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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3150 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3150 / 2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
REBOA ROMOLO (C. F. ) e dall'Avv. Roberta Verginelli (C. F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in ROMA, C.F._3
VIA FLAMINIA, 213 (PEC: – Email_1
) Email_2
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca R. Perfetti (c.f.
) e dall'Avv. Alessandro Rosi (c.f. ), ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Vittoria Colonna, n. 39 (PEC:
e Email_3 Email_4
OPPOSTA
Pag. 1 a 6 Nonché nei confronti di
(P.IVA e C.F. con sede in Roma, Borgo Santo Spirito Controparte_2 P.IVA_2
n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati
Gloria Di Gregorio (C.F. ) e Marco Gentile (C.F. C.F._6
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, C.F._7
Via G.G. Belli n. 96 (PEC: - Email_5
) Email_6
TERZO CHIAMATO
E
(c.f. ), con sede in Roma - Via Cristoforo Colombo n. 212, CP_3 P.IVA_3
in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela RI (c.f. ) (PEC: C.F._8
azio. it) Emai_7 Email_8 Email_9
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 837/2021 (R. G. 1811/2021) emesso dal
Tribunale di Tivoli deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, deve affermarsi la competenza territoriale dell'intestato Tribunale.
Come rilevato da parte opposta, nel caso di specie non può trovare applicazione il foro esclusivo del consumatore. Trattasi, infatti, di obbligazione pecuniaria il cui luogo di adempimento è il domicilio del creditore. Inoltre, l'opponente, quale convenuta in senso sostanziale, è stata destinataria del provvedimento monitorio in virtù della dichiarazione di impegno del 21.1.2019, e non in virtù del contratto stipulato tra la struttura e la paziente;
pertanto, non può invocare in ogni caso la tutela prevista per i contratti del consumatore sull'esclusività del foro di residenza.
Pag. 2 a 6 Venendo al merito dell'opposizione, parte opponente sostiene la non debenza delle rette da parte della paziente IA FI, con conseguente nullità dell'impegno assunto.
Il motivo è infondato.
La normativa attualmente vigente prevede, per i pazienti ricoverati in RSA, un diverso regime del riparto della diaria giornaliera in base alla tipologia di assistenza, essendo -segnatamente- previsto il pagamento a carico del sistema sanitario solo per le prestazioni sanitarie, e non anche per quelle assistenziali.
Cont Parte opposta ha allegato la valutazione del 22.11.2018 (all. 11), ove la di riferimento ha assegnato alla paziente il livello di assistenza “mantenimento alto – Terzo Livello – R2
R2D”. Per tale tipologia di assistenza, come previsto dalla normativa – allegata dalla terza chiamata in causa – consistente nei DPCM 29.11.2001 e del 14.02.2001, CP_3
nonché DCA 101/2013 e DCA 103/2010 (all. da 3 a 6 del fascicolo di ), una CP_3
parte della retta è posta a carico del sistema sanitario regionale, e l'altra a carico del paziente;
quest'ultimo, in presenza di determinati requisiti afferenti al reddito, può chiedere la compartecipazione del comune di residenza.
Nel caso di specie, stante il livello di assistenza assegnato a IA FI, la pretesa creditoria dell'opposta è legittima.
Pa La valutazione resa dalla circa il livello di assistenza avrebbe potuto essere superata solo fornendo la prova del legame di strumentalità necessaria tra prestazione sanitaria e prestazione assistenziale, sulla scorta del seguente principio di diritto: “Le prestazioni socio- assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del laddove risulti, in CP_4
base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali.
(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente individuato nella "prevalenza" della componente sanitaria, il criterio giuridico per individuare se le
Pag. 3 a 6 prestazioni erogate dalla struttura fossero o meno scindibili in una componente alberghiero- assistenziale, a carico del paziente, e una componente sanitaria, comunque gratuita perché
a carico del SSN).” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023 - Rv. 666967 - 01).
Nella presente controversia, l'opponente ha allegato la cartella di ricovero di IA FI presso il S. Filippo Neri del 22/09/2017 (all. 3), la cartella clinica del CTO del 21/01/2019
(all. 5), la relazione clinica dell' del 20/02/2019 e certificato di degenza Controparte_1
con diagnosi del 10/10/2019 (All. 6-7), nonché certificato INPS- Commissione medica prima Cont istanza con diagnosi di tetraplegia del 21/08/2018 (all. 8). Tale documentazione non risulta idonea a provare la relazione di strumentalità tra le due tipologie di prestazioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, la dichiarazione di impegno sottoscritta dall'opponente è valida, posto che la parte ha volontariamente assunto su di sé l'obbligazione di garanzia, impegnandosi ad adempiere, in luogo della paziente, al pagamento della quota della retta di sua effettiva spettanza. Segnatamente, la scrittura deve essere ricondotta all'alveo dell'art. 1272 c.c., ossia all'espromissione, di cui riproduce fedelmente lo schema.
Inoltre, secondo la prospettazione dell'opponente, la dichiarazione d'impegno dovrebbe essere ritenuta nulla per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c.
Tale eccezione non è fondata posto che la dichiarazione richiama espressamente la normativa vigente, che, come sopra riepilogata, pone a carico della paziente la diaria giornaliera;
conseguentemente, risulta valida la garanzia prestata dall'opponente.
In via subordinata, l'opponente agisce per l'annullamento della dichiarazione per errore essenziale di diritto ex art. 1429, n. 4, c.c.
Anche tale domanda non merita accoglimento, posto che la parte nulla ha allegato in merito al presunto errore.
Parimenti risulta infondata l'eccezione di nullità dell'impegno della sig.ra ex artt. Parte_1
33 e 36 Codice del Consumo. E infatti, la pretesa monitoria non è stata azionata in virtù di un contratto stipulato tra opposta e opponente, bensì in forza di un atto unilaterale recettizio dell'opponente, ossia della espromissione, sicché non sono opponibili al creditore da parte del terzo le eccezioni personali (quale quella afferente alla qualità di consumatore) che sarebbero opponibili dal debitore.
Pag. 4 a 6 In via subordinata, l'opponente contestava le prestazioni effettuate dall'opposta in favore della paziente.
La contestazione, tuttavia, non è di fatto articolata, riducendosi a una clausola di stile (cfr punti 50 e 51 dell'atto di citazione). Infatti, essendo pacifico il ricovero della paziente presso la struttura, non è stato indicato in modo puntuale quali prestazioni non sarebbero state eseguite.
La domanda riconvenzionale di restituzione di quanto indebitamente pagato deve essere rigettata, non solo come diretta conseguenza della fondatezza della pretesa monitoria, ma anche alla luce del fatto che parte opponente non allega la prova dei versamenti effettuati all'opposta. Pertanto, anche nell'ipotesi, non verificatasi, di accoglimento dell'opposizione, la domanda ex art. 2041 c.c. non avrebbe potuto esser accolta in difetto di prova dello spostamento patrimoniale di cui l'opponente asserisce la mancanza di causa giustificatrice.
Alla luce di quanot sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Cont Parte opposta era stata autorizzata alla chiamata in causa di e , CP_2 CP_3
avendo spiegato nei loro confronti domanda di condanna, eventualmente in solido, subordinata all'accoglimento dell'opposizione.
Innanzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da entrambe le parti chiamate deve essere rigettata. Difatti, nel caso di specie, considerato che le domande subordinate sono state spiegate come garanzia impropria, risultano connesse a quella principale, e ne discende l'opportunità di trattazione in un unico processo ex art. 40 c.p.c.
Considerato il rigetto dell'opposizione, le domande spiegate contro le terze chiamate non vengono vagliate nel merito, in quanto formulate in via subordinata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese tra parte opponente e parte opposta vengono compensate, alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento, per lo più secondaria o regolamentare al cui accesso deve rinvenirsi un disequilibrio tra le parti.
Vengono altresì compensate le spese di lite tra l'opposta e le terze chiamate.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 837/2021 (R. G. 1811/2021) del tribunale di Tivoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti Parte_1 dell'opposta;
- Compensa le spese del giudizio tra parte opponente e parte opposta;
- Compensa le spese del giudizio tra parte opposta e le terze chiamate in causa.
Tivoli, 21/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3150 / 2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
REBOA ROMOLO (C. F. ) e dall'Avv. Roberta Verginelli (C. F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in ROMA, C.F._3
VIA FLAMINIA, 213 (PEC: – Email_1
) Email_2
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca R. Perfetti (c.f.
) e dall'Avv. Alessandro Rosi (c.f. ), ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Vittoria Colonna, n. 39 (PEC:
e Email_3 Email_4
OPPOSTA
Pag. 1 a 6 Nonché nei confronti di
(P.IVA e C.F. con sede in Roma, Borgo Santo Spirito Controparte_2 P.IVA_2
n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati
Gloria Di Gregorio (C.F. ) e Marco Gentile (C.F. C.F._6
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, C.F._7
Via G.G. Belli n. 96 (PEC: - Email_5
) Email_6
TERZO CHIAMATO
E
(c.f. ), con sede in Roma - Via Cristoforo Colombo n. 212, CP_3 P.IVA_3
in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela RI (c.f. ) (PEC: C.F._8
azio. it) Emai_7 Email_8 Email_9
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 837/2021 (R. G. 1811/2021) emesso dal
Tribunale di Tivoli deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, deve affermarsi la competenza territoriale dell'intestato Tribunale.
Come rilevato da parte opposta, nel caso di specie non può trovare applicazione il foro esclusivo del consumatore. Trattasi, infatti, di obbligazione pecuniaria il cui luogo di adempimento è il domicilio del creditore. Inoltre, l'opponente, quale convenuta in senso sostanziale, è stata destinataria del provvedimento monitorio in virtù della dichiarazione di impegno del 21.1.2019, e non in virtù del contratto stipulato tra la struttura e la paziente;
pertanto, non può invocare in ogni caso la tutela prevista per i contratti del consumatore sull'esclusività del foro di residenza.
Pag. 2 a 6 Venendo al merito dell'opposizione, parte opponente sostiene la non debenza delle rette da parte della paziente IA FI, con conseguente nullità dell'impegno assunto.
Il motivo è infondato.
La normativa attualmente vigente prevede, per i pazienti ricoverati in RSA, un diverso regime del riparto della diaria giornaliera in base alla tipologia di assistenza, essendo -segnatamente- previsto il pagamento a carico del sistema sanitario solo per le prestazioni sanitarie, e non anche per quelle assistenziali.
Cont Parte opposta ha allegato la valutazione del 22.11.2018 (all. 11), ove la di riferimento ha assegnato alla paziente il livello di assistenza “mantenimento alto – Terzo Livello – R2
R2D”. Per tale tipologia di assistenza, come previsto dalla normativa – allegata dalla terza chiamata in causa – consistente nei DPCM 29.11.2001 e del 14.02.2001, CP_3
nonché DCA 101/2013 e DCA 103/2010 (all. da 3 a 6 del fascicolo di ), una CP_3
parte della retta è posta a carico del sistema sanitario regionale, e l'altra a carico del paziente;
quest'ultimo, in presenza di determinati requisiti afferenti al reddito, può chiedere la compartecipazione del comune di residenza.
Nel caso di specie, stante il livello di assistenza assegnato a IA FI, la pretesa creditoria dell'opposta è legittima.
Pa La valutazione resa dalla circa il livello di assistenza avrebbe potuto essere superata solo fornendo la prova del legame di strumentalità necessaria tra prestazione sanitaria e prestazione assistenziale, sulla scorta del seguente principio di diritto: “Le prestazioni socio- assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del laddove risulti, in CP_4
base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali.
(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente individuato nella "prevalenza" della componente sanitaria, il criterio giuridico per individuare se le
Pag. 3 a 6 prestazioni erogate dalla struttura fossero o meno scindibili in una componente alberghiero- assistenziale, a carico del paziente, e una componente sanitaria, comunque gratuita perché
a carico del SSN).” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023 - Rv. 666967 - 01).
Nella presente controversia, l'opponente ha allegato la cartella di ricovero di IA FI presso il S. Filippo Neri del 22/09/2017 (all. 3), la cartella clinica del CTO del 21/01/2019
(all. 5), la relazione clinica dell' del 20/02/2019 e certificato di degenza Controparte_1
con diagnosi del 10/10/2019 (All. 6-7), nonché certificato INPS- Commissione medica prima Cont istanza con diagnosi di tetraplegia del 21/08/2018 (all. 8). Tale documentazione non risulta idonea a provare la relazione di strumentalità tra le due tipologie di prestazioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, la dichiarazione di impegno sottoscritta dall'opponente è valida, posto che la parte ha volontariamente assunto su di sé l'obbligazione di garanzia, impegnandosi ad adempiere, in luogo della paziente, al pagamento della quota della retta di sua effettiva spettanza. Segnatamente, la scrittura deve essere ricondotta all'alveo dell'art. 1272 c.c., ossia all'espromissione, di cui riproduce fedelmente lo schema.
Inoltre, secondo la prospettazione dell'opponente, la dichiarazione d'impegno dovrebbe essere ritenuta nulla per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c.
Tale eccezione non è fondata posto che la dichiarazione richiama espressamente la normativa vigente, che, come sopra riepilogata, pone a carico della paziente la diaria giornaliera;
conseguentemente, risulta valida la garanzia prestata dall'opponente.
In via subordinata, l'opponente agisce per l'annullamento della dichiarazione per errore essenziale di diritto ex art. 1429, n. 4, c.c.
Anche tale domanda non merita accoglimento, posto che la parte nulla ha allegato in merito al presunto errore.
Parimenti risulta infondata l'eccezione di nullità dell'impegno della sig.ra ex artt. Parte_1
33 e 36 Codice del Consumo. E infatti, la pretesa monitoria non è stata azionata in virtù di un contratto stipulato tra opposta e opponente, bensì in forza di un atto unilaterale recettizio dell'opponente, ossia della espromissione, sicché non sono opponibili al creditore da parte del terzo le eccezioni personali (quale quella afferente alla qualità di consumatore) che sarebbero opponibili dal debitore.
Pag. 4 a 6 In via subordinata, l'opponente contestava le prestazioni effettuate dall'opposta in favore della paziente.
La contestazione, tuttavia, non è di fatto articolata, riducendosi a una clausola di stile (cfr punti 50 e 51 dell'atto di citazione). Infatti, essendo pacifico il ricovero della paziente presso la struttura, non è stato indicato in modo puntuale quali prestazioni non sarebbero state eseguite.
La domanda riconvenzionale di restituzione di quanto indebitamente pagato deve essere rigettata, non solo come diretta conseguenza della fondatezza della pretesa monitoria, ma anche alla luce del fatto che parte opponente non allega la prova dei versamenti effettuati all'opposta. Pertanto, anche nell'ipotesi, non verificatasi, di accoglimento dell'opposizione, la domanda ex art. 2041 c.c. non avrebbe potuto esser accolta in difetto di prova dello spostamento patrimoniale di cui l'opponente asserisce la mancanza di causa giustificatrice.
Alla luce di quanot sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Cont Parte opposta era stata autorizzata alla chiamata in causa di e , CP_2 CP_3
avendo spiegato nei loro confronti domanda di condanna, eventualmente in solido, subordinata all'accoglimento dell'opposizione.
Innanzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da entrambe le parti chiamate deve essere rigettata. Difatti, nel caso di specie, considerato che le domande subordinate sono state spiegate come garanzia impropria, risultano connesse a quella principale, e ne discende l'opportunità di trattazione in un unico processo ex art. 40 c.p.c.
Considerato il rigetto dell'opposizione, le domande spiegate contro le terze chiamate non vengono vagliate nel merito, in quanto formulate in via subordinata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese tra parte opponente e parte opposta vengono compensate, alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento, per lo più secondaria o regolamentare al cui accesso deve rinvenirsi un disequilibrio tra le parti.
Vengono altresì compensate le spese di lite tra l'opposta e le terze chiamate.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 837/2021 (R. G. 1811/2021) del tribunale di Tivoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti Parte_1 dell'opposta;
- Compensa le spese del giudizio tra parte opponente e parte opposta;
- Compensa le spese del giudizio tra parte opposta e le terze chiamate in causa.
Tivoli, 21/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 6 a 6