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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 14/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4289/2025 R.G. Sez. Lavoro promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Cesare Santuccio;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to e Lucia
Orsingher;
-Resistente -
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.05.2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito notificato in data 27.3.2025, a mezzo pec, portante il n.
59320250000229603000 - Gestione Commercianti, con il quale l' dichiara di CP_1 avere proceduto al controllo della posizione del ricorrente relativamente al periodo dal
1/2020 al 12/2020, rilevando il mancato versamento di contributi previdenziali pari a €
14.352,72.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che la richiesta dell' è erronea in quanto le somme percepite dal ricorrente, sulla base della quali CP_1
l' chiede il versamento, sono meramente utili, nella misura di € 113.194,00, CP_1 ricevuti quale socio accomandante di Società in accomandita semplice, denominata
BUC S.a.s. (cod. fisc. con sede a Milano;
che dette somme sono soggette P.IVA_1 2
esclusivamente ad Irpef ma non certo assoggettate a contribuzione previdenziale, tenuto anche conto che il ricorrente non ha mai prestato alcuna attività lavorativa o di altro genere per tale società in accomandita semplice;
che il citato reddito di 113.194,00, da cui scaturisce l'importo richiesto dall' a titolo di contribuzione previdenziale CP_1 proviene, come già indicato, dalla società immobiliare BUC s.a.s. ed è stato indicato nel rigo H1 del quadro H della dichiarazione dei redditi destinato ad accogliere i redditi di partecipazione nelle società di persone;
che è compreso nel reddito imponibile IRPEF esposto nel rigo RN 1 del quadro RN che si utilizza per la determinazione dell'IRPEF dovuta;
che detto reddito non è stato indicato nel quadro RR (né lo poteva), che accoglie i redditi da assoggettare a contribuzione previdenziale, poiché relativo alla percezione di redditi in qualità di socio accomandante di una società immobiliare ove il ricorrente non presta la propria opera a favore (della detta società); che si allega agli atti del fascicolo la visura camerale della Buc S.a.s. ove il ricorrente è indicato quale socio accomandante nonché il prospetto dell'importo corrisposto da detta Società al socio accomandante e odierno ricorrente.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accogliere il gravame e, per l'effetto, annullare o dichiarare nullo l'avviso di addebito oggi impugnato rilevando che nulla il ricorrente deve all' in relazione a Controparte_2 quanto ivi riportato. CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 3.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 d.lgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il decidente che era onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento ai periodi in questione, di iscrizione nella gestione commercianti. 3
L'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986 n, 45 ha disposto che “le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n.
160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966 n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”.
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che sussiste l'obbligo dell'iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali nella persona del socio accomandatario di una società in accomandita semplice ove il socio sia l'unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, laddove quest'ultima abbia solo due soci
(di cui uno accomandante), non abbia dipendenti (Cass. Civ. sez. lav. 19 gennaio 2010
n. 845).
Come risulta dalla normativa sopra richiamata, ai fini della iscrizione nella gestione commercianti non è sufficiente il mero ruolo di socio rivestito da un soggetto, 4
occorrendo invece che esso presti per la società attività lavorativa, avendo la piena responsabilità dell'impresa, assumendo tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione e partecipando al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Orbene, venendo ai fatti oggetto del presente giudizio e richiamando il principio del CP_ riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., va evidenziata che l' su cui ricadeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento che potesse fondare il provvedimento di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
In conclusione, non sussistendo prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale il ricorso deve essere accolto e va, pertanto, annullato l'avviso di addebito impugnato.
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese CP_1 processuali, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti per gli anni in contestazione e, per l'effetto, dichiara illegittima la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 59320250000229603000 che annulla;
condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida CP_1 in misura pari a complessivi e 2.740,00, di cui € 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 14/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4289/2025 R.G. Sez. Lavoro promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Cesare Santuccio;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to e Lucia
Orsingher;
-Resistente -
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.05.2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito notificato in data 27.3.2025, a mezzo pec, portante il n.
59320250000229603000 - Gestione Commercianti, con il quale l' dichiara di CP_1 avere proceduto al controllo della posizione del ricorrente relativamente al periodo dal
1/2020 al 12/2020, rilevando il mancato versamento di contributi previdenziali pari a €
14.352,72.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che la richiesta dell' è erronea in quanto le somme percepite dal ricorrente, sulla base della quali CP_1
l' chiede il versamento, sono meramente utili, nella misura di € 113.194,00, CP_1 ricevuti quale socio accomandante di Società in accomandita semplice, denominata
BUC S.a.s. (cod. fisc. con sede a Milano;
che dette somme sono soggette P.IVA_1 2
esclusivamente ad Irpef ma non certo assoggettate a contribuzione previdenziale, tenuto anche conto che il ricorrente non ha mai prestato alcuna attività lavorativa o di altro genere per tale società in accomandita semplice;
che il citato reddito di 113.194,00, da cui scaturisce l'importo richiesto dall' a titolo di contribuzione previdenziale CP_1 proviene, come già indicato, dalla società immobiliare BUC s.a.s. ed è stato indicato nel rigo H1 del quadro H della dichiarazione dei redditi destinato ad accogliere i redditi di partecipazione nelle società di persone;
che è compreso nel reddito imponibile IRPEF esposto nel rigo RN 1 del quadro RN che si utilizza per la determinazione dell'IRPEF dovuta;
che detto reddito non è stato indicato nel quadro RR (né lo poteva), che accoglie i redditi da assoggettare a contribuzione previdenziale, poiché relativo alla percezione di redditi in qualità di socio accomandante di una società immobiliare ove il ricorrente non presta la propria opera a favore (della detta società); che si allega agli atti del fascicolo la visura camerale della Buc S.a.s. ove il ricorrente è indicato quale socio accomandante nonché il prospetto dell'importo corrisposto da detta Società al socio accomandante e odierno ricorrente.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accogliere il gravame e, per l'effetto, annullare o dichiarare nullo l'avviso di addebito oggi impugnato rilevando che nulla il ricorrente deve all' in relazione a Controparte_2 quanto ivi riportato. CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 3.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 d.lgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il decidente che era onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento ai periodi in questione, di iscrizione nella gestione commercianti. 3
L'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986 n, 45 ha disposto che “le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n.
160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966 n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”.
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che sussiste l'obbligo dell'iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali nella persona del socio accomandatario di una società in accomandita semplice ove il socio sia l'unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, laddove quest'ultima abbia solo due soci
(di cui uno accomandante), non abbia dipendenti (Cass. Civ. sez. lav. 19 gennaio 2010
n. 845).
Come risulta dalla normativa sopra richiamata, ai fini della iscrizione nella gestione commercianti non è sufficiente il mero ruolo di socio rivestito da un soggetto, 4
occorrendo invece che esso presti per la società attività lavorativa, avendo la piena responsabilità dell'impresa, assumendo tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione e partecipando al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Orbene, venendo ai fatti oggetto del presente giudizio e richiamando il principio del CP_ riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., va evidenziata che l' su cui ricadeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento che potesse fondare il provvedimento di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
In conclusione, non sussistendo prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale il ricorso deve essere accolto e va, pertanto, annullato l'avviso di addebito impugnato.
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese CP_1 processuali, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti per gli anni in contestazione e, per l'effetto, dichiara illegittima la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 59320250000229603000 che annulla;
condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida CP_1 in misura pari a complessivi e 2.740,00, di cui € 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta