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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.VG 4676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.04.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Franco con studio in Milano Viale Monte Nero n. 28 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Angelo Cassanelli con studio in Milano, Via Aristide de Togni n. 7 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) in data 28.07.2007
(anno 2007 - atto n. 47 - parte II serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
Cernusco sul Naviglio (MI), 29.09.2009 cittadina italiana Persona_1
Cernusco sul Naviglio (MI), 23.10.2013 cittadina italiana Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.20215 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. I genitori concordano che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alle cure sanitarie, alle scelte che possano incidere sulla crescita delle minori dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri delle figlie stesse;
2) Considerata l'età, i genitori concordano che il padre potrà tenere le figlie con sé secondo le loro necessità e previo accordo con la madre.
3) La casa familiare sita a Cernusco sul Naviglio (MI), Via Adda n. 4/B viene assegnata alla madre che la abita con le figlie.
4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione marzo 2026).
5) Con riferimento all'importo dell'Assegno Unico Universale - o altro strumento economico di sostegno al reddito delle famiglie - i coniugi espressamente concordano che lo stesso spetti nella misura del 100% alla madre ed il signor presta sin d'ora il proprio consenso Per_1 affinché la relativa domanda all'INPS venga ogni anno presentata con pagamento diretto del totale dell'assegno in favore della madre.
6) Il padre terrà a proprio carico il 100 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) In deroga a quanto indicato nelle soprariportate linee guida, il signor presta sin d'ora Per_1 il suo assenso al percorso psicologico intrapreso da senza che sia necessaria Per_1
l'acquisizione del previo consenso anche in caso di terapie presso strutture e/o professionisti privati non accreditati con il SSN. Il signor presta altresì il preventivo assenso alle Per_1 lezioni private che si rendono necessarie a supporto del percorso scolastico delle figlie.
8) I coniugi prestano inoltre reciprocamente il consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e al rilascio del passaporto dei figli e si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni cambio di residenza.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
9) Il conto corrente cointestato tra i coniugi presso Intesa Sanpaolo Spa verrà chiuso entro il
30.04.2025 ed il saldo attivo verrà suddiviso al 50% tra le parti.
10) I coniugi danno atto di aver definito tra loro ogni rapporto patrimoniale;
dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere quanto alla comunione de residuo relativa ad eventuali risparmi/giacenze di qualsiasi genere su conti cointestati o personali di ciascuno, avendo già regolato e/o conguagliato tra loro le relative partite. In ogni caso, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione anche in relazione a precedenti crediti maturati cui vi rinunciano reciprocamente dichiarando di aver definito ogni questione patrimoniale e personale tra gli stessi sorta in pendenza del loro matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a Cernusco sul Naviglio (MI), in data 28.07.2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.04.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Franco con studio in Milano Viale Monte Nero n. 28 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Angelo Cassanelli con studio in Milano, Via Aristide de Togni n. 7 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio (MI) in data 28.07.2007
(anno 2007 - atto n. 47 - parte II serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
Cernusco sul Naviglio (MI), 29.09.2009 cittadina italiana Persona_1
Cernusco sul Naviglio (MI), 23.10.2013 cittadina italiana Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.20215 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. I genitori concordano che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alle cure sanitarie, alle scelte che possano incidere sulla crescita delle minori dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri delle figlie stesse;
2) Considerata l'età, i genitori concordano che il padre potrà tenere le figlie con sé secondo le loro necessità e previo accordo con la madre.
3) La casa familiare sita a Cernusco sul Naviglio (MI), Via Adda n. 4/B viene assegnata alla madre che la abita con le figlie.
4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione marzo 2026).
5) Con riferimento all'importo dell'Assegno Unico Universale - o altro strumento economico di sostegno al reddito delle famiglie - i coniugi espressamente concordano che lo stesso spetti nella misura del 100% alla madre ed il signor presta sin d'ora il proprio consenso Per_1 affinché la relativa domanda all'INPS venga ogni anno presentata con pagamento diretto del totale dell'assegno in favore della madre.
6) Il padre terrà a proprio carico il 100 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) In deroga a quanto indicato nelle soprariportate linee guida, il signor presta sin d'ora Per_1 il suo assenso al percorso psicologico intrapreso da senza che sia necessaria Per_1
l'acquisizione del previo consenso anche in caso di terapie presso strutture e/o professionisti privati non accreditati con il SSN. Il signor presta altresì il preventivo assenso alle Per_1 lezioni private che si rendono necessarie a supporto del percorso scolastico delle figlie.
8) I coniugi prestano inoltre reciprocamente il consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e al rilascio del passaporto dei figli e si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni cambio di residenza.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
9) Il conto corrente cointestato tra i coniugi presso Intesa Sanpaolo Spa verrà chiuso entro il
30.04.2025 ed il saldo attivo verrà suddiviso al 50% tra le parti.
10) I coniugi danno atto di aver definito tra loro ogni rapporto patrimoniale;
dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere quanto alla comunione de residuo relativa ad eventuali risparmi/giacenze di qualsiasi genere su conti cointestati o personali di ciascuno, avendo già regolato e/o conguagliato tra loro le relative partite. In ogni caso, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione anche in relazione a precedenti crediti maturati cui vi rinunciano reciprocamente dichiarando di aver definito ogni questione patrimoniale e personale tra gli stessi sorta in pendenza del loro matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a Cernusco sul Naviglio (MI), in data 28.07.2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG