Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 451
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse

    Il motivo non è fondato in quanto l'Amministrazione regionale, pur recependo il parere negativo dell'ASL, non ha attribuito a esso valore decisivo, ma ha proceduto a una valutazione comparativa delle proposte, esprimendo un parere generico negativo sulla proposta del Consorzio solo all'esito di tale comparazione.

  • Accolto
    Improcedibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione

    Il TAR ha respinto l'eccezione ritenendo necessaria la notifica individuale al Consorzio e contestando la validità della pubblicazione all'albo pretorio. La Corte ritiene invece che la pubblicazione sull'albo pretorio fosse doverosa e sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione, in applicazione della presunzione legale di conoscenza.

  • Accolto
    Errata qualificazione dei locali come interrati

    Il motivo è fondato. Le definizioni di interrato e seminterrato di cui alla legge regionale n. 33/2007 erano superate dal Regolamento edilizio tipo adottato con deliberazione regionale n. 2250/2017, il quale, in attuazione di norme statali e accordi in Conferenza Unificata, stabilisce livelli essenziali delle prestazioni inderogabili.

  • Accolto
    Mancato rispetto delle normative igienico-sanitarie, di accessibilità e di prevenzione incendi

    Il motivo è fondato. Le risultanze della verificazione disposta in appello dimostrano l'erroneità delle conclusioni del TAR e l'assenza dei vizi lamentati. La struttura è ubicata in zona residenziale, raggiungibile con mezzi pubblici, realizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di superamento delle barriere architettoniche e di prevenzione incendi. Il piano inferiore è considerato in parte seminterrato e in parte interrato, con utilizzo assentito in deroga.

  • Altro
    Erroneità della valutazione comparativa e dei punteggi assegnati

    Le questioni relative alla ragionevolezza dei punteggi assegnati, che richiederebbero un approfondimento probabilmente non consentito, restano assorbite dalla fondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Rinuncia implicita all'impugnazione originaria

    L'eccezione è infondata. La destinazione ad altro uso dell'immobile non può essere interpretata come rinuncia implicita all'impugnazione, ma piuttosto come una scelta pragmatica in attesa di un eventuale riesercizio del potere autorizzatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 451
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 451
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo