Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.144/2024
VERBALE DI UDIENZA del 30/01/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. GIOVINAZZO GIOVANNI che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Per l'avv. Concetta Loredana Alvaro per delega dell'avv. ADORNATO DARIO che si CP_1 riporta alla memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N 144 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giovinazzo, giusta procura Parte_1
in atti;
ricorrente
E
1
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti dagli avv.ti Angela Laganà, Dario
Cosimo Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio;
CodiceFiscale_1
resistente
All'udienza del 30 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore 12,30 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2024, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato in data 12.12.2022 domanda di pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici DL. 4/2019, rigettata con provvedimento del 17.01.2023 per carenza del requisito contributivo di almeno 1820 contributi settimanali giornalieri, risultando all'Ente complessivamente nel periodo dal 01/01/1975 al 31/12/2019 n. 1638 contributi settimanali giornalieri.
Avverso il provvedimento di reiezione la ricorrente in data 28.04.2023 proponeva ricorso al
IT CI , senza esito. CP_1
Argomentava la illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di pensione essendo l'istituto incorso in errore per non aver calcolato tutta la contribuzione, anche figurativa, maturata dalla ricorrente in qualità di bracciante agricola.
Reputando di possedere i requisiti contributivi e anagrafici richiesti dalla legge 23.08.2004 n.
243, per accedere al pensionamento anticipato previsto per le lavoratrici, adiva l'intestato
Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare: a) il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici ai sensi del D.L. 4/2019, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12.12.2022, o dalla data successiva eventualmente accertata;
b) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla liquidazione e pagamento del corrispondente trattamento pensionistico di anzianità con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici, con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla data successiva eventualmente accertata al soddisfo;
c) condannare l' convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con CP_2
distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
CP_ L' costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, rilevandone l'infondatezza per non aver la lavoratrice esercitato l'opzione prevista dalla legge e per la non sussistenza del requisito contributivo potendo la ricorrente vantare, nel periodo dal 01/01/1975 al 31/12/2019,
2 solo 1638 settimane utili al diritto accreditati nella gestione dei lavoratori dipendenti, in luogo dei 1820 contributi settimanali richiesti.
Ribadiva che tale calcolo doveva essere effettuato al netto di disoccupazione e malattia.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Quanto al rilievo che l'accesso alla prestazione è condizionato dall'esercizio dell'opzione del sistema di calcolo contributivo si osserva che non è richiesta la presentazione da parte della lavoratrice di una formale dichiarazione di “opzione” per il sistema di calcolo contributivo del trattamento pensionistico.
Si evidenzia, infatti, che la ricorrente ha presentato DOMANDA DI PENSIONE DI
ANZIANITA' CON CALCOLO CONTRIBUTIVO SPERIMENTALE CP_3
4/2019; può ben ritenersi, dunque, che la domanda di pensione ai sensi della norma implichi automaticamente la scelta da parte della richiedente di avere una pensione integralmente calcolata con il sistema contributivo atteso che il suddetto calcolo è condizione della domanda.
In definitiva, in cambio dell'anticipo nell'uscita dall'impiego, la lavoratrice acconsente al ricalcolo della pensione col sistema integralmente contributivo, che, in termini economici, può risultare penalizzante basandosi sull'età pensionabile e sui versamenti accreditati e rivalutati nella posizione previdenziale dell'iscritto , con esclusione dei migliori redditi CP_1
conteggiati con il sistema di calcolo retributivo.
Quanto alla sussistenza del requisito contributivo, è stata disposta CTU contabile e, in esito al deposito della relazione, all'udienza odierna la causa è decisa.
La consulente d'ufficio, dott.ssa ha redatto la relazione richiamando la Persona_1
normativa di riferimento: Legge 23 agosto 2004 n. 2431 e DL 4/2019 e illustrando i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un versamento contributivo pari o superiore a trentacinque anni.
Ha esaminato la documentazione allegata al ricorso, illustrando il metodo di calcolo utilizzato.
Inviata la bozza di relazione alle parti, non riceveva osservazioni critiche.
Concludeva l'ausiliare che la Sig.ra ha maturato il requisito contributivo di Parte_1
1.838 contributi settimanali utili per accedere alla pensione di anzianità/anticipata con calcolo contributivo sperimentale per lavoratrici nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo
FPLD, risultando 1838 contributi settimanali, superiori al requisito minimo di 1820 contributi settimanali.
3 L'ausiliare si è correttamente attenuto al quesito postogli, esponendo i criteri metodologici seguiti, indicando i riferimenti normativi, allegando alla relazione lo schema di calcolo con evidenza del dato contributivo utile per il diritto.
Il procedimento seguito dal CTU, in assenza di rilievi delle parti che non hanno mosso contestazioni, appare tecnicamente e giuridicamente corretto e le conclusioni cui è giunto sono condivise dal giudice.
La sussistenza del requisito anagrafico non risulta contestato.
Il ricorso, pertanto, va accolto con riconoscimento del diritto con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso;
Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici ai sensi del D.L. 4/2019, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12.12.2022; condanna l' al pagamento del corrispondente trattamento pensionistico di anzianità con CP_1
calcolo contributivo sperimentale lavoratrici, con decorrenza dalla domanda amministrativa condanna l' convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, CP_2 liquidate in € 2.697,00, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell . CP_1
Palmi, 30 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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