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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2912/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2912 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 13.12.2024 previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Rosignano Marittimo via dei Parte_1 C.F._1
Cipressi n. 56, presso lo studio dell'avv. Gessica Sartini che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Caterina Farinelli, come da procura in atti
- attrice opponente
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa via San Lorenzo CP_1 C.F._2
n. 23 presso lo studio dell'avv. Federica Ciardelli che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Paolo Vitali, come da procura in atti
- convenuto opposto
Oggetto: “Opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 9.9.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in data 26.09.2023, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole da in data CP_1
09.09.2023 e avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma di € 23.736,79 oltre spese.
Precisato che il pagamento di detta somma veniva intimato in ragione della pronuncia di condanna al risarcimento del danno di cui alla sentenza del Tribunale di Pisa n. 1026 del 08.08.2023, la difesa dell'opponente contestava il quantum risultante all'atto di precetto, eccependo: - l'errata quantificazione degli interessi legali, che la controparte aveva fatto decorrere dal verificarsi del fatto illecito anziché dalla pronuncia della sentenza, quale momento in cui il credito sarebbe divenuto effettivamente certo ed esigibile;
- l'errata quantificazione dei compensi legali per l'atto di precetto, indebitamente calcolati secondo valori massimi anziché medi.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva della Parte_1
sentenza n. 1026/2023 e che fosse dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa di costituzione del 30.11.2023 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'integrale rigetto dell'opposizione.
La difesa di parte opposta, in particolare, ribadiva la correttezza dell'importo indicato in precetto, allegando: - che il credito risarcitorio derivava da fatto illecito e il dies a quo per il calcolo degli interessi doveva, pertanto, correttamente individuarsi nel giorno della verificazione dell'illecito; - che i compensi professionali secondo valori massimi erano giustificati dal fatto che il valore del precetto era quasi pari al massimo dello scaglione di valore di riferimento (€ 5.200 - € 26.000).
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto opposto veniva rigettata con ordinanza del 12.02.2024.
Quindi la causa, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. e in esito all'udienza cartolare del
12.9.2024, veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 13.12.2024.
Merito della lite
E' pacifico (art. 115 c.p.c.) che l'atto di precetto opposto sia fondato sulla sentenza di questo
Tribunale n. 1026 del 08.08.2023.
Oggetto del contendere, a ben vedere, è solo il quantum della somma precettata, atteso che la difesa dell'opponente, salva una generica manifestazione di intenti circa l'impugnazione del predetto titolo esecutivo, non ha dimostrato né prodotto alcunché a riguardo.
Per contro, la difesa di parte opposta ha dedotto il passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
La posizione debitoria dell'opponente deve, pertanto, ritenersi accertata sotto il profilo dell'an debeatur, nella presente sede essendo stata addotta, quale motivo di opposizione, l'errata quantificazione degli interessi legali e dei compensi professionali per la redazione dell'atto di precetto.
Delimitato così il thema decidendum, ritiene questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, di conseguenza, essere disattesa.
Quanto al primo motivo di opposizione, risulta per tabulas (doc. 2 dell'opponente) che, in esito al giudizio RG 366/2019, il Tribunale di Pisa ha condannato -tra gli altri- al risarcimento Parte_1 del danno cagionato a In particolare, l'esame della parte motiva della menzionata CP_1
sentenza consente di rilevare che la stata condannata al risarcimento del danno anzidetto a Pt_1
titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c.. Dunque, quella operata in sentenza altro non è se non la liquidazione di un debito di valore.
Quest'ultimo, come noto, non ha, almeno in origine, natura pecuniaria e diviene tale solo previa liquidazione del danno, quale operazione tesa a individuare, per equivalente, l'entità della lesione del proprio diritto subita dal danneggiato, al tempo in cui si è verificata. Ora, atteso che tale liquidazione deve essere effettuata con riferimento all'epoca del verificarsi dell'evento lesivo, la somma così individuata deve essere maggiorata degli interessi tesi a
“reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione” (Cass. Civ. sentenza n. 19063 del
05/07/2023), oltre a dover essere rivalutata all'attualità.
E, in effetti, il dispositivo della sentenza costituente il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il precetto oggetto della presente opposizione riporta la condanna della al Pt_1 risarcimento del danno per € 19.433,25 “oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Ciò posto, l'evento lesivo, nel caso di specie, coincide con il deposito dell'attestazione di abitabilità
e della certificazione di conformità delle opere al progetto di ristrutturazione, che l'odierna opponente risulta aver effettuato il 22.07.2008.
Pertanto rettamente l'odierno opposto ha quantificato l'ammontare degli interessi individuando il dies
a quo di decorrenza di questi ultimi nella suddetta data del 22.07.2008.
Circa, altresì, il secondo motivo di opposizione, ne va evidenziarne la genericità, oltreché
l'infondatezza.
Infatti l'opponente, pur eccependo l'errata scelta dei valori massimi in luogo di quelli medi, non adduce argomenti a sostegno di tale doglianza. Non può, invero, costituire parametro per la liquidazione secondo valori medi il fatto che questi ultimi siano quelli presi in esame dalla succitata sentenza. Infatti, in occasione della pronuncia di quest'ultima, lo scaglione di valore e i parametri presi a riferimento per la liquidazione delle spese attenevano all'attività processuale svolta, al valore del decisum e, in sintesi, all'attività del legale in quella specifica sede giurisdizionale. Nel caso dell'atto di precetto, invece, si è al di fuori del giudizio di cognizione e, stante il valore dell'atto in questa sede opposto (oltre € 23.000,00, assai più prossimo a quello massimo -€ 26.000,00- che a quello minimo -€ 5.201,00- dello scaglione di riferimento), la liquidazione dei compensi secondo valori massimi appare congrua.
Per tutte le suesposte ragioni, l'opposizione in esame deve essere rigettata in toto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
I) RESPINGE l'opposizione proposta, da nei confronti dell'atto di precetto Parte_1
notificatole, da in data 9.9.2023; CP_1 II) CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in €
1.700,00 per competenze, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
III) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 6.2.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza