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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10222/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10222/2019 promossa da:
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CHIONNA VINCENZO VITO e dell'avv. LOBUONO MICHELE, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO SIMONA, giusta Controparte_2 procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28/06/2019, la società
[...]
di seguito in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, premessa la sua qualità di società di capitali avente ad oggetto principale l'esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo , autolinee, tranvie, funivie CP_1 ed altri veicoli e che con provvedimento del 12/6/2017 il Tribunale di Bari aveva pagina 1 di 17 dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo nei suoi confronti, esponeva di aver verificato una serie di gravi irregolarità contrattuali, sia in sede di stipulazione sia in sede di esecuzione dei contratti che avevano interessato i rapporti privatistici sorti prima del 28/11/2016 e di avere interesse ad avviare azioni di accertamento negativo del credito sotteso a tali rapporti nonché aventi ad oggetto la nullità del rapporto contrattuale costituente il titolo;
che tra i rapporti in contestazione rientrava quello esistente con l'avv. , Controparte_2 odierno convenuto. Pt_
Spiegava che con nota 98/AU FSE del 02/12/2013 FSE aveva conferito agli avv.ti , e “incarico giudiziale Controparte_3 Controparte_2 CP_4
e stragiudiziale per l'ottemperanza o il bonario componimento alla luce dell'esito dell'appello in Consiglio di Stato (V sezione – n.r.g. 7207/2011) avverso la sentenza TAR Puglia 911/2011, dell'ordinanza cautelare di accoglimento n. 4235 del 27 settembre 2011, del I tentativo di bonario componimento e della sentenza definitiva di accoglimento n. 1755/2013” in continuità con l'incarico conferito con lettera del 23/12/2011.
Tale incarico veniva conferito:
- “in prosecuzione” dell'attività difensiva svolta dai suddetti professionisti innanzi al Consiglio di Stato;
- per formalizzare l'incarico a suo tempo conferito ai medesimi professionisti per Parte la fase stragiudiziale e in esito alla quale la aveva proposto a CP_5
a tacitazione di ogni sua spettanza rinveniente dalla sentenza n. 1755/2013, di i)
“rinunciare alla proroga del contratto di servizio alla prima scadenza, Parte prorogandolo in tal modo sino al 2021”; ii) ridurre il credito di risultante dalla sentenza n. 1755/2013 del Consiglio di Stato “nell'importo onnicomprensivo di €
72.981.116,90”;
- al fine di ottenere l'assistenza, anche disgiunta, dei suddetti professionisti nel prosieguo della fase stragiudiziale, richiedendo, in particolare, la redazione “a stretto giro” di un “parere pro veritate in ordine alla convenienza e legittimità dell'adesione alla richiesta avanzata dalla , in ragione della quale CP_5
Parte
ha proceduto ad adeguare il suo piano di ristrutturazione”.
pagina 2 di 17 Al fine di individuare le competenze spettanti per il suddetto incarico, si specificava che le stesse “saranno calcolate secondo la tabella D – Stragiudiziale – di cui al D. M. 127/2004 tuttora applicabile agli affari stragiudiziali in assenza di regolamentazione da parte del D. M. 140/2012, in ragione della complessità e delicatezza della materia trattata, anche tenuto conto del valore della pratica, che
– come da voi evidenziato – deve ritenersi superiore ai 150.000.000,00 di Euro, oltre gli oneri di legge e le spese forfettarie nella misura del 12,50%, nonché il rimborso delle spese vive documentate”.
Con nota a mezzo raccomandata del 10/03/2015, lo studio legale “
[...]
trasmetteva pro forma di fattura relativo all'incarico di cui Controparte_6 sopra, calcolato “secondo la tabella D – attività stragiudiziale - di cui al D. M.
127/2004 tenendo conto altresì del valore della pratica superiore ai €
150.000.000,00”, per lo svolgimento di presunte attività pari complessivamente ad euro 322.931,57 (comprensivo di spese forfettarie C.P.A. e IVA).
Nella medesima nota lo studio legale “ evidenziava Controparte_6 che risultava ancora insoluto il pagamento della somma di euro 32.081,45 a saldo delle attività svolte per il giudizio di appello.
Con nota a mezzo raccomandata del 20/11/2015 e con nota Parte dell'11/05/2016, lo studio legale “ sollecitava al Controparte_6 pagamento del saldo delle competenze professionali e, in particolare:
- euro 32.081,45 per l'attività svolta per il giudizio di appello;
- euro 109.171,57 per l'attività stragiudiziale. Parte
contestava il diritto del professionista a ricevere il suddetto compenso pari ad euro 141.729,38, in quanto tutti i contratti, accordi e/o rapporti negoziali da cui hanno tratto esclusivo titolo detti pretesi compensi, sono radicalmente nulli e/o comunque inefficaci ex tunc e, quindi, del tutto improduttivi di effetti sin dall'origine, essenzialmente perché:
“a) stipulati in violazione di norme imperative e, più precisamente, delle regole previste dal d.lgs. 163/2006, sia dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 2 del d.lgs. 163/2006;
pagina 3 di 17 b) altresì caratterizzati da causa concreta illecita potendo con pari congruenza e fondatezza rispetto al tema in esame, configurarsi il vizio di illiceità della causa, in ragione della contrarietà a norme imperative della stipulazione dei suddetti contratti”.
Al riguardo, sosteneva in particolare la sua natura di società pubblica e più segnatamente di organismo di diritto pubblico, come tale assoggettato alla disciplina pubblicistica, con l'effetto della nullità del rapporto instaurato con il convenuto, in quanto non preceduto da valutazione in ordine alla congruità dei costi pattuiti tra le parti;
deduceva, altresì, la nullità del rapporto per illiceità della causa ex art. 1418 c. 2 c.c. in quanto l'assetto di interessi complessivamente programmato dalle parti si poneva in contrasto con norme imperative, anche prendendo in considerazione la causa concreta del negozio.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia assoluta ab origine di tutti i contratti, accordi e/o rapporti negoziali conclusi con il convenuto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni ulteriore credito da quest'ultimo preteso. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 10/12/2019 si costituiva il convenuto, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione sulla domanda di presunta nullità/annullamento del contratto per omesso esperimento di gara ad evidenza pubblica, perché rientrante nella giurisdizione esclusiva del GA;
sosteneva, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea;
con condanna al pagamento delle spese processuali.
Istruita documentalmente, la causa è infine pervenuta all'udienza del
02/07/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo della causa sollevata dal convenuto con la memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c.
Emerge invero dal fascicolo telematico che la società attrice si è costituita in data 04/07/2019 e, dunque, del tutto tempestivamente rispetto alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio del 28/06/2019, a nulla rilevando la pagina 4 di 17 diversa e successiva data in cui sono stati eseguiti gli adempimenti di Cancelleria relativi all'iscrizione a ruolo.
Non è meritevole di accoglimento neanche l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal convenuto.
Rilevato che, “ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre premettere che la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, non rilevando la prospettazione compiuta dalla parte ma il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi” (per tutti, Cass. Sez. Unite n. 10063/2023), nella specie deve ribadirsi che oggetto della domanda è la richiesta di accertamento negativo Parte del credito vantato dal convenuto nei confronti di , derivante dalla nullità del contratto.
La consistenza della posizione giuridica oggetto di vaglio giudiziale, ine- rendo all'esecuzione di un rapporto contrattuale di natura privatistica, estraneo all'esercizio di poteri di stampo pubblicistico da parte di un'autorità amministrativa, non può che avere consistenza di diritto soggettivo.
Sotto questo profilo deve, in particolare, evidenziarsi che costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto, secondo cui sono attribuite al giudice amministrativo le controversie relative all'impugnazione dell'aggiudicazione della gara pubbliche e di tutti gli atti del procedimento antecedente alla stipula del contratto, mentre spettano al giudice ordinario i giudizi relativi alla successiva fase contrattuale, concernente l'esecuzione del rapporto.
Per tutti, Consiglio di Stato sez. V, 27/10/2022, n.9196 “Le controversie relative all'impugnazione dell'aggiudicazione della gara pubbliche e di tutti gli atti del procedimento antecedente alla stipula del contratto di appalto spettano al giudice amministrativo, mentre spettano al giudice ordinario i giudizi relativi alla successiva fase contrattuale, concernente l'esecuzione del rapporto”.
Nonché, ex multis, Cass. Sez. Unite n.30580/2021 “Annullata, d'ufficio, la aggiudicazione di un contratto di appalto - nel vigore del decreto legislativo n.
163 del 2006 nella sua formulazione anteriore al decreto legislativo n. 53 del
pagina 5 di 17 2010 - la controversia promossa nei confronti della pubblica amministrazione al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di quel contratto
è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la lite sul diritto soggettivo all'adempimento del contratto e non già sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione”.
Nel caso de quo, la giurisdizione del giudice ordinario è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la stipulazione del contratto, di cui la parte attrice eccepisce la nullità, non è stata preceduta dall'espletamento di alcuna gara.
Acclarata la giurisdizione del giudice adito, nel merito e in applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (da ultimo Cass. n.9309/2020; in senso conforme Cass. Sez. Un,
n.9936/2014), si osserva quanto segue.
Incontestata l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico professionale da parte dell'avv. , sostiene la società attrice che il CP_6 professionista convenuto non avrebbe diritto a ricevere il compenso per l'attività Parte giudiziale e stragiudiziale espletata in favore di nell'ambito del contenzioso sopra richiamato, in quanto realizzata in esecuzione di contratti ritenuti nulli.
La tesi della parte attrice poggia sulla sua natura di organismo di diritto pubblico, da cui discenderebbe l'illegittimità degli affidamenti e dei contratti conclusi con la società convenuta poiché non rispettosi della disciplina pubblicistica in materia di affidamenti ed appalti a carattere pubblicistico.
Il ragionamento non persuade, per le seguenti, assorbenti ragioni.
Ora, quand'anche si qualifichi la società attrice come organismo di diritto pubblico (inquadramento giuridico a cui pure è pervenuto il Tribunale di Bari, sia in sede penale che in sede civile, come documentato in atti: cfr. Trib. pen.,
pagina 6 di 17 sentenza n. 1055/2024 e Trib. Sez. Imprese n. 3333/2025), non può non tenersi conto della peculiarità della tipologia di attività commissionata all'avv.
[...]
, avente ad oggetto, secondo la stessa prospettazione attorea, CP_6
Parte
“l'assistenza giudiziale e stragiudiziale di dinanzi al Consiglio di Stato e nel giudizio per l'ottemperanza alla luce dell'esito dell'appello dinanzi al medesimo
Consiglio di Stato”.
Emerge dagli atti che al convenuto è stato infatti affidato, in deliberata prosecuzione dell'attività difensiva dallo stesso svolta innanzi al Consiglio di Stato, un incarico di assistenza e consulenza relativa a un singolo contenzioso in essere con la conclusosi in grado di appello dinanzi al giudice CP_5 amministrativo e per la successiva fase esecutiva del giudicato amministrativo.
Si tratta dunque di attività riconducibile all'ampia nozione di servizi legali.
In ordine alla disciplina applicabile, giova a questo punto ricordare che la normativa comunitaria vigente all'epoca dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici ratione temporis applicabile (d.lgs. n. 163/2006), prevedeva che agli appalti dei servizi legali trovassero applicazione solamente le disposizioni in materia di specifiche tecniche e comunicazione dei risultati della procedura (per i settori ordinari la direttiva 2004/18/CE, art. 21, con rinvio all'Allegato IIB, e, per gli appalti nei settori speciali, la direttiva 2004/17/CE, art. 32, con rinvio all'Allegato XVIIB).
In base al quadro normativo europeo i servizi legali erano, pertanto, parzialmente esclusi dalla applicazione della normativa sugli appalti pubblici.
Nell'ambito del d.lgs. n. 163/2006 i servizi legali, infatti, erano contemplati al punto 21 dell'Allegato IIB, mentre il loro affidamento era retto dalle norme del codice e segnatamente dagli artt. 20, 27, 65, 68, 225.
In particolare, l'articolo 20 disponeva che l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'Allegato IIB fosse disciplinata dagli artt.
68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e
225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
L'art. 27, co. 1 stabiliva che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture imponesse il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
pagina 7 di 17 imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità per l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del d.lgs. n. 163/2006, e richiedeva che tale affidamento fosse preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'art. 27, co. 2, stabiliva – attraverso il richiamo dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 163/2006 – inoltre – per quanto qui di interesse - l'applicazione ai contratti esclusi, in tutto o in parte, delle disposizioni del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990 e delle disposizioni del codice civile quanto allo svolgimento dell'attività contrattuale.
Nello specifico, poi, per quanto riguarda i servizi legali, va peraltro evidenziato che, durante la vigenza del d.lgs. n. 163/2006, la giurisprudenza amministrativa aveva condivisibilmente evidenziato la necessità di tenere “nel debito conto la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente [pubblico], rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica”.
E ciò in quanto “il conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'art. 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura
pagina 8 di 17 della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”.
Da qui la limitazione dell'ambito di operatività della categoria dei “servizi legali” “ai soli affidamenti di servizi legali conferiti mediante un appalto- ossia un contratto caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità - rispetto al contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integrante mero contratto d'opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto ratione materiae abbracciata dal legislatore comunitario. In altre parole, il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale” (Cons. Stato, n. 2730/2012).
Una conclusione, questa, valevole sia in ipotesi di incarico singolo ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in un determinato giudizio che per la consulenza in vista di quel preciso giudizio.
Conforme, ex multis, Cons. Stato, n. 263/2008, secondo cui il conferimento di un incarico professionale – indifferentemente – di consulenza, studio e ricerca
“non rientra né nell'ambito della disciplina degli appalti di lavori pubblici
(trattandosi invero di un'attività professionale – qualificata locatio operis – riferibile a una scelta eminentemente fiduciaria del professionista […]) né in quella degli appalti di servizi (non rinvenendosi i caratteri propri dell'appalto di servizio ex art. 1655 c.c. […] giacché l'appalto si distingue dal contratto d'opera in quanto l'appaltatore deve essere una media o grande impresa, Cons. Stato, sez.
IV, 28 agosto 2001, n. 4573)”.
Invero, come chiarito dal Consiglio di Stato in sede consultiva, le prestazioni di servizi legali − alla luce della causa, intesa come funzione economico- individuale dell'operazione negoziale − possono essere inquadrate in due pagina 9 di 17 differenti tipologie di contratti a seconda delle esigenze da soddisfare e dunque della funzione svolta.
In primo luogo, viene in rilievo il contratto d'opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.).
È questa l'ordinaria modalità attraverso la quale i servizi legali vengono prestati. Il contratto tra avvocato e cliente, infatti, si caratterizza per il fatto che il primo esegue l'incarico assunto personalmente. La prevalenza del lavoro personale sull'organizzazione dei mezzi è ragione dell'intuitus personae che connota il contratto d'opera professionale: il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce le capacità nell'esecuzione della prestazione.
In secondo luogo, può venire in rilievo anche un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l'appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio
(art. 1655 cod. civ.).
I servizi legali, avendo riguardo alla funzione concreta perseguita dalle parti, possono essere resi anche in questo diverso contesto negoziale. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l'intero contenzioso del cliente stesso.
In questo caso si tratta di un vero e proprio “servizio”, vale a dire la messa a disposizione di una struttura imprenditorialmente organizzata destinata a soddisfare i bisogni del committente di volta in volta che essi si presentano.
L'oggetto della prestazione, quindi, è predeterminato quanto alla sua natura giuridica (attività legale) ma il suo contenuto non è predeterminato al momento dell'affidamento del servizio, bensì si definisce al bisogno.
La pubblica amministrazione e i soggetti ad essa equiparati, in ragione delle loro dimensioni organizzative e delle attività che esercitano, possono avere necessità di ricorrere all'uno o all'altro degli indicati modelli contrattuali, a seconda che sussista “l'esigenza di rivolgersi ad un insieme di professionisti,
pagina 10 di 17 organizzato, che sia disponibile a trattare tutte le controversie nelle quali l'ente dovesse essere coinvolto”, mediante l'affidamento di un “«incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulle base dei bisogni dell'ente» (Cons. Stato , sez. V,
11 maggio 2012, n. 2730)”, configurabile alla stregua di un vero e proprio
“servizio legale”, oggetto di appalto, connotato da un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di opera professionale, oppure che emerga la necessità, con riferimento a una determinata vicenda contenziosa, di conferire un incarico singolo di assistenza legale ad un professionista individuato a tale solo scopo (Cons. Stato, parere n. 2017/2018).
In quest'ultimo caso, non si potrebbe dunque parlare di appalto di servizi legali, soggetto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, seppure limitatamente al regime di affidamento semplificato risultante dal combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 27.
Peraltro, sulla questione relativa alla compatibilità con le norme eurounitarie degli incarichi di assistenza legale da parte della Pubblica Amministrazione, si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del
06/06/2019, n.264, che, seppur con riferimento alla sopravvenuta direttiva
2014/24, ha tuttavia chiarito che i servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici vigenti in determinati Stati membri.
Come ribadito dalla Corte di legittimità, invero, sulla scorta della citata pronuncia della Corte di Lussemburgo, “Le prestazioni professionali degli avvocati sono connotate, infatti, dall'intuitu personae e da rapporti, tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza, incompatibili con il procedimento di evidenza pubblica. Dette ragioni giustificano l'esigenza della libera scelta del difensore da parte del cliente e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato. La Corte di Giustizia ha enfatizzato proprio l'aspetto della riservatezza e del diritto di difesa della Pubblica Amministrazione, che si esplica anche nella scelta del proprio difensore (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio
pagina 11 di 17 1982, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18).
1.22. Controparte_7
Conseguentemente, è stato affermato dalla Corte di Giustizia che l'articolo 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE, nell'escludere dal regime dei contratti pubblici i servizi d'arbitrato, di conciliazione e determinati servizi di rappresentanza e consulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli artt. 49 e 56 TFUE” (Cass., n. 40572 del
25/01/2021).
Non a caso, in questa specifica direzione si muove, da ultimo, il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) che, pur qualificando i “servizi legali” alla stregua di “appalti pubblici” (cfr. art. 56, comma 1, primo periodo), li annovera tra quelli “esclusi” dai suddetti obblighi di “evidenza pubblica”. E ciò anche in forza della legislazione comunitaria la quale non distingue – ricomprendendole in un'unica generale nozione di appalto pubblico di servizio legale – tra singola difesa in giudizio e attività di consulenza legale, prescindendo dalla nozione civilistica nazionale e attraendo anche negozi qualificabili come contratto d'opera o contratto d'opera intellettuale (sul tema, Cons. Stato, n.
2776/2025).
Ciò posto, nel caso di specie, emerge ex actis che l'attività dell'avv.
[...]
si è limitata ad un singolo ed episodico incarico di consulenza ed CP_6 assistenza, espletato in relazione alla gestione di un determinato e circoscritto contenzioso (quello in atto con la e conclusosi in sede di appello) e CP_5 in vista dell'eventuale fase dell'ottemperanza, incarico peraltro affidato in prosecuzione del patrocinio legale conferito al medesimo professionista nel citato giudizio di impugnazione.
Nella vicenda in esame, dunque, difetta in radice proprio quell'organizzazione di uomini e mezzi che la citata pronuncia del Consiglio di
Stato del 2012 indica quale primo requisito necessario per potersi parlare di
“servizio legale”.
pagina 12 di 17 Requisiti il cui comune denominatore risiede nella volontà dell'ente di affidare ad un esterno la cura complessiva dei propri interessi giuridici, nella specie non configurabile trattandosi di attività di assistenza e consulenza legale espletata in occasione e in funzione di una singola vicenda contenziosa e in vista della fase attuativa del giudicato amministrativo, in deliberata continuazione con Parte l'espletamento del mandato difensivo conferito per patrocinare nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo.
Ci si trova, pertanto, davanti a una prestazione atteggiantesi a mera prestazione di lavoro autonomo, eseguita nell'espletamento di un singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, conferito allo stesso professionista a cui era stato peraltro già affidato il mandato difensivo nel giudizio conclusosi con il giudicato amministrativo la cui concreta attuazione (anche in vista della composizione transattiva della controversia) costituiva l'oggetto specifico dell'attività di assistenza legale richiesta.
Ciò vale ad escludere, in coerenza con le suindicate coordinate interpretative, che il conferimento dell'incarico professionale in questione dovesse essere assoggettato al procedimento di evidenza pubblica.
Non vi è dunque alcuna violazione degli artt. 20 e 27 del Codice dei contratti pubblici, non trattandosi, nelle specie, di servizio legale di cui all'allegato II B.
A ciò si aggiunga che, nella specie, appare peraltro rispettosa dei principi richiamati dalle norme in questione la scelta di affidare l'incarico della gestione del contenzioso nella fase attuativa del giudicato allo stesso professionista che si era occupato del patrocinio legale dell'ente nel corrispondente giudizio (incarico escluso dall'ambito applicativo delle regole di evidenza pubblica, secondo il consolidato e incontestato orientamento giurisprudenziale), calibrando il relativo compenso ai parametri ministeriali di riferimento in rapporto al valore economico pacificamente ingente della vicenda contenziosa, oltre che difficilmente compatibile con l'oggetto dell'incarico e con le palesate ragioni di urgenza lo svolgimento della procedura comparativa prevista dall'art. 27.
In ogni caso, quand'anche qualificabile come servizio legale, giova rimarcare che, secondo il recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
pagina 13 di 17 5664/2021), da cui non constano pronunce successive di segno contrario,
“l'orientamento seguito nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11446 del
2017 e sez. un. 5446 del 2012) che la mancata osservanza della evidenza pubblica nella selezione del contraente è causa di nullità del contratto per violazione di norma imperativa, riguarda i casi in cui l'evidenza pubblica sia specificamente prevista dalla legge nelle singole fattispecie (come, ad esempio, in quelle indicate nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 116 e 120, in tema di scelta del socio nelle società partecipate e, artt. 201 e 210, in tema di assunzione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche;
nel D.L. 25 settembre 2001, n.
351, conv. in L. 23 novembre 2001, n. 410, art. 3 bis, comma 4, in tema di concessioni e locazioni di immobili per scopi di riqualificazione e riconversione), tanto più in presenza di segnali normativi volti a rivitalizzare il metodo negoziale nella stipulazione dei contratti pubblici (cfr. D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con
L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2). La previsione dell'evidenza pubblica nella selezione del contraente con una pubblica amministrazione o un soggetto equiparato in tanto può integrare una norma imperativa la cui violazione sia causa di nullità del contratto stipulato in assenza, in quanto si tratti di una regola di «validità» dell'atto negoziale. E se ciò può dirsi con riferimento alle cosiddette procedure aperte o ristrette con previa pubblicazione di bando
(cosiddetta procedura di evidenza pubblica in senso proprio), è arduo sostenerlo
(oltre che nei casi in cui la scelta di seguire l'evidenza pubblica sia oggetto di un'autonoma decisione discrezionale dell'ente) rispetto a regole che, seppure talora definite di evidenza pubblica in termini «minimali», consistono in realtà in
«regole di comportamento» dell'agire della pubblica amministrazione, la cui violazione non è causa di invalidità del negozio (cfr., in altra materia ma di rilievo sistematico, Cass., sez. un., n. 26724 del 2007). Tali sono, in effetti, quelle poste
a garanzia dei principi proconcorrenziali, desumibili dai trattati europei, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità dell'azione amministrativa (cfr., in relazione ai contratti «esclusi», artt. 27 del codice del 2006 e 4 del codice del 2016)” (Cass., n. 5664 del 02/02/2021).
pagina 14 di 17 Alla stregua di tali principi la violazione dell'art. 27 e del rispetto dei requisiti di minimali di evidenza pubblica non potrebbe comunque travolgere la validità dell'intero negozio, ma, semmai, dare luogo alle conseguenze derivanti dalla violazione delle regole comportamentali (e non di validità) dei contratti;
la Parte giurisprudenza richiamata dalla difesa di attiene ai casi in cui deve applicarsi per intero la procedura ad evidenza pubblica (come, ad esempio, il non aver proceduto alla selezione del contraente e il non aver concluso il contratto nelle forme che non ammettono equipollenti e non consentono di ritener rispettata la forma) (sul punto, cfr. Corte App. Bari, n. 819/2025).
Il Tribunale è consapevole che esiste altro specifico precedente in termini (v.
Cass. 11202/2019, citato da parte attrice), difforme da quello indicato, in cui la
Corte, sempre decidendo sul rispetto dell'art. 27 ha osservato come "la violazione dell'obbligo di evidenza pubblica comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art.
1418 c.c.” (cfr. cit. sent.); tuttavia, deve condividersi l'impostazione secondo cui se l'obbligo di rispettare l'evidenza pubblica può dirsi senz'altro sussistente con riferimento alle cosiddette “procedure aperte o ristrette”, con previa pubblicazione di bando (cosiddetta procedura di evidenza pubblica in senso proprio), “è arduo sostenerlo rispetto a regole che consistono in realtà in «regole di comportamento» dell'agire della pubblica amministrazione, la cui violazione non è causa di invalidità del negozio” (cfr. cit. Cass. 5446/2021).
Allo stesso modo va esclusa la nullità dei contratti conclusi tra le parti non ravvisandosi la causa illecita genericamente dedotta dalla società attrice.
Al riguardo, deve, in particolare, rilevarsi che a sostegno l'eccezione la parte attrice ha, da un lato, insistito nella violazione delle norme di azione che governano l'esercizio del potere pubblicistico di scelta del contraente, doglianza infondata, come innanzi illustrato, e, dall'altro, fatto leva sulla asserita
“sostanziale antieconomicità del servizio svolto” dal professionista, desumibile, ad avviso dell'attrice, “dalla eccessiva onerosità delle somme di cui controparte chiede il pagamento e che in alcun modo sono fondate sui parametri ministeriali ratione temporis applicabili”.
pagina 15 di 17 Questa essendo la posizione assertiva dell'attrice, deve ritenersi allora niente affatto dimostrata la dedotta “nullità strutturale” del contratto, in difetto dell'allegazione e prova di idonei elementi atti ad alterare la sinallagmaticità, ferma restando l'impossibilità di far coincidere lo squilibrio delle prestazioni con la mera convenienza del contratto (Cass., n. 36740 del 25/11/2021; si è posto altresì in rilievo che “l'evocabilità, in caso di squilibrio (economico) tra prestazioni, del rimedio della rescissione per lesione (ove lo squilibrio sia genetico) o della risoluzione per eccessiva onerosità (in caso di sopravvenienze) (…) esclude la necessità stessa di ricorrere a fantasiose invenzioni circa l'immeritevolezza d'un contratto che preveda 'prestazioni squilibrate”: Cass., Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023).
La paventata esosità del compenso richiesto certamente non ridonda sul piano della validità del negozio, né è possibile dare accesso in questa sede, alla luce dei limiti cognitivi segnati dalla domanda fatta valere in giudizio, alle doglianze fondate sull'adombrata esorbitanza degli onorari rispetto ai parametri ministeriali richiamati nella lettera di conferimento dell'incarico ai fini della determinazione del corrispettivo per la prestazione d'opera professionale richiesta, suscettibili di delibazione nella diversa sede della determinazione giudiziale del compenso ex art. 2233 c.c. Parte
La domanda di accertamento negativo del credito avanzata da va conclusivamente respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Infondata l'istanza ex art. 89 c.p.c., non avendo parte attrice, pur dando Parte conto delle vicende penalistiche che hanno interessato e i suoi amministratori, mai riferito di un coinvolgimento dell'odierno convenuto in tali vicende, né utilizzato, al riguardo, espressioni trascendenti la continenza e non pertinenti al diritto di difesa in rapporto all'oggetto della controversia.
Non sussistono neanche i presupposti per la condanna della parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare nelle difese svolte dalla medesima parte – sia pure rivelatesi infondate all'esito del giudizio – un abuso dello strumento processuale.
pagina 16 di 17 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante il carattere documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di , disattesa ogni Controparte_2 altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 21 novembre 2025
Il giudice
EA HI
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10222/2019 promossa da:
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CHIONNA VINCENZO VITO e dell'avv. LOBUONO MICHELE, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO SIMONA, giusta Controparte_2 procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28/06/2019, la società
[...]
di seguito in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, premessa la sua qualità di società di capitali avente ad oggetto principale l'esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo , autolinee, tranvie, funivie CP_1 ed altri veicoli e che con provvedimento del 12/6/2017 il Tribunale di Bari aveva pagina 1 di 17 dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo nei suoi confronti, esponeva di aver verificato una serie di gravi irregolarità contrattuali, sia in sede di stipulazione sia in sede di esecuzione dei contratti che avevano interessato i rapporti privatistici sorti prima del 28/11/2016 e di avere interesse ad avviare azioni di accertamento negativo del credito sotteso a tali rapporti nonché aventi ad oggetto la nullità del rapporto contrattuale costituente il titolo;
che tra i rapporti in contestazione rientrava quello esistente con l'avv. , Controparte_2 odierno convenuto. Pt_
Spiegava che con nota 98/AU FSE del 02/12/2013 FSE aveva conferito agli avv.ti , e “incarico giudiziale Controparte_3 Controparte_2 CP_4
e stragiudiziale per l'ottemperanza o il bonario componimento alla luce dell'esito dell'appello in Consiglio di Stato (V sezione – n.r.g. 7207/2011) avverso la sentenza TAR Puglia 911/2011, dell'ordinanza cautelare di accoglimento n. 4235 del 27 settembre 2011, del I tentativo di bonario componimento e della sentenza definitiva di accoglimento n. 1755/2013” in continuità con l'incarico conferito con lettera del 23/12/2011.
Tale incarico veniva conferito:
- “in prosecuzione” dell'attività difensiva svolta dai suddetti professionisti innanzi al Consiglio di Stato;
- per formalizzare l'incarico a suo tempo conferito ai medesimi professionisti per Parte la fase stragiudiziale e in esito alla quale la aveva proposto a CP_5
a tacitazione di ogni sua spettanza rinveniente dalla sentenza n. 1755/2013, di i)
“rinunciare alla proroga del contratto di servizio alla prima scadenza, Parte prorogandolo in tal modo sino al 2021”; ii) ridurre il credito di risultante dalla sentenza n. 1755/2013 del Consiglio di Stato “nell'importo onnicomprensivo di €
72.981.116,90”;
- al fine di ottenere l'assistenza, anche disgiunta, dei suddetti professionisti nel prosieguo della fase stragiudiziale, richiedendo, in particolare, la redazione “a stretto giro” di un “parere pro veritate in ordine alla convenienza e legittimità dell'adesione alla richiesta avanzata dalla , in ragione della quale CP_5
Parte
ha proceduto ad adeguare il suo piano di ristrutturazione”.
pagina 2 di 17 Al fine di individuare le competenze spettanti per il suddetto incarico, si specificava che le stesse “saranno calcolate secondo la tabella D – Stragiudiziale – di cui al D. M. 127/2004 tuttora applicabile agli affari stragiudiziali in assenza di regolamentazione da parte del D. M. 140/2012, in ragione della complessità e delicatezza della materia trattata, anche tenuto conto del valore della pratica, che
– come da voi evidenziato – deve ritenersi superiore ai 150.000.000,00 di Euro, oltre gli oneri di legge e le spese forfettarie nella misura del 12,50%, nonché il rimborso delle spese vive documentate”.
Con nota a mezzo raccomandata del 10/03/2015, lo studio legale “
[...]
trasmetteva pro forma di fattura relativo all'incarico di cui Controparte_6 sopra, calcolato “secondo la tabella D – attività stragiudiziale - di cui al D. M.
127/2004 tenendo conto altresì del valore della pratica superiore ai €
150.000.000,00”, per lo svolgimento di presunte attività pari complessivamente ad euro 322.931,57 (comprensivo di spese forfettarie C.P.A. e IVA).
Nella medesima nota lo studio legale “ evidenziava Controparte_6 che risultava ancora insoluto il pagamento della somma di euro 32.081,45 a saldo delle attività svolte per il giudizio di appello.
Con nota a mezzo raccomandata del 20/11/2015 e con nota Parte dell'11/05/2016, lo studio legale “ sollecitava al Controparte_6 pagamento del saldo delle competenze professionali e, in particolare:
- euro 32.081,45 per l'attività svolta per il giudizio di appello;
- euro 109.171,57 per l'attività stragiudiziale. Parte
contestava il diritto del professionista a ricevere il suddetto compenso pari ad euro 141.729,38, in quanto tutti i contratti, accordi e/o rapporti negoziali da cui hanno tratto esclusivo titolo detti pretesi compensi, sono radicalmente nulli e/o comunque inefficaci ex tunc e, quindi, del tutto improduttivi di effetti sin dall'origine, essenzialmente perché:
“a) stipulati in violazione di norme imperative e, più precisamente, delle regole previste dal d.lgs. 163/2006, sia dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 2 del d.lgs. 163/2006;
pagina 3 di 17 b) altresì caratterizzati da causa concreta illecita potendo con pari congruenza e fondatezza rispetto al tema in esame, configurarsi il vizio di illiceità della causa, in ragione della contrarietà a norme imperative della stipulazione dei suddetti contratti”.
Al riguardo, sosteneva in particolare la sua natura di società pubblica e più segnatamente di organismo di diritto pubblico, come tale assoggettato alla disciplina pubblicistica, con l'effetto della nullità del rapporto instaurato con il convenuto, in quanto non preceduto da valutazione in ordine alla congruità dei costi pattuiti tra le parti;
deduceva, altresì, la nullità del rapporto per illiceità della causa ex art. 1418 c. 2 c.c. in quanto l'assetto di interessi complessivamente programmato dalle parti si poneva in contrasto con norme imperative, anche prendendo in considerazione la causa concreta del negozio.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia assoluta ab origine di tutti i contratti, accordi e/o rapporti negoziali conclusi con il convenuto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni ulteriore credito da quest'ultimo preteso. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 10/12/2019 si costituiva il convenuto, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione sulla domanda di presunta nullità/annullamento del contratto per omesso esperimento di gara ad evidenza pubblica, perché rientrante nella giurisdizione esclusiva del GA;
sosteneva, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea;
con condanna al pagamento delle spese processuali.
Istruita documentalmente, la causa è infine pervenuta all'udienza del
02/07/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo della causa sollevata dal convenuto con la memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c.
Emerge invero dal fascicolo telematico che la società attrice si è costituita in data 04/07/2019 e, dunque, del tutto tempestivamente rispetto alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio del 28/06/2019, a nulla rilevando la pagina 4 di 17 diversa e successiva data in cui sono stati eseguiti gli adempimenti di Cancelleria relativi all'iscrizione a ruolo.
Non è meritevole di accoglimento neanche l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal convenuto.
Rilevato che, “ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre premettere che la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, non rilevando la prospettazione compiuta dalla parte ma il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi” (per tutti, Cass. Sez. Unite n. 10063/2023), nella specie deve ribadirsi che oggetto della domanda è la richiesta di accertamento negativo Parte del credito vantato dal convenuto nei confronti di , derivante dalla nullità del contratto.
La consistenza della posizione giuridica oggetto di vaglio giudiziale, ine- rendo all'esecuzione di un rapporto contrattuale di natura privatistica, estraneo all'esercizio di poteri di stampo pubblicistico da parte di un'autorità amministrativa, non può che avere consistenza di diritto soggettivo.
Sotto questo profilo deve, in particolare, evidenziarsi che costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto, secondo cui sono attribuite al giudice amministrativo le controversie relative all'impugnazione dell'aggiudicazione della gara pubbliche e di tutti gli atti del procedimento antecedente alla stipula del contratto, mentre spettano al giudice ordinario i giudizi relativi alla successiva fase contrattuale, concernente l'esecuzione del rapporto.
Per tutti, Consiglio di Stato sez. V, 27/10/2022, n.9196 “Le controversie relative all'impugnazione dell'aggiudicazione della gara pubbliche e di tutti gli atti del procedimento antecedente alla stipula del contratto di appalto spettano al giudice amministrativo, mentre spettano al giudice ordinario i giudizi relativi alla successiva fase contrattuale, concernente l'esecuzione del rapporto”.
Nonché, ex multis, Cass. Sez. Unite n.30580/2021 “Annullata, d'ufficio, la aggiudicazione di un contratto di appalto - nel vigore del decreto legislativo n.
163 del 2006 nella sua formulazione anteriore al decreto legislativo n. 53 del
pagina 5 di 17 2010 - la controversia promossa nei confronti della pubblica amministrazione al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di quel contratto
è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la lite sul diritto soggettivo all'adempimento del contratto e non già sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione”.
Nel caso de quo, la giurisdizione del giudice ordinario è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la stipulazione del contratto, di cui la parte attrice eccepisce la nullità, non è stata preceduta dall'espletamento di alcuna gara.
Acclarata la giurisdizione del giudice adito, nel merito e in applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (da ultimo Cass. n.9309/2020; in senso conforme Cass. Sez. Un,
n.9936/2014), si osserva quanto segue.
Incontestata l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico professionale da parte dell'avv. , sostiene la società attrice che il CP_6 professionista convenuto non avrebbe diritto a ricevere il compenso per l'attività Parte giudiziale e stragiudiziale espletata in favore di nell'ambito del contenzioso sopra richiamato, in quanto realizzata in esecuzione di contratti ritenuti nulli.
La tesi della parte attrice poggia sulla sua natura di organismo di diritto pubblico, da cui discenderebbe l'illegittimità degli affidamenti e dei contratti conclusi con la società convenuta poiché non rispettosi della disciplina pubblicistica in materia di affidamenti ed appalti a carattere pubblicistico.
Il ragionamento non persuade, per le seguenti, assorbenti ragioni.
Ora, quand'anche si qualifichi la società attrice come organismo di diritto pubblico (inquadramento giuridico a cui pure è pervenuto il Tribunale di Bari, sia in sede penale che in sede civile, come documentato in atti: cfr. Trib. pen.,
pagina 6 di 17 sentenza n. 1055/2024 e Trib. Sez. Imprese n. 3333/2025), non può non tenersi conto della peculiarità della tipologia di attività commissionata all'avv.
[...]
, avente ad oggetto, secondo la stessa prospettazione attorea, CP_6
Parte
“l'assistenza giudiziale e stragiudiziale di dinanzi al Consiglio di Stato e nel giudizio per l'ottemperanza alla luce dell'esito dell'appello dinanzi al medesimo
Consiglio di Stato”.
Emerge dagli atti che al convenuto è stato infatti affidato, in deliberata prosecuzione dell'attività difensiva dallo stesso svolta innanzi al Consiglio di Stato, un incarico di assistenza e consulenza relativa a un singolo contenzioso in essere con la conclusosi in grado di appello dinanzi al giudice CP_5 amministrativo e per la successiva fase esecutiva del giudicato amministrativo.
Si tratta dunque di attività riconducibile all'ampia nozione di servizi legali.
In ordine alla disciplina applicabile, giova a questo punto ricordare che la normativa comunitaria vigente all'epoca dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici ratione temporis applicabile (d.lgs. n. 163/2006), prevedeva che agli appalti dei servizi legali trovassero applicazione solamente le disposizioni in materia di specifiche tecniche e comunicazione dei risultati della procedura (per i settori ordinari la direttiva 2004/18/CE, art. 21, con rinvio all'Allegato IIB, e, per gli appalti nei settori speciali, la direttiva 2004/17/CE, art. 32, con rinvio all'Allegato XVIIB).
In base al quadro normativo europeo i servizi legali erano, pertanto, parzialmente esclusi dalla applicazione della normativa sugli appalti pubblici.
Nell'ambito del d.lgs. n. 163/2006 i servizi legali, infatti, erano contemplati al punto 21 dell'Allegato IIB, mentre il loro affidamento era retto dalle norme del codice e segnatamente dagli artt. 20, 27, 65, 68, 225.
In particolare, l'articolo 20 disponeva che l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'Allegato IIB fosse disciplinata dagli artt.
68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e
225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
L'art. 27, co. 1 stabiliva che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture imponesse il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
pagina 7 di 17 imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità per l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del d.lgs. n. 163/2006, e richiedeva che tale affidamento fosse preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'art. 27, co. 2, stabiliva – attraverso il richiamo dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 163/2006 – inoltre – per quanto qui di interesse - l'applicazione ai contratti esclusi, in tutto o in parte, delle disposizioni del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990 e delle disposizioni del codice civile quanto allo svolgimento dell'attività contrattuale.
Nello specifico, poi, per quanto riguarda i servizi legali, va peraltro evidenziato che, durante la vigenza del d.lgs. n. 163/2006, la giurisprudenza amministrativa aveva condivisibilmente evidenziato la necessità di tenere “nel debito conto la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente [pubblico], rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica”.
E ciò in quanto “il conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'art. 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura
pagina 8 di 17 della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”.
Da qui la limitazione dell'ambito di operatività della categoria dei “servizi legali” “ai soli affidamenti di servizi legali conferiti mediante un appalto- ossia un contratto caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità - rispetto al contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integrante mero contratto d'opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto ratione materiae abbracciata dal legislatore comunitario. In altre parole, il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale” (Cons. Stato, n. 2730/2012).
Una conclusione, questa, valevole sia in ipotesi di incarico singolo ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in un determinato giudizio che per la consulenza in vista di quel preciso giudizio.
Conforme, ex multis, Cons. Stato, n. 263/2008, secondo cui il conferimento di un incarico professionale – indifferentemente – di consulenza, studio e ricerca
“non rientra né nell'ambito della disciplina degli appalti di lavori pubblici
(trattandosi invero di un'attività professionale – qualificata locatio operis – riferibile a una scelta eminentemente fiduciaria del professionista […]) né in quella degli appalti di servizi (non rinvenendosi i caratteri propri dell'appalto di servizio ex art. 1655 c.c. […] giacché l'appalto si distingue dal contratto d'opera in quanto l'appaltatore deve essere una media o grande impresa, Cons. Stato, sez.
IV, 28 agosto 2001, n. 4573)”.
Invero, come chiarito dal Consiglio di Stato in sede consultiva, le prestazioni di servizi legali − alla luce della causa, intesa come funzione economico- individuale dell'operazione negoziale − possono essere inquadrate in due pagina 9 di 17 differenti tipologie di contratti a seconda delle esigenze da soddisfare e dunque della funzione svolta.
In primo luogo, viene in rilievo il contratto d'opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.).
È questa l'ordinaria modalità attraverso la quale i servizi legali vengono prestati. Il contratto tra avvocato e cliente, infatti, si caratterizza per il fatto che il primo esegue l'incarico assunto personalmente. La prevalenza del lavoro personale sull'organizzazione dei mezzi è ragione dell'intuitus personae che connota il contratto d'opera professionale: il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce le capacità nell'esecuzione della prestazione.
In secondo luogo, può venire in rilievo anche un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l'appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio
(art. 1655 cod. civ.).
I servizi legali, avendo riguardo alla funzione concreta perseguita dalle parti, possono essere resi anche in questo diverso contesto negoziale. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l'intero contenzioso del cliente stesso.
In questo caso si tratta di un vero e proprio “servizio”, vale a dire la messa a disposizione di una struttura imprenditorialmente organizzata destinata a soddisfare i bisogni del committente di volta in volta che essi si presentano.
L'oggetto della prestazione, quindi, è predeterminato quanto alla sua natura giuridica (attività legale) ma il suo contenuto non è predeterminato al momento dell'affidamento del servizio, bensì si definisce al bisogno.
La pubblica amministrazione e i soggetti ad essa equiparati, in ragione delle loro dimensioni organizzative e delle attività che esercitano, possono avere necessità di ricorrere all'uno o all'altro degli indicati modelli contrattuali, a seconda che sussista “l'esigenza di rivolgersi ad un insieme di professionisti,
pagina 10 di 17 organizzato, che sia disponibile a trattare tutte le controversie nelle quali l'ente dovesse essere coinvolto”, mediante l'affidamento di un “«incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulle base dei bisogni dell'ente» (Cons. Stato , sez. V,
11 maggio 2012, n. 2730)”, configurabile alla stregua di un vero e proprio
“servizio legale”, oggetto di appalto, connotato da un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di opera professionale, oppure che emerga la necessità, con riferimento a una determinata vicenda contenziosa, di conferire un incarico singolo di assistenza legale ad un professionista individuato a tale solo scopo (Cons. Stato, parere n. 2017/2018).
In quest'ultimo caso, non si potrebbe dunque parlare di appalto di servizi legali, soggetto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, seppure limitatamente al regime di affidamento semplificato risultante dal combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 27.
Peraltro, sulla questione relativa alla compatibilità con le norme eurounitarie degli incarichi di assistenza legale da parte della Pubblica Amministrazione, si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del
06/06/2019, n.264, che, seppur con riferimento alla sopravvenuta direttiva
2014/24, ha tuttavia chiarito che i servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici vigenti in determinati Stati membri.
Come ribadito dalla Corte di legittimità, invero, sulla scorta della citata pronuncia della Corte di Lussemburgo, “Le prestazioni professionali degli avvocati sono connotate, infatti, dall'intuitu personae e da rapporti, tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza, incompatibili con il procedimento di evidenza pubblica. Dette ragioni giustificano l'esigenza della libera scelta del difensore da parte del cliente e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato. La Corte di Giustizia ha enfatizzato proprio l'aspetto della riservatezza e del diritto di difesa della Pubblica Amministrazione, che si esplica anche nella scelta del proprio difensore (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio
pagina 11 di 17 1982, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18).
1.22. Controparte_7
Conseguentemente, è stato affermato dalla Corte di Giustizia che l'articolo 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE, nell'escludere dal regime dei contratti pubblici i servizi d'arbitrato, di conciliazione e determinati servizi di rappresentanza e consulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli artt. 49 e 56 TFUE” (Cass., n. 40572 del
25/01/2021).
Non a caso, in questa specifica direzione si muove, da ultimo, il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) che, pur qualificando i “servizi legali” alla stregua di “appalti pubblici” (cfr. art. 56, comma 1, primo periodo), li annovera tra quelli “esclusi” dai suddetti obblighi di “evidenza pubblica”. E ciò anche in forza della legislazione comunitaria la quale non distingue – ricomprendendole in un'unica generale nozione di appalto pubblico di servizio legale – tra singola difesa in giudizio e attività di consulenza legale, prescindendo dalla nozione civilistica nazionale e attraendo anche negozi qualificabili come contratto d'opera o contratto d'opera intellettuale (sul tema, Cons. Stato, n.
2776/2025).
Ciò posto, nel caso di specie, emerge ex actis che l'attività dell'avv.
[...]
si è limitata ad un singolo ed episodico incarico di consulenza ed CP_6 assistenza, espletato in relazione alla gestione di un determinato e circoscritto contenzioso (quello in atto con la e conclusosi in sede di appello) e CP_5 in vista dell'eventuale fase dell'ottemperanza, incarico peraltro affidato in prosecuzione del patrocinio legale conferito al medesimo professionista nel citato giudizio di impugnazione.
Nella vicenda in esame, dunque, difetta in radice proprio quell'organizzazione di uomini e mezzi che la citata pronuncia del Consiglio di
Stato del 2012 indica quale primo requisito necessario per potersi parlare di
“servizio legale”.
pagina 12 di 17 Requisiti il cui comune denominatore risiede nella volontà dell'ente di affidare ad un esterno la cura complessiva dei propri interessi giuridici, nella specie non configurabile trattandosi di attività di assistenza e consulenza legale espletata in occasione e in funzione di una singola vicenda contenziosa e in vista della fase attuativa del giudicato amministrativo, in deliberata continuazione con Parte l'espletamento del mandato difensivo conferito per patrocinare nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo.
Ci si trova, pertanto, davanti a una prestazione atteggiantesi a mera prestazione di lavoro autonomo, eseguita nell'espletamento di un singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, conferito allo stesso professionista a cui era stato peraltro già affidato il mandato difensivo nel giudizio conclusosi con il giudicato amministrativo la cui concreta attuazione (anche in vista della composizione transattiva della controversia) costituiva l'oggetto specifico dell'attività di assistenza legale richiesta.
Ciò vale ad escludere, in coerenza con le suindicate coordinate interpretative, che il conferimento dell'incarico professionale in questione dovesse essere assoggettato al procedimento di evidenza pubblica.
Non vi è dunque alcuna violazione degli artt. 20 e 27 del Codice dei contratti pubblici, non trattandosi, nelle specie, di servizio legale di cui all'allegato II B.
A ciò si aggiunga che, nella specie, appare peraltro rispettosa dei principi richiamati dalle norme in questione la scelta di affidare l'incarico della gestione del contenzioso nella fase attuativa del giudicato allo stesso professionista che si era occupato del patrocinio legale dell'ente nel corrispondente giudizio (incarico escluso dall'ambito applicativo delle regole di evidenza pubblica, secondo il consolidato e incontestato orientamento giurisprudenziale), calibrando il relativo compenso ai parametri ministeriali di riferimento in rapporto al valore economico pacificamente ingente della vicenda contenziosa, oltre che difficilmente compatibile con l'oggetto dell'incarico e con le palesate ragioni di urgenza lo svolgimento della procedura comparativa prevista dall'art. 27.
In ogni caso, quand'anche qualificabile come servizio legale, giova rimarcare che, secondo il recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
pagina 13 di 17 5664/2021), da cui non constano pronunce successive di segno contrario,
“l'orientamento seguito nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11446 del
2017 e sez. un. 5446 del 2012) che la mancata osservanza della evidenza pubblica nella selezione del contraente è causa di nullità del contratto per violazione di norma imperativa, riguarda i casi in cui l'evidenza pubblica sia specificamente prevista dalla legge nelle singole fattispecie (come, ad esempio, in quelle indicate nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 116 e 120, in tema di scelta del socio nelle società partecipate e, artt. 201 e 210, in tema di assunzione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche;
nel D.L. 25 settembre 2001, n.
351, conv. in L. 23 novembre 2001, n. 410, art. 3 bis, comma 4, in tema di concessioni e locazioni di immobili per scopi di riqualificazione e riconversione), tanto più in presenza di segnali normativi volti a rivitalizzare il metodo negoziale nella stipulazione dei contratti pubblici (cfr. D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con
L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2). La previsione dell'evidenza pubblica nella selezione del contraente con una pubblica amministrazione o un soggetto equiparato in tanto può integrare una norma imperativa la cui violazione sia causa di nullità del contratto stipulato in assenza, in quanto si tratti di una regola di «validità» dell'atto negoziale. E se ciò può dirsi con riferimento alle cosiddette procedure aperte o ristrette con previa pubblicazione di bando
(cosiddetta procedura di evidenza pubblica in senso proprio), è arduo sostenerlo
(oltre che nei casi in cui la scelta di seguire l'evidenza pubblica sia oggetto di un'autonoma decisione discrezionale dell'ente) rispetto a regole che, seppure talora definite di evidenza pubblica in termini «minimali», consistono in realtà in
«regole di comportamento» dell'agire della pubblica amministrazione, la cui violazione non è causa di invalidità del negozio (cfr., in altra materia ma di rilievo sistematico, Cass., sez. un., n. 26724 del 2007). Tali sono, in effetti, quelle poste
a garanzia dei principi proconcorrenziali, desumibili dai trattati europei, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità dell'azione amministrativa (cfr., in relazione ai contratti «esclusi», artt. 27 del codice del 2006 e 4 del codice del 2016)” (Cass., n. 5664 del 02/02/2021).
pagina 14 di 17 Alla stregua di tali principi la violazione dell'art. 27 e del rispetto dei requisiti di minimali di evidenza pubblica non potrebbe comunque travolgere la validità dell'intero negozio, ma, semmai, dare luogo alle conseguenze derivanti dalla violazione delle regole comportamentali (e non di validità) dei contratti;
la Parte giurisprudenza richiamata dalla difesa di attiene ai casi in cui deve applicarsi per intero la procedura ad evidenza pubblica (come, ad esempio, il non aver proceduto alla selezione del contraente e il non aver concluso il contratto nelle forme che non ammettono equipollenti e non consentono di ritener rispettata la forma) (sul punto, cfr. Corte App. Bari, n. 819/2025).
Il Tribunale è consapevole che esiste altro specifico precedente in termini (v.
Cass. 11202/2019, citato da parte attrice), difforme da quello indicato, in cui la
Corte, sempre decidendo sul rispetto dell'art. 27 ha osservato come "la violazione dell'obbligo di evidenza pubblica comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art.
1418 c.c.” (cfr. cit. sent.); tuttavia, deve condividersi l'impostazione secondo cui se l'obbligo di rispettare l'evidenza pubblica può dirsi senz'altro sussistente con riferimento alle cosiddette “procedure aperte o ristrette”, con previa pubblicazione di bando (cosiddetta procedura di evidenza pubblica in senso proprio), “è arduo sostenerlo rispetto a regole che consistono in realtà in «regole di comportamento» dell'agire della pubblica amministrazione, la cui violazione non è causa di invalidità del negozio” (cfr. cit. Cass. 5446/2021).
Allo stesso modo va esclusa la nullità dei contratti conclusi tra le parti non ravvisandosi la causa illecita genericamente dedotta dalla società attrice.
Al riguardo, deve, in particolare, rilevarsi che a sostegno l'eccezione la parte attrice ha, da un lato, insistito nella violazione delle norme di azione che governano l'esercizio del potere pubblicistico di scelta del contraente, doglianza infondata, come innanzi illustrato, e, dall'altro, fatto leva sulla asserita
“sostanziale antieconomicità del servizio svolto” dal professionista, desumibile, ad avviso dell'attrice, “dalla eccessiva onerosità delle somme di cui controparte chiede il pagamento e che in alcun modo sono fondate sui parametri ministeriali ratione temporis applicabili”.
pagina 15 di 17 Questa essendo la posizione assertiva dell'attrice, deve ritenersi allora niente affatto dimostrata la dedotta “nullità strutturale” del contratto, in difetto dell'allegazione e prova di idonei elementi atti ad alterare la sinallagmaticità, ferma restando l'impossibilità di far coincidere lo squilibrio delle prestazioni con la mera convenienza del contratto (Cass., n. 36740 del 25/11/2021; si è posto altresì in rilievo che “l'evocabilità, in caso di squilibrio (economico) tra prestazioni, del rimedio della rescissione per lesione (ove lo squilibrio sia genetico) o della risoluzione per eccessiva onerosità (in caso di sopravvenienze) (…) esclude la necessità stessa di ricorrere a fantasiose invenzioni circa l'immeritevolezza d'un contratto che preveda 'prestazioni squilibrate”: Cass., Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023).
La paventata esosità del compenso richiesto certamente non ridonda sul piano della validità del negozio, né è possibile dare accesso in questa sede, alla luce dei limiti cognitivi segnati dalla domanda fatta valere in giudizio, alle doglianze fondate sull'adombrata esorbitanza degli onorari rispetto ai parametri ministeriali richiamati nella lettera di conferimento dell'incarico ai fini della determinazione del corrispettivo per la prestazione d'opera professionale richiesta, suscettibili di delibazione nella diversa sede della determinazione giudiziale del compenso ex art. 2233 c.c. Parte
La domanda di accertamento negativo del credito avanzata da va conclusivamente respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Infondata l'istanza ex art. 89 c.p.c., non avendo parte attrice, pur dando Parte conto delle vicende penalistiche che hanno interessato e i suoi amministratori, mai riferito di un coinvolgimento dell'odierno convenuto in tali vicende, né utilizzato, al riguardo, espressioni trascendenti la continenza e non pertinenti al diritto di difesa in rapporto all'oggetto della controversia.
Non sussistono neanche i presupposti per la condanna della parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare nelle difese svolte dalla medesima parte – sia pure rivelatesi infondate all'esito del giudizio – un abuso dello strumento processuale.
pagina 16 di 17 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante il carattere documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di , disattesa ogni Controparte_2 altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 21 novembre 2025
Il giudice
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