Art. 3. Istituzione capitolo nei bilanci comunali 1. I proventi dell'imposta sulla pubblicita' riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalita' stabilite dall' art. 3 della legge 14 luglio 1993, n. 235 , e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale, ai sensi del citato art. 3.
Nota all' art. 3 :
- L' art. 3 della legge n. 235/1993 e' cosi' formulato:
"Art. 3 (Destinazione delle risorse). - 1. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicita' di cui all'art. 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprieta', aperti al pubblico, nonche' nelle strutture urbane".
Nota all' art. 3 :
- L' art. 3 della legge n. 235/1993 e' cosi' formulato:
"Art. 3 (Destinazione delle risorse). - 1. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicita' di cui all'art. 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprieta', aperti al pubblico, nonche' nelle strutture urbane".