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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 18/11/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 5675/2022 del Ruolo Generale
a.c., vertente
TRA: nata a [...] il [...] e residente ivi in Via trav.sa Tavernola Parte_1
n. 13, elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia (NA), al C.so Vittorio Emanuele n. 17, presso lo studio dell'Avv.to Stefania Lombardi, avente il seguente indirizzo digitale Email_1
Ricorrente
CONTRO
CP_ in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano elettivamente
CP_ domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Napoli alla Via de Gasperi n. 55; nonché, presso il suo indirizzo digitale t;
Email_2
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente, volta a ottenere, in Parte_1 CP_ contraddittorio con l' l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a percepire l'assegno sociale dal 28.01.2022 (epoca della domanda amministrativa), nella misura prevista dalla legge, e, per CP_ l'effetto, a ottenere la condanna dell' al pagamento della prestazione in parola, oltre accessori come per legge.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver richiesto la corresponsione dell'assegno sociale con domanda CP_ amministrativa del 28.01.2022, e che la stessa era stata rigettata dall con comunicazione del 14.02.2022, con la quale si riteneva la prestazione richiesta non erogabile in quanto nell'accordo, concluso a seguito di negoziazione assistita in materia di separazione, la sig.ra si era dichiarata economicamente Pt_1 autosufficiente, senza alcuna previsione di assegno di mantenimento.
CP_ L' si è costituito in giudizio e ha resistito alla domanda chiedendo il rigetto della domanda attorea, con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
Osserva il Giudicante che, nel caso di specie, trova applicazione L'art 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 ai sensi del quale ‹‹con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale››.
Ne deriva che, i presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
-essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
-trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il 1996, a lire 6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto;
- sono ricompresi nel calcolo i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nella fattispecie che qui occupa, la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, era in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione ritiene che ‹‹il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole›› (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24954).
Anche una giurisprudenza più pregressa – cfr Cass. civ., sez. lav. n. 3958/2001 – si è espressa allo stesso modo di quella sopra riportata;
infatti, la stessa ha sostenuto che “ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza … non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. … D'altra parte, assumendo a parametro ulteriore un generico stato di bisogno non si saprebbe come individuarne gli estremi, dal momento che la norma suggerisce un unico criterio per la sua identificazione, che è quello del reddito”.
All'uopo occorre dare rilievo allo stato di bisogno effettivo, da accertarsi sulla base delle norme di legge, vale a dire esclusivamente attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo;
è, pertanto, irrilevante che in sede di separazione la ricorrente non abbia fatto richiesta all'ex coniuge dell'assegno di mantenimento o di modifica dello stesso
Diversamente, si introdurrebbe, in modo surrettizio un ulteriore requisito, non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato.
La legge prevede, infatti, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo ai fini della concessione del beneficio, ma anche per mantenere la tutela di tipo assistenziale.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
CP_ del 21/10/2022 nei confronti dell' così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa , ovvero dal I/02/2022; CP_ b) per l'effetto, condanna l in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di Pt_1
dell'assegno sociale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda
[...] amministrativa , ovvero dal 1/2/2022, nella misura di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda fino all'effettiva erogazione;
CP_ c) condanna l in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro € 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 10/1/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 18/11/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 5675/2022 del Ruolo Generale
a.c., vertente
TRA: nata a [...] il [...] e residente ivi in Via trav.sa Tavernola Parte_1
n. 13, elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia (NA), al C.so Vittorio Emanuele n. 17, presso lo studio dell'Avv.to Stefania Lombardi, avente il seguente indirizzo digitale Email_1
Ricorrente
CONTRO
CP_ in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano elettivamente
CP_ domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Napoli alla Via de Gasperi n. 55; nonché, presso il suo indirizzo digitale t;
Email_2
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente, volta a ottenere, in Parte_1 CP_ contraddittorio con l' l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a percepire l'assegno sociale dal 28.01.2022 (epoca della domanda amministrativa), nella misura prevista dalla legge, e, per CP_ l'effetto, a ottenere la condanna dell' al pagamento della prestazione in parola, oltre accessori come per legge.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver richiesto la corresponsione dell'assegno sociale con domanda CP_ amministrativa del 28.01.2022, e che la stessa era stata rigettata dall con comunicazione del 14.02.2022, con la quale si riteneva la prestazione richiesta non erogabile in quanto nell'accordo, concluso a seguito di negoziazione assistita in materia di separazione, la sig.ra si era dichiarata economicamente Pt_1 autosufficiente, senza alcuna previsione di assegno di mantenimento.
CP_ L' si è costituito in giudizio e ha resistito alla domanda chiedendo il rigetto della domanda attorea, con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
Osserva il Giudicante che, nel caso di specie, trova applicazione L'art 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 ai sensi del quale ‹‹con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale››.
Ne deriva che, i presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
-essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
-trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il 1996, a lire 6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto;
- sono ricompresi nel calcolo i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nella fattispecie che qui occupa, la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, era in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione ritiene che ‹‹il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole›› (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24954).
Anche una giurisprudenza più pregressa – cfr Cass. civ., sez. lav. n. 3958/2001 – si è espressa allo stesso modo di quella sopra riportata;
infatti, la stessa ha sostenuto che “ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza … non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. … D'altra parte, assumendo a parametro ulteriore un generico stato di bisogno non si saprebbe come individuarne gli estremi, dal momento che la norma suggerisce un unico criterio per la sua identificazione, che è quello del reddito”.
All'uopo occorre dare rilievo allo stato di bisogno effettivo, da accertarsi sulla base delle norme di legge, vale a dire esclusivamente attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo;
è, pertanto, irrilevante che in sede di separazione la ricorrente non abbia fatto richiesta all'ex coniuge dell'assegno di mantenimento o di modifica dello stesso
Diversamente, si introdurrebbe, in modo surrettizio un ulteriore requisito, non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato.
La legge prevede, infatti, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo ai fini della concessione del beneficio, ma anche per mantenere la tutela di tipo assistenziale.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
CP_ del 21/10/2022 nei confronti dell' così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa , ovvero dal I/02/2022; CP_ b) per l'effetto, condanna l in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di Pt_1
dell'assegno sociale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda
[...] amministrativa , ovvero dal 1/2/2022, nella misura di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda fino all'effettiva erogazione;
CP_ c) condanna l in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro € 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 10/1/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco