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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/12/2024, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2024 promossa da:
c.f. nata VA (RC) 08/08/1950 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
GATTI VITTORIO domiciliata a Via Trotti, 58 15121 Alessandria ITALIA
Ammesso al PSS
ricorrente contro nata il [...] a [...] c.f. Controparte_1
C.F._2
Resistente - contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra contratto in Novi Ligure (AL), il 6 luglio Parte_1 Controparte_1
2013, iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Novi Ligure ordinando agli Uffici dello
pagina 1 di 3 Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito. Con favore delle spese e degli onorari di causa”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva quanto segue: in data 6 luglio 2013 Parte_1
contraeva matrimonio civile con la Sig.ra nata ad [...], il 23 luglio Controparte_1
1959 e residente a [...], Vicolo Sant'Antonio n. 4, (C.F.: ) trascritto C.F._2
nel registro atti di matrimonio del Comune di Novi Ligure (atto n. 22, parte I, anno 2013), in regime di separazione dei beni (All. 2); dall'unione dei due coniugi non nascevano figli;
il Tribunale di
Alessandria omologava la separazione consensuale con provvedimento del 2 maggio 2023 reso nel
Procedimento recante n. 3505/2022 R.G. (All. 3); sono decorsi i termini previsti dalla normativa vigente;
- i coniugi non si sono riconciliati e non è possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale;
- i tentativi di pervenire ad un divorzio consensuale esperiti dall'odierno ricorrente sono stati vani.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti CONCLUSIONI: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra contratto in Parte_1 Controparte_1
Novi Ligure (AL), il 6 luglio 2013, iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Novi Ligure di
... ordinando agli Uffici dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito. Con favore delle spese e degli onorari di causa.
Il resistente non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza dell'8 ottobre 2024.
All'udienza del 21 novembre 2024 il procuratore della parte ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione con rinuncia al termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Il Giudice tratteneva la causa per la decisione con riferire di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
La domanda merita accoglimento dal momento che, dalla documentazione allegata, risulta che i due coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Alessandria nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del 2 maggio 2023; inoltre la ricorrente, nei propri scritti difensivi, ha dedotto che, dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, non è più ripresa la convivenza tra i coniugi né è possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Infine il resistente, non costituendosi neppure in giudizio, ha sostanzialmente rinunciato ad opporre validi elementi di fatto e di diritto tali da impedire l'accoglimento del ricorso introduttivo.
pagina 2 di 3 Deve pertanto ritenersi che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può più essere ricostituita;
ricorrono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 e successive modifiche.
In mancanza di opposizione sussistono i giusti motivi per ritenere irreperibili le spese del giudizio
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6 luglio 2013 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Novi Ligure (atto n. 22, parte I, anno 2013) tra Pt_1
e
[...] Controparte_1
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Novi Ligure per le annotazioni di competenza.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Alessandria all'esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. ssa Antonella Dragotto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Antonella Dragotto Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2024 promossa da:
c.f. nata VA (RC) 08/08/1950 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
GATTI VITTORIO domiciliata a Via Trotti, 58 15121 Alessandria ITALIA
Ammesso al PSS
ricorrente contro nata il [...] a [...] c.f. Controparte_1
C.F._2
Resistente - contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra contratto in Novi Ligure (AL), il 6 luglio Parte_1 Controparte_1
2013, iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Novi Ligure ordinando agli Uffici dello
pagina 1 di 3 Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito. Con favore delle spese e degli onorari di causa”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva quanto segue: in data 6 luglio 2013 Parte_1
contraeva matrimonio civile con la Sig.ra nata ad [...], il 23 luglio Controparte_1
1959 e residente a [...], Vicolo Sant'Antonio n. 4, (C.F.: ) trascritto C.F._2
nel registro atti di matrimonio del Comune di Novi Ligure (atto n. 22, parte I, anno 2013), in regime di separazione dei beni (All. 2); dall'unione dei due coniugi non nascevano figli;
il Tribunale di
Alessandria omologava la separazione consensuale con provvedimento del 2 maggio 2023 reso nel
Procedimento recante n. 3505/2022 R.G. (All. 3); sono decorsi i termini previsti dalla normativa vigente;
- i coniugi non si sono riconciliati e non è possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale;
- i tentativi di pervenire ad un divorzio consensuale esperiti dall'odierno ricorrente sono stati vani.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti CONCLUSIONI: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra contratto in Parte_1 Controparte_1
Novi Ligure (AL), il 6 luglio 2013, iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Novi Ligure di
... ordinando agli Uffici dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito. Con favore delle spese e degli onorari di causa.
Il resistente non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza dell'8 ottobre 2024.
All'udienza del 21 novembre 2024 il procuratore della parte ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione con rinuncia al termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Il Giudice tratteneva la causa per la decisione con riferire di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
La domanda merita accoglimento dal momento che, dalla documentazione allegata, risulta che i due coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Alessandria nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del 2 maggio 2023; inoltre la ricorrente, nei propri scritti difensivi, ha dedotto che, dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, non è più ripresa la convivenza tra i coniugi né è possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Infine il resistente, non costituendosi neppure in giudizio, ha sostanzialmente rinunciato ad opporre validi elementi di fatto e di diritto tali da impedire l'accoglimento del ricorso introduttivo.
pagina 2 di 3 Deve pertanto ritenersi che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può più essere ricostituita;
ricorrono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 e successive modifiche.
In mancanza di opposizione sussistono i giusti motivi per ritenere irreperibili le spese del giudizio
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6 luglio 2013 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Novi Ligure (atto n. 22, parte I, anno 2013) tra Pt_1
e
[...] Controparte_1
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Novi Ligure per le annotazioni di competenza.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Alessandria all'esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. ssa Antonella Dragotto
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