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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7173 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29284/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29284/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUFFATTI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALLONI DANIELE ( ), elettivamente domiciliato in FORO C.F._2
BUONAPARTE N. 68 20121 MILANO presso il difensore avv. MUFFATTI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENI MAIA Controparte_1 C.F._3
MARIA EUGENIA elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 20121 MILANO presso il difensore avv. RENI MAIA MARIA EUGENIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi: in via principale: accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare la revocazione per sopravvenienza di figli della donazione indiretta, effettuata dal Signor in favore della Signora Parte_1 CP_1
, della quota del 50% dell'immobile di Ruvo di Puglia (BA), Via Fratelli Carrante nn. 12/14,
[...] censito al Catasto Fabbricati al foglio 27 part. 699 sub. 1 (piano terra) e part. 699 sub. 2 (piano 1 e 2), avvenuta mediante compravendita a rogito del Notaio Avv. Ignazio Ancona, registrato in data 27 ottobre 2004 ai nn. 42362/6695, e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione Controparte_1 della quota del 50% di detto immobile in favore del Signor , con ogni conseguente Parte_1
pagina 1 di 7 statuizione di legge in merito alla intestazione della suddetta quota al Signor ed ordine Parte_1 di trascrizione della sentenza presso i competenti Registri Immobiliari ovvero, in subordine, alla corresponsione in favore dell'attore di una somma equivalente al valore del bene stesso.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
Nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, con condanna del Sig. ex art. 96 c.p.c. Pt_1
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Motivazione
Con atto di compravendita del 25 ottobre 2004, e acquistavano, per la Parte_1 Controparte_1 quota di 50% ciascuno, un immobile sito a Ruvo di Puglia (BA) per il prezzo di 70.000 euro. Il prezzo veniva interamente corrisposto dal sig. , il quale provvedeva anche al pagamento delle rate di Pt_1 mutuo contratte per l'acquisto.
In data 11 giugno 2005, i sig.ri e contraevano matrimonio e dalla predetta unione Pt_1 CP_1 nascevano due figli: (2007) e (2009). Nel 2017 i coniugi si separavano e in data 5 Persona_1 Per_2 marzo 2020 nasceva , figlio del sig. e della nuova compagna, la sig.ra Persona_3 Pt_1 Per_4
[...]
L'attore, avendo integralmente pagato il prezzo dell'acquisto dell'immobile, conveniva nel 2018 la sig.ra innanzi al Tribunale di Trani per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva CP_1 dell'immobile ovvero, in subordine, la condanna della convenuta alla restituzione della metà del prezzo versato e la divisione giudiziale del bene.
La sig.ra si costituiva in giudizio contestando le domande e chiedendo che fosse accertata la CP_1 natura di donazione indiretta della cointestazione del bene, disposta dal in suo favore. Con Pt_1 sentenza n. 1247/2022 del 17 agosto 2022, il Tribunale di Trani riconosceva che la somma di denaro per l'acquisto dell'immobile era stata versata interamente dal sig. ma che la scelta di Pt_1 cointestare lo stesso alla futura moglie costituiva una donazione indiretta, in quanto sorretta da spirito di liberalità. Il Giudice, per tali motivi, accertava con sentenza non definitiva la contitolarità dell'immobile in capo ai signori e , per la quota del 50% ciascuno, disponendone la Pt_1 CP_1 divisione giudiziale. pagina 2 di 7 Nel prosieguo del giudizio, il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione mediante vendita delegata, nominando un professionista incaricato delle relative operazioni. La procedura, tuttavia, subiva un arresto perché il sig. non versava il fondo spese richiesto, né provvedeva agli Pt_1 ulteriori adempimenti (trascrizione della domanda giudiziale e notifica dell'ordinanza di vendita alla banca mutuante). In data 10 marzo 2023, il sig. depositava un atto di rinuncia alla domanda di Pt_1 divisione ed alle domande connesse, cui la sig.ra si opponeva. Il Tribunale di Trani, con CP_1 provvedimento del 28 aprile 2023, rigettava la rinuncia per mancanza di accettazione della controparte.
Successivamente, con atto di citazione notificato nell'agosto 2023, il sig. conveniva la sig.ra Pt_1
dinanzi a questo Tribunale, chiedendo la revocazione della donazione indiretta dell'immobile CP_1 sito a Ruvo di Puglia (BA) ex art. 803 cc, sul presupposto della sopravvenuta nascita del figlio Per_3
[...]
La domanda attorea deve essere accolta, in quanto fondata.
Ai sensi dell'art. 803 c.c., le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli al tempo della donazione possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio. L'azione deve essere esercitata entro cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio (art. 804 c.c.).
La Corte costituzionale con la sentenza n. 250/2000 ha precisato che la revocazione ex art. 803 cc trova fondamento nell'esigenza di consentire al donante una rivalutazione della perdurante opportunità della donazione alla luce della nuova situazione familiare venutasi a creare. In particolare, la Corte precisa che la norma si fonda “sulla base di una valutazione legale tipica di un particolare fatto, potenzialmente idoneo – anche secondo il comune sentire – ad incidere sullo spirito di liberalità manifestatosi nell'atto di donazione posto in essere quando il donante non aveva figli o non sapeva di averli”. L'art. 804 cc fissa un termine di decadenza destinato a decorrere nuovamente in caso di nascite successive fin alla morte del donante, allo scopo di consentire di riconsiderare ad ogni nascita l'opportunità della liberalità al mutare delle condizioni.
L'applicazione dell'istituto in commento è subordinata ad un duplice presupposto. Anzitutto, è necessario che il donante non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti al momento della donazione. Inoltre, deve verificarsi la sopravvenuta nascita di un figlio o di un discendente.
Nel caso di specie, al momento della donazione (2004), il sig. non aveva figli. I figli Pt_1 Per_1
(2007) e (2009) sono nati successivamente, ma il relativo termine di cinque anni è ormai
[...] Per_2 decorso. Diversamente, con la nascita di (5 marzo 2020), si è aperto un nuovo termine Persona_3 quinquennale che è scaduto nel marzo 2025. L'azione introdotta nell'agosto 2023 deve quindi ritenersi proposta tempestivamente.
pagina 3 di 7 Inoltre, l'art. 809 cc estende alle donazioni indirette le norme sulla revocazione, sicché non vi è dubbio che la liberalità realizzata nel 2004 rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 803 cc.
Ciò considerato, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta, secondo cui la domanda attorea sarebbe inammissibile in quanto costituente “abuso del processo”. In particolare, la difesa della sig.ra osserva che il sig. , anziché impugnare la sentenza che accertava la donazione CP_1 Pt_1 indiretta, l'avrebbe di fatto avallata chiedendo che venisse sciolta la comunione tra gli ex coniugi e disposta la vendita giudiziale. Secondo la convenuta, non è pertanto consentito all'attore mutare oggi radicalmente posizione, agendo per la revocazione della donazione. In particolare, la convenuta asserisce che trattasi di un “comportamento processualmente scorretto, temerario e indebitamente ostruzionistico”.
Secondo la giurisprudenza, l'abuso del processo si configura quando un potere processuale viene esercitato per finalità o con modalità difformi da quelle tipiche, in assenza di un interesse giuridicamente rilevante e con pregiudizio per la controparte. La vicenda in esame è estranea ad una ipotesi di abuso, in quanto la pretesa azionata è stata attivata nel perseguimento della sua finalità tipica, ossia ottenere la revocazione di un atto di liberalità considerata la sopravvenuta nascita di un figlio.
Non vi è dunque sviamento della funzione tipica dello strumento della revocazione, bensì esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge.
Appare più corretto ricondurre le deduzioni della convenuta al divieto di cd. venire contra factum proprium, il quale riguarda una contraddizione nella condotta idonea a ledere l'affidamento della controparte. In base a tale principio, non è consentito tenere un comportamento processuale contraddittorio che frustri il legittimo affidamento maturato dalla controparte sulla base della condotta precedentemente tenuta.
I due concetti – abuso del processo e divieto di cd. venire contra factum proprium – presentano profili di contiguità, in quanto entrambi trovano fondamento nel generale dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cc, ma devono essere tenuti distinti. Nel caso di specie, sebbene la difesa della sig.ra qualifichi la condotta dell'attore come abuso del processo, le argomentazioni svolte si CP_1 ricollegano piuttosto al divieto di cd. venire contra factum proprium.
Quello che si contesta, infatti, è che il sig. avrebbe lasciato proseguire e di fatto avallato la Pt_1 divisione giudiziale dell'immobile fino al 2022, per poi cambiare rotta nel 2023. In tal modo, la difesa contesta che l'attore avrebbe ingenerato e consolidato nell'odierna convenuta l'affidamento sulla stabilità degli effetti della donazione indiretta e sulla prosecuzione della procedura divisoria.
pagina 4 di 7 Inquadrata l'eccezione nei termini che precedono, occorre verificare se la condotta del sig. Pt_1 integri una violazione del dovere di buona fede ex art. 1175 cc, sotto il profilo della contraddittorietà del comportamento (divieto di cd. venire contra factum proprium).
Tale eccezione sollevata dalla parte convenuta non deve essere accolta.
In primo luogo, occorre considerare che sin dall'atto introduttivo del giudizio di Trani del 2018, l'attore aveva chiesto in via principale l'accertamento della proprietà esclusiva dell'immobile, formulando la domanda di divisione soltanto in via subordinata. Ciò dimostra come egli non abbia mai inteso riconoscere la sussistenza di un diritto di proprietà in capo alla convenuta, la quale non poteva dunque maturare alcun affidamento in tal senso.
In secondo luogo, la revocazione ex art. 803 c.c. costituisce un'azione autonoma di merito e non un'eccezione processuale. Pertanto, la revocazione non avrebbe potuto essere introdotta in sede di appello contro la sentenza di Trani, poiché l'art. 345 c.p.c. vieta la proposizione di domande nuove nel giudizio di impugnazione. L'unica via percorribile era pertanto quella dell'instaurazione di un autonomo giudizio, come correttamente fatto dall'attore.
Ancora, va evidenziato che, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 1247/2022, l'attore, con note difensive depositate il 7 ottobre 2022, faceva espressa riserva di impugnazione e, contestualmente, insisteva nelle domande residue. Una simile dichiarazione, lungi dal costituire adesione al decisum, rappresenta un comportamento inequivocabile di non accettazione del contenuto della pronuncia.
Il fatto che l'attore non ha poi coltivato l'impugnazione non consente di ravvisare alcun atto di acquiescenza. Al contrario, la condotta processuale dell'attore, che si è tradotta nella riserva di impugnazione e nella successiva proposizione della presente domanda di revocazione, conferma la volontà costante di contestare l'attribuzione patrimoniale in favore della convenuta.
A ciò si aggiunga che, dopo aver ricevuto l'incarico per le operazioni di vendita in data 18 ottobre
2022, l'avv. Antonio Strignano chiedeva alle parti il pagamento del fondo spese. Inoltre, lo stesso chiedeva al sig. di provvedere alla trascrizione della domanda di vendita e alla notifica Pt_1 dell'ordinanza di vendita alla banca mutuante. Nonostante la richiesta di cui sopra, il sig. non Pt_1 ha provveduto, né a versare la propria quota parte di fondo spese, né a trascrivere la domanda, né infine ad informare dell'ordinanza di vendita la banca mutuante.
Successivamente, in data 10 marzo 2023 il sig. depositava un atto con cui dichiarava di voler Pt_1 rinunciare alla domanda di divisione e, pochi mesi più tardi, introduceva l'odierno giudizio di revocazione innanzi al Tribunale di Milano.
pagina 5 di 7 Tale sequenza processuale dimostra che l'attore non ha “avallato” la sentenza del Tribunale di Trani ma al contrario ha mantenuto una condotta di contestazione, prima riservandosi di impugnarla, e poi omettendo di collaborare all'attuazione della vendita giudiziale.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che l'attore abbia aderito alla sentenza di Trani, e conseguentemente non può essere accolta l'eccezione di abuso del processo (rectius, divieto di cd. venire contra factum proprium) sollevata dalla convenuta.
La domanda attorea deve pertanto essere accolta, essendo integrati tutti i presupposti normativi e risultando la stessa tempestiva rispetto al termine di cui all'art. 804 c.c.
La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di intestazione ad un terzo di un bene acquistato con denaro proprio del disponente, si ha donazione indiretta dell'immobile e non donazione diretta del denaro impiegato per l'acquisto. Pertanto, la restituzione deve avere ad oggetto la quota di immobile e non il denaro (Cass. Civile, sez. II, n. 29924 del 2020).
Ne deriva che la sig.ra deve essere condannata alla restituzione al sig. della quota del CP_1 Pt_1
50% di proprietà dell'immobile sito in Ruvo di Puglia (BA), Via Fratelli Carrante nn. 12/14, ai sensi e per gli effetti dell'art. 807 c.c..
La presente sentenza è soggetta ad annotazione nei Registri Immobiliari ex lege e non necessita di ordine del Giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso tra € 26.001 e 52.000 e con la riduzione del compenso per le fasi istruttoria e decisoria stante la natura documentale della causa e la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) revoca la donazione indiretta effettuata da in favore di della quota Parte_1 Controparte_1 del 50% della proprietà dell'immobile sito in Ruvo di Puglia (BA), Via Fratelli Carrante nn. 12/14, censito al Catasto Fabbricati al foglio 27 part. 699 sub. 1 (piano terra) e part. 699 sub. 2 (piano 1 e 2), avvenuta mediante compravendita a rogito del Notaio Avv. Ignazio Ancona, registrato in data 27 ottobre 2004 ai nn. 42362/6695, e, per l'effetto, condanna alla restituzione della quota Controparte_1 del 50% della proprietà di detto immobile in favore di;
Parte_1
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 5.261,00 per compenso, € 557,70 per spese anticipate, oltre 15% spese forf., i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 6 di 7 Milano, 26 settembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29284/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUFFATTI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALLONI DANIELE ( ), elettivamente domiciliato in FORO C.F._2
BUONAPARTE N. 68 20121 MILANO presso il difensore avv. MUFFATTI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENI MAIA Controparte_1 C.F._3
MARIA EUGENIA elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 20121 MILANO presso il difensore avv. RENI MAIA MARIA EUGENIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi: in via principale: accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare la revocazione per sopravvenienza di figli della donazione indiretta, effettuata dal Signor in favore della Signora Parte_1 CP_1
, della quota del 50% dell'immobile di Ruvo di Puglia (BA), Via Fratelli Carrante nn. 12/14,
[...] censito al Catasto Fabbricati al foglio 27 part. 699 sub. 1 (piano terra) e part. 699 sub. 2 (piano 1 e 2), avvenuta mediante compravendita a rogito del Notaio Avv. Ignazio Ancona, registrato in data 27 ottobre 2004 ai nn. 42362/6695, e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione Controparte_1 della quota del 50% di detto immobile in favore del Signor , con ogni conseguente Parte_1
pagina 1 di 7 statuizione di legge in merito alla intestazione della suddetta quota al Signor ed ordine Parte_1 di trascrizione della sentenza presso i competenti Registri Immobiliari ovvero, in subordine, alla corresponsione in favore dell'attore di una somma equivalente al valore del bene stesso.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
Nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, con condanna del Sig. ex art. 96 c.p.c. Pt_1
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Motivazione
Con atto di compravendita del 25 ottobre 2004, e acquistavano, per la Parte_1 Controparte_1 quota di 50% ciascuno, un immobile sito a Ruvo di Puglia (BA) per il prezzo di 70.000 euro. Il prezzo veniva interamente corrisposto dal sig. , il quale provvedeva anche al pagamento delle rate di Pt_1 mutuo contratte per l'acquisto.
In data 11 giugno 2005, i sig.ri e contraevano matrimonio e dalla predetta unione Pt_1 CP_1 nascevano due figli: (2007) e (2009). Nel 2017 i coniugi si separavano e in data 5 Persona_1 Per_2 marzo 2020 nasceva , figlio del sig. e della nuova compagna, la sig.ra Persona_3 Pt_1 Per_4
[...]
L'attore, avendo integralmente pagato il prezzo dell'acquisto dell'immobile, conveniva nel 2018 la sig.ra innanzi al Tribunale di Trani per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva CP_1 dell'immobile ovvero, in subordine, la condanna della convenuta alla restituzione della metà del prezzo versato e la divisione giudiziale del bene.
La sig.ra si costituiva in giudizio contestando le domande e chiedendo che fosse accertata la CP_1 natura di donazione indiretta della cointestazione del bene, disposta dal in suo favore. Con Pt_1 sentenza n. 1247/2022 del 17 agosto 2022, il Tribunale di Trani riconosceva che la somma di denaro per l'acquisto dell'immobile era stata versata interamente dal sig. ma che la scelta di Pt_1 cointestare lo stesso alla futura moglie costituiva una donazione indiretta, in quanto sorretta da spirito di liberalità. Il Giudice, per tali motivi, accertava con sentenza non definitiva la contitolarità dell'immobile in capo ai signori e , per la quota del 50% ciascuno, disponendone la Pt_1 CP_1 divisione giudiziale. pagina 2 di 7 Nel prosieguo del giudizio, il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione mediante vendita delegata, nominando un professionista incaricato delle relative operazioni. La procedura, tuttavia, subiva un arresto perché il sig. non versava il fondo spese richiesto, né provvedeva agli Pt_1 ulteriori adempimenti (trascrizione della domanda giudiziale e notifica dell'ordinanza di vendita alla banca mutuante). In data 10 marzo 2023, il sig. depositava un atto di rinuncia alla domanda di Pt_1 divisione ed alle domande connesse, cui la sig.ra si opponeva. Il Tribunale di Trani, con CP_1 provvedimento del 28 aprile 2023, rigettava la rinuncia per mancanza di accettazione della controparte.
Successivamente, con atto di citazione notificato nell'agosto 2023, il sig. conveniva la sig.ra Pt_1
dinanzi a questo Tribunale, chiedendo la revocazione della donazione indiretta dell'immobile CP_1 sito a Ruvo di Puglia (BA) ex art. 803 cc, sul presupposto della sopravvenuta nascita del figlio Per_3
[...]
La domanda attorea deve essere accolta, in quanto fondata.
Ai sensi dell'art. 803 c.c., le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli al tempo della donazione possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio. L'azione deve essere esercitata entro cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio (art. 804 c.c.).
La Corte costituzionale con la sentenza n. 250/2000 ha precisato che la revocazione ex art. 803 cc trova fondamento nell'esigenza di consentire al donante una rivalutazione della perdurante opportunità della donazione alla luce della nuova situazione familiare venutasi a creare. In particolare, la Corte precisa che la norma si fonda “sulla base di una valutazione legale tipica di un particolare fatto, potenzialmente idoneo – anche secondo il comune sentire – ad incidere sullo spirito di liberalità manifestatosi nell'atto di donazione posto in essere quando il donante non aveva figli o non sapeva di averli”. L'art. 804 cc fissa un termine di decadenza destinato a decorrere nuovamente in caso di nascite successive fin alla morte del donante, allo scopo di consentire di riconsiderare ad ogni nascita l'opportunità della liberalità al mutare delle condizioni.
L'applicazione dell'istituto in commento è subordinata ad un duplice presupposto. Anzitutto, è necessario che il donante non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti al momento della donazione. Inoltre, deve verificarsi la sopravvenuta nascita di un figlio o di un discendente.
Nel caso di specie, al momento della donazione (2004), il sig. non aveva figli. I figli Pt_1 Per_1
(2007) e (2009) sono nati successivamente, ma il relativo termine di cinque anni è ormai
[...] Per_2 decorso. Diversamente, con la nascita di (5 marzo 2020), si è aperto un nuovo termine Persona_3 quinquennale che è scaduto nel marzo 2025. L'azione introdotta nell'agosto 2023 deve quindi ritenersi proposta tempestivamente.
pagina 3 di 7 Inoltre, l'art. 809 cc estende alle donazioni indirette le norme sulla revocazione, sicché non vi è dubbio che la liberalità realizzata nel 2004 rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 803 cc.
Ciò considerato, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta, secondo cui la domanda attorea sarebbe inammissibile in quanto costituente “abuso del processo”. In particolare, la difesa della sig.ra osserva che il sig. , anziché impugnare la sentenza che accertava la donazione CP_1 Pt_1 indiretta, l'avrebbe di fatto avallata chiedendo che venisse sciolta la comunione tra gli ex coniugi e disposta la vendita giudiziale. Secondo la convenuta, non è pertanto consentito all'attore mutare oggi radicalmente posizione, agendo per la revocazione della donazione. In particolare, la convenuta asserisce che trattasi di un “comportamento processualmente scorretto, temerario e indebitamente ostruzionistico”.
Secondo la giurisprudenza, l'abuso del processo si configura quando un potere processuale viene esercitato per finalità o con modalità difformi da quelle tipiche, in assenza di un interesse giuridicamente rilevante e con pregiudizio per la controparte. La vicenda in esame è estranea ad una ipotesi di abuso, in quanto la pretesa azionata è stata attivata nel perseguimento della sua finalità tipica, ossia ottenere la revocazione di un atto di liberalità considerata la sopravvenuta nascita di un figlio.
Non vi è dunque sviamento della funzione tipica dello strumento della revocazione, bensì esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge.
Appare più corretto ricondurre le deduzioni della convenuta al divieto di cd. venire contra factum proprium, il quale riguarda una contraddizione nella condotta idonea a ledere l'affidamento della controparte. In base a tale principio, non è consentito tenere un comportamento processuale contraddittorio che frustri il legittimo affidamento maturato dalla controparte sulla base della condotta precedentemente tenuta.
I due concetti – abuso del processo e divieto di cd. venire contra factum proprium – presentano profili di contiguità, in quanto entrambi trovano fondamento nel generale dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cc, ma devono essere tenuti distinti. Nel caso di specie, sebbene la difesa della sig.ra qualifichi la condotta dell'attore come abuso del processo, le argomentazioni svolte si CP_1 ricollegano piuttosto al divieto di cd. venire contra factum proprium.
Quello che si contesta, infatti, è che il sig. avrebbe lasciato proseguire e di fatto avallato la Pt_1 divisione giudiziale dell'immobile fino al 2022, per poi cambiare rotta nel 2023. In tal modo, la difesa contesta che l'attore avrebbe ingenerato e consolidato nell'odierna convenuta l'affidamento sulla stabilità degli effetti della donazione indiretta e sulla prosecuzione della procedura divisoria.
pagina 4 di 7 Inquadrata l'eccezione nei termini che precedono, occorre verificare se la condotta del sig. Pt_1 integri una violazione del dovere di buona fede ex art. 1175 cc, sotto il profilo della contraddittorietà del comportamento (divieto di cd. venire contra factum proprium).
Tale eccezione sollevata dalla parte convenuta non deve essere accolta.
In primo luogo, occorre considerare che sin dall'atto introduttivo del giudizio di Trani del 2018, l'attore aveva chiesto in via principale l'accertamento della proprietà esclusiva dell'immobile, formulando la domanda di divisione soltanto in via subordinata. Ciò dimostra come egli non abbia mai inteso riconoscere la sussistenza di un diritto di proprietà in capo alla convenuta, la quale non poteva dunque maturare alcun affidamento in tal senso.
In secondo luogo, la revocazione ex art. 803 c.c. costituisce un'azione autonoma di merito e non un'eccezione processuale. Pertanto, la revocazione non avrebbe potuto essere introdotta in sede di appello contro la sentenza di Trani, poiché l'art. 345 c.p.c. vieta la proposizione di domande nuove nel giudizio di impugnazione. L'unica via percorribile era pertanto quella dell'instaurazione di un autonomo giudizio, come correttamente fatto dall'attore.
Ancora, va evidenziato che, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 1247/2022, l'attore, con note difensive depositate il 7 ottobre 2022, faceva espressa riserva di impugnazione e, contestualmente, insisteva nelle domande residue. Una simile dichiarazione, lungi dal costituire adesione al decisum, rappresenta un comportamento inequivocabile di non accettazione del contenuto della pronuncia.
Il fatto che l'attore non ha poi coltivato l'impugnazione non consente di ravvisare alcun atto di acquiescenza. Al contrario, la condotta processuale dell'attore, che si è tradotta nella riserva di impugnazione e nella successiva proposizione della presente domanda di revocazione, conferma la volontà costante di contestare l'attribuzione patrimoniale in favore della convenuta.
A ciò si aggiunga che, dopo aver ricevuto l'incarico per le operazioni di vendita in data 18 ottobre
2022, l'avv. Antonio Strignano chiedeva alle parti il pagamento del fondo spese. Inoltre, lo stesso chiedeva al sig. di provvedere alla trascrizione della domanda di vendita e alla notifica Pt_1 dell'ordinanza di vendita alla banca mutuante. Nonostante la richiesta di cui sopra, il sig. non Pt_1 ha provveduto, né a versare la propria quota parte di fondo spese, né a trascrivere la domanda, né infine ad informare dell'ordinanza di vendita la banca mutuante.
Successivamente, in data 10 marzo 2023 il sig. depositava un atto con cui dichiarava di voler Pt_1 rinunciare alla domanda di divisione e, pochi mesi più tardi, introduceva l'odierno giudizio di revocazione innanzi al Tribunale di Milano.
pagina 5 di 7 Tale sequenza processuale dimostra che l'attore non ha “avallato” la sentenza del Tribunale di Trani ma al contrario ha mantenuto una condotta di contestazione, prima riservandosi di impugnarla, e poi omettendo di collaborare all'attuazione della vendita giudiziale.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che l'attore abbia aderito alla sentenza di Trani, e conseguentemente non può essere accolta l'eccezione di abuso del processo (rectius, divieto di cd. venire contra factum proprium) sollevata dalla convenuta.
La domanda attorea deve pertanto essere accolta, essendo integrati tutti i presupposti normativi e risultando la stessa tempestiva rispetto al termine di cui all'art. 804 c.c.
La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di intestazione ad un terzo di un bene acquistato con denaro proprio del disponente, si ha donazione indiretta dell'immobile e non donazione diretta del denaro impiegato per l'acquisto. Pertanto, la restituzione deve avere ad oggetto la quota di immobile e non il denaro (Cass. Civile, sez. II, n. 29924 del 2020).
Ne deriva che la sig.ra deve essere condannata alla restituzione al sig. della quota del CP_1 Pt_1
50% di proprietà dell'immobile sito in Ruvo di Puglia (BA), Via Fratelli Carrante nn. 12/14, ai sensi e per gli effetti dell'art. 807 c.c..
La presente sentenza è soggetta ad annotazione nei Registri Immobiliari ex lege e non necessita di ordine del Giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso tra € 26.001 e 52.000 e con la riduzione del compenso per le fasi istruttoria e decisoria stante la natura documentale della causa e la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) revoca la donazione indiretta effettuata da in favore di della quota Parte_1 Controparte_1 del 50% della proprietà dell'immobile sito in Ruvo di Puglia (BA), Via Fratelli Carrante nn. 12/14, censito al Catasto Fabbricati al foglio 27 part. 699 sub. 1 (piano terra) e part. 699 sub. 2 (piano 1 e 2), avvenuta mediante compravendita a rogito del Notaio Avv. Ignazio Ancona, registrato in data 27 ottobre 2004 ai nn. 42362/6695, e, per l'effetto, condanna alla restituzione della quota Controparte_1 del 50% della proprietà di detto immobile in favore di;
Parte_1
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 5.261,00 per compenso, € 557,70 per spese anticipate, oltre 15% spese forf., i.v.a., c.p.a. come per legge.
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La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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