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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1017/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1017/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BECCHETTI SIMONE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IACOPINI Controparte_1 P.IVA_1
SALVATORE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la rappresentando quanto segue: Controparte_1
- di aver ricevuto in data 20.12.2013 incarico da parte della società resistente di redigere un piano economico finanziario (PEF), finalizzato ad ottenere la concessione per la gestione ed affidamento quarantennale di una Residenza Sanitaria Assistenziale a Rieti di proprietà della Provincia di Rieti;
- di aver ricevuto in pari data, tramite mail inviata dalla RSA Santa NA, la stessa gestita dalla , il modello a cui avrebbe dovuto attenersi per la redazione CP_1 del PEF (doc. n. 2 dell'atto introduttivo);
- di aver trasmesso in data 02.01.2014 alla società resistente, l'elaborato Piano Economico Finanziario per l'aggiudicazione della RSA della Città di Rieti, riportante un valore economico finanziario pari ad euro 142.609.372,19;
- di aver ricevuto in data 16.01.2014 un ulteriore incarico consistente nella modifica dell'elaborato, “in quanto la Provincia di Rieti aveva concesso un beneficio ulteriore di euro 200.000,00 per sopravvenienze attive straordinarie”, a cui era seguito, dunque, un nuovo PEF;
- di essersi dunque prodigato fattivamente, anche nei mesi successivi, come da richiesta inviata a mezzo mail il 13.11.2015 dalla RSA Santa NA (con la quale quest'ultima rappresentava da ultimo la volontà di “portare a casa rapidamente la città di Rieti”, sollecitandolo a fare a tal riguardo “il possibile e l'impossibile” e di tenerla al corrente), al fine di verificare l'aggiudicazione della Struttura della Città di Rieti;
- che grazie al lavoro svolto dal ricorrente, la si aggiudicò la gara Controparte_1 per la gestione, concessione e affidamento quarantennale della RSA della Città di Rieti;
- che nonostante il lavoro svolto e le numerose richieste avanzate dall'odierno ricorrente, quest'ultimo non ha ricevuto alcun compenso per il lavoro svolto, il quale è stato quantificato (stante la mancata pattuizione del compenso tra le parti) in euro 260.000,00, somma che, considerando il valore economico finanziario esposto dal ricorrente (di euro 713.046,86), ha inteso limitare anche ai fini del pagamento del contributo unificato.
Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 702 bis, 3° comma c.p.c., fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione al convenuto, non oltre dieci giorni prima dell'udienza, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo accertamento del conferimento dell'incarico della realizzazione del PEF e dello svolgimento dello stesso a favore della condannare la Controparte_1 medesima al pagamento dell'eseguita prestazione nella somma indicata forfettariamente nell'importo di € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) per pagina 2 di 8 le causali di cui in narrativa, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Si è costituita parte resistente, contestando di aver conferito al sig. Pt_1
l'incarico consistente nella elaborazione di un piano economico finanziario, in quanto l'iter di aggiudicazione definitiva della gara si era conclusa a favore della società resistente sette mesi prima della data dell'asserito incarico. Ha precisato inoltre che non era stato conferito al sig. neppure l'incarico Pt_1 relativo alla elaborazione di una integrazione del suddetto piano a seguito delle sopravvenienze attive.
Ha aggiunto che sia il piano economico originario, sia il nuovo piano economico, l'ultimo resosi necessario a seguito delle nuove condizioni di equilibrio economico finanziario determinate a causa di rinvenimenti imprevisti e variazioni ai lavori - e non, come sostenuto dal ricorrente, a causa di sopravvenienze attive - non erano predisposti dal sig. ma, invero, dalla Provincia di Rieti, la quale aveva fornito Pt_1 altresì i dati economico-finanziari ed i modelli di foglio di calcolo da utilizzare redatti dall'amministrazione medesima, risultando dunque illogico che la resistente avesse conferito tale incarico ad un terzo.
Ha precisato inoltre che non sussiste alcuna corrispondenza, sia nella forma che nei contenuti, tra i dati riportati nei piani economici e finanziari prodotti nell'ambito della procedura di gara e quelli depositati dal ricorrente, risultando il presunto piano economico finanziario predisposto dal sig. carente anche dei parametri di Pt_1 investimento di cui al bando di gara e del canone di concessione, posto che lo stesso, a causa del mancato conferimento dell'incarico, non poteva venire a conoscenza dei dati da inserire;
Ha dedotto inoltre che la mail scambiata in data 13.11.2015 tra la RSA di Santa NA e il sig. (di cui all. 7 dell'atto introduttivo) riguardava l'incarico Pt_1 conferito dalla alla , quest'ultima gestita dal CP_1 Parte_2 ricorrente, di realizzare un sito internet per dette strutture, ovvero un software di gestione delle cartelle cliniche di RSA, lavoro effettivamente realizzato e regolarmente pagato come da fattura prodotta dalla resistente. Ha infine disconosciuto ex art. 2712 c.c. le mail prodotte (in formato pdf) insieme ai file riproducenti le mail di invio prodotti dall'odierno ricorrente, evidenziando che le stesse sono state inviate nel 2013 ma contengono un allegato creato nel 2021.
All'udienza del 31.01.2022, il Giudice ha disposto la conversione del rito in quello ordinario e assegnati e concesso i termini 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 01.02.2023 sono stati escussi i testi , Testimone_1 Tes_2
e . In pari data è risultato presente anche il teste
[...] Testimone_3 Tes_4
che, tuttavia, non è stato ascoltato, avendo lo stesso un interesse nella
[...] causa in quanto socio della Controparte_1
All'udienza del 13.02.2023, è stato escusso il teste . Tes_5
pagina 3 di 8 All'udienza del 11.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
* * *
Ciò premesso, ritiene il Giudice che la domanda avanzata dalla parte attrice non sia meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Occorre tenere presente che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, rispetto al compenso dovutogli per le prestazioni professionali espletate in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento del medesimo incombe sul professionista. Quest'ultimo è tenuto a dar prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma, purché idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti)”, così Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019 (Rv. 655206 - 01) Pertanto, nel caso in cui il professionista reclami il pagamento dei suoi compensi e il diritto al compenso sia contestato dal cliente convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto professionale, spetta all'attore dimostrare sia l'an del credito vantato, sia il quantum, ovvero l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso. Sul piano processuale, qualora tale conferimento non sia pacifico o avvenuto in forma espressa, la prova dell'attribuzione dell'incarico può discendere anche da presunzioni, potendo il giudice esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in base ad un criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in un momento di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, e di un secondo momento, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 1792 del 24/01/2017 (Rv. 642480 - 01), secondo cui “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto
pagina 4 di 8 rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante”. Occorre pertanto verificare se, in base alle allegazioni dell'odierna parte attrice, sia possibile nel caso di specie ritenere che vi sia stato un conferimento di incarico professionale da parte della società convenuta nei confronti del sig. per la Pt_1 predisposizione di un piano economico finanziario, con conseguente diritto dello stesso ad ottenere il relativo compenso. Ritiene il Giudice che tanto non sia stato dimostrato dall'attore. La documentazione depositata al fine di provare il conferimento dell'incarico è consistita essenzialmente in alcune copie fotostatiche di email che egli stesso ha dedotto di avere trasmesso al legale rappresentante della società convenuta,
[...]
, e files contenenti il piano economico finanziario e la modifica Per_1 dell'elaborato predisposti dal sig. e asseritamente inviate, in allegato, alle Pt_1 suddette email. Tutte le email allegate dall'odierna parte attrice, in relazione alle quali la parte convenuta ha operato un espresso disconoscimento, in quanto prodotte in formato
“pdf”, e non in formato “msg” o “eml”, non hanno consentito al Giudicante di verificare l'effettivo contenuto dell'allegato nelle stesse indicato e dunque di riscontrarne la corrispondenza ai, distinti, files contenenti il piano economico finanziario. Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., la parte attrice ha depositato delle prove di invio della indicate mail, anch'esse tuttavia in formato
“pdf”. Deve d'altra parte osservarsi che trattasi di comunicazioni inviate dallo stesso alla società convenuta, mancando la prova che lo svolgimento dell'attività che Pt_1
l'attore ha dedotto di aver posto in essere fosse stato richiesto dalla società convenuta. Al riguardo l'attore ha depositato una mail, anche questa in formato “pdf”, proveniente dall'indirizzo riferibile alla RSA Santa NA, datata 20.12.2013, priva di testo, ma contenente unicamente tre allegati, denominati “PEF RSA” (in formato excel), “costi e ricavi del bilancio annuale” (in formato word) e, in ultimo, un file denominato “PERSONALE” (in formato word), documenti neppure separatamente depositati dalla parte attrice (anche in questo caso, in ragione della natura del formato “pdf” del deposito, non sarebbe stata sussistente la prova della corrispondenza degli allegati ai files pur separatamente depositati). Risulta poi depositata una mail, datata 13.11.2015 ed inviata dalla RSA Santa NA, nella quale non si fa alcun specifico riferimento all'attribuzione al dott. Pt_1 di un incarico concernente la redazione di un piano economico finanziario,
pagina 5 di 8 apparendo indiscusso il solo conferimento all'odierno istante dell'incarico consistente della creazione di un software di gestione della cartella clinica di pazienti ricoverati in RSA. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. risulta poi depositata una mail, datata 15 gennaio 2014, inviata sempre da indirizzo della RSA Santa NA e firmata da “ ” ( verosimilmente) nella quale quest'ultimo fa presente Per_1 Tes_5 all'attore di avere ripristinato internet, dicendogli che avrebbe potuto “inviargli il pef”. Quello appena indicato è elemento indiziario favorevole alla posizione dell'attore ma che non appare, ad avviso del Giudice, idoneo, da solo, a consentire di ritenere che l'attore abbia assolto all'onere della prova sullo stesso gravante in ordine all'avvenuto conferimento dell'incarico e in ordine ai suoi effettivi contenuti. Si deve al riguardo considerare che la parte convenuta ha ragionevolmente evidenziato che l'aggiudicazione della RSA Città di Rieti avvenne con deliberazione del 31.05.2013, ovvero prima del dedotto conferimento dell'incarico al sig. Pt_1
(che sarebbe avvenuta invece nel dicembre dello stesso anno) e per il complessivo valore economico finanziario pari ad euro 1.800.00,00 (e non per l'importo dichiarato dal ricorrente di euro 142.609.372,19). Parte convenuta ha inoltre evidenziato la mancata corrispondenza dei dati economico-finanziari riportati del piano economico finanziario depositato dal sig.
rispetto a quelli indicati nel bando di gara e nei piani economici e finanziari Pt_1 allegati dalla società. Non risultano d'altra parte chiarite dall'attore - alla luce della documentazione depositata dalla parte convenuta, attinente alla gara, con cui il Casile non si è puntualmente confrontato ed opponendo una propria generica rappresentazione dei fatti - le ragioni per cui si sarebbe resa necessaria la predisposizione di un nuovo PEF. Infatti, nell'atto introduttivo l'attore ha sostenuto che gli fu dato tale incarico in data 20.12.2013 per l'aggiudicazione della gara e che “il 16/01/2014 venne chiesto al sig. di modificare l'elaborato in quanto la Provincia di Rieti aveva concesso Pt_1 un beneficio ulteriore di €. 200.000,00 per sopravvenienze attive” (circostanza peraltro contestata dalla resistente), per poi riferire in senso parzialmente difforme, con la memoria ex art. 183, comma 6), n. 1), c.p.c., che il nuovo piano era invece finalizzato a supportare la richiesta di adeguamento per tutti i costi aggiuntivi e funzionale all'ottenimento dell'allungamento della concessione e della cessione dei terreni. Inoltre, la parte convenuta ha depositato il piano economico finanziario allegato (all. A) e B), n. 11) e 12) della produzione documentale) dalla Provincia di Rieti alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 19 del 30/09/2014, senza che la parte attrice si sia confrontata con l'obiezione avanzata dalla stessa parte convenuta secondo cui non vi siano apparenti punti di corrispondenza tra quest'ultimo, ovvero quello poi approvato, e il PEF che il Casile ha dichiarato di avere redatto su incarico della parte convenuta.
pagina 6 di 8 Né le prove testimoniali assunte hanno consentito di far emergere elementi a sostegno della prospettazione della parte attrice. All'udienza del 01.02.2023 i testi ex dipendente della società Testimone_3 resistente, e ex moglie del sig. , hanno riferito Testimone_1 Pt_1 genericamente che al fosse stato effettivamente conferito l'incarico Pt_1 professionale, senza nondimeno essere in grado di riferire quali fossero i concreti dell'incarico. Con riguardo, nello specifico, alle dichiarazioni rese dalla sig.ra Tes_1
la stessa ha dichiarato di ricordare che il sig. stesse lavorando in
[...] Pt_1 quel periodo al progetto, di non essere a conoscenza di talune circostanze (sui capitoli n. 3, 5, 7 e 8) e rispondendo in maniera alquanto generica su altre (con riguardo al cap. n. 4 “ non lo so se c'era, so che c'era perché lo Per_2 Tes_3 conosco e so che sono andati insieme”; con riguardo al capitolo n. 6 “direi che il
abbia accettato il lavoro perché poi ha effettivamente lavorato su questo Pt_1 progetto. Per il resto non so, presumo che quanto mi viene chiesto sia vero”; con riferimento al capitolo n. 7 “non lo so, ribadisco quello che ho detto”; con riferimento al capitolo n. 8 “non lo so, ribadisco quanto ho già detto”; con riguardo al capitolo 9 “presumo di sì, ma non posso confermarlo perché non lo so” e, infine, con riferimento al capitolo 10 “presumo di sì, ma non posso confermarlo perché non lo so”). Inoltre, su richiesta del Giudice, ha così dichiarato: “so che stava lavorando a quel progetto, vivevamo in due case diverse, non l'ho visto personalmente che lavorava ma sono sicura che sia vero perché ne parlava e poi lo vedevo impegnato in quei giorni”. In merito alla testimonianza resa dall'ex dipendente della società Tes_3 quest'ultimo, pur confermando tutte le circostanze articolate nei capitoli di prova, precisando di essersi recato personalmente presso la struttura della RSA Città di Rieti in data 20.12.2013, ha poi dichiarato, su esplicita richiesta del Giudice, di non ricordare della telefonata del 19.12.2023 asseritamente intercorsa tra il sig. e Pt_1 il sig. (“ADR: non c'ero durante la telefonata”). Inoltre, alla Persona_1 domanda posta dal Giudice di che colore fosse la struttura ha così riferito: “mi sembra di ricordare che la RSA sia bianca” quando, dalle fotografie depositate in atti, risulta chiaramente che la RSA Città di Rieti è rivestita in “cortina” con ampie rifiniture di color rosso, apparendo singolare, dato il colore particolare della struttura, che lo stesso non ne fosse a conoscenza. Inoltre, le dichiarazioni rese del sig. sono state smentite dal testimone Tes_3
, ingegnere incaricato della predisposizione del progetto di Testimone_2 adeguamento della RSA, che nel corso dell'istruttoria ha dichiarato di non conoscere il sig. (“non conosco . Conosco la società Pt_1 Parte_1 Controparte_1 avendo fatto il progetto per l'adeguamento della RSA Città di Rieti”) e di non ricordare di essere stato mai contattato da quest'ultimo. Da tutto quanto evidenziato, alla luce dei contenuti della documentazione depositata e degli esiti delle testimonianze assunte, questo Tribunale ritiene che la parte attrice non abbia provato il fatto costitutivo del diritto fatto valere nel giudizio, ovvero il conferimento dell'incarico professionale da parte della Società convenuta.
pagina 7 di 8 Dunque, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio su di lui gravante, consegue il rigetto della domanda. Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da d.m. 55/2014, seguono il criterio della soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice, che condanna alla refusione delle spese di lite a favore della parte convenuta, liquidate per compensi in euro 9.887,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 3 aprile 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1017/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BECCHETTI SIMONE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IACOPINI Controparte_1 P.IVA_1
SALVATORE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la rappresentando quanto segue: Controparte_1
- di aver ricevuto in data 20.12.2013 incarico da parte della società resistente di redigere un piano economico finanziario (PEF), finalizzato ad ottenere la concessione per la gestione ed affidamento quarantennale di una Residenza Sanitaria Assistenziale a Rieti di proprietà della Provincia di Rieti;
- di aver ricevuto in pari data, tramite mail inviata dalla RSA Santa NA, la stessa gestita dalla , il modello a cui avrebbe dovuto attenersi per la redazione CP_1 del PEF (doc. n. 2 dell'atto introduttivo);
- di aver trasmesso in data 02.01.2014 alla società resistente, l'elaborato Piano Economico Finanziario per l'aggiudicazione della RSA della Città di Rieti, riportante un valore economico finanziario pari ad euro 142.609.372,19;
- di aver ricevuto in data 16.01.2014 un ulteriore incarico consistente nella modifica dell'elaborato, “in quanto la Provincia di Rieti aveva concesso un beneficio ulteriore di euro 200.000,00 per sopravvenienze attive straordinarie”, a cui era seguito, dunque, un nuovo PEF;
- di essersi dunque prodigato fattivamente, anche nei mesi successivi, come da richiesta inviata a mezzo mail il 13.11.2015 dalla RSA Santa NA (con la quale quest'ultima rappresentava da ultimo la volontà di “portare a casa rapidamente la città di Rieti”, sollecitandolo a fare a tal riguardo “il possibile e l'impossibile” e di tenerla al corrente), al fine di verificare l'aggiudicazione della Struttura della Città di Rieti;
- che grazie al lavoro svolto dal ricorrente, la si aggiudicò la gara Controparte_1 per la gestione, concessione e affidamento quarantennale della RSA della Città di Rieti;
- che nonostante il lavoro svolto e le numerose richieste avanzate dall'odierno ricorrente, quest'ultimo non ha ricevuto alcun compenso per il lavoro svolto, il quale è stato quantificato (stante la mancata pattuizione del compenso tra le parti) in euro 260.000,00, somma che, considerando il valore economico finanziario esposto dal ricorrente (di euro 713.046,86), ha inteso limitare anche ai fini del pagamento del contributo unificato.
Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 702 bis, 3° comma c.p.c., fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione al convenuto, non oltre dieci giorni prima dell'udienza, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo accertamento del conferimento dell'incarico della realizzazione del PEF e dello svolgimento dello stesso a favore della condannare la Controparte_1 medesima al pagamento dell'eseguita prestazione nella somma indicata forfettariamente nell'importo di € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) per pagina 2 di 8 le causali di cui in narrativa, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Si è costituita parte resistente, contestando di aver conferito al sig. Pt_1
l'incarico consistente nella elaborazione di un piano economico finanziario, in quanto l'iter di aggiudicazione definitiva della gara si era conclusa a favore della società resistente sette mesi prima della data dell'asserito incarico. Ha precisato inoltre che non era stato conferito al sig. neppure l'incarico Pt_1 relativo alla elaborazione di una integrazione del suddetto piano a seguito delle sopravvenienze attive.
Ha aggiunto che sia il piano economico originario, sia il nuovo piano economico, l'ultimo resosi necessario a seguito delle nuove condizioni di equilibrio economico finanziario determinate a causa di rinvenimenti imprevisti e variazioni ai lavori - e non, come sostenuto dal ricorrente, a causa di sopravvenienze attive - non erano predisposti dal sig. ma, invero, dalla Provincia di Rieti, la quale aveva fornito Pt_1 altresì i dati economico-finanziari ed i modelli di foglio di calcolo da utilizzare redatti dall'amministrazione medesima, risultando dunque illogico che la resistente avesse conferito tale incarico ad un terzo.
Ha precisato inoltre che non sussiste alcuna corrispondenza, sia nella forma che nei contenuti, tra i dati riportati nei piani economici e finanziari prodotti nell'ambito della procedura di gara e quelli depositati dal ricorrente, risultando il presunto piano economico finanziario predisposto dal sig. carente anche dei parametri di Pt_1 investimento di cui al bando di gara e del canone di concessione, posto che lo stesso, a causa del mancato conferimento dell'incarico, non poteva venire a conoscenza dei dati da inserire;
Ha dedotto inoltre che la mail scambiata in data 13.11.2015 tra la RSA di Santa NA e il sig. (di cui all. 7 dell'atto introduttivo) riguardava l'incarico Pt_1 conferito dalla alla , quest'ultima gestita dal CP_1 Parte_2 ricorrente, di realizzare un sito internet per dette strutture, ovvero un software di gestione delle cartelle cliniche di RSA, lavoro effettivamente realizzato e regolarmente pagato come da fattura prodotta dalla resistente. Ha infine disconosciuto ex art. 2712 c.c. le mail prodotte (in formato pdf) insieme ai file riproducenti le mail di invio prodotti dall'odierno ricorrente, evidenziando che le stesse sono state inviate nel 2013 ma contengono un allegato creato nel 2021.
All'udienza del 31.01.2022, il Giudice ha disposto la conversione del rito in quello ordinario e assegnati e concesso i termini 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 01.02.2023 sono stati escussi i testi , Testimone_1 Tes_2
e . In pari data è risultato presente anche il teste
[...] Testimone_3 Tes_4
che, tuttavia, non è stato ascoltato, avendo lo stesso un interesse nella
[...] causa in quanto socio della Controparte_1
All'udienza del 13.02.2023, è stato escusso il teste . Tes_5
pagina 3 di 8 All'udienza del 11.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
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Ciò premesso, ritiene il Giudice che la domanda avanzata dalla parte attrice non sia meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Occorre tenere presente che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, rispetto al compenso dovutogli per le prestazioni professionali espletate in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento del medesimo incombe sul professionista. Quest'ultimo è tenuto a dar prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma, purché idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti)”, così Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019 (Rv. 655206 - 01) Pertanto, nel caso in cui il professionista reclami il pagamento dei suoi compensi e il diritto al compenso sia contestato dal cliente convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto professionale, spetta all'attore dimostrare sia l'an del credito vantato, sia il quantum, ovvero l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso. Sul piano processuale, qualora tale conferimento non sia pacifico o avvenuto in forma espressa, la prova dell'attribuzione dell'incarico può discendere anche da presunzioni, potendo il giudice esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in base ad un criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in un momento di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, e di un secondo momento, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 1792 del 24/01/2017 (Rv. 642480 - 01), secondo cui “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto
pagina 4 di 8 rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante”. Occorre pertanto verificare se, in base alle allegazioni dell'odierna parte attrice, sia possibile nel caso di specie ritenere che vi sia stato un conferimento di incarico professionale da parte della società convenuta nei confronti del sig. per la Pt_1 predisposizione di un piano economico finanziario, con conseguente diritto dello stesso ad ottenere il relativo compenso. Ritiene il Giudice che tanto non sia stato dimostrato dall'attore. La documentazione depositata al fine di provare il conferimento dell'incarico è consistita essenzialmente in alcune copie fotostatiche di email che egli stesso ha dedotto di avere trasmesso al legale rappresentante della società convenuta,
[...]
, e files contenenti il piano economico finanziario e la modifica Per_1 dell'elaborato predisposti dal sig. e asseritamente inviate, in allegato, alle Pt_1 suddette email. Tutte le email allegate dall'odierna parte attrice, in relazione alle quali la parte convenuta ha operato un espresso disconoscimento, in quanto prodotte in formato
“pdf”, e non in formato “msg” o “eml”, non hanno consentito al Giudicante di verificare l'effettivo contenuto dell'allegato nelle stesse indicato e dunque di riscontrarne la corrispondenza ai, distinti, files contenenti il piano economico finanziario. Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., la parte attrice ha depositato delle prove di invio della indicate mail, anch'esse tuttavia in formato
“pdf”. Deve d'altra parte osservarsi che trattasi di comunicazioni inviate dallo stesso alla società convenuta, mancando la prova che lo svolgimento dell'attività che Pt_1
l'attore ha dedotto di aver posto in essere fosse stato richiesto dalla società convenuta. Al riguardo l'attore ha depositato una mail, anche questa in formato “pdf”, proveniente dall'indirizzo riferibile alla RSA Santa NA, datata 20.12.2013, priva di testo, ma contenente unicamente tre allegati, denominati “PEF RSA” (in formato excel), “costi e ricavi del bilancio annuale” (in formato word) e, in ultimo, un file denominato “PERSONALE” (in formato word), documenti neppure separatamente depositati dalla parte attrice (anche in questo caso, in ragione della natura del formato “pdf” del deposito, non sarebbe stata sussistente la prova della corrispondenza degli allegati ai files pur separatamente depositati). Risulta poi depositata una mail, datata 13.11.2015 ed inviata dalla RSA Santa NA, nella quale non si fa alcun specifico riferimento all'attribuzione al dott. Pt_1 di un incarico concernente la redazione di un piano economico finanziario,
pagina 5 di 8 apparendo indiscusso il solo conferimento all'odierno istante dell'incarico consistente della creazione di un software di gestione della cartella clinica di pazienti ricoverati in RSA. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. risulta poi depositata una mail, datata 15 gennaio 2014, inviata sempre da indirizzo della RSA Santa NA e firmata da “ ” ( verosimilmente) nella quale quest'ultimo fa presente Per_1 Tes_5 all'attore di avere ripristinato internet, dicendogli che avrebbe potuto “inviargli il pef”. Quello appena indicato è elemento indiziario favorevole alla posizione dell'attore ma che non appare, ad avviso del Giudice, idoneo, da solo, a consentire di ritenere che l'attore abbia assolto all'onere della prova sullo stesso gravante in ordine all'avvenuto conferimento dell'incarico e in ordine ai suoi effettivi contenuti. Si deve al riguardo considerare che la parte convenuta ha ragionevolmente evidenziato che l'aggiudicazione della RSA Città di Rieti avvenne con deliberazione del 31.05.2013, ovvero prima del dedotto conferimento dell'incarico al sig. Pt_1
(che sarebbe avvenuta invece nel dicembre dello stesso anno) e per il complessivo valore economico finanziario pari ad euro 1.800.00,00 (e non per l'importo dichiarato dal ricorrente di euro 142.609.372,19). Parte convenuta ha inoltre evidenziato la mancata corrispondenza dei dati economico-finanziari riportati del piano economico finanziario depositato dal sig.
rispetto a quelli indicati nel bando di gara e nei piani economici e finanziari Pt_1 allegati dalla società. Non risultano d'altra parte chiarite dall'attore - alla luce della documentazione depositata dalla parte convenuta, attinente alla gara, con cui il Casile non si è puntualmente confrontato ed opponendo una propria generica rappresentazione dei fatti - le ragioni per cui si sarebbe resa necessaria la predisposizione di un nuovo PEF. Infatti, nell'atto introduttivo l'attore ha sostenuto che gli fu dato tale incarico in data 20.12.2013 per l'aggiudicazione della gara e che “il 16/01/2014 venne chiesto al sig. di modificare l'elaborato in quanto la Provincia di Rieti aveva concesso Pt_1 un beneficio ulteriore di €. 200.000,00 per sopravvenienze attive” (circostanza peraltro contestata dalla resistente), per poi riferire in senso parzialmente difforme, con la memoria ex art. 183, comma 6), n. 1), c.p.c., che il nuovo piano era invece finalizzato a supportare la richiesta di adeguamento per tutti i costi aggiuntivi e funzionale all'ottenimento dell'allungamento della concessione e della cessione dei terreni. Inoltre, la parte convenuta ha depositato il piano economico finanziario allegato (all. A) e B), n. 11) e 12) della produzione documentale) dalla Provincia di Rieti alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 19 del 30/09/2014, senza che la parte attrice si sia confrontata con l'obiezione avanzata dalla stessa parte convenuta secondo cui non vi siano apparenti punti di corrispondenza tra quest'ultimo, ovvero quello poi approvato, e il PEF che il Casile ha dichiarato di avere redatto su incarico della parte convenuta.
pagina 6 di 8 Né le prove testimoniali assunte hanno consentito di far emergere elementi a sostegno della prospettazione della parte attrice. All'udienza del 01.02.2023 i testi ex dipendente della società Testimone_3 resistente, e ex moglie del sig. , hanno riferito Testimone_1 Pt_1 genericamente che al fosse stato effettivamente conferito l'incarico Pt_1 professionale, senza nondimeno essere in grado di riferire quali fossero i concreti dell'incarico. Con riguardo, nello specifico, alle dichiarazioni rese dalla sig.ra Tes_1
la stessa ha dichiarato di ricordare che il sig. stesse lavorando in
[...] Pt_1 quel periodo al progetto, di non essere a conoscenza di talune circostanze (sui capitoli n. 3, 5, 7 e 8) e rispondendo in maniera alquanto generica su altre (con riguardo al cap. n. 4 “ non lo so se c'era, so che c'era perché lo Per_2 Tes_3 conosco e so che sono andati insieme”; con riguardo al capitolo n. 6 “direi che il
abbia accettato il lavoro perché poi ha effettivamente lavorato su questo Pt_1 progetto. Per il resto non so, presumo che quanto mi viene chiesto sia vero”; con riferimento al capitolo n. 7 “non lo so, ribadisco quello che ho detto”; con riferimento al capitolo n. 8 “non lo so, ribadisco quanto ho già detto”; con riguardo al capitolo 9 “presumo di sì, ma non posso confermarlo perché non lo so” e, infine, con riferimento al capitolo 10 “presumo di sì, ma non posso confermarlo perché non lo so”). Inoltre, su richiesta del Giudice, ha così dichiarato: “so che stava lavorando a quel progetto, vivevamo in due case diverse, non l'ho visto personalmente che lavorava ma sono sicura che sia vero perché ne parlava e poi lo vedevo impegnato in quei giorni”. In merito alla testimonianza resa dall'ex dipendente della società Tes_3 quest'ultimo, pur confermando tutte le circostanze articolate nei capitoli di prova, precisando di essersi recato personalmente presso la struttura della RSA Città di Rieti in data 20.12.2013, ha poi dichiarato, su esplicita richiesta del Giudice, di non ricordare della telefonata del 19.12.2023 asseritamente intercorsa tra il sig. e Pt_1 il sig. (“ADR: non c'ero durante la telefonata”). Inoltre, alla Persona_1 domanda posta dal Giudice di che colore fosse la struttura ha così riferito: “mi sembra di ricordare che la RSA sia bianca” quando, dalle fotografie depositate in atti, risulta chiaramente che la RSA Città di Rieti è rivestita in “cortina” con ampie rifiniture di color rosso, apparendo singolare, dato il colore particolare della struttura, che lo stesso non ne fosse a conoscenza. Inoltre, le dichiarazioni rese del sig. sono state smentite dal testimone Tes_3
, ingegnere incaricato della predisposizione del progetto di Testimone_2 adeguamento della RSA, che nel corso dell'istruttoria ha dichiarato di non conoscere il sig. (“non conosco . Conosco la società Pt_1 Parte_1 Controparte_1 avendo fatto il progetto per l'adeguamento della RSA Città di Rieti”) e di non ricordare di essere stato mai contattato da quest'ultimo. Da tutto quanto evidenziato, alla luce dei contenuti della documentazione depositata e degli esiti delle testimonianze assunte, questo Tribunale ritiene che la parte attrice non abbia provato il fatto costitutivo del diritto fatto valere nel giudizio, ovvero il conferimento dell'incarico professionale da parte della Società convenuta.
pagina 7 di 8 Dunque, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio su di lui gravante, consegue il rigetto della domanda. Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da d.m. 55/2014, seguono il criterio della soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice, che condanna alla refusione delle spese di lite a favore della parte convenuta, liquidate per compensi in euro 9.887,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 3 aprile 2025
Il Giudice
Michele Cappai
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