Articolo 2 della Legge 2 gennaio 1989, n. 16
Articolo 1Articolo 3
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29 gennaio 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1989