Art. 1. Articolo unico.
L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 , recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949.
L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 , recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949.