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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2317/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria di I Grado iscritta al n. 2317/2023 del Ruolo Generale degli affari contenzioni civili, avente ad oggetto “somministrazione”, vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Russo, presso il cui domicilio digitale è Parte_2
elettivamente domiciliata - -, in virtù di procura a Email_1
margine dell'atto di citazione
OPPONENTE
E
( ), nelle persone dei curatori AR P.IVA_2
giudiziali Dott.ri e rappresentata e difesa CP_2 CP_3 Controparte_4 dall'Avv. Marta Magnani presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (Ra), via Baracca
n.19, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da precisazione delle conclusioni depositate, rispettivamente, il 6/12/2024 dall'opponente ed il
4/12/2024 dall'opposta, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 733/2023, emesso dal Tribunale di Ravenna in data 13/7/2023 nel procedimento n. 1806/2023 R.G., con cui le fu intimato il pagamento della somma pagina 1 di 4 di € 28.245,92, oltre interessi e spese, in favore di a titolo di AR
corrispettivi complessivamente dovuti per la fornitura di gas naturale di cui alle fatture nn. 47999 del
19.11.2021 e 50896 del 24.12.2021.
A fondamento dell'opposizione la società opponente ha dedotto, in sintesi, che dall'esame del contratto di fornitura e dalle 24 fatture emesse da con decorrenza dal gennaio 2020 AR fossero emerse gravi e reiterate irregolarità a fronte delle quali l'odierna parte opposta non potesse ritenersi creditrice di alcuna somma nei confronti di essa opponente, ma viceversa risultasse proprio essa stessa creditrice, nei confronti dell'opposta, della somma di euro 44.271,88, oltre iva (22%), dovendosi detrarre dal maggior costo applicato da (€ 72.517,80) l'importo di AR
euro 28.245,92 oggetto della contestata ingiunzione di pagamento.
Pertanto l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare la convenuta opposta al versamento, in suo favore, dell'importo di € 44.271,88, oltre i.v.a.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/6/2024 si è costituita AR
, la quale, nei limiti di quanto qui rileva, ha preliminarmente eccepito
[...]
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 151 del codice della crisi d'impresa e, nel merito, ha precisato che dalla stessa difesa avversaria dovesse evincersi la correttezza della fatturazione dei consumi effettuata da essa esponente, avendo in particolare la società cliente dedotto che dal credito arbitrariamente vantato da essa esponente dovesse essere detratto l'importo di € 28.245,92, oggetto del d.i. opposto.
Pertanto l'opposta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale esperita dall'opponente e rigettarsi l'opposizione proposta, perché infondata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fissata l'udienza per la rimessione in decisione della causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed acquisita documentazione varia, all'udienza del 5/2/2025 celebrata a trattazione cartolare il Giudice – subentrato a quello precedentemente assegnatario del procedimento – viste le note scritte depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione.
1. Circa la domanda riconvenzionale esperita dalla società odierna opponente va premesso che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del “fallito” (o, come nel caso di specie, della società in liquidazione giudiziale) il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia pagina 2 di 4 a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (cfr. in tali termini, tra altre, da ultimo, Cass. ord. n. 13345/2024).
È utile altresì premettere che, per consolidata prospettiva ermeneutica, la domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale (Cass.
24/07/2007, n. 16314 e successiva giurisprudenza conforme).
Ebbene nel caso di specie la società opponente nel chiedere di “condannare in AR
liquidazione giudiziale al pagamento in favore di P.I. Parte_1
dell'importo di euro 44.271,88, oltre iva” ha univocamente proposto una domanda P.IVA_1 riconvenzionale, avendo l'istante inteso - non limitarsi a paralizzare la richiesta della parte avversaria, ma - conseguire una utilità ulteriore rispetto al mero rigetto della domanda di controparte. Tale domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 151, comma 2, D.lgs. n. 14/2019.
2. Quanto al credito vantato dall'opposta, poi, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, quale ragione più liquida del decidere, deve osservarsi che la società
[...] nell'atto di opposizione ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opposta per la Parte_1 somma di euro 44.271,88, oltre iva, dovendosi detrarre dall'importo di euro 72.517,80 – per fatture di vendita irregolari e non conformi alle disposizioni e normative – l''importo di euro 28.245,92 oggetto della contestata ingiunzione di pagamento.
Ciò implica, però, dal punto di vista logico, che il credito vantato dall'odierna parte opposta non risulti contestato (art. 115 c.p.c.) nell'an e nel quantum (euro 28.245,92), atteso che, diversamente opinando,
pagina 3 di 4 l'opponente non avrebbe dovuto detrarre dal credito da essa stessa vantato verso l'opposta (euro
72.517,80) l'importo del credito oggetto di questo giudizio (euro 28245,92). A tale non contestazione consegue l'espunzione dei fatti oggetto della non contestazione (an e quantum del credito appunto) dal thema probandum e, per l'effetto, l'opposizione spiegata da va Parte_1
rigettata, perché infondata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino a 52.000,00 euro, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2317/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale esperita dall'opponente ai sensi dell'art. 151, comma 2, D.lgs. n. 14/2019;
2) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 733/2023, emesso dal Tribunale di Ravenna in data
13/7/2023 nel procedimento n. 1806/2023 R.G e, per l'effetto, ne dichiara l'esecutorietà;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in € 3809,00 per compenso professionale, AR
oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, se dovuta.
Ravenna, 5/2/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria di I Grado iscritta al n. 2317/2023 del Ruolo Generale degli affari contenzioni civili, avente ad oggetto “somministrazione”, vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Russo, presso il cui domicilio digitale è Parte_2
elettivamente domiciliata - -, in virtù di procura a Email_1
margine dell'atto di citazione
OPPONENTE
E
( ), nelle persone dei curatori AR P.IVA_2
giudiziali Dott.ri e rappresentata e difesa CP_2 CP_3 Controparte_4 dall'Avv. Marta Magnani presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (Ra), via Baracca
n.19, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da precisazione delle conclusioni depositate, rispettivamente, il 6/12/2024 dall'opponente ed il
4/12/2024 dall'opposta, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 733/2023, emesso dal Tribunale di Ravenna in data 13/7/2023 nel procedimento n. 1806/2023 R.G., con cui le fu intimato il pagamento della somma pagina 1 di 4 di € 28.245,92, oltre interessi e spese, in favore di a titolo di AR
corrispettivi complessivamente dovuti per la fornitura di gas naturale di cui alle fatture nn. 47999 del
19.11.2021 e 50896 del 24.12.2021.
A fondamento dell'opposizione la società opponente ha dedotto, in sintesi, che dall'esame del contratto di fornitura e dalle 24 fatture emesse da con decorrenza dal gennaio 2020 AR fossero emerse gravi e reiterate irregolarità a fronte delle quali l'odierna parte opposta non potesse ritenersi creditrice di alcuna somma nei confronti di essa opponente, ma viceversa risultasse proprio essa stessa creditrice, nei confronti dell'opposta, della somma di euro 44.271,88, oltre iva (22%), dovendosi detrarre dal maggior costo applicato da (€ 72.517,80) l'importo di AR
euro 28.245,92 oggetto della contestata ingiunzione di pagamento.
Pertanto l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare la convenuta opposta al versamento, in suo favore, dell'importo di € 44.271,88, oltre i.v.a.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/6/2024 si è costituita AR
, la quale, nei limiti di quanto qui rileva, ha preliminarmente eccepito
[...]
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 151 del codice della crisi d'impresa e, nel merito, ha precisato che dalla stessa difesa avversaria dovesse evincersi la correttezza della fatturazione dei consumi effettuata da essa esponente, avendo in particolare la società cliente dedotto che dal credito arbitrariamente vantato da essa esponente dovesse essere detratto l'importo di € 28.245,92, oggetto del d.i. opposto.
Pertanto l'opposta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale esperita dall'opponente e rigettarsi l'opposizione proposta, perché infondata.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fissata l'udienza per la rimessione in decisione della causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed acquisita documentazione varia, all'udienza del 5/2/2025 celebrata a trattazione cartolare il Giudice – subentrato a quello precedentemente assegnatario del procedimento – viste le note scritte depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione.
1. Circa la domanda riconvenzionale esperita dalla società odierna opponente va premesso che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del “fallito” (o, come nel caso di specie, della società in liquidazione giudiziale) il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia pagina 2 di 4 a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (cfr. in tali termini, tra altre, da ultimo, Cass. ord. n. 13345/2024).
È utile altresì premettere che, per consolidata prospettiva ermeneutica, la domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale (Cass.
24/07/2007, n. 16314 e successiva giurisprudenza conforme).
Ebbene nel caso di specie la società opponente nel chiedere di “condannare in AR
liquidazione giudiziale al pagamento in favore di P.I. Parte_1
dell'importo di euro 44.271,88, oltre iva” ha univocamente proposto una domanda P.IVA_1 riconvenzionale, avendo l'istante inteso - non limitarsi a paralizzare la richiesta della parte avversaria, ma - conseguire una utilità ulteriore rispetto al mero rigetto della domanda di controparte. Tale domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 151, comma 2, D.lgs. n. 14/2019.
2. Quanto al credito vantato dall'opposta, poi, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, quale ragione più liquida del decidere, deve osservarsi che la società
[...] nell'atto di opposizione ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opposta per la Parte_1 somma di euro 44.271,88, oltre iva, dovendosi detrarre dall'importo di euro 72.517,80 – per fatture di vendita irregolari e non conformi alle disposizioni e normative – l''importo di euro 28.245,92 oggetto della contestata ingiunzione di pagamento.
Ciò implica, però, dal punto di vista logico, che il credito vantato dall'odierna parte opposta non risulti contestato (art. 115 c.p.c.) nell'an e nel quantum (euro 28.245,92), atteso che, diversamente opinando,
pagina 3 di 4 l'opponente non avrebbe dovuto detrarre dal credito da essa stessa vantato verso l'opposta (euro
72.517,80) l'importo del credito oggetto di questo giudizio (euro 28245,92). A tale non contestazione consegue l'espunzione dei fatti oggetto della non contestazione (an e quantum del credito appunto) dal thema probandum e, per l'effetto, l'opposizione spiegata da va Parte_1
rigettata, perché infondata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino a 52.000,00 euro, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2317/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale esperita dall'opponente ai sensi dell'art. 151, comma 2, D.lgs. n. 14/2019;
2) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 733/2023, emesso dal Tribunale di Ravenna in data
13/7/2023 nel procedimento n. 1806/2023 R.G e, per l'effetto, ne dichiara l'esecutorietà;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in € 3809,00 per compenso professionale, AR
oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, se dovuta.
Ravenna, 5/2/2025
Il Giudice
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