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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6287/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6287 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, riservata in decisione con ordinanza del 12-6-2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Marigliano alla via Parte_1 C.F._1
Ambasciatore Montagna, 5 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Barberini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Roma alla via Controparte_1 C.F._2
Antonio Bertoloni, 44 presso lo studio dell'Avv. Teresa Ermocida che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
E
AVV. GIORGIO COPPOLA C.F. con studio in Napoli al viale Calascione, C.F._3
5/a in qualità di curatore speciale del minore (nato a [...] il [...]) come Persona_1 da decreto di nomina del 26-7-2024
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE 1 R.G. n. 6287/2021
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31-5-2021 la ricorrente (nata ad [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Caivano in data 9-10-2014 con il resistente (nato a [...] l' 1-5-1987) dal quale è nato un figlio - (nato a [...] il [...]) - ha chiesto che venisse pronunziato lo Per_1 scioglimento del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, a modifica delle condizioni della separazione, chiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio minore da euro 325,00 ad € 800,00 oltre le spese straordinarie relative al minore quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, ad esigenze mediche, sportive, ricreative al
50%; l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso di sé con disciplina del diritto di visita;
stabilire un assegno di mantenimento per sé di € 400,00; la percezione in via esclusiva dell'assegno unico ed universale da erogarsi a cura dell'Agenzia territorialmente competente CP_2 in favore del resistente;
accertarsi a mezzo P.G. la consistenza patrimoniale del resistente.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, aderendo alla domanda principale, a sua volta, chiedeva la conferma delle condizioni della separazione, con rigetto dell'aumento a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio minore e la riduzione ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
affido condiviso con la collocazione prevalente presso la madre;
rigetto dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
il rilascio di ampia liberatoria per percepire al 100% gli assegni familiari erogati dall' . CP_2
All'udienza presidenziale del 23-11-2021, entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Satta) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava integralmente le condizioni della sentenza di separazione non essendovi circostanze nuove o sopravvenute rispetto alla separazione;
infine nominava se stesso G.I. fissando l'udienza del 13.4.2022 in modalità cartolare.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni.
Con comparsa il resistente reiterava le conclusioni già rassegnate.
Con le note di trattazione le parti chiedevano decisione non definitiva sullo status.
Con sentenza parziale del Tribunale di Napoli Nord n. 2072/2022 pubblicata l' 1-6-2022, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
con separata ordinanza venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata al 22-11-2022 per la prosecuzione del giudizio sulle statuizioni accessorie.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 22.11.2022 il Giudice ammetteva le prove orali;
demandava, altresì, un monitoraggio ai Servizi Sociali di Casoria territorialmente competenti sui rapporti del minore con entrambi i genitori e sull' andamento scolastico del minore, Per_1
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rinviando al 30-5-2023 per l'escussione dei testi ammessi, per l' interrogatorio formale di parte resistente nonché per la valutazione delle relazioni.
In data 30 gennaio 2023, il depositava ricorso ex art. 709 ter c.p.c. chiedendo di essere CP_1 autorizzato a trasferire il minore per l'anno scolastico 2022/2023 dall'istituto Paritario Suore Per_1
Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato- Via Armando Diaz n. 1 Casoria all' l'ISTITUTO
COMPRENSIVO sito in Casoria Via Aldo Moro n.6; ad iscrivere il minore Controparte_3 per l'anno scolastico 2023/2024 presso il medesimo istituto anche senza il consenso della;
Pt_1 ammonire la con la condanna ad una sanzione amministrativa pecuniaria oltre al Pt_1 risarcimento del danno in favore suo e del figlio.
La ricorrente nelle more conferiva mandato all'avv. Eduardo Izzo e successivamente all'avv. Alessio
Garofalo i quali si opponevano a quanto richiesto.
In data 21 giugno 2023 il Tribunale autorizzava l'iscrizione del minore per l'a.s. 23-24 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 3 CI KI sito in Casoria Via Aldo Moro n.6, nella sezione a tempo prolungato dalle 8.30 alle 16.00, anche in mancanza di consenso della;
a Parte_1 richiedere eventuali nulla osta dalla scuola precedentemente frequentata dal predetto minore;
rigettava la domanda di ammonimento e dichiarava inammissibili le ulteriori richieste risarcitorie.
In data 12 luglio 2023, previa revoca del mandato ai precedenti difensori, la ricorrente conferiva mandato all'avv. Barberini.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. la ricorrente chiedeva, sentite le parti e lo stesso minore se necessario, di adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso con modifica dei provvedimenti in vigore;
tale richiesta veniva rigettata.
All'esito dell'interrogatorio formale del resistente (verbale di udienza del 20-9-2023), onerate le parti del deposito della documentazione reddituale e sollecitati i SS di Casoria di depositare le relazioni, la causa veniva rinviata in prosieguo prova.
All'udienza del 6 dicembre 2023 fissata per escussione testi, i difensori chiedevano un rinvio per valutare un accordo.
Fallito l'accordo, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni al 28 giugno 2024, in modalità cartolare.
Con note di trattazione (depositate il 26-6-2024) la difesa della ricorrente chiedeva la collocazione del minore presso il padre, fermo restando l'affido condiviso del minore, dovendosi trasferire fuori regione per motivi di lavoro.
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Al fine di garantire il contraddittorio sull'istanza si fissava udienza cartolare per il 24 luglio 2024, onerando il difensore della ricorrente di specificare, allegando idonea documentazione (cfr. contratto di lavoro), i motivi del trasferimento della fuori Regione. Pt_1
Con le note di trattazione per l'udienza del 24/7/2024 la ricorrente chiedeva la decisione della causa alle seguenti conclusioni: - rinunciando anche all'affido congiunto, collocare il piccolo Per_1 presso la residenza del sig. lasciando all'accordo delle parti il diritto di visita della madre, CP_1 visto l'impossibilità, data la distanza geografica, di stabilire fin d'ora giorni e orari precisi per gli incontri tra la mamma e il figlio;
- In caso di collocazione del piccolo presso il padre fissare Per_1 mantenimento a carico della sig.ra nella misura di €. 250,00; nella denegata ipotesi Parte_1 in cui il Giudice non disponesse la residenza prevalente del minore a casa del padre chiedeva di predisporre un calendario di visite tra padre e figlio non lasciando alle parti tale regolamentazione visto l'esito non positivo del precedente provvedimento.
Con le note di trattazione per l'udienza del 24/7/2024 il resistente, contestando la documentazione allegata da parte ricorrente in quanto inidonea a provare un rapporto di lavoro e dando atto del disinteresse della per il figlio, collocato stabilmente presso la NA materna, chiedeva la Pt_1 decisione della causa e di provvedere al collocamento del minore presso la NA materna Per_1
residente in [...], con l'esercizio del diritto di Persona_2 visita del sig. nei confronti del minore tutte le volte che lo vorrà previa comunicazione ed CP_1 accordo con la NA , tenendo conto delle esigenze del minore e fermo restando le pattuizioni sul diritto di visita già determinate in sede di udienza Presidenziale o in quelle che il G.I riterrà di giustizia;
- insisteva per l'accoglimento della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento a favore del minore nella misura di euro 200,00 e ciò alla luce delle condizioni economiche Per_1 del Sig. mutate nel tempo, con obbligo di versamento a favore della NA materna Sig.ra CP_1
, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie previste dalla legge: - Persona_2 chiedeva il rigetto della richiesta di mantenimento della Sig. non sussistendone i Parte_1 presupposti come dalla stessa- più volte dichiarato e poiché soggetto economicamente autonomo nonché percettore di reddito di cittadinanza. - insisteva per il rigetto di tutte quante le domande avverse con statuizione e condanna della Sig.ra alle spese del presente giudizio e con Parte_1 condanna alle spese dei giudizi rg n. 6287- 1/2021 e rg n. 6287- 2/2021.
Con ordinanza del 26-7-2024 il Giudice autorizzava il trasferimento della fuori Regione Pt_1 per le esigenze indicate (cfr. proposta di formazione in Verona), non essendovi sul punto opposizione del resistente;
ritenuta l'opportunità nominava un curatore speciale al minore (nella persona Per_1 dell'avv. Giorgio Coppola); preso atto che nessuno dei genitori chiedeva il collocamento del figlio presso di sé (ed invero la ricorrente chiedeva di collocare il minore presso il padre mentre il resistente
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chiedeva di collocare il minore presso la NA materna) confermava, in via provvisoria l'affido condiviso del minore (nato a [...] [...]) ad entrambi con collocamento presso la Per_1 NA materna in Casoria alla Via Principe di Piemonte, 193; prevedeva l'esercizio Persona_2 disgiunto della responsabilità genitoriale;
in ordine al diritto di visita, tenuto conto delle esigenze lavorative , dell'età del figlio, prevedeva il calendario delle visite per il (il padre potrà vedere CP_1
e tenere con sé il figlio due giorni a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore
16.30 (o dall'uscita della scuola) alle ore 20.00; il primo, il terzo ed il quinto week end del mese (nei mesi con cinque settimane) dalle ore 16.00 del sabato (o dall' uscita della scuola) alle ore 20.00 della domenica, con pernottamento presso la casa del padre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi;
il tutto compatibilmente alle esigenze del minore e salvo diverso accordo tra le parti, sentita la NA materna. In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici); in ordine al diritto di visita della madre tenuto conto che la stessa inizierà a lavorare a
Verona dall'1- 8-2024, prevedeva incontri almeno un week end al mese in Campania (in subordine a week end alterni) dal venerdì alla domenica, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze ludico sportive e ricreative del minore;
poneva a carico di entrambi il pagamento di un assegno di 250,00 euro ciascuno, da versarsi in favore della NA materna, per il mantenimento del minore entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
poneva a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; infine onerava il difensore della ricorrente di depositare il contratto di lavoro nonché di specificare il nuovo indirizzo di residenza della rinviando all'udienza del 25-10-2024. Pt_1
In tale udienza, veniva disposto l'affido esclusivo del minore al padre stante il disinteresse morale e materiale della madre che non vedeva il figlio, non versava il mantenimento e non avendo neanche presenziato all'udienza; si confermava il collocamento presso la NA materna come da precedente provvedimento;
si prevedeva l'esercizio in capo al della responsabilità genitoriale in via CP_1 esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute;
veniva, infine, disposto l'ascolto del minore.
All'esito dell'ascolto del minore alla presenza del curatore, all'udienza dell' 8-1-2025 il Per_1
Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 30.5.2025.
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All'udienza del 30-5-2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 12-6-2025 comunicata il 16.6.2025).
Il P.M. in data 18-6-2025 ha apposto il visto.
Sull'affido del figlio minore (nato a [...] il [...]) Persona_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale al padre appare conforme agli interessi del minore in quanto dall'istruttoria e dall'ascolto del minore è emerso che la non ha un rapporto regolare e continuativo con il figlio, omettendo, altresì, di contribuire Pt_1 al suo mantenimento, disinteressandosi di quanto necessario alla crescita e sviluppo del figlio.
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Il minore, di fatto, è sempre stato accudito dapprima dai nonni materni con i quali viveva e successivamente, in corso di causa, dal padre con il quale vive in seguito al provvedimento del
Tribunale.
Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme agli interessi del minore, disporre l'affido esclusivo al padre.
L'assenza della madre dalla vita del minore, il disinteresse nei confronti del figlio in ordine al diritto di visita nonché al mantenimento e finanche alla partecipazione alle udienze;
il comportamento processuale assunto dalla ricorrente che ha “rinunciato” alla collocazione del minore presso la di lei abitazione, lasciando il figlio stabilmente con la NA materna e poi presso il padre, senza fornire indicazioni sul luogo attuale di residenza, tuttora ignoto al padre ed allo stesso figlio (la , Pt_1 seppur onerata con provvedimenti del 26.7.2024 e del 25.10.2024, non ha fornito l'indirizzo allorquando si trovava a VERONA per esigenze di lavoro;
nelle note del 28.5.2025 del difensore della ricorrente si legge Adesso la sig.ra vive con un compagno presso l'abitazione di questo Pt_1 ed come dicevo vuole tornare ad occuparsi di a tempo pieno. Con un unico limite che è dato Per_1 dal non potere tenere come collocazione principale presso di sé suggeriscono un affido Per_1 con competenze genitoriali concentrate in capo al padre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli
Nord; sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo
Tuttavia la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo al padre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute del minore vi sia un pregiudizio a causa del completo disinteresse della madre per il figlio.
In sede di ascolto (udienza dell' 8 gennaio 2025) il minore ha dichiarato quanto al rapporto con la madre l'ho sentita solo a telefono. Lei mi ha detto che sta lavorando ma non so dove e Pt_2 quindi non può venire a prendermi. Alla vigilia di natale le ho fatto gli auguri ma lei si è arrabbiata perché non avevo risposto ad un suo messaggio dell' 1 dicembre. Non la sento dal 24 dicembre. Non so dove sta, non mi ha detto dove lavora. Mamma non la vedo e non la sento neanche per messaggi
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Il Collegio ritiene atteso il concreto disinteresse manifestato dalla madre nei confronti del figlio, che non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita materno.
Qualora, dunque, la intenda riavvicinarsi concretamente al figlio ed iniziare un percorso di Pt_1 graduale recupero del rapporto con lo stesso, potrà vederlo e tenerlo con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con il padre, nonché con il minore, tenendo in prioritario conto le esigenze di quest'ultimo, i suoi desiderata nonché i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]) Persona_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con il padre e, dunque, della partecipazione dello stesso al mantenimento del figlio, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di concorso per il mantenimento del minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento della ricorrente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
Orbene, tenuto conto dell'età del figlio (nel caso di specie di anni 11), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.;
8 R.G. n. 6287/2021
ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009;
Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Per quanto concerne i redditi delle parti la ricorrente, in passato, era titolare di partiva iva e gestiva un centro estetico che poi ha definitivamente chiuso a far data dal mese di agosto dell'anno 2021, continuando a svolgere il suo lavoro di estetista e percependo successivamente il reddito di cittadinanza;
si è trasferita fuori regione per una nuova proposta di lavoro in Verona presso l'azienda
; seppur onerata non ha depositato documentazione reddituale all'attualità mentre il resistente CP_4 lavora come dipendente presso la Seda Spa italy, con contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile pari a circa 1.400,00 euro mensili al netto (cfr. buste paga 2023 depositate in atti); è titolare di beni immobili;
ha avviato un mutuo cointestato per l'acquisto di una casa con la moglie con una rata di 800,00 € circa al mese (dichiarazioni rese all'udienza del 20-09-2023, nonché doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico della madre, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta,00) da corrispondersi al resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Vanno, altresì, poste a carico di entrambi l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l' an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015,
n. 11686 del 2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì
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ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
10 R.G. n. 6287/2021
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, valutando tutti i predetti elementi in rapporto alla durata del matrimonio (contratto nel 2014 con separazione del 2022); l'assenza di prova circa l'apporto della ricorrente per la crescita patrimoniale della famiglia o il sacrificio di aspettative professionali;
la mancanza di prova circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
tenuto conto, inoltre, della circostanza che la ricorrente è giovane (ha 34 anni) ed al momento della separazione aveva appena 31 anni, con capacità lavorativa (avendo sempre lavorato ed in possesso di titoli da spendere nel mercato del lavoro), il Collegio ritiene non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale
I compensi spettante al curatore del minore ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello
Stato giusta delibera del 3-10-2024 prot. n. 915/2024 – saranno liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dispone l'affido esclusivo del figlio minore (nato a [...] il [...]) al Persona_1 padre, con residenza privilegiata presso lo stesso in Parete alla via Castagnola;
b) Il può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di CP_1 ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute;
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_1 Controparte_1 cinque di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per il mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]); detta somma sarà annualmente ed Per_1 automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
11 R.G. n. 6287/2021
d) Pone a carico di entrambi il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per il figlio purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019.
e) Nulla si stabilisce a titolo di assegno divorzile in assenza dei presupposti di legge;
f) condanna la parte ricorrente a pagare le spese di lite in favore del resistente liquidandole complessivamente in euro 3809.00 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6287 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, riservata in decisione con ordinanza del 12-6-2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Marigliano alla via Parte_1 C.F._1
Ambasciatore Montagna, 5 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Barberini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Roma alla via Controparte_1 C.F._2
Antonio Bertoloni, 44 presso lo studio dell'Avv. Teresa Ermocida che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
E
AVV. GIORGIO COPPOLA C.F. con studio in Napoli al viale Calascione, C.F._3
5/a in qualità di curatore speciale del minore (nato a [...] il [...]) come Persona_1 da decreto di nomina del 26-7-2024
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE 1 R.G. n. 6287/2021
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31-5-2021 la ricorrente (nata ad [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Caivano in data 9-10-2014 con il resistente (nato a [...] l' 1-5-1987) dal quale è nato un figlio - (nato a [...] il [...]) - ha chiesto che venisse pronunziato lo Per_1 scioglimento del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, a modifica delle condizioni della separazione, chiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio minore da euro 325,00 ad € 800,00 oltre le spese straordinarie relative al minore quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, ad esigenze mediche, sportive, ricreative al
50%; l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso di sé con disciplina del diritto di visita;
stabilire un assegno di mantenimento per sé di € 400,00; la percezione in via esclusiva dell'assegno unico ed universale da erogarsi a cura dell'Agenzia territorialmente competente CP_2 in favore del resistente;
accertarsi a mezzo P.G. la consistenza patrimoniale del resistente.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, aderendo alla domanda principale, a sua volta, chiedeva la conferma delle condizioni della separazione, con rigetto dell'aumento a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio minore e la riduzione ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
affido condiviso con la collocazione prevalente presso la madre;
rigetto dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
il rilascio di ampia liberatoria per percepire al 100% gli assegni familiari erogati dall' . CP_2
All'udienza presidenziale del 23-11-2021, entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Satta) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava integralmente le condizioni della sentenza di separazione non essendovi circostanze nuove o sopravvenute rispetto alla separazione;
infine nominava se stesso G.I. fissando l'udienza del 13.4.2022 in modalità cartolare.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni.
Con comparsa il resistente reiterava le conclusioni già rassegnate.
Con le note di trattazione le parti chiedevano decisione non definitiva sullo status.
Con sentenza parziale del Tribunale di Napoli Nord n. 2072/2022 pubblicata l' 1-6-2022, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
con separata ordinanza venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata al 22-11-2022 per la prosecuzione del giudizio sulle statuizioni accessorie.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 22.11.2022 il Giudice ammetteva le prove orali;
demandava, altresì, un monitoraggio ai Servizi Sociali di Casoria territorialmente competenti sui rapporti del minore con entrambi i genitori e sull' andamento scolastico del minore, Per_1
2 R.G. n. 6287/2021
rinviando al 30-5-2023 per l'escussione dei testi ammessi, per l' interrogatorio formale di parte resistente nonché per la valutazione delle relazioni.
In data 30 gennaio 2023, il depositava ricorso ex art. 709 ter c.p.c. chiedendo di essere CP_1 autorizzato a trasferire il minore per l'anno scolastico 2022/2023 dall'istituto Paritario Suore Per_1
Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato- Via Armando Diaz n. 1 Casoria all' l'ISTITUTO
COMPRENSIVO sito in Casoria Via Aldo Moro n.6; ad iscrivere il minore Controparte_3 per l'anno scolastico 2023/2024 presso il medesimo istituto anche senza il consenso della;
Pt_1 ammonire la con la condanna ad una sanzione amministrativa pecuniaria oltre al Pt_1 risarcimento del danno in favore suo e del figlio.
La ricorrente nelle more conferiva mandato all'avv. Eduardo Izzo e successivamente all'avv. Alessio
Garofalo i quali si opponevano a quanto richiesto.
In data 21 giugno 2023 il Tribunale autorizzava l'iscrizione del minore per l'a.s. 23-24 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 3 CI KI sito in Casoria Via Aldo Moro n.6, nella sezione a tempo prolungato dalle 8.30 alle 16.00, anche in mancanza di consenso della;
a Parte_1 richiedere eventuali nulla osta dalla scuola precedentemente frequentata dal predetto minore;
rigettava la domanda di ammonimento e dichiarava inammissibili le ulteriori richieste risarcitorie.
In data 12 luglio 2023, previa revoca del mandato ai precedenti difensori, la ricorrente conferiva mandato all'avv. Barberini.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. la ricorrente chiedeva, sentite le parti e lo stesso minore se necessario, di adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso con modifica dei provvedimenti in vigore;
tale richiesta veniva rigettata.
All'esito dell'interrogatorio formale del resistente (verbale di udienza del 20-9-2023), onerate le parti del deposito della documentazione reddituale e sollecitati i SS di Casoria di depositare le relazioni, la causa veniva rinviata in prosieguo prova.
All'udienza del 6 dicembre 2023 fissata per escussione testi, i difensori chiedevano un rinvio per valutare un accordo.
Fallito l'accordo, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni al 28 giugno 2024, in modalità cartolare.
Con note di trattazione (depositate il 26-6-2024) la difesa della ricorrente chiedeva la collocazione del minore presso il padre, fermo restando l'affido condiviso del minore, dovendosi trasferire fuori regione per motivi di lavoro.
3 R.G. n. 6287/2021
Al fine di garantire il contraddittorio sull'istanza si fissava udienza cartolare per il 24 luglio 2024, onerando il difensore della ricorrente di specificare, allegando idonea documentazione (cfr. contratto di lavoro), i motivi del trasferimento della fuori Regione. Pt_1
Con le note di trattazione per l'udienza del 24/7/2024 la ricorrente chiedeva la decisione della causa alle seguenti conclusioni: - rinunciando anche all'affido congiunto, collocare il piccolo Per_1 presso la residenza del sig. lasciando all'accordo delle parti il diritto di visita della madre, CP_1 visto l'impossibilità, data la distanza geografica, di stabilire fin d'ora giorni e orari precisi per gli incontri tra la mamma e il figlio;
- In caso di collocazione del piccolo presso il padre fissare Per_1 mantenimento a carico della sig.ra nella misura di €. 250,00; nella denegata ipotesi Parte_1 in cui il Giudice non disponesse la residenza prevalente del minore a casa del padre chiedeva di predisporre un calendario di visite tra padre e figlio non lasciando alle parti tale regolamentazione visto l'esito non positivo del precedente provvedimento.
Con le note di trattazione per l'udienza del 24/7/2024 il resistente, contestando la documentazione allegata da parte ricorrente in quanto inidonea a provare un rapporto di lavoro e dando atto del disinteresse della per il figlio, collocato stabilmente presso la NA materna, chiedeva la Pt_1 decisione della causa e di provvedere al collocamento del minore presso la NA materna Per_1
residente in [...], con l'esercizio del diritto di Persona_2 visita del sig. nei confronti del minore tutte le volte che lo vorrà previa comunicazione ed CP_1 accordo con la NA , tenendo conto delle esigenze del minore e fermo restando le pattuizioni sul diritto di visita già determinate in sede di udienza Presidenziale o in quelle che il G.I riterrà di giustizia;
- insisteva per l'accoglimento della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento a favore del minore nella misura di euro 200,00 e ciò alla luce delle condizioni economiche Per_1 del Sig. mutate nel tempo, con obbligo di versamento a favore della NA materna Sig.ra CP_1
, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie previste dalla legge: - Persona_2 chiedeva il rigetto della richiesta di mantenimento della Sig. non sussistendone i Parte_1 presupposti come dalla stessa- più volte dichiarato e poiché soggetto economicamente autonomo nonché percettore di reddito di cittadinanza. - insisteva per il rigetto di tutte quante le domande avverse con statuizione e condanna della Sig.ra alle spese del presente giudizio e con Parte_1 condanna alle spese dei giudizi rg n. 6287- 1/2021 e rg n. 6287- 2/2021.
Con ordinanza del 26-7-2024 il Giudice autorizzava il trasferimento della fuori Regione Pt_1 per le esigenze indicate (cfr. proposta di formazione in Verona), non essendovi sul punto opposizione del resistente;
ritenuta l'opportunità nominava un curatore speciale al minore (nella persona Per_1 dell'avv. Giorgio Coppola); preso atto che nessuno dei genitori chiedeva il collocamento del figlio presso di sé (ed invero la ricorrente chiedeva di collocare il minore presso il padre mentre il resistente
4 R.G. n. 6287/2021
chiedeva di collocare il minore presso la NA materna) confermava, in via provvisoria l'affido condiviso del minore (nato a [...] [...]) ad entrambi con collocamento presso la Per_1 NA materna in Casoria alla Via Principe di Piemonte, 193; prevedeva l'esercizio Persona_2 disgiunto della responsabilità genitoriale;
in ordine al diritto di visita, tenuto conto delle esigenze lavorative , dell'età del figlio, prevedeva il calendario delle visite per il (il padre potrà vedere CP_1
e tenere con sé il figlio due giorni a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore
16.30 (o dall'uscita della scuola) alle ore 20.00; il primo, il terzo ed il quinto week end del mese (nei mesi con cinque settimane) dalle ore 16.00 del sabato (o dall' uscita della scuola) alle ore 20.00 della domenica, con pernottamento presso la casa del padre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi;
il tutto compatibilmente alle esigenze del minore e salvo diverso accordo tra le parti, sentita la NA materna. In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici); in ordine al diritto di visita della madre tenuto conto che la stessa inizierà a lavorare a
Verona dall'1- 8-2024, prevedeva incontri almeno un week end al mese in Campania (in subordine a week end alterni) dal venerdì alla domenica, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze ludico sportive e ricreative del minore;
poneva a carico di entrambi il pagamento di un assegno di 250,00 euro ciascuno, da versarsi in favore della NA materna, per il mantenimento del minore entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
poneva a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; infine onerava il difensore della ricorrente di depositare il contratto di lavoro nonché di specificare il nuovo indirizzo di residenza della rinviando all'udienza del 25-10-2024. Pt_1
In tale udienza, veniva disposto l'affido esclusivo del minore al padre stante il disinteresse morale e materiale della madre che non vedeva il figlio, non versava il mantenimento e non avendo neanche presenziato all'udienza; si confermava il collocamento presso la NA materna come da precedente provvedimento;
si prevedeva l'esercizio in capo al della responsabilità genitoriale in via CP_1 esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute;
veniva, infine, disposto l'ascolto del minore.
All'esito dell'ascolto del minore alla presenza del curatore, all'udienza dell' 8-1-2025 il Per_1
Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 30.5.2025.
5 R.G. n. 6287/2021
All'udienza del 30-5-2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 12-6-2025 comunicata il 16.6.2025).
Il P.M. in data 18-6-2025 ha apposto il visto.
Sull'affido del figlio minore (nato a [...] il [...]) Persona_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale al padre appare conforme agli interessi del minore in quanto dall'istruttoria e dall'ascolto del minore è emerso che la non ha un rapporto regolare e continuativo con il figlio, omettendo, altresì, di contribuire Pt_1 al suo mantenimento, disinteressandosi di quanto necessario alla crescita e sviluppo del figlio.
6 R.G. n. 6287/2021
Il minore, di fatto, è sempre stato accudito dapprima dai nonni materni con i quali viveva e successivamente, in corso di causa, dal padre con il quale vive in seguito al provvedimento del
Tribunale.
Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme agli interessi del minore, disporre l'affido esclusivo al padre.
L'assenza della madre dalla vita del minore, il disinteresse nei confronti del figlio in ordine al diritto di visita nonché al mantenimento e finanche alla partecipazione alle udienze;
il comportamento processuale assunto dalla ricorrente che ha “rinunciato” alla collocazione del minore presso la di lei abitazione, lasciando il figlio stabilmente con la NA materna e poi presso il padre, senza fornire indicazioni sul luogo attuale di residenza, tuttora ignoto al padre ed allo stesso figlio (la , Pt_1 seppur onerata con provvedimenti del 26.7.2024 e del 25.10.2024, non ha fornito l'indirizzo allorquando si trovava a VERONA per esigenze di lavoro;
nelle note del 28.5.2025 del difensore della ricorrente si legge Adesso la sig.ra vive con un compagno presso l'abitazione di questo Pt_1 ed come dicevo vuole tornare ad occuparsi di a tempo pieno. Con un unico limite che è dato Per_1 dal non potere tenere come collocazione principale presso di sé suggeriscono un affido Per_1 con competenze genitoriali concentrate in capo al padre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli
Nord; sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo
Tuttavia la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo al padre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute del minore vi sia un pregiudizio a causa del completo disinteresse della madre per il figlio.
In sede di ascolto (udienza dell' 8 gennaio 2025) il minore ha dichiarato quanto al rapporto con la madre l'ho sentita solo a telefono. Lei mi ha detto che sta lavorando ma non so dove e Pt_2 quindi non può venire a prendermi. Alla vigilia di natale le ho fatto gli auguri ma lei si è arrabbiata perché non avevo risposto ad un suo messaggio dell' 1 dicembre. Non la sento dal 24 dicembre. Non so dove sta, non mi ha detto dove lavora. Mamma non la vedo e non la sento neanche per messaggi
7 R.G. n. 6287/2021
Il Collegio ritiene atteso il concreto disinteresse manifestato dalla madre nei confronti del figlio, che non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita materno.
Qualora, dunque, la intenda riavvicinarsi concretamente al figlio ed iniziare un percorso di Pt_1 graduale recupero del rapporto con lo stesso, potrà vederlo e tenerlo con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con il padre, nonché con il minore, tenendo in prioritario conto le esigenze di quest'ultimo, i suoi desiderata nonché i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]) Persona_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con il padre e, dunque, della partecipazione dello stesso al mantenimento del figlio, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di concorso per il mantenimento del minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento della ricorrente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
Orbene, tenuto conto dell'età del figlio (nel caso di specie di anni 11), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.;
8 R.G. n. 6287/2021
ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009;
Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Per quanto concerne i redditi delle parti la ricorrente, in passato, era titolare di partiva iva e gestiva un centro estetico che poi ha definitivamente chiuso a far data dal mese di agosto dell'anno 2021, continuando a svolgere il suo lavoro di estetista e percependo successivamente il reddito di cittadinanza;
si è trasferita fuori regione per una nuova proposta di lavoro in Verona presso l'azienda
; seppur onerata non ha depositato documentazione reddituale all'attualità mentre il resistente CP_4 lavora come dipendente presso la Seda Spa italy, con contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile pari a circa 1.400,00 euro mensili al netto (cfr. buste paga 2023 depositate in atti); è titolare di beni immobili;
ha avviato un mutuo cointestato per l'acquisto di una casa con la moglie con una rata di 800,00 € circa al mese (dichiarazioni rese all'udienza del 20-09-2023, nonché doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico della madre, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta,00) da corrispondersi al resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Vanno, altresì, poste a carico di entrambi l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l' an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015,
n. 11686 del 2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì
9 R.G. n. 6287/2021
ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
10 R.G. n. 6287/2021
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, valutando tutti i predetti elementi in rapporto alla durata del matrimonio (contratto nel 2014 con separazione del 2022); l'assenza di prova circa l'apporto della ricorrente per la crescita patrimoniale della famiglia o il sacrificio di aspettative professionali;
la mancanza di prova circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
tenuto conto, inoltre, della circostanza che la ricorrente è giovane (ha 34 anni) ed al momento della separazione aveva appena 31 anni, con capacità lavorativa (avendo sempre lavorato ed in possesso di titoli da spendere nel mercato del lavoro), il Collegio ritiene non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale
I compensi spettante al curatore del minore ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello
Stato giusta delibera del 3-10-2024 prot. n. 915/2024 – saranno liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dispone l'affido esclusivo del figlio minore (nato a [...] il [...]) al Persona_1 padre, con residenza privilegiata presso lo stesso in Parete alla via Castagnola;
b) Il può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di CP_1 ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute;
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_1 Controparte_1 cinque di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per il mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]); detta somma sarà annualmente ed Per_1 automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
11 R.G. n. 6287/2021
d) Pone a carico di entrambi il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per il figlio purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019.
e) Nulla si stabilisce a titolo di assegno divorzile in assenza dei presupposti di legge;
f) condanna la parte ricorrente a pagare le spese di lite in favore del resistente liquidandole complessivamente in euro 3809.00 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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