Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2001/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
07/09/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. DI FRANCO ROBERTA, per mandato in atti;
E
nata a TERMINI IMERESE (PA), in [...] CP_1
05/02/1975, rappresentata e difesa dall'Avv. DEMMA ELISA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: come da proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 26 giugno 2024 e verbale dell'udienza del 17
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febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 17 febbraio 2025 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 24 giugno 2024 con le seguenti precisazioni: al punto 2 della predetta proposta deve aggiungersi che in ogni caso Per_1
incontrerà il padre almeno un giorno alla settimana anche con pernottamento,
e a weekend alterni, previo accordo con lo stesso e comunicazione alla madre;
al punto 6 che le somme dell'assegno unico da versarsi direttamente al figlio minore confluiranno in un nuovo conto corrente con carta bancomat con accesso e controllo da parte di entrambi i genitori;
a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata oggetto di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. n. 132/2014 del 10.3.2016, autoriz- zata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese in data 18.3.2016, trasmessa al Comune di Termini Imerese per le annotazioni di competenza e trascritta in data 23.3.2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio accettando la proposta conciliativa
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R.G. n. 2001/2023
formulata dal giudice con ordinanza del 24.6.2024 così come integrata a verbale di udienza del 17.2.2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in TERMINI IMERESE, in data
16/06/2006, da , nato a [...] in Parte_1
data 07/09/1973, e da , nata a [...] CP_1
(PA) in data 05/02/1975, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 24, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 18/02/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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