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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA CH, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 465/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 VALENTINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in BORGO GIACOMO TOMMASINI N. 20 43121 PARMA presso il difensore avv. VALENTINO FRANCESCO. ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GA GIUDITTA CA e dell'avv. BERGAMINI MARIA CRISTINA ( ), elettivamente domiciliato in V.LE MARTIRI DELLA C.F._2 LIBERTA' 30, MODENA presso il difensore avv. GA GIUDITTA CA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo emesso a favore Parte_1 di per il pagamento della fornitura di prodotti professionali per CP_1
1 di 5 parrucchieri, eccependo la mancata prova del credito, non essendo sufficienti le fatture prodotte e, inoltre, l'avvenuto pagamento come da assegni e bonifici in atti, precisando che la somma di € 2.000,00 era stata, invece, corrisposta in contanti.
Costituitosi in giudizio, evidenziava l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione perché instaurata con rito ordinario e in quanto tardiva. Nel merito, rilevava la mancata contestazione del credito e la mancata prova dell'esatto adempimento di tutte le fatture oggetto del ricorso monitorio.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Si ritengono, anzitutto, infondate le eccezioni di parte opposta in via preliminare.
In merito al rito prescelto, non risulta in alcuna norma che l'opposizione a decreto ingiuntivo debba necessariamente essere proposta con le forme del rito sommario. La conversione del rito era, in questo caso, motivata solo dalla natura sostanzialmente non controversa dei fatti e dalla non complessità dell'istruttoria.
Rispetto alla tempestività dell'opposizione, come osservato dall'opponente, la Corte
Costituzionale, con sentenza del n. 75 del 2019, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.
Nel merito, si rileva che sussiste prova dell'esatto adempimento da parte di
[...]
limitatamente alla somma di € 1.170,16, tenuto conto dei bonifici con esatta Pt_1 imputazione alle fatture oggetto di ingiunzione, somma non specificatamente contestata dalla parte opposta.
Invece, rispetto alla residua somma di € 7.686,54 (in linea capitale), richiamato il noto criterio di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale (Cassazione, SS.UU. n.
13533/2001), si osserva che, da un lato, parte opposta ha fornito prova del titolo, non
2 di 5 essendo contestati l'esistenza del rapporto e l'esecuzione della fornitura;
dall'altro lato, parte debitrice non ha fornito prova dell'esatto adempimento ovvero della sussistenza di una causa di inadempimento a sé non imputabile.
Più in particolare, a fronte delle allegazioni di circa la corretta esecuzione CP_1 della fornitura, documentate dalle fatture, si è limitato ad eccepire il Parte_1 mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, ritenendo non sufficienti le fatture, senza contestare specificatamente né l'esistenza del rapporto, né
l'esecuzione esatta e completa delle prestazioni da parte di . CP_1
Al riguardo, è noto che una contestazione generica del credito azionato equivale a mancata contestazione, con la conseguenza che determina una relevatio ab onere probandi e rende i fatti allegati del tutto pacifici.
Nel caso di specie, non c'è contestazione circa l'effettiva consegna della fornitura ovvero di vizi e difetti della merce e, del resto, parte opponente sostiene di aver saldato tutte le fatture, evidentemente ammettendo l'esecuzione della fornitura.
Rispetto alla prova dell'adempimento da parte dell'opponente dell'obbligazione di pagamento del prezzo, si rileva che costui si è limitato a versare in atti un estratto conto bancario da cui risulterebbero l'emissione di alcuni assegni e l'esecuzione di vari bonifici: tuttavia, pur gravando la relativa prova sul medesimo, l'opponente – salvo la limitata somma di cui si dirà - non ha dimostrato la puntuale imputazione dei pagamenti alle fatture emesse dall'opposta, con la conseguenza che, come rilevato da questa, risulta invero che alcuni pagamenti fossero imputabili a debiti pregressi non oggetto di ingiunzione ovvero non fossero nemmeno riferibili alla fornitura di . CP_1
Ad esempio, i bonifici del 25/2/16 (€ 436,45), del 31/3/16 (€ 436,45) e del 12/4/16 (€
259,97) sarebbero riferiti, come meglio specificato dalla parte opposta, alla fattura n.
148 del 2016 di complessivi € 1.132,87, non oggetto di ingiunzione. Il bonifico del
9/1/17 di € 1.000 risulta imputato a “piano ammortamento residuo”, non dunque alle fatture.
Con riferimento agli assegni, dall'estratto conto non emergono sufficienti dati e non è stata prodotta la relativa matrice. Inoltre, parte opposta ha evidenziato come gli importi sottolineati da controparte nel doc. 2 siano tutti di identico ammontare (€ 317,88 ciascuno), non coincidente, tuttavia, con nessuna delle fatture azionate.
Dalla documentazione dell'opponente, risulterebbero pagamenti con imputazione corrispondenti alle seguenti fatture:
3 di 5 - bonifico del 11/5/16 di € 128,10 in pagamento della fatt. n. 247 del 31/3/16
- bonifico del 22/7/16 di € 586,64 in pagamento della fatt. n. 513 del 31/5/16
- bonifico del 26/4/17 di € 282,31 in pagamento della fatt. n. 1126 del 31/12/16
- bonifico del 10/11/17 di € 324,83 in pagamento della fatt. n. 988 del 31/10/17
- bonifico del 9/3/18 di € 180,56 in pagamento della fatt. n. 1111 del 30/11/17
- bonifico del 28/9/18 di € 267,72 in pagamento della fatt. n. 279 del 31/3/18.
Il totale dei pagamenti relativi alle fatture ingiunte ammonterebbe dunque alla minor somma di € 1.170,16, a fronte di una ingiunzione di € 9.456,70, con un saldo a credito di in linea capitale di € 7.686,54, oltre interessi di mora ex d.lgs Controparte_1
231/02 dalla data delle singole scadenze al saldo.
Rispetto, infine, ai presunti pagamenti in contanti, si rileva che parte opponente non ha fornito alcuna allegazione né indizio di prova, limitandosi ad affermare l'avvenuto pagamento in contanti per “circa € 2.000,00” e a richiedere la concessione di memorie istruttorie: tuttavia, occorre osservare che, come eccepito dall'opposta, la prova testimoniale del pagamento era inammissibile ex artt. 2726 e 2721 c.c., applicandosi specifici limiti per la prova del pagamento (gli stessi previsti per la prova del contratto).
Nel caso di specie, parte opponente non ha indicato nell'atto introduttivo né nella memoria prevista per la prima udienza cartolare alcuna circostanza di tempo e luogo idonea a supportare le proprie allegazioni, apparendo, tra l'altro, le stesse inverosimili, tenuto conto che la circostanza veniva negata da controparte e che non risultava una tale prassi, considerati gli svariati pagamenti con mezzi tracciabili.
Inoltre, si rileva che l'art. 281 duodecies c.p.c. impone che, al fine di ottenere la concessione di un termine per indicare, tra l'altro, i mezzi di prova, è necessario un giustificato motivo, che nel caso di specie non è stato indicato nella memoria prevista per la prima udienza, dovendosi dunque ritenere tardiva la richiesta, in udienza di discussione, di rimessione della causa in istruttoria a causa di generica difficoltà di prova a causa del carattere risalente dei debiti, non essendo stata allegata e provata la impossibilità per causa non imputabile.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, applicandosi i minimi tariffari per lo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), con esclusione della fase istruttoria.
4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 2527/2024, Controparte_1 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- ACCOGLIE l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2527/2024, dichiara tenuta e ND l'opponente al pagamento della minor somma di €
7.686,54 in linea capitale, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
2- ND parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 4 dicembre 2025
Il Giudice
NA CH
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA CH, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 465/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 VALENTINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in BORGO GIACOMO TOMMASINI N. 20 43121 PARMA presso il difensore avv. VALENTINO FRANCESCO. ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GA GIUDITTA CA e dell'avv. BERGAMINI MARIA CRISTINA ( ), elettivamente domiciliato in V.LE MARTIRI DELLA C.F._2 LIBERTA' 30, MODENA presso il difensore avv. GA GIUDITTA CA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo emesso a favore Parte_1 di per il pagamento della fornitura di prodotti professionali per CP_1
1 di 5 parrucchieri, eccependo la mancata prova del credito, non essendo sufficienti le fatture prodotte e, inoltre, l'avvenuto pagamento come da assegni e bonifici in atti, precisando che la somma di € 2.000,00 era stata, invece, corrisposta in contanti.
Costituitosi in giudizio, evidenziava l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione perché instaurata con rito ordinario e in quanto tardiva. Nel merito, rilevava la mancata contestazione del credito e la mancata prova dell'esatto adempimento di tutte le fatture oggetto del ricorso monitorio.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Si ritengono, anzitutto, infondate le eccezioni di parte opposta in via preliminare.
In merito al rito prescelto, non risulta in alcuna norma che l'opposizione a decreto ingiuntivo debba necessariamente essere proposta con le forme del rito sommario. La conversione del rito era, in questo caso, motivata solo dalla natura sostanzialmente non controversa dei fatti e dalla non complessità dell'istruttoria.
Rispetto alla tempestività dell'opposizione, come osservato dall'opponente, la Corte
Costituzionale, con sentenza del n. 75 del 2019, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.
Nel merito, si rileva che sussiste prova dell'esatto adempimento da parte di
[...]
limitatamente alla somma di € 1.170,16, tenuto conto dei bonifici con esatta Pt_1 imputazione alle fatture oggetto di ingiunzione, somma non specificatamente contestata dalla parte opposta.
Invece, rispetto alla residua somma di € 7.686,54 (in linea capitale), richiamato il noto criterio di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale (Cassazione, SS.UU. n.
13533/2001), si osserva che, da un lato, parte opposta ha fornito prova del titolo, non
2 di 5 essendo contestati l'esistenza del rapporto e l'esecuzione della fornitura;
dall'altro lato, parte debitrice non ha fornito prova dell'esatto adempimento ovvero della sussistenza di una causa di inadempimento a sé non imputabile.
Più in particolare, a fronte delle allegazioni di circa la corretta esecuzione CP_1 della fornitura, documentate dalle fatture, si è limitato ad eccepire il Parte_1 mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, ritenendo non sufficienti le fatture, senza contestare specificatamente né l'esistenza del rapporto, né
l'esecuzione esatta e completa delle prestazioni da parte di . CP_1
Al riguardo, è noto che una contestazione generica del credito azionato equivale a mancata contestazione, con la conseguenza che determina una relevatio ab onere probandi e rende i fatti allegati del tutto pacifici.
Nel caso di specie, non c'è contestazione circa l'effettiva consegna della fornitura ovvero di vizi e difetti della merce e, del resto, parte opponente sostiene di aver saldato tutte le fatture, evidentemente ammettendo l'esecuzione della fornitura.
Rispetto alla prova dell'adempimento da parte dell'opponente dell'obbligazione di pagamento del prezzo, si rileva che costui si è limitato a versare in atti un estratto conto bancario da cui risulterebbero l'emissione di alcuni assegni e l'esecuzione di vari bonifici: tuttavia, pur gravando la relativa prova sul medesimo, l'opponente – salvo la limitata somma di cui si dirà - non ha dimostrato la puntuale imputazione dei pagamenti alle fatture emesse dall'opposta, con la conseguenza che, come rilevato da questa, risulta invero che alcuni pagamenti fossero imputabili a debiti pregressi non oggetto di ingiunzione ovvero non fossero nemmeno riferibili alla fornitura di . CP_1
Ad esempio, i bonifici del 25/2/16 (€ 436,45), del 31/3/16 (€ 436,45) e del 12/4/16 (€
259,97) sarebbero riferiti, come meglio specificato dalla parte opposta, alla fattura n.
148 del 2016 di complessivi € 1.132,87, non oggetto di ingiunzione. Il bonifico del
9/1/17 di € 1.000 risulta imputato a “piano ammortamento residuo”, non dunque alle fatture.
Con riferimento agli assegni, dall'estratto conto non emergono sufficienti dati e non è stata prodotta la relativa matrice. Inoltre, parte opposta ha evidenziato come gli importi sottolineati da controparte nel doc. 2 siano tutti di identico ammontare (€ 317,88 ciascuno), non coincidente, tuttavia, con nessuna delle fatture azionate.
Dalla documentazione dell'opponente, risulterebbero pagamenti con imputazione corrispondenti alle seguenti fatture:
3 di 5 - bonifico del 11/5/16 di € 128,10 in pagamento della fatt. n. 247 del 31/3/16
- bonifico del 22/7/16 di € 586,64 in pagamento della fatt. n. 513 del 31/5/16
- bonifico del 26/4/17 di € 282,31 in pagamento della fatt. n. 1126 del 31/12/16
- bonifico del 10/11/17 di € 324,83 in pagamento della fatt. n. 988 del 31/10/17
- bonifico del 9/3/18 di € 180,56 in pagamento della fatt. n. 1111 del 30/11/17
- bonifico del 28/9/18 di € 267,72 in pagamento della fatt. n. 279 del 31/3/18.
Il totale dei pagamenti relativi alle fatture ingiunte ammonterebbe dunque alla minor somma di € 1.170,16, a fronte di una ingiunzione di € 9.456,70, con un saldo a credito di in linea capitale di € 7.686,54, oltre interessi di mora ex d.lgs Controparte_1
231/02 dalla data delle singole scadenze al saldo.
Rispetto, infine, ai presunti pagamenti in contanti, si rileva che parte opponente non ha fornito alcuna allegazione né indizio di prova, limitandosi ad affermare l'avvenuto pagamento in contanti per “circa € 2.000,00” e a richiedere la concessione di memorie istruttorie: tuttavia, occorre osservare che, come eccepito dall'opposta, la prova testimoniale del pagamento era inammissibile ex artt. 2726 e 2721 c.c., applicandosi specifici limiti per la prova del pagamento (gli stessi previsti per la prova del contratto).
Nel caso di specie, parte opponente non ha indicato nell'atto introduttivo né nella memoria prevista per la prima udienza cartolare alcuna circostanza di tempo e luogo idonea a supportare le proprie allegazioni, apparendo, tra l'altro, le stesse inverosimili, tenuto conto che la circostanza veniva negata da controparte e che non risultava una tale prassi, considerati gli svariati pagamenti con mezzi tracciabili.
Inoltre, si rileva che l'art. 281 duodecies c.p.c. impone che, al fine di ottenere la concessione di un termine per indicare, tra l'altro, i mezzi di prova, è necessario un giustificato motivo, che nel caso di specie non è stato indicato nella memoria prevista per la prima udienza, dovendosi dunque ritenere tardiva la richiesta, in udienza di discussione, di rimessione della causa in istruttoria a causa di generica difficoltà di prova a causa del carattere risalente dei debiti, non essendo stata allegata e provata la impossibilità per causa non imputabile.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, applicandosi i minimi tariffari per lo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), con esclusione della fase istruttoria.
4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 2527/2024, Controparte_1 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- ACCOGLIE l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2527/2024, dichiara tenuta e ND l'opponente al pagamento della minor somma di €
7.686,54 in linea capitale, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al saldo.
2- ND parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 4 dicembre 2025
Il Giudice
NA CH
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