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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10514/2025 del R.G. Tra
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Marrazzo;
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il
[...] riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
1 Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato - da intendersi qui integralmente richiamato - ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “…ESAME CLINICO Facies composita. Sufficientemente lucida ed orientata nel tempo e nello spazio. Cute rosea, normoidratata;
mucose rosee, normoidratate e normoirrorate. Sottocutaneo normorappresentato. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Stazioni linfoghiandolari superficiali clinicamente indenni. CAPO = Normali i rapporti cranio-facciali; assenza di lesioni a carico del cuoio capelluto, del volto e dei muscoli mimici. Digitopressione non dolente sui seni paranasali. All'esame del cavo orale, lingua normoepitelizzata, umida, mobile, in asse. COLLO = Normoconformato. Assenza di alterazioni a carico dei vasi sanguigni della regione. APPARATO CARDIOVASCOLARE = Cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla II Classe NYHA. Assenza di pulsazioni anomale e bozze precordiali. Aia cardiaca nei limiti. Toni cardiaci puri, ritmici e pause libere da soffi. Pressione arteriosa omerale bilaterale, in posizione clinostatica: max. 130 / min. 80 mmHg. Frequenza cardiaca centrale e periferica: 72 battiti al minuto primo a riposo, ritmico. Polsi periferici fisiologici nei punti di repere. Sistema venoso superficiale apparentemente indenne. APPARATO RESPIRATORIO = Conformazione toracica cilindro-conica. F.V.T. normotrasmesso;
MV fisiologico. Frequenza respiratoria a riposo: 16 al minuto primo. ADDOME = Addome trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda su tutti i quadranti;
assenza di marezzamenti venosi, ernie e masse patologiche palpabili. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Organi ipocondriaci apparentemente nei limiti fisiologici. Segno di Murphy negativo. APPARATO = Logge renali apparentemente indenni. Manovra del Giordano Parte_2 negativa bilateralmente. Punti ureterali superiori e medi indolenti. Assenza di globo vescicale. APPARATO OSTEO-ARTICOLARE = Artrosi polidistrettuale ad impegno funzionale di grado moderato in protesizzazione ginocchia bilateralmente. Deambulazione e passaggi posturali autonomi con appoggio monolaterale. Lieve dolenzia alla digitopressione delle apofisi spinose del rachide. Lievemente limitati i movimenti articolari del rachide. Non dolenti i punti di degli sciatici. Pt_3
ESAME NEUROLOGICO = Le pupille, isocoriche ed isocicliche, sono normoreagenti al riflesso fotomotore diretto ed a quello consensuale nell'occhio controlaterale. Assenza di nistagmo spontaneo e di troclea dentata.
2 Lievi oscillazioni alla prova di Romberg. assente. CP_2
Riflessi tendinei ed osteo-periostei ubiquitariamente normo-elicitabili e simmetrici. Presenza di riflessi cutanei normali;
assenti riflessi di difesa e riflessi cutanei normali. Forza e sensibilità ai limiti della norma per l'età. ORGANI DI SENSO = Udito: nella norma per l'età. Vista: nella norma per l'età. ESAME PSICHIATRICO = Depressione del tono dell'umore. Sufficientemente lucida, collaborante al dialogo ed orientata nel tempo e nello spazio. Tendenza al pianto. Facies composita con espressione emotiva non sempre in sintonia con i contenuti del colloquio. Proprietà di linguaggio in linea con il grado socio-scolare. Associazioni critiche e spirito d'iniziativa sufficienti. Affettività apparentemente organizzata nelle sue componenti generali. Mediocre controllo dell'emotività e degli istinti fondamentali. In rapporto all'età, al sesso ed al tipo costituzionale, null'altro di patologicamente rilevante, sul piano clinico, a carico di altri apparati e sistemi organici. DOCUMENTAZIONE SANITARIA ACQUISITA E DEGNA DI NOTA Si presume che eventuali discordanze tra quanto riportato nella documentazione in Atti e quanto rilevato in occasione del mio esame obiettivo siano da attribuire a fugaci variazioni in senso migliorativo o peggiorativo del quadro clinico. Tali variazioni non rappresentano oggetto di studio del caso in esame (fondato sulla valutazione di patologie croniche o sub-croniche) e per tale motivo solo la seguente documentazione è ritenuta degna di nota e/o utile ai fini della valutazione finale e, limitatamente alle possibilità tecniche dello scrivente, non critiche in termini di congruità, provenienza ed attendibilità salvo specifiche.
- Verbale ASL per l'accertamento dell'invalidità civile (data visita 11/05/2024): “[…] Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. (L. 509/88. 124/98) grave 100%”
- Prescrizione deambulatore del 08/05/2024
- Visita ortopedica del 08/05/2024 ASL NA2 Nord: “Esiti di intervento di artroprotesi del ginocchio destro e sinistro […] Grave difficoltà deambulatoria con progressione a piccoli passi e per brevi tratti. Utile deambulatore con appoggio ascellare”
- RMN spalla destra del 30/09/2022: “fenomeni artrosico-degenerativi avanzati a carico dell'articolazione […] lesione completa dei tendini della cuffia (sovra e sottospinato)”
- Dimissione ospedaliera del 29/06/2022: “Asportazione di ganglio artrogeno acromionclaveare dx”
- Relazione ortopedica del 28/03/2018: “Severa gonartrosi sx impianto protesi totale gn sx” CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE Cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla II Classe NYHA. Artrosi polidistrettuale ad impegno funzionale di grado moderato in protesizzazione ginocchia bilateralmente. Depressione del tono dell'umore. Sufficientemente lucida, collaborante al dialogo ed orientata nel tempo e nello spazio, tendenza al pianto. Deambulazione e passaggi posturali autonomi con appoggio monolaterale. VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Scopo dell'attuale consulenza tecnica, dopo aver accertate le infermità da cui è affetta la ricorrente, è quello di verificare se, a causa delle medesime, sia permanentemente e totalmente inabile con
“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in
3 grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua”, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11/02/1980 n° 18 e successive modifiche ed integrazioni. La richiamata Legge n° 18 / 1980 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, ai sensi degli articoli 2 e 12 della Legge 30/03/1971 n° 118, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua. Tale disposto è stato riconfermato dall' articolo 1, comma 2, della Legge 21/12/1988 n° 508. A tenore dell'articolo 6 del D. Lgs. 23/11/1988 n° 509, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, devono essere considerati invalidi civili anche i cittadini ultrasessantacinquenni allorchè presentino difficoltà persistenti allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della loro età. Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico–cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato da “Cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla II Classe NYHA. Artrosi polidistrettuale ad impegno funzionale di grado moderato in protesizzazione ginocchia bilateralmente. Depressione del tono dell'umore. Sufficientemente lucida, collaborante al dialogo ed orientata nel tempo e nello spazio, tendenza al pianto. Deambulazione e passaggi posturali autonomi con appoggio monolaterale.”. In sede di valutazioni medico-legali il quadro patologico da cui è affetta è tale da rendere Pt_1
“Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
[...] compiti propri della sua età (L509/88.124/98) medio-grave 100%” diritto all'indennità di Pt_4 accompagnamento essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e deambulare autonomamente, confermando quanto già espresso dalla Commissione Medica di Prima Istanza. Tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (25/03/2024) … CONCLUSIONI
nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Campanella n.3, è affetta da “Cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla II Classe NYHA. Artrosi polidistrettuale ad impegno funzionale di grado moderato in protesizzazione ginocchia bilateralmente. Depressione del tono dell'umore. Sufficientemente lucida, collaborante al dialogo ed orientata nel tempo e nello spazio, tendenza al pianto. Deambulazione e passaggi posturali autonomi con appoggio monolaterale”.
1) Per effetto delle predette infermità, è da ritenersi “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L509/88.124/98) grave 100%” SENZA diritto all'indennità di accompagnamento essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e deambulare autonomamente.
2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (25/03/2024)”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
4 Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto deve dichiararsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento Persona_1 di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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