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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/09/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1956/2024 del R.G. avente ad oggetto richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata con domanda congiunta da nata Parte_1
a HE (Germania) il 10.06.1980, C.F. e nato a C.F._1 Parte_2
RI (Cz) il 5.01.1968, C.F. , rappresentati e difesi, come da C.F._2
procura in atti, dall'avv. Isaia Rosato ed elettivamente domiciliati in NO (Av) alla via C.
Modestino n. 154;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pm
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 5.08.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale e, decorso il termine di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con sentenza del 5.12.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso come integrate e precisate all'udienza dell'11.11.2024 ed è stato disposto il prosieguo del giudizio per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 14.07.2025 le parti, comparse personalmente, hanno richiamato integralmente le condizioni indicate ed omologate in fase di separazione.
Orbene, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta. Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
1/2 legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione. In ordine alle condizioni di divorzio, il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 9.04.2007 alle condizioni di cui al ricorso integrate all'udienza dell'11.11.2024; Parte_2
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2