Sentenza 15 ottobre 2024
Massime • 1
Le banche e le società di intermediazione finanziaria rispondono solidalmente, ex art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e a titolo di responsabilità indiretta, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., dei danni recati ai terzi dal promotore finanziario che opera fuori sede, nel caso in cui si accerti il cd. nesso di occasionalità necessaria, ossia che l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate al predetto, e la mancata elisione di tale nesso da parte della condotta gravemente negligente dell'investitore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'insussistenza del nesso di occasionalità necessaria rende irrilevante, ai fini dell'eventuale responsabilità solidale della banca, l'accertamento di eventuali condotte "anomale" da parte della persona offesa).
Commentario • 1
- 1. Offerte fuori sede: come prevenire le responsabilità della banca per i danni del consulenteAccesso limitatoMarco Cecchi · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2024, n. 41220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41220 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe MARRA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato STARNI Massimiliano del foro di FORLI in difesa delle parti civili ricorrenti: AL NZ, ID UC, ed anche in sostituzione, come da delega scritta che deposita, dell'avvocato MAMBELLI MASSIMO del foro di FORLI' in difesa di: IN IO RD RO, NO NN, ZI AN AT, che si i riportaG-alle conclusioni scritte, depositate congiuntamente alla nota spese, con cuiìb€WOullarsi la sentenza della Corte di appello di Bologna n.3793/2023 del 19/05/2023 con adozione dei conseguenti provvedimenti di legge;
2 udito l'avvocato RINALDINI Federica del foro di MILANO in difesa della responsabile civile: FINIT PRIVATE BANK S.P.A., già BANCA CONSULTA S.P.A., già BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.P.A., che Vfigetés"Irco-inferma della sentenza impugnata della Corte di Appello di Bologna. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19 maggio 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì emessa in data 16 dicembre 2019 ed appellata dall'imputato IL NN e dalla responsabile civile Banca Consulia s.p.a., già Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati a lui ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione;
in accoglimento, invece, dell'appello proposto dalla responsabile civile Banca Consulia s.p.a. revocava la condanna della stessa per responsabilità solidale con IL NN. Confermava nel resto la sentenza impugnata, condannando l'imputato a rifondere alle parti civili le ulteriori spese del grado. 2. Avverso la suddetta decisione propongono distinti ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, le seguenti parti civili: GL ID, IA AL, RO RD AR IN, AN NO, AN ST ZI, le quali chiedono tutte l'annullamento della sentenza impugnata, con adozione dei conseguenti provvedimenti di legge. La difesa della responsabile civile FINIT PRIVATE BANK s.p.a., già BANCA CONSULTA s.p.a. e in precedenza già BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY s.p.a., produce, in data 27/09/2024, una memoria, con una serie di allegati, con cui chiede la conferma della sentenza impugnata. 2.1. I ricorsi di GL ID, IA AL, RO RD AR IN, AN NO, AN ST ZI, sono sostanzialmente sovrapponibili e si differenziano esclusivamente nella parte in cui riportano la trascrizione delle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado da ciascun ricorrente. Sono svolti, in tutti i ricorsi, due distinti motivi: con il primo si eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, l'omessa motivazione rafforzata in riferimento agli articoli 185 cod. pen., 2049 cod. civ., nonché all'art. 31 Digs. n.58/1998 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, di seguito T.U.I.F.) per erronea applicazione della legge penale e della legge civile di cui si debba tener conto per il risarcimento del danno, in particolare in relazione all'errata valutazione di insussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra la 3 condotta dell'imputato ed il ruolo del suo datore di lavoro, secondo lo schema offerto dal combinato disposto delle norme citate, nonché per erronea applicazione delle regole in materia di valutazione della prova e travisamento del fatto. I ricorrenti, deducono che affinché possa interrompersi il nesso di occasionalità necessaria tra promotore finanziario e banca di appartenenza non è sufficiente la mera consapevolezza da parte degli investitori truffati della violazione delle regole di comportamento cui il promotore avrebbe dovuto attenersi per la tutela dei risparmiatori, occorrendo, invece, che i rapporti tra promotore e investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale, con la precisazione che spetta all'intermediario l'onere di provare che l'illecito è stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore stesso. Quindi, affinché si possa invocare la riduzione del risarcimento dovuto ai sensi dell'articolo 1227 cod. civ. è indispensabile che sia fornita la prova da parte dell'intermediario o della collusione (e quindi l'accordo scellerato tra reo è danneggiato) o almeno la consapevole (e quindi cosciente) e fattiva acquiescenza all'altrui delitto, tutti elementi di valutazione erroneamente interpretati dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo, si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, l'omessa motivazione rafforzata in riferimento agli articoli 185 cod. pen., 1227, primo comma, cod. civ., nonché all'art. 31 del T.U.I.F. per erronea applicazione della legge, ritenendo che i comportamenti delle persone offese non sarebbero in grado di vincere la responsabilità oggettiva del datore di lavoro di cui al combinato disposto degli articoli 2049 cod. civ. 31 del T.U.I.F.: dunque, lamentano un vizio di motivazione nella misura in cui la Corte distrettuale non avrebbe evidenziato per ciascuna posizione i singoli comportamenti che sarebbero stati necessari per valutare l'eventuale concorso delle vittime a norma dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. Solo comportamenti gravemente "anomali" sono ritenuti dalla giurisprudenza in grado di sciogliere il nesso di occasionalità necessaria tra il ruolo dell'imputato e il ruolo del suo datore di lavoro, secondo lo schema offerto dal combinato disposto di cui agli artt. 185 cod. pen., 2049 cod. civ. e 31 del T.U.I.F. In particolare, lamentano il travisamento del fatto in quanto la Corte di appello ha accorpato tutte le distinte posizioni delle parti civili in un unico ragionamento logico giuridico, omettendo di motivare in ordine alle singole condotte delle persone offese, con la conseguenza che per alcuni di essi è stato affermato, ad esempio, di aver versato somme in contanti quando, invece, erano state versate con assegni circolari o con bonifici bancari. Il travisamento del fatto sarebbe, inoltre, riscontrabile nella circostanza della spendita del nome Banca IPIBI 4 s.p.a. ad opera del NN nei confronti di una parte degli investitori, circostanza ammessa dall'imputato ma non considerata, però, dalla Corte bolognese che non ha ritenuto attendibile il NN su questo punto, in contrasto, invece, con la valutazione di attendibilità riguardo ad altri punti del suo racconto. 2.2. Con riferimento alle posizioni dei singoli ricorrenti, si rileva che il ricorso di IA AL svolge, come detto, sostanzialmente gli stessi motivi di quello proposto dagli altri ricorrenti. Si evidenzia, più specificatamente, il fatto che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare l'inequivoca testimonianza della ricorrente, la quale ha dichiarato (si veda pag. 52 del ricorso) che NN le aveva detto che la Banca IPIBI s.p.a. operava in collaborazione con la CH NK, che era "Partner City della CH NK", ciò per spiegare come mai le fosse arrivata documentazione dalla CH NK relativa agli investimenti compiuti, piuttosto che dalla Banca IPIBI, di cui l'imputato sarebbe stato, a suo dire, promotore finanziario. Analogamente nel ricorso di RO RD AR IN, si riportano le trascrizioni delle sue dichiarazioni testimoniali, nelle quali ha affermato, tra le altre cose, che il NN si era presentato come promotore finanziario della Banca IPIBI sostenendo, inoltre, che questo istituto di credito collaborava con la CH NK;
inoltre, i beneficiari di alcuni assegni rilasciati da Cangini, come la C.V.D.G. (acronimo del Casinò di Venezia) e tale AN OR, erano stati indicati falsamente dal NN come collaboratori della Banca IPIBI. Anche le dichiarazioni rese dal ricorrente AN ST ZI (che aveva corrisposto 30 mila euro in contati a casa sua, peraltro su richiesta del ZZ stesso) sono state nel senso di affermare che egli era convinto che la CH NK si avvalesse per collocare i suoi prodotti finanziari, dei servizi della Banca IPIBI, alle cui dipendenze lavorava il NN, come gli era stato riferito dall'imputato. Nel ricorso di AN NO, sempre allo scopo di evidenziare il ruolo della odierna responsabile civile, viene evidenziato che il ricorrente, in sede di esame testimoniale, con riguardo a quanto raccontatogli da NN, aveva dichiarato: «Mi ha riferito di essere un promotore finanziario e di aver acceso un rapporto quale promotore finanziario della Banca IPIBI del gruppo Veneto Banca, avente a suo dire rapporti con uno dei principali istituti di credito del vecchio continente, ossia la CH NK». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni di seguito esposte. 5 2. I ricorsi sostanzialmente deducono che la Corte territoriale avrebbe errato laddove ha affermato (pag. 22 della sentenza impugnata) che: « Nei casi di specie, ricorrono tutti gli indici indicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione come manifestazione di consapevole acquiescenza degli investitori alla violazione delle regole da parte del promotore, essendo mancate da parte di questi le più elementari cautele nel rapporto con il promotore finanziario;
viene così meno, per tutte le parti civili, il rapporto di occasionalità necessaria con IPIBI», incorrendo, peraltro, nel vizio di travisamento del fatto in quanto la Corte di appello avrebbe accorpato tutte le diverse posizioni delle parti civili in un unico ragionamento logico giuridico, omettendo di motivare in ordine alle singole condotte delle persone offese, che in molti casi, come nel caso dei ricorrenti, non avevano tenuto comportamenti gravemente "anomali" tali da elidere il nesso di occasionalità necessaria tra le condotte dell'imputato e il ruolo/funzione affidatogli dal suo datore di lavoro, secondo lo schema offerto dal combinato disposto di cui agli artt. 185 cod. pen., 2049 cod. civ. e 31, comma 3, del T.U.I.F. In primo luogo, appare necessario riportare il contenuto di tale ultima norma, che presenta i connotati di legge speciale nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, in particolare, con riferimento all'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che promuova e collochi i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti. L'art. 31, comma 3, con riferimento alla responsabilità dell'intermediario finanziario, dispone che: «Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale»; si tratta, in tutta evidenza, di una disposizione che prevede la responsabilità solidale del soggetto conferente l'incarico di consulenza, sostanzialmente ricalcata su quanto previsto dall'art. 2049 cod. civ., norma generale sulla responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati a terzi dai propri dipendenti. 2.1. La questione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte, sia nell'ambito del contenzioso civile sia in quello penale. Punto di partenza per affrontare il tema è, in termini generali, la sentenza del massimo consesso (Sez. U civ., n.13246 del 16/05/2019, Di Bella R. c/o M., Rv.654026-01) che ha affermato il principio secondo cui: «Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata 6 da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo». Dalla massima si ricava che l'oggetto principale dell'accertamento giudiziario è la sussistenza del cosiddetto nesso di occasionalità necessario tra la condotta illecita del dipendente e le funzioni o mansioni svolte all'interno dell'attività lavorativa organizzata dal datore di lavoro, sia esso pubblico sia esso privato. Con riguardo all'illecito consumato dal promotore finanziario, in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, è stato, peraltro, affermato che: «In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. La condotta del terzo investitore può fare venire meno questa responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio- economiche» (così, Sez. 3 civ., ord. n.857 del 17/01/2020, Rv.656687-01; conf. Sez.3 civ., ord. n.30161 del 22/11/2018, Rv.651665-01; cfr. anche Sez. 3 civ., n.25374 del 12/10/2018, Rv. 651163-01; più di recente conf. Sez.
6-3 civ., ord. n.31453 del 25/10/2022, Rv. 666074-01). Le sentenze citate hanno, in particolare, approfondito il tema dell'eventuale interruzione del nesso di occasionalità necessario derivante dalla condotta del terzo investitore, il quale abbia consapevolmente prestato acquiescenza all'agire irregolare del promotore finanziario, in quasi tutti i casi allo scopo di lucrarne ritorni economici più consistenti dagli investimenti fatti tramite il preposto. Anche la giurisprudenza penale si è mossa lungo la stessa linea interpretativa. In termini più generali, si è sostenuto che: «In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il 7 fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati)» (così, Sez.5, n.7124 del 09/02/2016, Rv. 267569-01). Con riguardo, specificamente, all'ambito dell'intermediazione finanziaria, si è affermato, altresì, che: «Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ed a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l'offerta fuori sede, quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l'ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, quale responsabile civile, della banca conferente per una serie di truffe perpetrate dal promotore finanziario incaricato in danno di clienti investitori)» (così, Sez.5, n.32514 del 16/10/2020, Rv.279873-02). Queste decisioni hanno offerto, in maniera più esplicita, un'ulteriore chiave interpretativa per individuare la responsabilità della banca o della società di intermediazione finanziaria ex art. 31, comma 3, del D.Igs. n.58/1998, e quindi ai sensi dell'art.2049 cod. civ., facendo riferimento alla possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza sull'attività svolta dal promotore finanziario, in sostanza descrivendo la possibile configurabilità della cd. culpa in vigilando che eviti lo scivolamento verso forme di pura responsabilità oggettiva (all'interno del cd. rischio di impresa) che, invece, sembrano configurarsi in alcune decisioni della Cassazione civile. La lettura complessiva delle varie decisioni della Suprema Corte consente di affermare che, ai fini della responsabilità solidale della banca o della società di intermediazione finanziaria per gli illeciti commessi dal promotore, è necessario, in ogni caso, accertare due presupposti fattuali, posti, in termini astratti, l'uno di seguito all'altro. In primo luogo, il giudice deve verificare il collegamento effettivo e concreto tra la condotta illecita del promotore finanziarie (in termini generali del dipendente della banca) e le funzioni lavorative allo stesso affidate, il cosiddetto nesso di occasionalità necessaria, in cui si ritiene sufficiente che le mansioni assegnate al preposto dal preponente abbiano reso possibile o anche solo agevolato 8 la condotta dannosa. Se, poi, tale verifica risulta positiva, il giudice deve accertare, di solito a fronte delle eccezioni della società citata come responsabile civile, se l'investitore danneggiato abbia tenuto comportamenti gravemente "anomali" tali da elidere il nesso di occasionalità necessaria, riscontrabili ad esempio in condotte collusive o pienamente consapevoli delle irregolarità compiute dal promotore finanziario. Risulta a contrario evidente, perciò, che se il primo accertamento relativo al nesso di cui sopra è negativo, in quanto non emerge un effettivo collegamento funzionale tra le mansioni affidate dall'ente al preposto e la sua successiva condotta illecita, l'ulteriore verifica, quella inerente alla condotta dell'investitore, è superflua e, quindi, irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità civile della banca, già esclusa per la mancanza del primo presupposto. -01h i questi Infatti, la 2.2. La sentenza della Corte di appello di Bologna fa corretta. consolidati criteri ermeneutici dati dalla giurisprudenza di legittimità. decisione ha motivato ampiamente, senza vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, in ordine agli elementi di fatto comuni alle condotte illecite di IL NN in danno di numerose persone offese, al fine di accertare l'esistenza del cosiddetto nesso di occasionalità necessario che potesse collegare l'attività truffaldina dell'imputato alle funzioni svolte presso Banca Consulia già Banca IPIBI, società ove NN all'epoca lavorava, non come promotore finanziario bensì in qualità di manager di coordinamento di promotori finanziari, non avendo, perciò, rapporti diretti con la clientela della banca. In particolare, è stato evidenziato (si vedano le pagg. da 19 a 22 della sentenza impugnata) che: nessuna delle persone offese (comprese le odierne parti civili ricorrenti) era mai stata cliente di Banca IPIBI;
nessuna aveva mai sottoscritto contratti con la Banca IPIBI, né acquistato suoi prodotti finanziari;
nessuna aveva mai ricevuto dalla Banca IPIBI documentazione circa gli investimenti fatti con NN;
nessuna si era mai recata presso gli uffici della citata banca, e le somme di denaro consegnate al NN, con diverse modalità (bonifici, assegni, contanti), non erano mai transitate su conti di Banca IPIBI;
inoltre, le vittime avevano periodicamente ricevuto, provenienti da Milano, estratti conto inerenti le finte operazioni effettuate con modulistica apparentemente intestata a CH NK (pag.21). La Corte di appello ha affermato, con riguardo alle truffe in danno di una parte delle persone offese, quanto segue: «Orbene, non può ravvisarsi, già in radice, il nesso di occasionalità necessaria tra il ruolo di NN e Banca Consulia, in relazione al rapporto dell'imputato con taluna delle parti civili, essendo emersa la mancata 9 spendita da parte dell'autore delle condotte del nome della società di intermediazione immobiliare proponente IPIBI»; con riferimento, invece ad altre persone offese, ha precisato che: « il NN nel corso delle trattative si era presentato quale promotore di IPIBI, ma per vendere prodotti finanziari mai di IPIBI ma di CH NK, a suo dire - ma come si è detto ciò non corrisponde a verità - collegata al gruppo Banca Veneta di cui faceva parte IPIBI». Con riguardo al primo gruppo di persone offese, risulta evidente l'inesistenza di alcun nesso tra la Banca IPIBI e gli illeciti consumati dall'imputato, non essendosi mai verificato che egli abbia agito come promotore o comunque per conto della banca citata. Con riferimento al secondo gruppo di persone offese, tra cui rientrano gli attuali ricorrenti, è emerso, invece, che NN si era presentato come promotore della Banca IPIBI s.p.a., dicendo che questa operava in collaborazione con la CH NK, questo soprattutto al fine di spiegare agli investitori come mai essi ricevessero falsa documentazione relativa agli investimenti fatti non dalla Banca IPIBI s.p.a. ma solo dalla CH NK. Tuttavia, tale situazione non può configurare di per sé il nesso di necessaria occasionalità come sopra descritto, e ciò per le ragioni puntualmente evidenziate dalla Corte di appello con riferimento a tutti gli investitori, anche quindi agli attuali ricorrenti, come risulta, senza dubbio, anche dalle loro dichiarazioni testimoniali riportate nei distinti ricorsi: nessuno di essi aveva mai avuto alcun "contatto" reale con Banca IPIBI s.p.a., ed, inoltre, il NN non svolgeva l'attività di promotore finanziario per conto della banca. Anche a voler accedere alla tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, secondo cui l'art. 31, comma 3, del T.U.I.F. prevede una responsabilità oggettiva dell'intermediario finanziario che si avvale dell'attività del promotore per migliorare la propria capacità imprenditoriale sul territorio (secondo lo schema espresso dal brocardo cuius commoda, eius et incommoda), nel caso in esame si è fuori dalla fattispecie tipica disciplinata dalla norma citata, poiché, è importante ricordare, NN all'interno della società svolgeva un ruolo di tipo manageriale, con funzioni di coordinatore di alcuni promotori finanziari di Banca IPIBI, e non già quello di promotore finanziario con rapporti diretti con la clientela della banca. Inoltre, ad ulteriore conforto della correttezza della decisione oggetto d'impugnazione, si rileva che non sussiste agli atti alcun elemento che consente, comunque, di ritenere che la Banca IPIBI s.p.a. fosse in grado di verificare/controllare l'attività illecita del suo dipendente NN, perché, come detto, gli incontri con le persone offese non si svolgevano negli uffici della banca, non venivano venduti suoi prodotti finanziari nè utilizzata propria modulistica, non 1 0 vi era transito di denaro su propri conti correnti ecc. ecc.; la banca, perciò, è di fatto risultata all'oscuro circa l'attività di raccolta di somme di denaro da investire svolta da NN fuori dal suo ambito lavorativo e dalle mansioni affidategli. I ricorrenti, del resto, non hanno mai affermato il contrario né hanno indicato alcun elemento utile per sostenere anche solo la possibilità astratta di vigilanza e controllo della società di intermediazione sull'attività illecita del NN. La sentenza impugnata, peraltro, ha argomentato puntualmente sulla circostanza che siano state le stesse persone offese a contraddire il NN circa la consegna agli investitori di documentazione relativa alla sua iscrizione come promotore finanziario della Banca IPIBI;
la Corte bolognese, sul punto, ha evidenziato (pag.20 della motivazione) che: «I testimoni escussi hanno ricordato di aver saputo che il NN era promotore finanziario per IPIBI perché fu lui stesso a comunicarlo oralmente, ovvero per averlo saputo altrimenti, ma nessuno ha fatto riferimento alla ricezione di un'attestazione "ufficiale" di IPIBI in ordine alla sua qualifica, e tutti sono stati concordi nell'escludere di aver ricevuto documentazione riferibile ad IPIBI e di essere mai stati in qualunque rapporto con tale istituto di credito». Non è, pertanto, rinvenibile alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza di appello quanto alla valutazione di parziale inattendibilità delle dichiarazioni di NN, perché quest'ultimo aveva un interesse piuttosto evidente a coinvolgere la responsabile civile, che avrebbe risposto solidalmente nei confronti delle vittime delle truffe ove accertata la sua responsabilità ex art. 31, comma 3, del Digs. n .58/1998. 2.3. L'impossibilità di configurare in radice il nesso di occasionalità necessario, data la mancanza di elementi fattuali per ritenere che gli illeciti furono agevolati o resi possibili dalle incombenze demandate dalla Banca IPIBI all'imputato, ovvero, per altro verso, che sull'attività truffaldina perpetrata da NN l'odierna responsabile civile avesse avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva, di vigilanza e di controllo, conduce ad affermare l'infondatezza di tutti i ricorsi. Questi, in realtà, si limitano a censurare il punto della motivazione (in sostanza solo pag. 22) in cui la Corte di appello ha sostenuto che da parte degli investitori «...vi era stata consapevole acquiescenza alla violazione delle regole da parte del promotore, essendo mancate da parte di questi le più elementari cautele nel rapporto con il promotore finanziario.», lamentando, in particolare, il vizio motivazionale derivante dal fatto che la sentenza ha accomunato tutte le persone offese, senza distinguere le posizioni di ciascuna di esse in relazione alla specifica condotta tenuta nei rapporti con il NN. 11 Tale censura, che pure evidenzia una lacuna della sentenza impugnata che non ha distinto adeguatamente le singole posizioni, non inficia, comunque, la tenuta logico- giuridica della pronuncia de qua, in quanto, come già sottolineato, i giudici di appello hanno negato già in radice l'esistenza del nesso di necessaria occasionalità, cosicché risultava irrilevante, ai fini della decisione finale, verificare se vi fosse stata o meno l'elisione del già menzionato nesso a causa delle eventuali condotte anomale delle parti civili, ovvero vi fosse un profilo di concorso di colpa ex art.1227 cod. civ. La mancanza del primo presupposto fattuale, rende superfluo l'accertamento relativo alla condotta di ogni singolo investitore con l'autore della truffa (si veda supra il punto 2.1.), perché, in ogni caso, nella fattispecie Banca IPIBI non era collegata sotto alcun profilo funzionale agli illeciti consumati dal NN al di fuori del suo specifico ambito lavorativo. 3. Per le considerazioni sin qui esposte, tutti i ricorsi devono essere rigettati perché infondati, e le parti civili ricorrenti devono, conseguentemente, essere condannate al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente Eil