Decreto cautelare 3 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 19 luglio 2024
Decreto presidenziale 3 settembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Parere definitivo 13 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00451/2026REG.PROV.COLL.
N. 06610/2024 REG.RIC.
N. 06815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi in appello:
1) numero di registro generale 6610 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Bellardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Comune di Trani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Sanitaria Locale di Barletta, Andria e Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
della -OMISSIS- – società cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
2) numero di registro generale 6815 del 2024, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
-OMISSIS- – -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
del Comune di Trani, dell’Azienda Sanitaria Locale di Barletta, Andria e Trani, dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari e della società -OMISSIS- S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, non costituiti in giudizio;
con entrambi i ricorsi n. 6610 e n. 6815 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione seconda, n. 631 del 22 maggio 2024, resa tra le parti, concernente la realizzazione di una comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica nel Comune di Trani.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nel giudizio n. 6610 del 2024 della -OMISSIS-, del Comune di Trani e dell’Azienda Sanitaria Locale di Barletta, Andria e Trani e nel giudizio n. 6815 del 2024 della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della Regione Puglia;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025, il consigliere IC D’NG e uditi per le parti gli avvocati Massimo Bellardi, Michele Capurso, Andrea Scarpellini Camilli e Aristide Police;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione Puglia, con regolamento regionale n. 18 del 2014, ha disciplinato “ i requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità ”.
1.1. Al Comune di Trani sono quindi pervenute due istanze di autorizzazione per la realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (di seguito indicata come CRAP) dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità: la prima, del 28 gennaio 2021, della società -OMISSIS- S.r.l. per 12 posti letto da ubicare in -OMISSIS-, la seconda, inoltrata del 3 febbraio 2021 per 12 posti letto da ubicare in -OMISSIS-, del -OMISSIS-.
1.2. Il Comune di Trani, ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, della legge regionale della Puglia n. 9 del 2017, del citato regolamento regionale n. 18 del 2015, del regolamento n. 20 del 2020, nonché della delibera regionale n. 2037 del 2013, dopo aver espresso il parere di compatibilità urbanistica sugli interventi previsti, ha chiesto alla Regione Puglia di rendere il parere di compatibilità, quanto al fabbisogno di posti letto, nonché alla localizzazione delle strutture residenziali richieste.
1.3. Successivamente, in esito alla valutazione comparativa delle due istanze, la Regione Puglia, con determinazione n. -OMISSIS- dicembre 2021 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità sull’istanza della società -OMISSIS-, classificatasi al primo posto della graduatoria con il punteggio di 18 punti (il consorzio -OMISSIS- si è invece classificato al secondo posto con 16 punti).
1.4. In particolare, la Regione con determina n. -OMISSIS- dicembre 2021 ha rilevato che “ la struttura afferente a -OMISSIS- è completamente autonoma ed indipendente, non ha affacci diretti di terzi nelle aree esterne e assicura la privacy dei pazienti ed un clima e contesto terapeutico più appropriato alle esigenze di cura”, mentre la struttura afferente al consorzio -OMISSIS- “è allocata nel centro urbano, si sviluppa all’interno di un grande complesso condominiale a piano strada … vi è pertanto la necessità di dover garantire l’effettiva privacy degli ospiti oltre alla gestione di eventuali condizioni di crisi e di urgenze … inoltre vi è l’assenza di aree dedicate ad effettivo verde ”.
1.5. Di conseguenza, in assenza del parere favorevole della Regione, l’istanza del consorzio -OMISSIS- non avrebbe potuto ottenere dal Comune di Trani l’autorizzazione prevista dall’art.7 della legge regionale n. 9 del 2017.
1.6. La -OMISSIS- ha tuttavia eccepito che l’istanza inoltrata dalla società -OMISSIS- avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e perciò esclusa, in applicazione dei punti 4 e 6 della deliberazione regionale n. 2037 del 2013 e del sistema normativo disciplinante la materia, in quanto allocata, per il 50% della superficie dalla stessa occupata, in un piano interrato, in asserita violazione della legge regionale n. 33 del 2007, nonché, per essere priva dei requisiti strutturali minimi e non in linea con le norme sulla sicurezza dei posti di lavoro. Inoltre, la comparazione effettuata e l’attribuzione dei relativi punteggi, sarebbe stata viziata da difetto d’istruttoria e di motivazione.
1.7. Il consorzio ha quindi proposto ricorso al T.A.R. di Bari contro il provvedimento regionale n. -OMISSIS- del 2021. Con ulteriori motivi aggiunti ha poi impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Trani alla società -OMISSIS- (n. -OMISSIS-), l’autorizzazione per la realizzazione della struttura in -OMISSIS- (n. -OMISSIS-) e la nota della ASL di Barletta, Andria e Trani relativa alla verifica dei requisiti minimi per l’esercizio della struttura e per il suo accreditamento.
1.8. Il T.A.R., dopo aver disposto una verificazione con ordinanza n. 757 del 12 maggio 2023, ha accolto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti con la sentenza indicata in epigrafe (n. 631 del 2024), compensando le spese di giudizio.
1.9. Lo stesso Tribunale, dopo aver considerato infondate le eccezioni in rito proposte dalla società -OMISSIS-, ha ritenuto, nel merito, che nella struttura della predetta società non vi fossero le condizioni per allocare le funzioni residenziali (con riferimento all’utilizzo di un piano seminterrato in realtà interrato) e che la procedura comparativa sarebbe stata erronea in ordine alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi relativi a diversi parametri tratti dalle disposizioni di settore (ubicazione, raggiungibilità, accessibilità, caratteristiche igienico sanitarie, sicurezza, utilizzo materiali e tecnologie nella struttura, presenza nell’area di un pronto soccorso, maggiore superficie interna, aspetti relativi al confort alberghiero e alle utilità e ai servizi aggiuntivi per l’utenza e i familiari).
2. La società -OMISSIS- ha impugnato la suddetta sentenza, con il ricorso n. 6610 del 2024, sulla base di diversi motivi di appello di seguito sinteticamente indicati:
i) erroneità della decisione impugnata relativamente alle eccezioni preliminari mosse in ordine all’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso di primo grado;
ii) errata qualificazione di interrato dei locali destinati al CRAP;
iii) errate conclusioni della verificazione disposta dal Tar e portata illegittimamente valutativa della stessa;
iv) vizio di motivazione della sentenza impugnata che acriticamente ha recepito le valutazioni del verificatore;
v) inesatta rilevazione della valutazione dei luoghi e errata valutazione del giudice di primo grado sui punteggi applicati nella comparazione delle domande;
vi) mancato esame di atti determinanti ai fini della decisione.
3. Anche la Regione Puglia, con ricorso n. 6815 del 2024, ha impugnato la stessa decisione del T.A.R., prospettando:
i) l’improcedibilità del gravame per mancata tempestiva impugnazione della determina del SUAP n. -OMISSIS- giugno 2023 di autorizzazione alla realizzazione della struttura da parte della società -OMISSIS-;
ii) l’ingiustificata attribuzione degli oneri relativi alle spese di verificazione alla sola Amministrazione regionale.
4. Si sono costituiti nel giudizio n. 6610 del 2024 la -OMISSIS-, il Comune di Trani e l’Azienda Sanitaria Locale di Barletta, Andria e Trani, mentre nel giudizio n. 6815 del 2024 il consorzio -OMISSIS-.
5. Le parti costituite hanno poi depositato ulteriori memorie e documenti.
6. Nella camera di consiglio del 19 settembre 2024, l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso dalla società -OMISSIS-, è stata abbinata al merito, anche tenendo conto della connessione con l’appello proposto dalla Regione Puglia.
7. Successivamente, con ordinanza collegiale di questa Sezione n. 1493 del 21 febbraio 2025 è stato incaricato della verificazione su taluni aspetti della controversia oggetto dei ricorsi indicati in epigrafe il Direttore dell’Agenzia Regionale del Demanio della Puglia e della Basilicata.
7.1. Più nel dettaglio, i profili oggetto della disposta verificazione sono stati:
a ) l’accessibilità, anche con riferimento ai collegamenti pubblici nell’area, e l’ubicazione della struttura della società -OMISSIS- nell’ambito delle zone del centro abitato di Trani;
b ) le caratteristiche dell’immobile presso cui la stessa avrebbe dovuto essere allocata, anche con riferimento ai materiali e alle tecnologie utilizzate, nonché alla sua coerenza con le norme igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi e alle disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c ) la natura (interrata o seminterrata) e la consistenza della superficie dei locali destinati al CRAP da parte della società appellante, tenendo conto, nell’accertamento, della destinazione residenziale e delle disposizioni comunali e regionali applicabili al caso.
7.2. Con successiva ordinanza, n. 2619 del 28 marzo 2025, è stata accolta l’istanza del verificatore incaricato con la quale ha chiesto di essere autorizzato a delegare le attività di verificazione, fermo restando il suo ruolo di coordinamento e controllo delle attività connesse agli accertamenti tecnici richiesti, ad un funzionario tecnico in servizio presso la stessa Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio e di poter utilizzare anche un tecnico professionista esterno per gli accertamenti di cui al punto b ) della suddetta ordinanza.
8. Il verificatore incaricato ha poi depositato la relazione richiesta il 20 agosto 2025 ed una integrazione il 22 agosto 2025.
9. Le parti costituite hanno depositato ulteriori documenti e memorie, in particolare -OMISSIS- e -OMISSIS- il 13 novembre 2025.
10. Le cause sono state quindi trattenute in decisione nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025.
11. Deve, preliminarmente, confermarsi quanto disposto con la citata ordinanza n. 1493 del 2025 circa la riunione, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., degli appelli n. 6610 e n. 6815 del 2024, proposti avverso la medesima sentenza.
12. I riuniti appelli sono fondati nei sensi di seguito indicati.
13. Premesso che la presente decisione è assunta unicamente sulla base della valutazione dei motivi di impugnazione articolati dalle parti ricorrenti, senza che su di essa possano incidere talune circostanze segnalate dalla parte privata appellante, salva, come è ovvio, ogni ulteriore determinazione in ordine alla segnalazione delle circostanze medesime agli organi competenti, in ordine logico va innanzitutto esaminato il primo motivo dell’appello della società -OMISSIS-, con il quale si ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per asserita carenza di interesse, che è stata respinta dal T.A.R.
13.1. Il motivo non è fondato in quanto l’eccezione, pur suggestivamente argomentata (e probabilmente sul piano sostanziale anche non priva di fondatezza), non può essere accolta alla stregua del tenore della determinazione n. -OMISSIS- dicembre 2021, impugnata con il ricorso introduttivo. Infatti, da una piana lettura del detto provvedimento emerge che, pur in presenza del parere negativo della A.S.L. BAT prot. n. -OMISSIS- ottobre 2021 – atto endoprocedimentale recepito nella citata determinazione n. -OMISSIS-/2021, come correttamente rilevato dal T.A.R. -, l’Amministrazione non sembra aver attribuito valore decisivo allo stesso nel senso di escludere la proposta del Consorzio -OMISSIS- dalla comparazione con l’altra proposta pervenuta. Solo all’esito di tale comparazione, e dell’assegnazione dei punteggi alle due proposte, è stato espresso un generico parere “ negativo ” sulla proposta -OMISSIS-, negli stessi termini con cui è stato fatto per altre proposte provenienti da operatori estranei al territorio selezionato del Comune di Trani.
Pertanto, il giudizio di “inidoneità” espresso dalla A.S.L. BAT sulla proposta -OMISSIS- è rimasto quanto meno in ombra nelle determinazioni finali della Regione, le quali sono state motivate unicamente dal maggior punteggio conseguito dall’altra proposta, in modo da non privare del tutto il Consorzio della chance – quanto meno in astratto – che la propria proposta potesse essere riesaminata a valle dell’auspicata esclusione di quella del competitor .
Per questo profilo, più che per le ragioni addotte dal T.A.R. (le quali si riducono alla mera constatazione del carattere endoprocedimentale del parere della A.S.L. BAT, e perciò si espongono alle critiche dell’appellante), l’eccezione de qua va respinta.
14. E’ invece fondato il primo motivo dell’appello della Regione Puglia, con il quale è reiterata l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado, in conseguenza della tardiva impugnazione della determinazione n. -OMISSIS- giugno 2023 di autorizzazione alla realizzazione della struttura in favore della società -OMISSIS- S.r.l., censurata solo con i motivi aggiunti del 27 novembre 2023.
14.1. Il T.A.R. ha respinto l’eccezione sulla base di un duplice ordine di argomentazioni:
a ) l’Amministrazione avrebbe dovuto notificare la ridetta determinazione al Consorzio -OMISSIS-, siccome soggetto partecipante alla comparazione tra le proposte pervenute e quindi destinatario necessario (anche) del provvedimento in questione;
b ) in difetto di tale notificazione individuale, non potendo attribuirsi alcun valore alla pubblicazione sull’albo pretorio, l’Amministrazione non ha fornito prova della piena conoscenza del provvedimento da parte della ricorrente in primo grado, con la conseguenza che il dies a quo del termine di impugnazione andrebbe fissato alla data (18 ottobre 2023) del deposito del provvedimento agli atti del giudizio.
14.2. Tuttavia, convince la ricostruzione della Regione appellante, la quale, richiamando il dettato dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude che nella specie fosse obbligatorio assicurare la partecipazione procedimentale del Consorzio -OMISSIS- al procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della struttura sanitaria, trattandosi di procedimento nel quale tale soggetto non era né destinatario, né parte necessaria, tale essendo unicamente l’odierna appellante -OMISSIS-. In particolare, va sottolineato che tale procedimento è distinto (e successivo) rispetto a quello nell’ambito del quale era stata effettuata la valutazione comparativa tra le due proposte pervenute all’Amministrazione, laddove invece certamente entrambi i soggetti proponenti avevano veste di parte necessaria.
14.3. Cosicché, tenuto conto che la pubblicazione nell’Albo pretorio nella specie era doverosa ai sensi dell’articolo 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (il quale, per pacifica giurisprudenza, non si applica solo alle deliberazioni degli organi di governo degli Enti locali, ma si estende anche alle determinazioni dirigenziali: cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3719; id., 3 febbraio 2015, n. 515), deve ritenersi che nella specie ricorresse la presunzione legale di conoscenza di cui all’articolo 41, comma 2, c.p.a., e pertanto il dies a quo del termine di impugnazione andasse individuato alla scadenza del periodo di pubblicazione del provvedimento sull’Albo pretorio, così come avviene per tutti gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria nei confronti dei soggetti che non siano di questi i diretti destinatari o non ne siano comunque contemplati (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VII, 13 novembre 2025, n. 8903, che richiama Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8119).
14.4. La conseguenza di tutto ciò è, per l’esattezza:
- l’irricevibilità dei secondi motivi aggiunti, depositati in data 27 novembre 2023;
- in via consequenziale, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, depositati in data 19 gennaio 2023;
- l’inammissibilità dei terzi motivi aggiunti, depositati in data 17 gennaio 2024.
15. D’altra parte, appare infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado, sollevata con memoria da entrambe le parti appellanti, sulla scorta del fatto che nella specie, essendo la sentenza appellata favorevole alla ricorrente in primo grado, dovrebbe esservi la prova di una rinuncia implicita all’impugnazione originaria ed agli effetti favorevoli della sentenza di accoglimento (ciò che, secondo il pacifico indirizzo, determinerebbe l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado). Tale prova non può trarsi dal fatto che, nelle more dei tempi del presente giudizio, l’originaria ricorrente abbia destinato il proprio immobile ad altro uso, anziché tenerlo inutilizzato nell’attesa di un ipotetico riesercizio del potere autorizzatorio della Regione che le restituisse la certezza di poter aprire la struttura sanitaria oggetto della propria originaria proposta.
16. Le predette considerazioni di cui al punto sub 14 sarebbero sufficienti per l’accoglimento dell’appello, con definizione in rito del giudizio di primo grado. Tuttavia, vista la peculiarità della vicenda, va rilevato che le conclusioni del primo giudice appaiono anche nel merito errate.
16.1. In concreto, deve iniziarsi dall’esame del terzo e del quarto dei motivi d’appello, con i quali sono lamentati rispettivamente un uso improprio dello strumento della verificazione (che sarebbe stato impiegato, alla stregua di una C.T.U., per svolgere attività valutative e non semplici accertamenti tecnici) e un eccesso di potere giurisdizionale (per avere il T.A.R. di fatto rinnovato la valutazione comparativa tra le due proposte progettuali, sovrapponendo un proprio giudizio a quello formulato dall’Amministrazione nell’esercizio delle proprie prerogative tecnico-discrezionali).
16.2. Tali motivi sono parzialmente fondati, giacché la verificazione disposta in primo grado almeno in parte è stata effettivamente diretta ad accertare circostanze di fatto (ubicazione della struttura dell’odierna appellante e sua collocazione rispetto ai collegamenti, rispetto delle normative igienico-sanitarie e in materia di barriere architettoniche, oggetto del quesito di cui al punto a ) dell’ordinanza con cui il T.A.R. ha disposto l’incombente istruttorio), mentre per il resto è stata impropriamente indirizzata o a compiere valutazioni circa il rispetto della normativa vigente che spettano al giudice (rispetto delle norme su locali interrati, oggetto del quesito di cui al punto b ) ovvero come denunciato dall’appellante a eseguire attività valutative e non di mero accertamento tecnico (quesito di cui al punto c ).
16.3. In ogni caso, poiché sulla scorta delle deduzioni di parte appellante emergevano dubbi sull’attendibilità delle conclusioni raggiunte dal verificatore in primo grado anche limitatamente alla parte meramente “accertativa” del suo incarico (in disparte, quindi, quella “valutativa”), la Sezione ha disposto, come sopra evidenziato, una nuova verificazione, stavolta limitata a meri accertamenti di circostanze fattuali, come di seguito meglio precisato.
17. Ciò premesso, innanzitutto deve ritenersi fondato il secondo motivo d’appello, con cui si stigmatizza l’erroneità delle conclusioni del T.A.R. laddove ha considerato ancora applicabili alla presente fattispecie le definizioni di “ interrato ” e “ seminterrato ” di cui alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33, che in realtà all’epoca erano già superate dalle diverse definizioni contenute nel Regolamento edilizio tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2250 del 21 dicembre 2017, rispetto alle quali la successiva legge regionale 12 agosto 2022, n. 20, che all’articolo 2 ha richiamato tale Regolamento edilizio tipo, ha avuto soltanto una funzione di chiarificazione del quadro normativo.
17.1. All’obiezione dell’appellata -OMISSIS-, essenzialmente incentrata sul diverso rango dei due provvedimenti nella gerarchia delle fonti (una delibera di Giunta non potrebbe mai prevalere su una disposizione di legge), può rispondersi evidenziando che il suddetto Regolamento edilizio tipo è stato adottato in diretta attuazione del comma 1- sexies del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2014, n. 164, che così stabiliva: “ Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ”.
17.2. In attuazione di ciò, la legge regionale 27 novembre 2017, n. 46, modificando l’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11, premesso l’obbligo dei Comuni di adeguare i propri regolamenti edilizi al Regolamento edilizio tipo regionale, ha stabilito che in ogni caso al 31 dicembre 2017 anche per i Comuni che non avessero provveduto a tale adeguamento il Regolamento edilizio tipo avrebbe prevalso sulle parti incompatibili dei previgenti regolamenti comunali (comma 3). Pertanto, se – come afferma l’appellante – il regolamento edilizio del Comune di Trani non era più in vigore in parte qua alla data del procedimento di che trattasi, deve ritenersi che fossero state implicitamente abrogate anche le disposizioni contenute nella legge regionale n. 33/2007 incompatibili con il sopravvenuto Regolamento edilizio tipo. Tale abrogazione implicita (poi resa esplicita dal già citato articolo 2 della legge regionale n. 20/2022) non comporta alcun sovvertimento del sistema delle fonti normative, trattandosi nella specie di disposizioni regolamentari adottate in attuazione di norma statale di rango primario nonché di apposita intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, al fine di stabilire livelli essenziali delle prestazioni inderogabili da parte delle Regioni ex articolo 117 Cost.
18. Sulla scorta delle risultanze della verificazione disposta, va ritenuto fondato anche il quinto motivo d’appello, nella parte (rubricata sub B) in cui si lamenta la non rispondenza al vero delle conclusioni raggiunte dal verificatore in primo grado, e condivise dal T.A.R., in ordine non solo alla natura interrata e non seminterrata del locale di cui alla proposta dell’odierna appellante (su cui vale in primis quanto osservato al punto che precede), ma anche all’accessibilità dell’immobile de quo , ed al suo rispetto delle normative igienico-sanitarie quanto ai materiali di cui è composto e di quelle in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
18.1. Su questi punti, è sufficiente rimandare alle conclusioni del verificatore nominato in grado d’appello, che dimostrano l’erroneità delle conclusioni raggiunte in primo grado e l’assenza dei vizi lamentati dall’originaria ricorrente. In particolare, dalla sua relazione depositata il 20 agosto 2025, si ricava che:
- quesito sub A): “ Per tutto quanto, accertato ed acquisito, è possibile asserire che la struttura in parola è ubicata in una zona residenziale del Comune di Trani, zona residenziale estensiva -OMISSIS-, che ricade all’interno della perimetrazione del centro abitato del Comune di Trani, giusta D.G.C. n. 88 del 15/06/2011(all.4), ed è raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici del trasporto pubblico urbano del Comune di Trani (AMET spa) ed extraurbano (COTRAP) (all.5 - 6) ”;
- quesito sub B): “ Per tutto quanto, accertato ed acquisito è possibile asserire che la struttura è stata realizzata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ad essa applicabili, così come attestato dagli enti preposti, delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e di prevenzione incendi, come accertato nel corso del sopralluogo condotto in data 27/05/2025 e dallo studio delle norme di settore, nonché degli elaborati progettuali prodotti ”;
quesito sub C): “ Per tutto quanto accertato, rilevato ed acquisito, è possibile asserire che la consistenza netta, per destinazione sanitaria, della struttura, è pari a circa 586 mq a fronte di un numero di utenti pari a 12 cui corrisponde una superficie di 49 mq/utente. La struttura è dotata di n. 6 stanze doppie (oltre a quella doppia destinata al personale), ciascuna avente una superficie maggiore di 16,00mq. Il piano inferiore della struttura, per tutto quanto rappresentato deve intendersi in parte seminterrato ed in parte interrato. Inoltre, si precisa che l’utilizzo del piano è stato assentito in deroga all’art. 65 del D.Lgs. 81/08, deroga concessa giusta parere favorevole dell’ASL BAT – SPESAL prot. n. -OMISSIS-/05/2022, richiamato nel PdC n. -OMISSIS- (all.9) ”.
19. Le suddette considerazioni inducono pertanto a ritenere fondato l’appello anche nel merito, potendo restare assorbite sia le questioni di cui al punto A del medesimo motivo di appello (afferenti all’ulteriore approfondimento, probabilmente non consentito, che il T.A.R. ha delegato al verificatore in relazione alla “ragionevolezza” dei punteggi assegnati alle due proposte esaminate), sia quelle oggetto del sesto motivo d’appello (afferenti alla rilevanza dei provvedimenti sopravvenuti in corso di giudizio, secondo l’appellante indebitamente pretermessi dal primo giudice).
20. Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata, relativamente al gravame di primo grado, l’irricevibilità dei secondi motivi aggiunti, depositati in data 27 novembre 2023, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, depositati in data 19 gennaio 2023, l’inammissibilità dei terzi motivi aggiunti, depositati in data 17 gennaio 2024, nonché va ritenuta comunque la fondatezza nel merito dei motivi dedotti nei riuniti appelli.
21. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo, anche per quel che concerne il pagamento delle spese del verificatore, in favore delle parti appellanti. Sono invece compensate le spese con riguardo all’Azienda Sanitaria Locale di Barletta, Andria e Trani e il Comune di Trani.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui riuniti appelli, come in epigrafe proposti, accoglie gli stessi e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l’irricevibilità dei secondi motivi aggiunti, depositati in data 27 novembre 2023, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, depositati in data 19 gennaio 2023, l’inammissibilità dei terzi motivi aggiunti, depositati in data 17 gennaio 2024.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti (società -OMISSIS- e Regione Puglia) nella misura complessiva di euro 3.000,00(tremila/00). Compensa invece le spese relativamente all’Azienda Sanitaria Locale di Barletta, Andria e Trani e il Comune di Trani.
Liquida in favore del C.T.U., sulla base della motivata richiesta dello stesso, la somma di euro 3.493,84 (tremilaquattrocentonovantatre/84) che pone a carico della parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FF EC, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
IC D'NG, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC D'NG | FF EC |
IL SEGRETARIO