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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5487/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, Parte_1 C.F._1
Largo Bozzi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Carlo De Francesco che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina e presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliata, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26 novembre 2025 l'appellante concludeva come in atti ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 716/2019 del Giudice di Parte_1
Pace di Messina, con la quale è stato rigettato il suo ricorso contro l'ordinanza ingiunzione prefettizia relativa a una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 146, comma 3, del
Codice della Strada.
La vicenda trae origine dal verbale di accertamento notificato dalla Polizia Municipale di
Letojanni, che contestava al la condotta di aver oltrepassato la linea di arresto con Pt_1 semaforo rosso, con conseguente decurtazione di sei punti dalla patente.
Il ha sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti, affermando che nella data Pt_1 indicata nel verbale si trovava a Furnari e che la sua vettura era parcheggiata nel comune di residenza. Ha inoltre eccepito la tardività dell'ordinanza ingiunzione rispetto alla notifica del ricorso al
Prefetto e ha richiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, l'annullamento dell'ordinanza e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Con il ricorso in appello, il ha eccepito l'inesistenza dell'ordinanza ingiunzione per Pt_1 difetto di oggetto, evidenziando la discordanza tra la data dell'infrazione indicata nell'ordinanza (02/05/2017) e quella riportata nel verbale presupposto (30/03/2017), e per mancanza della sottoscrizione del provvedimento da parte del Prefetto o di soggetto delegato.
Ha sostenuto che la mera indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento non può sostituire la firma autografa, richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito che esclude la validità di atti privi di sottoscrizione autentica.
Il ricorrente ha inoltre contestato la legittimità della rappresentanza processuale in primo grado della , rilevando l'assenza di delega specifica e la mancata sottoscrizione CP_1 della comparsa di risposta, nonché la riferibilità della delega a un procedimento diverso da quello oggetto di causa.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di inesistenza o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, la condanna della al pagamento delle CP_1 spese di giudizio e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
La si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., rilevando che l'appellante non ha indicato specificamente le parti della sentenza che intende riformare, introducendo invece nuovi motivi di censura relativi all'ordinanza ingiunzione, che avrebbero dovuto essere sollevati già in primo grado.
La ha sottolineato come il giudizio di appello, secondo la giurisprudenza di CP_1 legittimità, sia ormai una revisione limitata ai motivi di gravame e non un riesame pieno del merito, e che la specificità delle censure è requisito essenziale per l'ammissibilità dell'impugnazione.
Nel merito, la ha contestato tutte le doglianze dell'appellante. In relazione al CP_1 primo motivo, ha precisato che non vi è alcuna irregolarità nelle date indicate, poiché il verbale di contestazione è stato redatto in data 2.5.2017 per una violazione accertata il
30.3.2017, circostanza di cui lo stesso era a conoscenza. Pt_1
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancanza di sottoscrizione dell'ordinanza ingiunzione, la ha richiamato la giurisprudenza che riconosce la validità degli atti CP_1 amministrativi sottoscritti mediante indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento, in conformità alle norme che regolano l'emanazione di atti tramite sistemi informatici e telematici.
Infine, la ha respinto le eccezioni relative al difetto di rappresentanza CP_1 processuale, evidenziando che la comparsa di risposta era regolarmente sottoscritta dal
Viceprefetto Dirigente Reggente, titolare della delega conferita dal Prefetto, e che la giurisprudenza riconosce la sufficienza della sottoscrizione da parte del funzionario delegato e la presunzione dell'esistenza della delega, salvo prova contraria.
Ha, quindi, chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
L'appello proposto da deve essere rigettato in quanto, dall'esame Parte_1 comparativo tra l'atto di appello e il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, emerge che l'appellante ha introdotto in sede di gravame censure nuove e diverse rispetto a quelle originariamente dedotte davanti al Giudice di Pace di Messina.
In particolare, nel ricorso di primo grado, il aveva contestato la legittimità del Pt_1 verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione prefettizia per insussistenza del fatto, sostenendo di non aver posto in essere la condotta contestata, poiché nella data indicata si trovava a Furnari e la sua vettura era parcheggiata presso la propria residenza. Aveva inoltre eccepito la mancanza dell'elemento soggettivo, la tardività dell'ordinanza ingiunzione rispetto ai termini previsti dall'art. 204 del Codice della Strada, e aveva richiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, l'annullamento dell'ordinanza, la riduzione della sanzione al minimo edittale e, in via istruttoria, l'ammissione di prova testimoniale sui fatti contestati.
Nell'atto di appello, invece, l'appellante ha introdotto censure ulteriori e differenti, lamentando l'inesistenza dell'ordinanza ingiunzione per difetto di oggetto, in quanto la data dell'infrazione indicata nell'ordinanza (02/05/2017) risulterebbe diversa da quella riportata nel verbale presupposto (30/03/2017), e per mancanza della sottoscrizione del provvedimento da parte del Prefetto o di soggetto delegato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e la disciplina dettata dall'art. 342
c.p.c., il giudizio di appello costituisce una revisione limitata ai motivi di gravame specificamente dedotti contro la sentenza di primo grado, e non può essere utilizzato per introdurre nuove questioni o censure che avrebbero dovuto essere sollevate già in sede di ricorso introduttivo. La specificità dei motivi di appello è requisito essenziale per l'ammissibilità dell'impugnazione, e il giudice di secondo grado è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle questioni devolute con l'atto di gravame. Nel caso di specie, le censure relative al difetto di oggetto dell'ordinanza ingiunzione, alla mancanza di sottoscrizione e al difetto di rappresentanza processuale della CP_1 risultano essere nuove rispetto a quelle originariamente dedotte, e pertanto non possono essere esaminate in questa sede.
Al contempo non rileva il fatto che il , nel corso del giudizio di primo grado, aveva Pt_1 integrato i motivi di opposizione.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n.
689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (“causae petendi”) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa,
i motivi originariamente addotti” (Cass. 1 settembre 2020, n. 18158, Cass. 31 ottobre 2018,
n. 27909, Cass. 11 gennaio 2016, n. 232).
Peraltro i presunti vizi dell'ordinanza-ingiunzione rilevati in questa sede dall'appellante non integrano ipotesi di inesistenza dell'atto amministrativo. In particolare, la lamentata discordanza tra la data dell'infrazione riportata nell'ordinanza (02/05/2017) e quella indicata nel verbale presupposto (30/03/2017), così come la dedotta mancanza di sottoscrizione autografa del provvedimento, non privano l'ordinanza-ingiunzione dei suoi elementi essenziali né ne impediscono la riconducibilità all'autorità competente.
L'inesistenza dell'atto amministrativo si configura esclusivamente nei casi in cui manchino del tutto gli elementi minimi richiesti dalla legge per attribuire rilevanza giuridica al provvedimento.
Nel caso in esame, l'ordinanza-ingiunzione reca l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento, anche se a mezzo stampa, e contiene tutti i dati necessari per la sua attribuibilità all'organo emittente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di atti amministrativi informatizzati.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che “qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui all'art. 3, comma secondo, L. 39/1993, secondo cui “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché
l'emanazione di atti amministrativi attraversi i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile
(Cass. 18493/2020; Cass. 12160/2012)” (Cass. 24231/2022).
In tale precedente la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima proprio l'ordinanza- ingiunzione redatta con sistema meccanizzato, evidenziando la sufficienza per la validità del provvedimento l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione.
Anche la censura in ordine alla mancanza di delega in favore del Vice Prefetto che ha firmato l'ordinanza-ingiunzione non coglie nel segno.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4861/07) in tema di ordinanza- ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte del prefetto stesso consente che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo o da persona a ciò delegata, essendo necessario, ai fini dell'imputabilità dell'atto al prefetto, che sia dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere. Ne consegue che in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l'atto non può essere attribuito al prefetto.
Nel caso in esame risulta nell'ordinanza ingiunzione un chiaro riferimento al provvedimento prefettizio che autorizza alla sostituzione in attuazione dell'art. 14 del d.lgs
139.00.
E infatti, l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada, ben può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione normativa di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni (cfr. Tabelle A e B allegate al d.lgs.vo
139/2000), non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. n. 3904/2014 e
Cass. n. 15927/2019). Parimenti, la contestazione relativa alla data dell'infrazione non comporta la radicale inesistenza dell'ordinanza, atteso che l'atto è comunque riferibile al procedimento amministrativo instaurato nei confronti dell'appellante e reca tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge.
In definitiva, i vizi dedotti dall'appellante non sono tali da privare l'ordinanza-ingiunzione della sua esistenza giuridica, né da impedirne la riconducibilità all'autorità amministrativa competente, sicché le relative doglianze devono essere disattese.
L'appellante ha poi eccepito il difetto di rappresentanza processuale della CP_1 nel giudizio di primo grado per mancanza di sottoscrizione della comparsa e della
[...] delega e per non riferibilità della delega al funzionario rispetto al giudizio in esame.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. Ordinanza, 3 settembre 2013, n. 20180), sicché è preclusa la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia stata già tempestivamente eccepita davanti al giudice di prime cure e sollevata nei motivi di appello.
E nel caso in esame il ricorrente nulla ha dedotto in primo grado in ordine ad eventuali vizi della costituzione della , sicché deve ritenersi precluso l'ingresso di tale doglianza CP_1 per la prima volta in grado di appello.
Per le ragioni che precedono, l'appello va integralmente rigettato a nulla rilevando, comunque, il presunto pagamento della sanzione che – contrariamente a quanto dedotto il
13 giugno 2024 – non risulta neanche dimostrato per non avere l'appellante allegato il bollettino della sanzione pagata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
Vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
p.q.m.
il Tribunale di Messina così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in € 332,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Così deciso in Messina il 3 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza