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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5107/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PONTE Parte_1
IO IN;
Ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
Resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione avversO l'avviso di addebito n.33420240004269342000, con il quale veniva richiesto dall' CP_2 il pagamento della somma indicata nel ricorso
а titolo di contributi previdenziali non corrisposti chiedendone l'annullamento, in ragione, nel merito,
della sua illegittimità in quanto volto al recupero di somme non dovute.
L'CP_2 si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda ed evidenziando, nel merito, la correttezza delle somme richieste con l'avviso.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
L'avviso di addebito si fonda su una iscrizione commercianti effettuata con d'ufficio alla gestione decorrenza dal 1.23.2022 oggetto di ricorso gerarchico relativamente alla sua qualità di socio e amministratore unico della Controparte_3
La parte ricorrente sostiene, però, di non svolgere alcuna attività lavorativa per detta società .
Si tratta, quindi, di accertare se sia configurabile o meno in capo al socio, il quale non partecipi all'attività aziendale, l'obbligo di iscrizione alla
Gestione commercianti. Va Osservato come vanno ribaditi i principi espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza di data 11 febbraio
2013, n. 3145,e con la sentenza 04 luglio 2012 n. 11166
secondo la quale "l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in
qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro
proprio O di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità.
Presupposto imprescindibile affinché sussista detto costituito dall'esercizio di attivitàobbligo è
imprenditoriale.
Ed invero l'iscrizione alla Gestione Commercianti, ai sensi dell'art. 1 L. 27.11.1960 n. 1397, come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, infatti:
"sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi о
regolamenti, licenze О e/o siano di autorizzazioni iscritti in albi, registri o ruoli”.
La partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rimane dunque, anche a seguito della sopra citata norma di interpretazione autentica un prerequisito per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione contestuale alla Gestione Commercianti.
Sotto il profilo probatorio, peraltro, deve come gravi proprio sull'Istituto l'onere sottolinearsi di provare l'esistenza dell'ulteriore attività di lavoro che l'assicurato abbia prestato, peraltro in via continuativa e prevalente, per legittimare la sua iscrizione alla gestione Commercianti . In tal senso Corte di Appello di Firenze n 1119 del
30 novembre 2011 che ha avuto modo di precisare: “...In
relazione all'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, l' CP_2 ha l'onere di provare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 203, L.
662/1996" nella specie fu riconosciuto l'obbligo della doppia iscrizione solo perché le risultanze
dell'escussione testimoniale avevano prodotto la
certezza processuale del contestuale svolgimento di
attività commerciale nella società in via continuativa e prevalente.
SeOccorre ora dunque verificare , nel caso di specie l'opponente negli anni che riguardano gli avvisi abbia
partecipato con carattere di abitualità e prevalenza alla gestione della società di cui è socio . Tale prova non è stata offerta dall' CP_2
1' CP_2 Gestioneai fini dell'iscrizione nella
Commercianti, avrebbe dovuto verificare se l'opponente, oltre che socio partecipasse personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rispetto alla qualifica di socio.
Tale accertamento, però, come sopra evidenziato, non è stato in concreto svolto.
L'CP_2 non ha offerto alcuna prova in ordine
all'asserita attività aziendale svolta dall'opponente.
Ne consegue 1' illegittimità dell'avviso di addebito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così Il Giudice,
provvede:
a) annulla l'avviso di addebito opposto.
b) condanna 1' CP 2 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre IVA e CAP e rimborso
forfettario e € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Cosenza, 28.11.2025
il giudice dott.ssa Silvana D. Ferrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5107/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PONTE Parte_1
IO IN;
Ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
Resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione avversO l'avviso di addebito n.33420240004269342000, con il quale veniva richiesto dall' CP_2 il pagamento della somma indicata nel ricorso
а titolo di contributi previdenziali non corrisposti chiedendone l'annullamento, in ragione, nel merito,
della sua illegittimità in quanto volto al recupero di somme non dovute.
L'CP_2 si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda ed evidenziando, nel merito, la correttezza delle somme richieste con l'avviso.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
L'avviso di addebito si fonda su una iscrizione commercianti effettuata con d'ufficio alla gestione decorrenza dal 1.23.2022 oggetto di ricorso gerarchico relativamente alla sua qualità di socio e amministratore unico della Controparte_3
La parte ricorrente sostiene, però, di non svolgere alcuna attività lavorativa per detta società .
Si tratta, quindi, di accertare se sia configurabile o meno in capo al socio, il quale non partecipi all'attività aziendale, l'obbligo di iscrizione alla
Gestione commercianti. Va Osservato come vanno ribaditi i principi espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza di data 11 febbraio
2013, n. 3145,e con la sentenza 04 luglio 2012 n. 11166
secondo la quale "l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in
qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro
proprio O di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità.
Presupposto imprescindibile affinché sussista detto costituito dall'esercizio di attivitàobbligo è
imprenditoriale.
Ed invero l'iscrizione alla Gestione Commercianti, ai sensi dell'art. 1 L. 27.11.1960 n. 1397, come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, infatti:
"sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi о
regolamenti, licenze О e/o siano di autorizzazioni iscritti in albi, registri o ruoli”.
La partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rimane dunque, anche a seguito della sopra citata norma di interpretazione autentica un prerequisito per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione contestuale alla Gestione Commercianti.
Sotto il profilo probatorio, peraltro, deve come gravi proprio sull'Istituto l'onere sottolinearsi di provare l'esistenza dell'ulteriore attività di lavoro che l'assicurato abbia prestato, peraltro in via continuativa e prevalente, per legittimare la sua iscrizione alla gestione Commercianti . In tal senso Corte di Appello di Firenze n 1119 del
30 novembre 2011 che ha avuto modo di precisare: “...In
relazione all'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, l' CP_2 ha l'onere di provare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 203, L.
662/1996" nella specie fu riconosciuto l'obbligo della doppia iscrizione solo perché le risultanze
dell'escussione testimoniale avevano prodotto la
certezza processuale del contestuale svolgimento di
attività commerciale nella società in via continuativa e prevalente.
SeOccorre ora dunque verificare , nel caso di specie l'opponente negli anni che riguardano gli avvisi abbia
partecipato con carattere di abitualità e prevalenza alla gestione della società di cui è socio . Tale prova non è stata offerta dall' CP_2
1' CP_2 Gestioneai fini dell'iscrizione nella
Commercianti, avrebbe dovuto verificare se l'opponente, oltre che socio partecipasse personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rispetto alla qualifica di socio.
Tale accertamento, però, come sopra evidenziato, non è stato in concreto svolto.
L'CP_2 non ha offerto alcuna prova in ordine
all'asserita attività aziendale svolta dall'opponente.
Ne consegue 1' illegittimità dell'avviso di addebito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così Il Giudice,
provvede:
a) annulla l'avviso di addebito opposto.
b) condanna 1' CP 2 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre IVA e CAP e rimborso
forfettario e € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Cosenza, 28.11.2025
il giudice dott.ssa Silvana D. Ferrentino