Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00750/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2024, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di eredi del sig. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per la condanna del Ministero della Difesa
al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. -OMISSIS-, deceduto in data 19.4.1995 per “ insufficienza cardiorespiratoria in soggetto con mesotelioma ”, già riconosciuto dipendente da causa di servizio, con equiparazione a vittima del dovere, anche in sede giudiziaria, con giudicato formale e sostanziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. OS GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. I sigg.ri -OMISSIS-, inizialmente dinanzi al T.A.R. Lazio e a seguito di riassunzione in questa sede, agiscono in qualità di figli ed eredi legittimi del sig. -OMISSIS-, deceduto in data 19.4.1995 in seguito a mesotelioma pleurico, riconosciuto dipendente da causa di servizio (svolto presso la Marina Militare dall’1.1.1974 al 31.1.1993, fino al grado di Capitano di Corvetta, per poi essere collocato nella riserva in data 31.1.1991 e in congedo assoluto in data 31.1.1993), chiedendo la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento iure hereditario dei danni asseritamente subiti dal loro dante causa in conseguenza dell’illegittimo operato del Ministero, per morte (per mesotelioma, come detto) conseguente ad elevata esposizione ad amianto in assenza di cautele, deducendo che sussisterebbero “ a carico del Ministero della Difesa profili di responsabilità prima di tutto contrattuale, e poi extracontrattuale, diretta e vicaria ”.
Espongono i ricorrenti che:
- il loro dante causa, per tutto il periodo di servizio, è stato “ impiegato sia nelle unità navali che negli elicotteri e nelle basi a terra della MM, in ‘particolari condizioni ambientali ed operative di missione’, che, in forza dell’esposizione elevata ad amianto, ha provocato l’insorgenza ovvero ha abbreviato i tempi di latenza del mesotelioma, cui ha fatto seguito la morte del militare in data 19.04.1995. Il Ministero convenuto ha riconosciuto la causa di servizio e la qualità di vittima del dovere (cfr. doc. 4/a, 4/b, 5/a e 5/b), ed ha indennizzato ex art. 1 co. 565 della L. 266/2005 e art. 1 del D.P.R. 243/2006 gli odierni ricorrenti, che per ciò stesso in questa sede agiscono in giudizio per ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti dal militare fino al dì del suo decesso ”;
- il sig. -OMISSIS-, come riportato negli stessi atti di accertamento del Ministero della Difesa, ha contratto il “mesotelioma pleurico sx”, in seguito ad esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, in assenza di strumenti di prevenzione tecnica (aspirazione delle polveri, confinamento e separazione), e protezione individuale (uso di maschere protettive con il grado di protezione P3, e/o utilizzo di tuta monouso, etc.), per tutto il periodo di servizio dall’1.1.1974 al 31.1.1993, nelle attività riportate nel foglio matricolare;
- il Ministero avrebbe dunque violato gli obblighi di tutela della salute e “ tutte le regole cautelari in riferimento sia al rischio amianto che a tutti gli altri cancerogeni ”: regio decreto del 14 aprile 1927 n. 530 (che agli articoli 10, 16 e 17 conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche); art. 2087 c.c. (sul dovere dei datori di lavoro di tutelare la salute dei prestatori di lavoro); artt. 377 e 387 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); art. 21 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (obbligo per il datore di lavoro di adottare i provvedimenti atti a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri nell’ambiente di lavoro); norme del d.P.R. n. 215 del 24 maggio 1988, attuative delle direttive CEE 83/478 ed 85/610, recanti modifiche alla direttiva 76/769, in tema di restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; art.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che confermava il divieto di immissione sul mercato ed uso della crocidolite e dei preparati che la contengono e sanciva il divieto di immissione e uso di prodotti contenenti altri tipi di anfiboli; d.lgs. n. 277/1991 e d.lgs. n. 626/1994, con cui sono stati introdotti ulteriori obblighi, tra i quali quello di valutazione del rischio, esteso anche al settore militare, poi riportato nel d.lgs. n. 81/2008;
- “ lo stesso Ministero convenuto [con gli atti con cui sono stati riconosciuti la causa di servizio e la qualità di vittima del dovere avrebbe] riconosciuto/confessato la riconducibilità causale del mesotelioma, e a sua volta dell’insufficienza cardiaca e/o della morte del militare all’attività di servizio e/o all’esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, nelle particolari condizioni per le quali questi è stato riconosciuto vittima del dovere ”, sicché “ sostanzialmente l’inadempimento e l’illecito, e la riconducibilità causale dell’evento sono stati già certificati e confessati dall’Amministrazione ”;
- le condizioni di rischio per i militari e/o in particolare per coloro che hanno svolto servizio nella Marina Militare Italiana, sono state accertate dalla Commissione parlamentare d’inchiesta della Camera dei Deputati;
- il sig. -OMISSIS-, dopo un periodo di malattia (con ricovero in data 23.5.1993), è deceduto per insufficienza cardiorespiratoria in soggetto con mesotelioma come da documentazione clinica, che dimostrerebbe la sussistenza di un danno biologico al 100% già in occasione del primo ricovero e attesterebbe i pregiudizi morali ed esistenziali dal medesimo subiti dopo una lunga agonia, fino al suo decesso avvenuto in data 19.4.1995, all’età di 69 anni.
Gli esponenti chiedono, dunque, che il Ministero venga condannato al risarcimento in loro favore, iure hereditario , del danno patrimoniale e non patrimoniale come individuato e quantificato nel ricorso.
1.1. Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependo: i) la prescrizione della domanda risarcitoria proposta, come già accertato dal Tribunale di -OMISSIS-, Sez. civile, con sentenza del 4 aprile 2024, nel separato giudizio risarcitorio proposto dagli odierni ricorrenti per i danni asseritamente subiti iure proprio , “ atteso che già alla data del decesso del sig. -OMISSIS-, risalente al 19.4.1995, vi era in capo agli odierni ricorrenti la consapevolezza della correlazione causale tra l’evento e l’esposizione all’amianto ”, come “ dimostrato dal fatto che in data 15.11.1995 i familiari del sig. -OMISSIS- avevano presentato la domanda per la dipendenza da causa di servizio, fondando la pretesa proprio sul presupposto che il decesso del militare fosse riconducibile all’esposizione senza cautele a sostanze contenenti amianto, ossia allo stesso fatto illecito che nell’odierno giudizio viene imputato al Ministero della Difesa ”; ii) la compensatio lucri cum damno .
1.2. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni, depositando memorie e repliche.
I ricorrenti hanno eccepito la tardività e la genericità dell’eccezione di prescrizione, considerato anche che dinanzi al T.A.R. Lazio, presso il quale il ricorso era stato originariamente proposto, la stessa eccezione non era stata sollevata tempestivamente nella comparsa di costituzione in giudizio nel termine di 60 giorni dal perfezionamento della notifica del ricorso, ex art. 46 c.p.a. Hanno inoltre eccepito che: i) l’Amministrazione resistente ha omesso di indicare un diverso dies a quo rispetto a quello individuato dai ricorrenti nella data del decreto di riconoscimento dello status di vittima del dovere; ii) l’eccezione di compensatio lucri cum damno equivarrebbe ad una rinuncia all’eccezione di prescrizione, che comunque sarebbe stata interrotta dall’adempimento parziale e dall’atto di messa in mora del 29.8.2016, rispetto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Infine gli esponenti hanno dedotto che il termine di prescrizione non sarebbe comunque decorso perché “ non può non tener conto della configurabilità di fatti di reato tra i quali quelli di cui all’art. 434 c.p. e/o 437 c.p. ”.
1.3. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
2.1. In ossequio al cd. criterio della ragione più liquida , risulta dirimente ai fini della reiezione del ricorso l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente.
2.1.1. Al riguardo, va preliminarmente chiarito che tale eccezione non può ritenersi tardiva in quanto l’ipotizzata preclusione alla proponibilità dell’anzidetta eccezione, derivante dal superamento del termine ordinatorio previsto per la costituzione in giudizio, non è prevista da nessuna norma processuale. Difatti, il termine di costituzione delle parti intimate non ha carattere perentorio, essendo
pacificamente ammissibile la costituzione sino all’udienza di discussione del ricorso, e la possibilità, nel caso in cui siano decorsi i termini processuali per il deposito di memorie, di partecipare all’anzidetta udienza pubblica ( ex art. 73, comma 2, c.p.a.). Peraltro, costituisce principio pacifico che, nel giudizio amministrativo, la preclusione all’eccezione di prescrizione viene rinvenuta limitatamente alla sua proposizione, per la prima volta, in grado di appello, “ove la parte non l’abbia
dedotta in primo grado”, e ciò sia per i giudizi d’appello introdotti dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo, sia per quelli che soggiacciono alla previgente disciplina processuale (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4578/2019, richiamata da Cons. Stato, n. 7279/2019).
2.1.2. Né può dirsi che l’eccezione di compensatio lucri cum damno possa in alcun modo valere quale rinuncia all’eccezione di prescrizione, considerato che l’eccezione di compensatio è stata chiaramente sollevata in via subordinata.
2.1.3. Sgombrato dunque il campo dalle controeccezioni mosse dai ricorrenti, l’eccezione di prescrizione è fondata.
In ordine al dies a quo per il calcolo della prescrizione (che, secondo l’art. 2935 c.c., decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), deve ricordarsi l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ in materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, dell’origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell’epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico ” (Cassazione civile, sez. lav., 19.5.2023, n. 13806).
Venendo al caso di specie, è documentalmente provato che i ricorrenti erano a conoscenza della riconducibilità della malattia e del conseguente decesso del sig. -OMISSIS- all’esposizione all’amianto a far data dal 7 novembre 1995.
Invero, risulta dagli atti di causa che la vedova del sig. -OMISSIS-, in data 7.7.1995, aveva inoltrato domanda volta a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e in data 7.11.1995 aveva inoltrato un’altra domanda al fine di ottenere la corresponsione dell’equo indennizzo e del trattamento privilegiato ordinario di reversibilità.
La Commissione Medica Ospedaliera aveva poi riconosciuto che l’infermità del sig. -OMISSIS- era dipendente da causa di servizio.
Deve dunque ritenersi che almeno dalla data del 7.7.1995 (data della domanda volta a ottenere il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio), se non dal 7.11.1995 (data della domanda volta a ottenere la corresponsione dell’equo indennizzo e del trattamento privilegiato ordinario di reversibilità), i ricorrenti hanno avuto cognizione del collegamento del decesso del de cuius con l’attività di servizio da quest’ultimo svolta per il Ministero della Difesa.
Non sono poi condivisibili le argomentazioni ex parte actoris secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorrerebbe dalla data in cui il Ministero aveva riconosciuto formalmente al sig. -OMISSIS- lo status di “vittima del dovere”.
A tale riconoscimento non può invero attribuirsi natura confessoria, posto che non presuppone alcuna ammissione di responsabilità da parte del Ministero, il quale aveva unicamente attestato la connessione tra l’attività esercitata dal sig. -OMISSIS- e l’evento morte, ai fini della corresponsione dei benefici di legge.
2.1.4. In ragione di quanto esposto, il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi prescritto, atteso che il ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio è stato notificato in data 25.1.2019 e depositato in data 11.2.2019, ossia a distanza di oltre 23 anni dal 7.11.1995.
2.2. In definitiva, il ricorso va respinto.
2.3. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RC IC, Presidente
OS GI, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| OS GI | RC IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.