Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1569/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1569/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il giorno 8.11.1988 e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Maio che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Chiara Pozzi che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 25.06.2015 a Foggia, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Foggia, Atto integrale di Matrimonio n° 152, parte 2, Serie A, Anno 2015, optando per il regime della separazione dei beni (doc. 3) contratto dalle parti in data, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
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2. Disporre e confermare che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente, residenza e domicilio presso la residenza materna di
Lissone via Carlo Porta 18.
3. Disporre e confermare che tutte le decisioni di maggiore interesse relative al figlio minore saranno adottate congiuntamente dai genitori, i quali si impegneranno a Persona_1 collaborare tra loro, anteponendo alle proprie personali pretese il diritto del minore di vivere e crescere in un'atmosfera di serenità ed affetto.
4. Disporre, confermare e dare atto che i genitori si impegnano a mantenere tra loro un rapporto di reciproco sostegno nella funzione genitoriale educativa ed a risolvere eventuali divergenze con spirito di tolleranza, comprensione ed aiuto, inteso a favorire tali istanze e bisogni.
5. Disporre, confermare e dare atto che quanto alla regolamentazione dei rapporti di frequentazione tra il padre ed il figlio minore saranno quanto più ampi possibile e comunque regimentati secondo la seguente turnazione:
A) il sig. potrà vedere e tenere con sè a week end alternati, e nello specifico potrà PE PE andare a prendere il bambino il venerdì all'uscita da scuola riportandolo a casa della mamma la domenica sera alle ore 19,30, e nei giorni in cui non dovesse andare a scuola il papà PE andrà a prenderlo a casa della mamma il venerdì alle 16,30 e lo riporterà la domenica alle 19,30.
B) Ove possibile i genitori si riservano la possibilità di trovare un accordo in base ai turni lavorativi reciproci. In caso di mancato accordo, i genitori terranno comunque il figlio nei weekend spettanti nel mese.
C) Nella settimana in cui al papà non spetta tenere il bambino nel week end, il sig. terrà con PE sé il figlio per due notti consecutive infra-settimanali da stabilirsi in accordo con la mamma il giorno
20 del mese precedente. Il padre prenderà alle ore 16:30 – uscita da scuola- dormirà con PE lui due notti lo riaccompagnerà a scuola e verrà ripreso dalla mamma all'uscita da scuola. Nei mesi estivi e nei periodi di chiusura scolastica verrà preso dal papà alle ore 16:30 del primo PE giorno e riportato dalla mamma 2 giorni successivi alle ore 20:30.
D) In caso di malattia o di impossibilità della mamma a tenere con sé il bambino, il papà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, è tenuto a provvedere ad nei giorni in cui PE la mamma non può tenere il figlio. La stessa condizione vale anche per la madre.
E) Nei giorni di competenza del sig. nel caso in cui il medesimo sia impossibilitato per PE lavoro o per cause di forza maggiore a tenere , lo stesso potrà accordarsi con la sig.ra PE
per recuperare la settimana successiva il week end o i giorni non goduti, Pt_2
F) il sig. potrà comunque vedere quando vorrà, previo accordo con la mamma e PE PE tenuto conto delle esigenze personali e scolastiche del bambino.
G) In via eccezionale e previo accordo tra i genitori potranno essere organizzate gite, viaggi o uscite con il bambino nei week end di competenza dell'altro genitore, che dovranno essere comunicate e accordate il mese precedente, ed in tal caso il week end verrà recuperato il week end successivo
(facendone due consecutivi), per poi tornare all'alternanza.
H) potrà dormire anche in altri luoghi diversi dalle abitazioni principali della mamma e PE del papà, solo previa comunicazione che dovrà avvenire almeno il giorno precedente di tale pernotto. pagina 2 di 6 I) Entrambi i genitori si impegnano a mantenere buoni rapporti tra il figlio minore e la famiglia dell'altro genitore, nonni materni e paterni e con i compagni e figli di questo ultimi;
J) Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé due PE settimane consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
K) In caso di rinuncia del periodo di vacanze con il figlio, il genitore rinunciatario dovrà prendersi carico al 100% delle spese di una baby sitter o di un centro estivo. In caso di scelta di un centro estivo, vista le modalità di lavoro su turni della mamma, il genitore rinunciatario dovrà farsi carico al 100% anche del costo di una baby sitter che accompagni il bambino all'entrata o lo vada a prendere all'uscita del centro estivo, e resti con lui finchè il genitore non rientri dal lavoro.
L) Nei mesi di chiusura della scuola (giugno e luglio e agosto) frequenterà un centro estivo PE
(il cui costo sarà da dividersi al 50% tra i genitori).
M) I genitori si obbligano a comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno il periodo di ferie. Entro la fine del mese di maggio dovrà invece essere comunicato la rinuncia del periodo di vacanza (in modo da riuscire a reperire un centro estivo e /o la baby sitter). Entro il giorno antecedente la partenza dovrà essere comunicato il luogo di vacanza, ed i genitori si impegnano a garantire contatti giornalieri tra e l'altro genitore con foto, chiamate e videochiamate alle ore 20,30 di ogni giorno. Nel PE caso di richiesta del medesimo periodo estivo, varrà il criterio dell'alternanza, o pertanto se un genitore ha tenuto il figlio due settimane ad agosto e l'anno successivo entrambi desiderano lo stesso periodo, questo spetterà al genitore che non ha tenuto il figlio in quel periodo nell'anno precedente.
Ciascun genitore inoltre potrà tenere per un'altra settimana nell'arco dell'anno per un PE periodo di ulteriore vacanza, da comunicarsi con preavviso di almeno un mese.
N) per quanto riguarda le festività:
O) 24 e 25 dicembre: trascorrerà il giorno di Natale ed il 24 dicembre alternativamente ad PE anni dispari con il papà e ad anni pari con la mamma. Negli anni spettanti al papà, verrà preso alle
16,30 del 23 dicembre e riportato dalla mamma alle 10,30 del 26 dicembre. Nel caso di impossibilità ad occuparsi del bambino il genitore rinunciatario dovrà provvedere al 100% ai costi di una baby sitter,
P) 26 dicembre: trascorrerà il giorno del 26 dicembre alternativamente ad anni pari con il PE papà e ad anni dispari con la mamma. Negli anni spettanti al papà, verrà preso alle 10,00 del 26 dicembre e riportato dalla mamma alle 19,30 del 27 dicembre. Nel caso di impossibilità ad occuparsi del bambino il genitore rinunciatario dovrà provvedere al 100% ai costi di una baby sitter;
Q) 31 dicembre e 1 gennaio: trascorrerà il giorno 31 dicembre ed il 1 gennaio PE alternativamente ad anni pari con il papà e ad anni dispari con la mamma. Negli anni spettanti al papà, verrà preso alle 16,30 del 30 dicembre e riportato dalla mamma alle 19,30 del 2 gennaio. Nel caso di impossibilità ad occuparsi del bambino il genitore rinunciatario dovrà provvedere al 100% ai costi di una baby sitter,
R) 6 gennaio: trascorrerà il giorno del 6 gennaio alternativamente ad anni pari con il papà PE
e ad anni dispari con la mamma. negli anni spettanti al papà, verrà preso alle 16,30 del 4 gennaio e riportato dalla mamma alle 19,30 del 7 gennaio o in caso di inizio delle attività scolastiche a scuola il giorno 7.1. Nel caso di impossibilità ad occuparsi del bambino il genitore rinunciatario dovrà provvedere al 100% ai costi di una baby sitter;
pagina 3 di 6 S) Pasqua e lunedì dell'Angelo: li trascorrerà alternativamente ad anni dispari con il papà PE
e ad anni pari con la mamma. Negli anni spettanti al papà, verrà preso alle 16,30 del giorno prima di
Pasqua e riportato dalla mamma alle 20,30 del giorno di lunedì dell'Angelo Nel caso di impossibilità ad occuparsi del bambino il genitore rinunciatario dovrà provvedere al 100% ai costi di una baby sitter.
T) 1 maggio: lo trascorrerà alternativamente ad anni dispari con il papà e ad anni pari PE con la mamma. negli anni spettanti al papà, verrà preso alle 16,30 del 30 aprile e riportato dalla mamma alle 19,30 del 2 maggio. Nel caso di impossibilità ad occuparsi del bambino il genitore rinunciatario dovrà provvedere al 100% ai costi di una baby sitter,
U) 2 giugno: lo trascorrerà alternativamente ad anni pari con il papà e ad anni dispari con PE la mamma. negli anni spettanti al papà, verrà preso alle 16,30 del 1 giugno riportato dalla mamma alle 19,30 del 3 giugno. Nel caso di impossibilità ad occuparsi del bambino il genitore rinunciatario dovrà provvedere al 100% ai costi di una baby sitter,
V) 31 ottobre e 1 novembre: li trascorrerà alternativamente ad anni dispari con il papà e PE ad anni pari con la mamma. Negli anni spettanti al papà, verrà preso alle 16,30 del 31 ottobre e riportato dalla mamma alle 19,30 del 1 novembre. Nel caso di impossibilità ad occuparsi del bambino il genitore rinunciatario dovrà provvedere al 100% ai costi di una baby sitter;
W) 7-8 dicembre: alternativamente in ragione d'anno tra i genitori, quando il minore starà con il padre, questi andrà a prenderlo il giorno 06 a scuola e riportandolo dalla mamma il giorno 08 alle ore
20:30,
X) vacanze di carnevale: le trascorrerà alternativamente ad anni dispari con il papà e ad PE anni pari con la mamma. negli anni spettanti al papà, verrà preso dal papà alle 16,30 all'uscita da scuola e riaccompagnato la sera prima del ritorno a scuola dalla mamma alle 19,30. Nel caso di impossibilità ad occuparsi del bambino il genitore rinunciatario dovrà provvedere al 100% ai costi di una baby sitter;
Y) per quanto riguarda il compleanno del bambino, la festa di compleanno si svolgerà e verrà organizzata secondo i desideri di , ed i relativi costi saranno da suddividersi al 50% tra i PE genitori. Entrambi i genitori potranno partecipare ed anche i rispettivi compagno/compagna, nonni, zii, saranno liberi di parteciparvi;
Z) potrà restare con il papà in occasione del giorno della festa del papà e con la mamma in PE occasione del giorno della festa della mamma;
passerà la festa di compleanno dei suoi PE fratelli con i suoi fratelli;
AA) per quanto riguarda le celebrazioni della Prima Comunione e della Cresima, i genitori si rendono disponibili a parteciparvi insieme ad e con tutta la famiglia presente (nonni, zii, PE compagno/compagna dei genitori). Le spese per il materiale per il catechismo, per l'abbigliamento per i sacramenti religioni e per la festa, che verrà svolta secondo i desideri di , saranno PE suddivisi al 50% tra i genitori;
BB) ciascun genitore si impegna a garantire la frequentazione di ai corsi post-scuola, PE attività ludiche, attività sportive concordate nei giorni in cui il minore è collocato presso di sè;
pagina 4 di 6 6 Disporre e confermare che a titolo di contributo al mantenimento per il sig. PE PE continuerà a versare la somma di € 400,00 mensili alla sig.ra , entro il giorno 5, da rivalutarsi Pt_2 annualmente secondo gli indici Istat.
7 Disporre e confermare che le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori, secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, oltre al centro estivo, le spese per l'organizzazione delle feste di compleanno e per il materiale del catechismo, per l'organizzazione della festa e l'abbigliamento per la Prima Comunione e della Cresima, mentre le eventuali spese da sostenersi per reperire una baby sitter nel caso in cui il genitore rinunci al proprio periodo di ferie estive, a giorni di festività o week end di propria competenza saranno al 100% a carico del genitore rinunciatario.
8 Disporre e confermare che l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i ricorrenti, così come tutte le detrazioni fiscali.
9 Disporre e confermare che, poichè è sempre la sig.ra a sostenere ed anticipare le spese Pt_2 straordinarie per il figlio, intestandosi le relative fatture, il signor è tenuto a rimborsare il 50 PE
% della spesa anticipata dalla signora;
sarà la medesima che chiederà l'eventuale rimborso Pt_2 all'azienda e scaricare le spese. Il rimborso ricevuto dell'azienda verrà suddiviso al 50% tra i genitori, ovvero la signora sarà tenuta a rimborsare il 50% del rimborso ricevuto dall'azienda al Pt_2 signor PE
10 Disporre e confermare che il cambio stagionale fornito resterà poi a casa del sig. ed il PE lavaggio degli abiti verrà effettuato a casa dei rispettivi genitori. Per eventuali feste/eventi presso i rispettivi genitori l'acquisto dell'abbigliamento per l'evento dovrà essere effettuato dal genitore autonomamente;
11 Disporre e confermare che la sig.ra provvederà a fornire al sig. in data 2.10 ed Pt_2 PE in data 2.4, ai cambi di stagione, un guardaroba per il bambino che comprenderà:
5 pantaloni/pantaloncini
5 maglie manica lunga/mezza manica
2 maglioncini
5 felpe
1 paio di jeans
1 pantalone semi -elegante
2 camicie
4 slip
4 paio di calze
3 canottiere
12 Disporre e confermare che i genitori si concedono il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti e carte di identità validi per l'espatrio del figlio.
pagina 5 di 6 13 Disporre e confermare che ciascun genitore inoltre si impegna a consegnare all'altro i suddetti documenti, la tessera sanitaria e ogni altro documento dovesse essere necessario (tessera di libera circolazione ferroviaria) a seguito della richiesta (ad esempio in occasione per viaggi).
14 Disporre e dare atto che i ricorrenti hanno proprie disponibilità di reddito ed economiche, tali da consentire loro il proprio personale mantenimento, per i cui effetti nulla chiedono vicendevolmente.
15 Disporre e dare atto che i ricorrenti hanno già liquidato ogni posizione di conto corrente e suddiviso tutti i beni personali”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 8.6.2021 (R.G. 1263/21).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Foggia il 25.6.2015 (trascritto al nr. 152 parte II
[...] Parte_2 serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2015) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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