Sentenza 29 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2004, n. 6234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6234 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PP, TI AR, SI SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CESARE FEDERICI presso lo studio dell'avvocato MARIA C ALESSANDRINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA (già FERROVIE DELLO STATO SPA SOCIETÀ DI TRASPORTI E DI SERVIZI PER AZIONI) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA MORRICO, rappresentato e difeso dagli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, giusta delega in atti;
avverso la sentenza n. 2145/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/01/01 - R.G.N. 8782/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/01/04 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, riformando la decisione di primo grado appellata dalla Ferrovie dello Stato S.p.A., respingeva la domanda di GI EL, EL OT e OS RO, i quali, collocati a riposo nel corso di vigenza del c.c.n.l. 1990/1992, avevano chiesto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo degli aumenti stipendiali previsti da tale contratto e da pagarsi nell'arco triennale della sua vigenza.
Il Tribunale, rilevato che l'indennità di buonuscita era stata, nella specie, liquidata tenendo conto degli aumenti già maturati dai lavoratori al momento della cessazione dal servizio, ha escluso la computabilità dei miglioramenti economici (ulteriormente) richiesti, osservando che dal tenore delle disposizioni negoziali - in particolare, gli artt. 37 e 96 del contratto - emergeva chiaramente l'intento delle parti stipulanti di stabilire una progressione nella misura degli stipendi (non già un unico aumento rateizzato nel tempo), con la conseguente impossibilità di attribuire somme non ancora entrate a far parte della retribuzione mensile al tempo in cui era stata liquidata la buonuscita.
GI EL, EL OT e OS RO hanno proposto ricorso per Cassazione, cui la Rete Ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato) s.p.a. ha resistito con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli artt. 37, 38 e 96 del c.c.n.l. 1990/1992, violazione ed errata interpretazione dell'art. 14 legge 829/73, dell'art. 21 legge 210/85, dell'art. 1 d.l. 386/91 conv. in legge 35/92, dell'art. 13 legge 204/95, dell'articolo unico legge 141/90, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, e (in estrema sintesi) si dolgono che il Tribunale non abbia condiviso l'assunto secondo cui il contratto avrebbe previsto un mero scaglionamento nel tempo degli aumenti retributivi (da intendersi però riconosciuti con unica decorrenza giuridica alla data della stipula del contratto stesso), criticando, con riferimento alla nozione di "ultimo stipendio mensile" di cui all'art. 14 della legge n. 829 del 1973, l'interpretazione della disciplina collettiva, asseritamente compiuta dalla sentenza d'appello con una lettura parziale delle norme contrattuali (anziché con la lettura sistematica delle stesse, in correlazione anche con l'ordinamento previdenziale) ed assumendo che, con riguardo a fattispecie analoghe, (nel caso, personale della scuola) la computabilità nell'indennità di buonuscita degli incrementi retributivi decorrenti da data successiva al collocamento a riposo è stata affermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Il ricorso è infondato.
Come, di recente, rilevato nelle sentenze n. 15433 del 2001, n. 5589 del 2002, n. 12257 del 2003, numerose controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso sfavorevole alla tesi dei lavoratori avuto riguardo alle disposizioni normative - insuscettibili di deroghe o modificazioni ad opera dell'autonomia negoziale, individuale o collettiva - che regolano l'istituto della indennità di buonuscita spettante (tra gli altri) ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Trattasi delle disposizioni (art. 14 e 36) dettate dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829 per la indennità di buonuscita a carico dell'Opafs, le quali impongono di commisurarla all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico de dipendente, posto che l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione previdenziale.
Questa disciplina legale è rimasta inalterata a seguito della vicenda ed, di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, realizzata dall'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione della natura del rapporto, da pubblica a privata, sono stati, infatti, esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973. che attribuiva le controversie alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un.. 12 aprile 2000 n. 130). L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte del datore di lavoro ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'ente previdenziale soppresso, mediante il trasferimento del personale e del patrimonio, nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali l'ente medesimo era titolare (vedi Cass., sez. un., 20 aprile 1998 n. 4018); mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'Opafs sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1^ aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1,
comma 43, l. n..537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (Opafs) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale a retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 1992 n. 12149; 25 novembre 1993 n. 11647; 25 maggio 1993 n. 5843; 22 dicembre 1994 n. 11051; 17 novembre 1999 n. 728), non ha minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1^ giugno 1994.
Nella fattispecie, deve quindi farsi applicazione dell'art. 14 l. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità.
Quanto alla nozione di "ultimo stipendio" rilevante nel caso di specie, è notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore privato ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al c.d. regime definitivo (l'intero importo). Si è in presenza, peraltro, non di una "rateizzatone" in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva - se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante - ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro.
Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi.
Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa degli odierni ricorrenti infondata ai sensi della disciplina dettata nell'art. 14 l. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto.
Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 del 1982, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge.
La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi dei ricorrenti, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte e dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionati", non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro.
In conclusione, la sentenza impugnata, che ha disposto nel senso del rigetto della domanda degli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, deve essere corretta solamente nella motivazione, nella parte in cui fonda la decisione sull'esame e sull'interpretazione del contratto collettivo, risultando il dispositivo conforme al diritto (art. 384, comma secondo, c.p.c.).
I ricorrenti vanno condannati a rimborsare alla società resistente le spese e gli onorari del giudizio di Cassazione, liquidati nella misura di cui in dispositivo, versandosi, per quanto detto in precedenza, fuori dell'area delle controversie di natura previdenziale (vedi Cass. 29 marzo 2001 n. 4664; 25 maggio 2001 n. 7173).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla società resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 21,00 per esborsi, euro 1000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004