2024, le cui relative argomentazioni vengono condivise e riportate quali precedenti conformi ex art. 118, comma 1, disp. Att. c.p.c..
“Con i primi due motivi di appello – prolissi e ripetitivi, in spregio dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 (“Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”) – la censura la sentenza impugnata per Pt_1 violazione dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006, anche in relazione all'art. 1, comma
488, L. 147/2013, nonché per violazione dell'art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011.
3 Tutte le argomentazioni della sono già state ripetutamente respinte Pt_1
dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (tra cui le nn. 423/2019,
603/2019, 982/2019, 9864/2019, 19561/2019, 29292/2019, 27340/2020,
28054/2020, 28055/2020, 6897/2022, 34541/2022, 4847/2023, 7489/2024), con le quali l'appello evita accuratamente di misurarsi, che hanno definitivamente chiarito che “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo
[...] di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 31527/2022).
Con il terzo motivo, la lamenta l'applicazione, da parte del primo Pt_1
Giudice, del termine di prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale, anche ex art. 47 bis D.P.R. 639/1970.
Anche questo motivo è già stato giudicato infondato da numerose sentenze della S.C., con le quali è stato definitivamente chiarito che “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. – così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (Cass. 31527/2022 che, nella specie, ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione proprio dalla
[...]
a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di Parte_1
4 prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili).
A nulla vale il richiamo all'art. 47 bis del D.P.R. 639/1970 trattandosi di previsione riferita a ratei arretrati e differenze pensionistiche dovuti a seguito di riliquidazione, mentre “la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo Pt_1
che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale” (Cass. 31527/2022).
Con l'ultimo motivo la denuncia la violazione dell'art. 16, co. 6, L. Pt_1
412/1991, in quanto la sentenza impugnata ha fatto decorrere gli interessi dalla maturazione dei singoli ratei, anziché dalla data della richiesta di restituzione.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza della S.C., al pensionato competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi illegittimamente effettuati dalla ) fino al momento Pt_1 dell'effettivo pagamento (v. Cass. 31642/2022 e le altre ivi citt.).”
Anche in ordine all'ulteriore argomento dell'ultimo motivo di appello, relativo al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 40 del 2024, nei seguenti termini:
“Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
Come più volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis C. Appello Genova
203/2020), in ossequio ai condivisibili principi sanciti in analoghe fattispecie dalla Suprema Corte (tra le quali da ultimo Cass. 4362/2023 e
Cass. 12122/2023 e Cass. 13642 del 2022) per effetto dell'accoglimento
5 della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) fino al momento Pt_1
dell'effettivo pagamento e, riguardo agli accessori, poiché i crediti previdenziali hanno natura unitaria, gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito.”.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo con l'applicazione di tariffe prossime ai minimi previsti per le domande di valore indeterminabile, in ragione della serialità delle questioni trattate.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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