Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 27/02/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del provvedimento del 4 dicembre 2025, comunicato con nota prot. n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2025, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, ha disposto, in seguito al transito del ricorrente nei ruoli civili, l’assegnazione dello stesso presso un ente della sede di -OMISSIS-, anziché presso la richiesta sede di -OMISSIS-; della presupposta valutazione della Commissione competente sui transiti, nella parte in cui ha individuato la sede di servizio del ricorrente in -OMISSIS-, negando la deroga richiesta; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa, per quanto di interesse, la Circolare del Ministero della Difesa n. 51229 del 25 luglio 2023, ove interpretata in senso ostativo all’accoglimento delle istanze del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A far data dal 4 maggio 2023, il ricorrente, Primo Graduato dell’Esercito Italiano, è stato assegnato in via temporanea presso il 4° Reggimento Genio di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001, per ricongiungersi al proprio nucleo familiare, residente nel -OMISSIS- -OMISSIS- e composto dalla moglie, dipendente del Ministero della Cultura e da una figlia in tenera età.
Il ricorrente, a seguito di giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato espresso dalla C.M.O. di -OMISSIS- con verbale n. ME125004020 del 30 luglio 2025, ha presentato istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010.
Nell’ambito della procedura di transito, il ricorrente ha formalmente richiesto di essere assegnato in via definitiva alla sede di -OMISSIS-, adducendo a sostegno della propria istanza una serie di circostanze personali e familiari.
Con il provvedimento oggi impugnato, l’Amministrazione della Difesa, pur disponendo il transito del ricorrente nel profilo di Assistente amministrativo, ne ha disposto l’assegnazione presso la sede di -OMISSIS-, rigettando la richiesta di deroga con la seguente motivazione: “ l’Ufficiale medico non ha riscontrato i requisiti clinici e medico-legali necessari per concedere una deroga al criterio di impiego nella regione di ultimo servizio, come previsto dalla circolare sui transiti (n. 51229 del 25/07/2023) ”.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
I. “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti ”;
II. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e violazione dell'art. 930, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare e della Circolare n. 51229 del 25 luglio 2023. Violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost. ”;
III. “ Violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”;
IV. “ Ulteriore difetto di istruttoria e violazione dell'art. 930, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, in combinato disposto con la Circolare n. 51229 del 25 luglio 2023 ”.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza camerale del 25 febbraio 2026 il Collegio ha dato avviso in ordine a eventuali profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Non sussiste la giurisdizione di questo giudice sulla presente controversia, atteso che il ricorrente è già transitato nei ruoli civili e ha sottoscritto il contratto di lavoro con l’Amministrazione, come si evince dalla presa di servizio, il 15 dicembre 2025 (cfr. pag. 8 del ricorso e documento n. 6 di parte resistente), ragione per la quale non può più considerarsi un militare, soggetto alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Come evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2011, n. 4719), la sottoscrizione del contratto di lavoro segna il definitivo ingresso del dipendente nei ruoli dell’amministrazione civile, determinando la perdita dello status di militare. Prima di tale momento, qualunque controversia relativa al rapporto di lavoro è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, senza che possa assumere rilievo la distinzione tra gli atti di macro o micro organizzazione. È, quindi, con la firma del contratto individuale di lavoro che il transito del militare si considera concluso e, contestualmente alla firma del contratto e alla presentazione in servizio, l’interessato diviene a tutti gli effetti dipendente civile (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 21 settembre 2022, n. 8136; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis , 23 gennaio 2013, n. 752; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 4 dicembre 2024, n. 892).
La decisione in ordine alla sede di assegnazione presuppone, logicamente e cronologicamente, il transito (ormai definitivo) nei ruoli del personale civile, ossia nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, rispetto al quale non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., bensì la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 luglio 2024, n. 514, in base alla quale, peraltro, la circostanza per cui il contratto non sia stato ancora stipulato è irrilevante ai fini della questione di giurisdizione, in quanto la controversia – concernente l’assegnazione a una determinata sede di un dipendente transitato nei ruoli civili – attiene a un segmento del rapporto che è ormai privatizzato).
Giova poi osservare che la richiesta di fruizione dei benefici di cui all’art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 costituisce vicenda successiva alla firma del contratto di lavoro e alla cessazione dello “ status ” di militare e, pertanto, tema estraneo alla giurisdizione di questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis , 10 febbraio 2025, n. 2946).
Deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro i termini e agli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
La peculiarità della fattispecie e la natura processuale della presente pronuncia inducono il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
AN NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NI | RO RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.