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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel/est dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3471/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LI RI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, disgiuntamente CP_1 dall'avv. SOPRANZI PIER LUIGI e dall'avv. VALENTE GIORGIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti]
“CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, in ogni caso, potranno fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e immediata comunicazione;
2) la casa coniugale, sita a Osimo (AN), in Via Ticino n.3/A, di proprietà esclusiva della Sig.ra
, viene assegnata alla medesima che ivi abiterà unitamente al figlio minore Parte_1
; Per_1
3) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione predetta, nonché le relative utenze e gli oneri condominiali, saranno interamente a carico della proprietaria Sig.ra
Parte_1
4) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
- 1 - presso la madre e manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa;
5) durante il periodo scolastico, il padre vedrà il figlio:
- tutti i lunedì del mese dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando provvederà ad accompagnarlo a scuola;
- due mercoledì al mese, a settimane alternate, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente, quando provvederà ad accompagnarlo a scuola;
- tre sabati al mese dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- due domeniche al mese, a settimane alternate, dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
6) durante il periodo estivo (non scolastico), il padre vedrà il figlio:
- tutti i lunedì del mese dalle ore 15.00 fino alle ore 09.00 del giorno seguente quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- un mercoledì al mese dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00, quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- un mercoledì al mese dalle ore 09.00 fino alle ore 09.00 del giorno successivo, quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- un giovedì al mese dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00, quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna. Tale giorno non potrà cadere nella settimana in cui il minore pernotterà il mercoledì presso il padre;
- tre sabati al mese dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00 quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- due domeniche al mese, a settimane alternate, dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00 quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna. Inoltre, sempre nel periodo delle vacanze estive, ferme restando le condizioni di visita ordinaria sopra dette, il figlio potrà trascorrere con il padre ulteriori 7 giorni, non consecutivi, da concordare di anno in anno entro il
30 maggio, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e familiari dei genitori. La madre potrà tenere il figlio, durante il periodo delle vacanze estive, per ulteriori 14 giorni, non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno
7) I ricorrenti convengono espressamente che ciascun genitore trascorrerà con il figlio 7 giorni complessivi durante le festività natalizie, accordandosi tra di loro per il relativo periodo entro il 2 dicembre di ogni anno. In ogni caso, durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, alternando di anno in anno: cena della Vigilia di Natale (dalle ore 17.00 alle ore
23.00) o pranzo di Natale (dalle ore 11.00 alle ore 19.00); giorno di Santo AN (dalle ore 11.00
- 2 - alle ore 19.00) o cena del 31 dicembre (dalle ore 17.00 alle ore 09.00 del 1° gennaio); giorno del primo dell'anno (dalle ore 09.00 alle ore 21.00) o giorno dell'Epifania (dalle ore 11.00 alle ore
21.00).
8) I ricorrenti convengono espressamente che il padre trascorrerà con il figlio le festività pasquali secondo le seguenti modalità alternate di anno in anno: il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10.00 alle ore 21.00).
9) Il padre, previo accordo con la sig.ra potrà trascorrere con il figlio ulteriori 7 Parte_1 giorni non consecutivi da ripartirsi tra i mesi di aprile, maggio e ottobre, da concordare di anno in anno con la madre, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e familiari.
10) Nel giorno del suo compleanno, salvo diverso accordo tra i genitori, il minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore, con inversione per l'anno successivo.
Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno e ciò a prescindere dal fatto che tale giorno ricada in uno di quelli di sua spettanza. I genitori si impegnano altresì a consentire al minore di partecipare agli eventi familiari (compleanni di nonni, zii e altri parenti di ciascun ramo genitoriale), accordandosi eventualmente per permettere all'altro genitore di recuperare il proprio giorno di visita.
11) Rispetto agli impegni ludico/sportivi/ricreativi: il figlio sarà accompagnato dal genitore che lo ha con sé, garantendo massima collaborazione tra i genitori in caso di eventuali impedimenti. Le parti prevedono in ogni caso che, in caso di rispettiva assenza e/o indisponibilità e/o impedimento,
i nonni saranno delegati a prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, previo accordo tra i genitori.
12) I ricorrenti convengono espressamente che il figlio, in caso di malattia, considerata la tenera età, sarà accudito in via prevalente dalla madre, sicché il padre, previo accordo con la madre, potrà recarsi liberamente presso la residenza della Sig.ra per fargli visita e trascorrere Parte_1 con lui alcune ore.
13) dalla data di sottoscrizione del presente ricorso il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 Parte_1 tramite bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio minore, la somma complessiva di € 300,00 mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
14) le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle previste dal vigente Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona - che viene allegato anche sottoscritto dalle Parti - saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In particolare:
SPESE MEDICHЕ
- 3 - Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
SPESE SCOLASTICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra genitori le spese per:
- -retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- 4 - - libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: -
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado),
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e
- 5 - trasferte senza pernottamento); ….
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, есс.); - attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore che ne fa richiesta le ha di fatto sostenute, il tutto previa esibizione della relativa documentazione contabile e fiscal
15) l'importo derivante dall'Assegno Unico e Universale verrà integralmente percepito dalla Sig.ra
Parte_1
16) la Sig.ra e il Sig. si impegnano ad aprire un libretto o altro strumento Parte_1 CP_1
(conto corrente), a firma congiunta di entrambi i coniugi, con vincolo pupillare in favore del figlio sul quale la Sig.ra verserà la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) attualmente in Parte_1 suo possesso, costituita da Euro 5.000,00 derivanti dai regali di battesimo e compleanno elargiti al minore da familiari e parenti, ed Euro 5.000,00 ricevuti dai ricorrenti come doni nuziali.
Le parti convengono espressamente che, congiuntamente, decideranno l'eventuale utilizzo di questi denari per spese straordinarie riguardanti il figlio;
17) entrambi i genitori si impegnano a non far conoscere né frequentare al figlio i nuovi ed eventuali rispettivi compagni per i primi 6 mesi dalla data del provvedimento di omologa della separazione;
18) i coniugi si rilasciano vicendevolmente il consenso al rilascio del passaporto per il figlio minore;
19) la Sig.ra e il Sig. con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di Parte_1 CP_1 non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto stabilito nelle sopradette condizioni.
Gli effetti economici del presente accordo decorrono dal momento di sottoscrizione del presente ricorso”.
* * * *
- 6 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 CP_1
a Osimo il 25/06/2022, hanno chiesto pronunziarsi la loro separazione consensuale, rappresentando che dall'unione è nato il figlio (in data 03/07/2018) e che, venuta meno la comunione CP_1 materiale e spirituale, sono addivenuti alla decisione di presentare domanda congiunta di separazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, che, con note congiunte del 21/11/2025, hanno, poi, depositato il piano genitoriale, da entrambe sottoscritto.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.. al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 04/09/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio minore, in favore del quale è previsto un congruo contributo al mantenimento da parte del padre, genitore non collocatario.
Non si ravvisa, pertanto, la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo o interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a Osimo (AN) il 25/06/2022, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo al n. 19, parte 1, dell'anno 2022;
- 7 - OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente Estensore
dott. Silvia Corinaldesi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel/est dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3471/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LI RI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, disgiuntamente CP_1 dall'avv. SOPRANZI PIER LUIGI e dall'avv. VALENTE GIORGIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti]
“CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, in ogni caso, potranno fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e immediata comunicazione;
2) la casa coniugale, sita a Osimo (AN), in Via Ticino n.3/A, di proprietà esclusiva della Sig.ra
, viene assegnata alla medesima che ivi abiterà unitamente al figlio minore Parte_1
; Per_1
3) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione predetta, nonché le relative utenze e gli oneri condominiali, saranno interamente a carico della proprietaria Sig.ra
Parte_1
4) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
- 1 - presso la madre e manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa;
5) durante il periodo scolastico, il padre vedrà il figlio:
- tutti i lunedì del mese dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando provvederà ad accompagnarlo a scuola;
- due mercoledì al mese, a settimane alternate, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente, quando provvederà ad accompagnarlo a scuola;
- tre sabati al mese dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- due domeniche al mese, a settimane alternate, dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
6) durante il periodo estivo (non scolastico), il padre vedrà il figlio:
- tutti i lunedì del mese dalle ore 15.00 fino alle ore 09.00 del giorno seguente quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- un mercoledì al mese dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00, quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- un mercoledì al mese dalle ore 09.00 fino alle ore 09.00 del giorno successivo, quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- un giovedì al mese dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00, quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna. Tale giorno non potrà cadere nella settimana in cui il minore pernotterà il mercoledì presso il padre;
- tre sabati al mese dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00 quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- due domeniche al mese, a settimane alternate, dalle ore 09.00 fino alle ore 15.00 quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna. Inoltre, sempre nel periodo delle vacanze estive, ferme restando le condizioni di visita ordinaria sopra dette, il figlio potrà trascorrere con il padre ulteriori 7 giorni, non consecutivi, da concordare di anno in anno entro il
30 maggio, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e familiari dei genitori. La madre potrà tenere il figlio, durante il periodo delle vacanze estive, per ulteriori 14 giorni, non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno
7) I ricorrenti convengono espressamente che ciascun genitore trascorrerà con il figlio 7 giorni complessivi durante le festività natalizie, accordandosi tra di loro per il relativo periodo entro il 2 dicembre di ogni anno. In ogni caso, durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, alternando di anno in anno: cena della Vigilia di Natale (dalle ore 17.00 alle ore
23.00) o pranzo di Natale (dalle ore 11.00 alle ore 19.00); giorno di Santo AN (dalle ore 11.00
- 2 - alle ore 19.00) o cena del 31 dicembre (dalle ore 17.00 alle ore 09.00 del 1° gennaio); giorno del primo dell'anno (dalle ore 09.00 alle ore 21.00) o giorno dell'Epifania (dalle ore 11.00 alle ore
21.00).
8) I ricorrenti convengono espressamente che il padre trascorrerà con il figlio le festività pasquali secondo le seguenti modalità alternate di anno in anno: il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10.00 alle ore 21.00).
9) Il padre, previo accordo con la sig.ra potrà trascorrere con il figlio ulteriori 7 Parte_1 giorni non consecutivi da ripartirsi tra i mesi di aprile, maggio e ottobre, da concordare di anno in anno con la madre, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e familiari.
10) Nel giorno del suo compleanno, salvo diverso accordo tra i genitori, il minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore, con inversione per l'anno successivo.
Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno e ciò a prescindere dal fatto che tale giorno ricada in uno di quelli di sua spettanza. I genitori si impegnano altresì a consentire al minore di partecipare agli eventi familiari (compleanni di nonni, zii e altri parenti di ciascun ramo genitoriale), accordandosi eventualmente per permettere all'altro genitore di recuperare il proprio giorno di visita.
11) Rispetto agli impegni ludico/sportivi/ricreativi: il figlio sarà accompagnato dal genitore che lo ha con sé, garantendo massima collaborazione tra i genitori in caso di eventuali impedimenti. Le parti prevedono in ogni caso che, in caso di rispettiva assenza e/o indisponibilità e/o impedimento,
i nonni saranno delegati a prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, previo accordo tra i genitori.
12) I ricorrenti convengono espressamente che il figlio, in caso di malattia, considerata la tenera età, sarà accudito in via prevalente dalla madre, sicché il padre, previo accordo con la madre, potrà recarsi liberamente presso la residenza della Sig.ra per fargli visita e trascorrere Parte_1 con lui alcune ore.
13) dalla data di sottoscrizione del presente ricorso il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 Parte_1 tramite bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio minore, la somma complessiva di € 300,00 mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
14) le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle previste dal vigente Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona - che viene allegato anche sottoscritto dalle Parti - saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In particolare:
SPESE MEDICHЕ
- 3 - Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
SPESE SCOLASTICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra genitori le spese per:
- -retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- 4 - - libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: -
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado),
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e
- 5 - trasferte senza pernottamento); ….
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, есс.); - attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore che ne fa richiesta le ha di fatto sostenute, il tutto previa esibizione della relativa documentazione contabile e fiscal
15) l'importo derivante dall'Assegno Unico e Universale verrà integralmente percepito dalla Sig.ra
Parte_1
16) la Sig.ra e il Sig. si impegnano ad aprire un libretto o altro strumento Parte_1 CP_1
(conto corrente), a firma congiunta di entrambi i coniugi, con vincolo pupillare in favore del figlio sul quale la Sig.ra verserà la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) attualmente in Parte_1 suo possesso, costituita da Euro 5.000,00 derivanti dai regali di battesimo e compleanno elargiti al minore da familiari e parenti, ed Euro 5.000,00 ricevuti dai ricorrenti come doni nuziali.
Le parti convengono espressamente che, congiuntamente, decideranno l'eventuale utilizzo di questi denari per spese straordinarie riguardanti il figlio;
17) entrambi i genitori si impegnano a non far conoscere né frequentare al figlio i nuovi ed eventuali rispettivi compagni per i primi 6 mesi dalla data del provvedimento di omologa della separazione;
18) i coniugi si rilasciano vicendevolmente il consenso al rilascio del passaporto per il figlio minore;
19) la Sig.ra e il Sig. con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di Parte_1 CP_1 non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto stabilito nelle sopradette condizioni.
Gli effetti economici del presente accordo decorrono dal momento di sottoscrizione del presente ricorso”.
* * * *
- 6 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 CP_1
a Osimo il 25/06/2022, hanno chiesto pronunziarsi la loro separazione consensuale, rappresentando che dall'unione è nato il figlio (in data 03/07/2018) e che, venuta meno la comunione CP_1 materiale e spirituale, sono addivenuti alla decisione di presentare domanda congiunta di separazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti, che, con note congiunte del 21/11/2025, hanno, poi, depositato il piano genitoriale, da entrambe sottoscritto.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.. al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 04/09/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio minore, in favore del quale è previsto un congruo contributo al mantenimento da parte del padre, genitore non collocatario.
Non si ravvisa, pertanto, la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo o interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a Osimo (AN) il 25/06/2022, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo al n. 19, parte 1, dell'anno 2022;
- 7 - OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente Estensore
dott. Silvia Corinaldesi
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