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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9678 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 18968/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18968 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione allontanamento ex artt. 20 e 21 d.lgs.
30\2007,
TRA
nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Generoso Grasso ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo stesso nel domicilio digitale pec:
Email_1
RICORRENTE
e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2
legali rappresentanti pro-tempore, rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024, cittadino rumeno, Parte_1
ha impugnato il decreto n. 76/2024 emesso in data 6 agosto 2024 dalla Prefettura di pagina 1 di 8 , con il quale è stato disposto il suo allontanamento dal territorio nazionale per CP_2
motivi attinenti alla pubblica sicurezza.
L'atto impugnato è stato notificato al ricorrente nello stesso giorno della sua adozione. Esso si fonda, secondo quanto rappresentato dall'Amministrazione, sulla valutazione di pericolosità sociale del cittadino comunitario, desunta da plurimi precedenti penali e di polizia a suo carico, concernenti reati di getto pericoloso di cose, smaltimento non autorizzato di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ricettazione, riciclaggio, uso di atto falso, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e violazioni in materia di reddito di cittadinanza.
Con il ricorso, l'istante ha chiesto l'annullamento del provvedimento, deducendo vizi di legittimità e di merito del provvedimento emesso nei suoi confronti, tra i quali la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
la violazione dell'art. 3 della medesima legge e dell'art. 20 del D.Lgs. n.
30/2007, per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione;
la violazione dell'art. 8
CEDU e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, per omessa valutazione della situazione familiare e del radicamento sul territorio italiano, ove l'istante risiede dal 2008 insieme alla moglie e alle figlie minori.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 23 settembre 2024, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La difesa erariale ha in particolare eccepito la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei procedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza pubblica l'Amministrazione non è tenuta a tale adempimento, trattandosi di procedimento urgente e disciplinato da norme speciali;
la piena legittimità e congruità motivazionale del decreto impugnato, che dà conto dell'incompatibilità della permanenza dell'interessato con la civile convivenza e dell'esistenza di una condotta antisociale protratta nel tempo, sintomatica di una pericolosità concreta e attuale;
l'irrilevanza dei legami familiari e della durata del soggiorno ai fini dell'annullamento, in assenza di prova di un effettivo inserimento lavorativo e sociale;
la pagina 2 di 8 mancanza dei presupposti per la sospensione cautelare, non sussistendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora, considerato che il ricorrente potrebbe comunque stabilirsi in altro Paese dell'Unione Europea.
Accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
la controversia veniva rimessa in decisione all'esito dell'udienza dell'01/10/2025.
Il ricorso è fondato.
Giova ricordare che l'art. 20, comma 1, d.lgs. 30 cit. contempla l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza ed altri motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Secondo il comma 3 “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.
Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
La direttiva 2004\38\CE, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 30\2007, al n. 1 del "Considerando" attua il principio sancito dall'art. 21 T.F.U.E. (Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea), per cui la cittadinanza dell'Unione conferisce ai suoi titolari il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni stabilite dai Trattati istitutivi e dalle disposizioni adottate in applicazione di essi. Essa, che, come dispone l'art. 3, paragrafo pagina 3 di 8 1, "si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonchè ai suoi familiari ai sensi dell'art. 2, punto
2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo", per quel che in questa sede rileva, nel capo VI, contempla limitazioni al diritto d'ingresso e di soggiorno, in relazioni ad esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, rilevate dallo Stato membro ospitante.
L'art. 27, in particolare, prevede, al paragrafo 1, che “Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici”. Il paragrafo 2, tuttavia, stabilisce che “I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.”.
Secondo l'art. 28, paragrafo 1, “Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e (la) importanza dei suoi legami con il paese d'origine”.
In applicazione della direttiva e dell'art. 21 T.F.U.E., che ne costituisce la base, “è di regola garantito, allo straniero non appartenente all'Unione stessa - il quale abbia legami familiari importanti ed effettivi con un cittadino Europeo, regolarmente insediato nel territorio di un diverso Stato membro - il diritto al soggiorno in questo stesso Stato;
diritto che non può essere limitato per il solo fatto dell'intervenuta commissione di un qualunque pagina 4 di 8 reato (ex multis, Corte giustizia, 13/07/2017, E, C-193/16). Tale diritto non è incondizionato, ma può essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal
Trattato, nonchè dalle sue disposizioni applicative. Le limitazioni al diritto di soggiorno discendono, in particolare, dall'art. 27, paragrafo 1, della direttiva, disposizione che consente agli Stati membri di circoscrivere il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione, o dei loro familiari, indipendentemente per questi ultimi dalla loro cittadinanza, per motivi, tra l'altro, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (Corte giustizia, 10/07/2008, Jipa, C-33/07, punti 21-22, e 13/09/2016, , C-165/14, punti 55 e 57). Persona_1
Secondo il giudice dell'Unione, tali motivi costituiscono una deroga al diritto di soggiorno dei predetti cittadini e familiari, da intendersi in modo restrittivo e rispondente, per tutti i Paesi membri, a canoni uniformi (in tal senso, Corte giustizia, 29/04/2004,
e C-482/01 e C-493/01, punto 65, e 13/09/2016, , Persona_2 Per_3 Persona_1
citata, punto 58). Come risulta dall'art. 27, paragrafo 2, comma 1, della menzionata direttiva, per essere giustificati i provvedimenti limitativi del diritto di soggiorno, qui in considerazione, devono rispettare il principio di proporzionalità ed essere adottati esclusivamente in considerazione del comportamento personale del soggetto nei riguardi del quale essi sono applicati (Corte giustizia, 13/09/2016, , citata, punto 59). Persona_1
Inoltre, l'art. 27, paragrafo 2, comma 2, della direttiva subordina qualsiasi provvedimento di allontanamento alla circostanza che tale comportamento rappresenti una minaccia reale ed attuale per un interesse fondamentale dello Stato membro ospitante;
constatazione questa che implica, in generale, l'esistenza, nell'individuo in questione, di una tendenza a mantenere tale comportamento in futuro (Corte giustizia, 22 maggio 2012, I, C-348/09, punto 30).
Corte giustizia, GC, 23/11/2010, Panagiotis C-145/09, ha ribadito che il Persona_4
provvedimento di allontanamento, nei casi considerati, deve essere fondato su un esame individuale del singolo caso specifico (punto 49 della sentenza); che, in sede di applicazione della direttiva, occorre specialmente ponderare, da un lato, il carattere eccezionale della minaccia di pregiudizio ai valori dell'ordine e della sicurezza, alla luce in particolare delle pene previste o irrogate, del grado di coinvolgimento nell'attività criminosa, della portata del danno e, eventualmente, della tendenza alla recidiva, e, d'altro lato, il rischio di pagina 5 di 8 compromettere il reinserimento sociale del cittadino dell'Unione Europea, o del suo familiare, nello Stato in cui è effettivamente integrato, reinserimento che rientra non solo nell'interesse di questi ultimi ma dell'Unione in generale (punto 50); che, nell'ambito di tale valutazione, occorre infine prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui l'Unione garantisce il rispetto, in quanto si possono addurre motivi di interesse generale, per giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare l'esercizio della libera circolazione delle persone, solo qualora detta misura sia conforme a tali diritti, tra cui specialmente rileva il diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito all'art. 7 della Carta di Nizza e all'art. 8 CEDU (punto 52). A quest'ultimo proposito, per valutare se l'ingerenza ipotizzata sia proporzionata alla finalità legittima perseguita (nella specie la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica), occorre prendere in considerazione la natura e la gravità della violazione commessa, la durata del soggiorno dell'interessato nello Stato membro ospitante, il periodo trascorso dalla violazione commessa e la condotta dell'interessato durante tale periodo, nonchè la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato membro ospitante (sentenza da ultimo citata, punto 53)” (cass. pen.
23399\2020).
Ciò premesso, il provvedimento impugnato appare censurabile.
Esso, infatti, non reca un'adeguata e specifica motivazione circa la concreta pericolosità del ricorrente, né dà conto in modo individualizzato delle circostanze di fatto e di tempo che avrebbero giustificato la misura di allontanamento.
Invero, la si è limitata a riportare in forma del tutto generica un elenco di CP_2
reati – “getto pericoloso di cose, smaltimento non autorizzato di rifiuti, attività di gestione rifiuti non autorizzata, ricettazione, riciclaggio, uso di atto falso, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, disposizioni in materia di reddito di cittadinanza” – senza tuttavia specificare le date di commissione dei fatti richiamati;
la loro definizione giudiziaria con l'entità e la natura delle sanzioni eventualmente irrogate;
né, soprattutto, in che modo tali condotte integrino, nella concreta situazione personale del ricorrente, una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per l'ordine o la sicurezza pubblica, come imposto dall'art. 27, par. 2, della Direttiva 2004/38/CE e dall'art. 20, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. pagina 6 di 8 30/2007.
Il decreto si risolve pertanto in una motivazione meramente assertiva, inidonea a consentire il controllo giurisdizionale sulla correttezza dell'azione amministrativa, non tenendo conto che l'allontanamento di un cittadino dell'Unione può essere disposto solo a fronte di condotte individuali concretamente valutate come costituenti una minaccia reale e attuale all'ordine pubblico, non potendo il provvedimento fondarsi su generici precedenti penali o su mere valutazioni di disvalore astratto.
Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha adempiuto all'onere di fornire un'istruttoria effettiva e documentata, limitandosi a un richiamo cumulativo e impersonale di tipologie di reato, senza alcuna correlazione con la persona del ricorrente e la sua vicenda concreta.
Peraltro, che in sede istruttoria del presente giudizio non sono stati forniti elementi, anche di carattere documentale (ad esempio, tramite la produzione di un semplice certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti) a sostegno di quanto genericamente esposto nel provvedimento impugnato.
Tali lacune rendono privi di rilievo gli ulteriori passaggi motivazionali del decreto, relativi alla mancata dimostrazione di un percorso di integrazione sociale e lavorativa, all'assenza di legami di rilievo con il territorio e alla ritenuta incompatibilità della permanenza con la civile convivenza.
La motivazione del provvedimento, dunque, non consente di comprendere in base a quali concreti elementi di fatto sia stato ritenuto sussistente il requisito della pericolosità sociale del cittadino comunitario
Ne consegue che l'atto prefettizio impugnato deve essere annullato, non potendo ritenersi rispettato il principio di proporzionalità e di effettiva valutazione individuale che connota l'esercizio del potere di allontanamento nei confronti dei cittadini dell'Unione europea.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione pagina 7 di 8 disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto impugnato;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre spese vive documentate, rimborso forfetario per spese generali e accessori di legge ove dovuti, con attribuzione in favore dell'avvocato Generoso
Grasso, difensore anticipatario.
Napoli, 27/10/2025.
Il giudice
Dott. Mario Suriano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18968 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione allontanamento ex artt. 20 e 21 d.lgs.
30\2007,
TRA
nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Generoso Grasso ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo stesso nel domicilio digitale pec:
Email_1
RICORRENTE
e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2
legali rappresentanti pro-tempore, rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024, cittadino rumeno, Parte_1
ha impugnato il decreto n. 76/2024 emesso in data 6 agosto 2024 dalla Prefettura di pagina 1 di 8 , con il quale è stato disposto il suo allontanamento dal territorio nazionale per CP_2
motivi attinenti alla pubblica sicurezza.
L'atto impugnato è stato notificato al ricorrente nello stesso giorno della sua adozione. Esso si fonda, secondo quanto rappresentato dall'Amministrazione, sulla valutazione di pericolosità sociale del cittadino comunitario, desunta da plurimi precedenti penali e di polizia a suo carico, concernenti reati di getto pericoloso di cose, smaltimento non autorizzato di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ricettazione, riciclaggio, uso di atto falso, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e violazioni in materia di reddito di cittadinanza.
Con il ricorso, l'istante ha chiesto l'annullamento del provvedimento, deducendo vizi di legittimità e di merito del provvedimento emesso nei suoi confronti, tra i quali la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
la violazione dell'art. 3 della medesima legge e dell'art. 20 del D.Lgs. n.
30/2007, per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione;
la violazione dell'art. 8
CEDU e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, per omessa valutazione della situazione familiare e del radicamento sul territorio italiano, ove l'istante risiede dal 2008 insieme alla moglie e alle figlie minori.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 23 settembre 2024, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La difesa erariale ha in particolare eccepito la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei procedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza pubblica l'Amministrazione non è tenuta a tale adempimento, trattandosi di procedimento urgente e disciplinato da norme speciali;
la piena legittimità e congruità motivazionale del decreto impugnato, che dà conto dell'incompatibilità della permanenza dell'interessato con la civile convivenza e dell'esistenza di una condotta antisociale protratta nel tempo, sintomatica di una pericolosità concreta e attuale;
l'irrilevanza dei legami familiari e della durata del soggiorno ai fini dell'annullamento, in assenza di prova di un effettivo inserimento lavorativo e sociale;
la pagina 2 di 8 mancanza dei presupposti per la sospensione cautelare, non sussistendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora, considerato che il ricorrente potrebbe comunque stabilirsi in altro Paese dell'Unione Europea.
Accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
la controversia veniva rimessa in decisione all'esito dell'udienza dell'01/10/2025.
Il ricorso è fondato.
Giova ricordare che l'art. 20, comma 1, d.lgs. 30 cit. contempla l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza ed altri motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Secondo il comma 3 “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.
Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
La direttiva 2004\38\CE, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 30\2007, al n. 1 del "Considerando" attua il principio sancito dall'art. 21 T.F.U.E. (Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea), per cui la cittadinanza dell'Unione conferisce ai suoi titolari il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni stabilite dai Trattati istitutivi e dalle disposizioni adottate in applicazione di essi. Essa, che, come dispone l'art. 3, paragrafo pagina 3 di 8 1, "si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonchè ai suoi familiari ai sensi dell'art. 2, punto
2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo", per quel che in questa sede rileva, nel capo VI, contempla limitazioni al diritto d'ingresso e di soggiorno, in relazioni ad esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, rilevate dallo Stato membro ospitante.
L'art. 27, in particolare, prevede, al paragrafo 1, che “Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici”. Il paragrafo 2, tuttavia, stabilisce che “I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.”.
Secondo l'art. 28, paragrafo 1, “Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e (la) importanza dei suoi legami con il paese d'origine”.
In applicazione della direttiva e dell'art. 21 T.F.U.E., che ne costituisce la base, “è di regola garantito, allo straniero non appartenente all'Unione stessa - il quale abbia legami familiari importanti ed effettivi con un cittadino Europeo, regolarmente insediato nel territorio di un diverso Stato membro - il diritto al soggiorno in questo stesso Stato;
diritto che non può essere limitato per il solo fatto dell'intervenuta commissione di un qualunque pagina 4 di 8 reato (ex multis, Corte giustizia, 13/07/2017, E, C-193/16). Tale diritto non è incondizionato, ma può essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal
Trattato, nonchè dalle sue disposizioni applicative. Le limitazioni al diritto di soggiorno discendono, in particolare, dall'art. 27, paragrafo 1, della direttiva, disposizione che consente agli Stati membri di circoscrivere il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione, o dei loro familiari, indipendentemente per questi ultimi dalla loro cittadinanza, per motivi, tra l'altro, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (Corte giustizia, 10/07/2008, Jipa, C-33/07, punti 21-22, e 13/09/2016, , C-165/14, punti 55 e 57). Persona_1
Secondo il giudice dell'Unione, tali motivi costituiscono una deroga al diritto di soggiorno dei predetti cittadini e familiari, da intendersi in modo restrittivo e rispondente, per tutti i Paesi membri, a canoni uniformi (in tal senso, Corte giustizia, 29/04/2004,
e C-482/01 e C-493/01, punto 65, e 13/09/2016, , Persona_2 Per_3 Persona_1
citata, punto 58). Come risulta dall'art. 27, paragrafo 2, comma 1, della menzionata direttiva, per essere giustificati i provvedimenti limitativi del diritto di soggiorno, qui in considerazione, devono rispettare il principio di proporzionalità ed essere adottati esclusivamente in considerazione del comportamento personale del soggetto nei riguardi del quale essi sono applicati (Corte giustizia, 13/09/2016, , citata, punto 59). Persona_1
Inoltre, l'art. 27, paragrafo 2, comma 2, della direttiva subordina qualsiasi provvedimento di allontanamento alla circostanza che tale comportamento rappresenti una minaccia reale ed attuale per un interesse fondamentale dello Stato membro ospitante;
constatazione questa che implica, in generale, l'esistenza, nell'individuo in questione, di una tendenza a mantenere tale comportamento in futuro (Corte giustizia, 22 maggio 2012, I, C-348/09, punto 30).
Corte giustizia, GC, 23/11/2010, Panagiotis C-145/09, ha ribadito che il Persona_4
provvedimento di allontanamento, nei casi considerati, deve essere fondato su un esame individuale del singolo caso specifico (punto 49 della sentenza); che, in sede di applicazione della direttiva, occorre specialmente ponderare, da un lato, il carattere eccezionale della minaccia di pregiudizio ai valori dell'ordine e della sicurezza, alla luce in particolare delle pene previste o irrogate, del grado di coinvolgimento nell'attività criminosa, della portata del danno e, eventualmente, della tendenza alla recidiva, e, d'altro lato, il rischio di pagina 5 di 8 compromettere il reinserimento sociale del cittadino dell'Unione Europea, o del suo familiare, nello Stato in cui è effettivamente integrato, reinserimento che rientra non solo nell'interesse di questi ultimi ma dell'Unione in generale (punto 50); che, nell'ambito di tale valutazione, occorre infine prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui l'Unione garantisce il rispetto, in quanto si possono addurre motivi di interesse generale, per giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare l'esercizio della libera circolazione delle persone, solo qualora detta misura sia conforme a tali diritti, tra cui specialmente rileva il diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito all'art. 7 della Carta di Nizza e all'art. 8 CEDU (punto 52). A quest'ultimo proposito, per valutare se l'ingerenza ipotizzata sia proporzionata alla finalità legittima perseguita (nella specie la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica), occorre prendere in considerazione la natura e la gravità della violazione commessa, la durata del soggiorno dell'interessato nello Stato membro ospitante, il periodo trascorso dalla violazione commessa e la condotta dell'interessato durante tale periodo, nonchè la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato membro ospitante (sentenza da ultimo citata, punto 53)” (cass. pen.
23399\2020).
Ciò premesso, il provvedimento impugnato appare censurabile.
Esso, infatti, non reca un'adeguata e specifica motivazione circa la concreta pericolosità del ricorrente, né dà conto in modo individualizzato delle circostanze di fatto e di tempo che avrebbero giustificato la misura di allontanamento.
Invero, la si è limitata a riportare in forma del tutto generica un elenco di CP_2
reati – “getto pericoloso di cose, smaltimento non autorizzato di rifiuti, attività di gestione rifiuti non autorizzata, ricettazione, riciclaggio, uso di atto falso, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, disposizioni in materia di reddito di cittadinanza” – senza tuttavia specificare le date di commissione dei fatti richiamati;
la loro definizione giudiziaria con l'entità e la natura delle sanzioni eventualmente irrogate;
né, soprattutto, in che modo tali condotte integrino, nella concreta situazione personale del ricorrente, una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per l'ordine o la sicurezza pubblica, come imposto dall'art. 27, par. 2, della Direttiva 2004/38/CE e dall'art. 20, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. pagina 6 di 8 30/2007.
Il decreto si risolve pertanto in una motivazione meramente assertiva, inidonea a consentire il controllo giurisdizionale sulla correttezza dell'azione amministrativa, non tenendo conto che l'allontanamento di un cittadino dell'Unione può essere disposto solo a fronte di condotte individuali concretamente valutate come costituenti una minaccia reale e attuale all'ordine pubblico, non potendo il provvedimento fondarsi su generici precedenti penali o su mere valutazioni di disvalore astratto.
Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha adempiuto all'onere di fornire un'istruttoria effettiva e documentata, limitandosi a un richiamo cumulativo e impersonale di tipologie di reato, senza alcuna correlazione con la persona del ricorrente e la sua vicenda concreta.
Peraltro, che in sede istruttoria del presente giudizio non sono stati forniti elementi, anche di carattere documentale (ad esempio, tramite la produzione di un semplice certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti) a sostegno di quanto genericamente esposto nel provvedimento impugnato.
Tali lacune rendono privi di rilievo gli ulteriori passaggi motivazionali del decreto, relativi alla mancata dimostrazione di un percorso di integrazione sociale e lavorativa, all'assenza di legami di rilievo con il territorio e alla ritenuta incompatibilità della permanenza con la civile convivenza.
La motivazione del provvedimento, dunque, non consente di comprendere in base a quali concreti elementi di fatto sia stato ritenuto sussistente il requisito della pericolosità sociale del cittadino comunitario
Ne consegue che l'atto prefettizio impugnato deve essere annullato, non potendo ritenersi rispettato il principio di proporzionalità e di effettiva valutazione individuale che connota l'esercizio del potere di allontanamento nei confronti dei cittadini dell'Unione europea.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione pagina 7 di 8 disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto impugnato;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre spese vive documentate, rimborso forfetario per spese generali e accessori di legge ove dovuti, con attribuzione in favore dell'avvocato Generoso
Grasso, difensore anticipatario.
Napoli, 27/10/2025.
Il giudice
Dott. Mario Suriano
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