CASS
Sentenza 19 novembre 2020
Sentenza 19 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2020, n. 32517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32517 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO BA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2019 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. Salvatore Bevilacqua, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha eccepito la intervenuta estinzione del reato per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 10 novembre 2017 del Tribunale di Enna che ha condannato BA LO alla pena di giustizia per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con un mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso BA LO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a cinque motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32517 Anno 2020 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 19/10/2020 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato pur in assenza di prova. La Corte di appello ha affermato che l'allaccio abusivo, realizzato allo scopo di impossessarsi dell'energia elettrica, risaliva al 1995 e pertanto non poteva essere ascritto ai figli della convivente dell'imputato, all'epoca ancora troppo piccoli, o alla convivente dell'LO, considerato il tipo di intervento necessario. In realtà non era affatto dimostrato che l'allaccio risalisse al 1995; tale circostanza era in contrasto con quanto affermato dal Tribunale, secondo il quale l'allaccio era avvenuto nel novembre 2006; per tale ragione la motivazione appariva contraddittoria ed illogica. Anche l'ipotesi alternativa secondo la quale l'allaccio risaliva al 2006 era indimostrata ed era dovuta alla prassi dell'ENEL Distribuzione s.p.a. di calcolare i consumi non misurati andando indietro nel tempo con riferimento al periodo di tempo massimo non coperto dalla prescrizione, come del resto veniva ammesso nella stessa denuncia della citata società. In ogni caso, collocando nel 2006 l'allaccio abusivo, era ben possibile che gli autori dello stesso fossero i figli della convivente dell'LO, ormai grandi. Neppure era stata accertato se l'LO o i suoi congiunti avessero o meno le capacità tecniche di realizzare l'allaccio abusivo. La sua condanna si fondava su un ragionamento illogico ed arbitrario basato su pregiudizi di genere, non potendo escludersi a priori che i responsabili fossero la sua convivente o i figli di questa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso la scriminante dello stato di necessità, di cui all'art. 54 cod. pen., nonostante l'indigenza dell'imputato e dei suoi familiari e sebbene la mancanza di energia elettrica esponesse l'imputato ed i suoi congiunti ad un pericolo di danno grave alla persona. La natura di bene essenziale dell'energia elettrica era riconosciuta dalla stessa Corte di appello laddove essa escludeva che fosse ipotizzabile che l'imputato e i suoi conviventi avessero abitato nel loro alloggio senza consumare energia elettrica, cosicché appariva illogico e contraddittorio sostenere contemporaneamente che si potesse vivere senza l'elettricità. Non poteva in contrario affermarsi che l'imputato avrebbe potuto rivolgersi agli enti preposti all'assistenza sociale, la cui azione era notoriamente inefficace. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte di appello ha applicato le aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 2 e n. 7, cod. pen.. 2 2.3.1. Non poteva applicarsi l'aggravante del mezzo fraudolento, in quanto l'allaccio abusivo alla rete elettrica era stato attuato tramite un cavo portato all'interno dell'appartamento attraverso un foro praticato sulla facciata, cosicché esso era evidente, non ricorrendo accorgimenti idonei al suo occultamento ed essendo esso visibile da chiunque. 2.3.2. Quanto all'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, anch'essa doveva ritenersi insussistente, dovendo applicarsi i principi affermati dal Tribunale di Caltanissetta in una sentenza richiamata nei nuovi motivi di appello. 2.3.3. Non sussistendo le due aggravanti, il reato non era procedibile, non essendo stata sporta querela. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Una volta escluse le aggravanti contestate e ritenuto il reato come istantaneo, ben poteva applicarsi la citata disposizione. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Laddove si fosse ritenuto di escludere una delle aggravanti o di individuare in un momento successivo al 1995 l'inizio della condotta illecita, avrebbe dovuto procedersi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il terzo motivo di ricorso, che va esaminato prima degli altri poiché dal suo accoglimento potrebbe discendere la non procedibilità del reato, è inammissibile. 2.1. Esso è inammissibile in relazione alla aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.. Il ricorrente non ha esplicitato nel ricorso le ragioni per le quali detta aggravante non sarebbe applicabile, limitandosi a richiamare per relationem i motivi nuovi di appello e i principi espressi in una sentenza del Tribunale di Caltanissetta richiamata in tali motivi, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. In tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende 3 impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, La Mantia, Rv. 212610). 2.2. Il motivo è manifestamente infondato in relazione all'aggravante del mezzo fraudolento. In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante due cavi volanti per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, Favasuli, Rv. 252458; Sez. 5, n. 6760 del 24/11/2014, dep. 2015, non rmassirriata;
Sez. 5, n. 35077 del 18/04/2014, non massimata). 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile laddove si sostiene che la motivazione della sentenza è contraddittoria perché essa si porrebbe in contrasto con quanto affermato nella sentenza di primo grado. Il vizio di contraddittorietà di motivazione si verifica soltanto se, in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti, vi sia inconciliabilità logica fra l'una e l'altra affermazione della stessa sentenza impugnata con ricorso per cassazione, e non quando vi sia contrasto fra le considerazioni svolte nella sentenza di appello e quelle della decisione di primo grado (Sez. 2, n. 3308 del 04/12/1984, dep. 11/04/1985, Vasta, Rv. 168637). Il principio della integrazione delle sentenze conformi, o più precisamente delle motivazioni di esse, vale come criterio di ermeneutica giurisdizionale, per ritenere estese le argomentazioni della sentenza di primo grado alla motivazione della sentenza di appello, che ne abbia confermato il dispositivo;
tuttavia, tale criterio non implica il principio secondo cui il giudice dì appello potrebbe pervenire ad identica decisione di quello di primo grado solo in base ad identiche argomentazioni o ad identico iter logico-giuridico (Sez. 4, n. 8619 del 24/04/1981, Bossi, Rv. 150353). Il giudice di appello, quale giudice di merito di secondo grado, può quindi effettuare una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal primo giudice e pervenire alla stessa decisione, fondandola su altri elementi di giudizio emersi nel processo e ritenuti attendibili (Sez. 4, n. 6327 del 24/02/1981, Crippa, Rv. 149554). Quando l'imputato abbia impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla 4 sussistenza del reato, negando che il fatto da lui commesso integri il reato contestatogli, il giudice di appello ha il potere e il dovere, nella osservanza del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, di esaminare tutte le risultanze processuali acquisite ai fini della decisione, e quindi anche di interpretarle in modo e con rilievo diversi rispetto alla valutazione del primo giudice, attribuendo ad una o più circostanze di fatto, che il giudice di primo grado abbia ritenuto non determinanti ai fini della sussistenza del reato, una portata diversa e decisiva per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Ne consegue l'inammissibilità del motivo, che non rientra tra quelli per i quali è consentito proporre ricorso per cassazione. Laddove, poi, il ricorrente sostiene che non è possibile affermare la sua penale responsabilità perché non è dimostrato che egli sia l'autore dell'allaccio abusivo, il motivo è manifestamente infondato. In tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745). E', quindi, ben possibile affermare la penale responsabilità dell'LO pur mancando la prova che sia stato lui a realizzare l'allaccio abusivo alla rete elettrica. Nel resto il motivo appare volto a sollevare censure attinenti esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale istruttorio per arrivare ad una decisione diversa, e che, come tali, si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'energia elettrica non rientra tra quei beni necessari per dare risposta a 5 Il Consigliere estensore bisogni primari che, ove rimasti insoddisfatti, potrebbero esporre a pericolo la vita o l'incolumità dell'agente. Né, come giustamente osservato dalla Corte di appello, il ricorrente ha dedotto di essersi rivolto agli istituti di assistenza sociale per trovare soluzione alla sua indigenza economica. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per effetto dell'applicazione delle due aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 625 cod. pen., la pena edittale, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione appena citata, è pari ad anni dieci di reclusione, oltre la multa, superiore al limite edittale fissato dall'art. 131-bis cod. pen.. 6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, atteso che esso risulta estremamente generico e confuso. Peraltro, il rigetto dei precedenti motivi determina in ogni caso la sua evidente infondatezza. 7. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato, che comunque non è ancora maturata, considerato che il reato risulta commesso sino al 21 novembre 2011 e che la pena edittale, per effetto delle due aggravanti ad effetto speciale, è pari ad anni dieci di reclusione, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod. pen.. Ne deriva che non è interamente decorso neppure il termine minimo di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen., la cui durata è pari a quella della pena edittale. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2020. Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. Salvatore Bevilacqua, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha eccepito la intervenuta estinzione del reato per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 10 novembre 2017 del Tribunale di Enna che ha condannato BA LO alla pena di giustizia per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con un mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso BA LO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a cinque motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32517 Anno 2020 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 19/10/2020 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato pur in assenza di prova. La Corte di appello ha affermato che l'allaccio abusivo, realizzato allo scopo di impossessarsi dell'energia elettrica, risaliva al 1995 e pertanto non poteva essere ascritto ai figli della convivente dell'imputato, all'epoca ancora troppo piccoli, o alla convivente dell'LO, considerato il tipo di intervento necessario. In realtà non era affatto dimostrato che l'allaccio risalisse al 1995; tale circostanza era in contrasto con quanto affermato dal Tribunale, secondo il quale l'allaccio era avvenuto nel novembre 2006; per tale ragione la motivazione appariva contraddittoria ed illogica. Anche l'ipotesi alternativa secondo la quale l'allaccio risaliva al 2006 era indimostrata ed era dovuta alla prassi dell'ENEL Distribuzione s.p.a. di calcolare i consumi non misurati andando indietro nel tempo con riferimento al periodo di tempo massimo non coperto dalla prescrizione, come del resto veniva ammesso nella stessa denuncia della citata società. In ogni caso, collocando nel 2006 l'allaccio abusivo, era ben possibile che gli autori dello stesso fossero i figli della convivente dell'LO, ormai grandi. Neppure era stata accertato se l'LO o i suoi congiunti avessero o meno le capacità tecniche di realizzare l'allaccio abusivo. La sua condanna si fondava su un ragionamento illogico ed arbitrario basato su pregiudizi di genere, non potendo escludersi a priori che i responsabili fossero la sua convivente o i figli di questa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso la scriminante dello stato di necessità, di cui all'art. 54 cod. pen., nonostante l'indigenza dell'imputato e dei suoi familiari e sebbene la mancanza di energia elettrica esponesse l'imputato ed i suoi congiunti ad un pericolo di danno grave alla persona. La natura di bene essenziale dell'energia elettrica era riconosciuta dalla stessa Corte di appello laddove essa escludeva che fosse ipotizzabile che l'imputato e i suoi conviventi avessero abitato nel loro alloggio senza consumare energia elettrica, cosicché appariva illogico e contraddittorio sostenere contemporaneamente che si potesse vivere senza l'elettricità. Non poteva in contrario affermarsi che l'imputato avrebbe potuto rivolgersi agli enti preposti all'assistenza sociale, la cui azione era notoriamente inefficace. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte di appello ha applicato le aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 2 e n. 7, cod. pen.. 2 2.3.1. Non poteva applicarsi l'aggravante del mezzo fraudolento, in quanto l'allaccio abusivo alla rete elettrica era stato attuato tramite un cavo portato all'interno dell'appartamento attraverso un foro praticato sulla facciata, cosicché esso era evidente, non ricorrendo accorgimenti idonei al suo occultamento ed essendo esso visibile da chiunque. 2.3.2. Quanto all'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, anch'essa doveva ritenersi insussistente, dovendo applicarsi i principi affermati dal Tribunale di Caltanissetta in una sentenza richiamata nei nuovi motivi di appello. 2.3.3. Non sussistendo le due aggravanti, il reato non era procedibile, non essendo stata sporta querela. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Una volta escluse le aggravanti contestate e ritenuto il reato come istantaneo, ben poteva applicarsi la citata disposizione. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Laddove si fosse ritenuto di escludere una delle aggravanti o di individuare in un momento successivo al 1995 l'inizio della condotta illecita, avrebbe dovuto procedersi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il terzo motivo di ricorso, che va esaminato prima degli altri poiché dal suo accoglimento potrebbe discendere la non procedibilità del reato, è inammissibile. 2.1. Esso è inammissibile in relazione alla aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.. Il ricorrente non ha esplicitato nel ricorso le ragioni per le quali detta aggravante non sarebbe applicabile, limitandosi a richiamare per relationem i motivi nuovi di appello e i principi espressi in una sentenza del Tribunale di Caltanissetta richiamata in tali motivi, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. In tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende 3 impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, La Mantia, Rv. 212610). 2.2. Il motivo è manifestamente infondato in relazione all'aggravante del mezzo fraudolento. In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante due cavi volanti per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, Favasuli, Rv. 252458; Sez. 5, n. 6760 del 24/11/2014, dep. 2015, non rmassirriata;
Sez. 5, n. 35077 del 18/04/2014, non massimata). 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile laddove si sostiene che la motivazione della sentenza è contraddittoria perché essa si porrebbe in contrasto con quanto affermato nella sentenza di primo grado. Il vizio di contraddittorietà di motivazione si verifica soltanto se, in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti, vi sia inconciliabilità logica fra l'una e l'altra affermazione della stessa sentenza impugnata con ricorso per cassazione, e non quando vi sia contrasto fra le considerazioni svolte nella sentenza di appello e quelle della decisione di primo grado (Sez. 2, n. 3308 del 04/12/1984, dep. 11/04/1985, Vasta, Rv. 168637). Il principio della integrazione delle sentenze conformi, o più precisamente delle motivazioni di esse, vale come criterio di ermeneutica giurisdizionale, per ritenere estese le argomentazioni della sentenza di primo grado alla motivazione della sentenza di appello, che ne abbia confermato il dispositivo;
tuttavia, tale criterio non implica il principio secondo cui il giudice dì appello potrebbe pervenire ad identica decisione di quello di primo grado solo in base ad identiche argomentazioni o ad identico iter logico-giuridico (Sez. 4, n. 8619 del 24/04/1981, Bossi, Rv. 150353). Il giudice di appello, quale giudice di merito di secondo grado, può quindi effettuare una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal primo giudice e pervenire alla stessa decisione, fondandola su altri elementi di giudizio emersi nel processo e ritenuti attendibili (Sez. 4, n. 6327 del 24/02/1981, Crippa, Rv. 149554). Quando l'imputato abbia impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla 4 sussistenza del reato, negando che il fatto da lui commesso integri il reato contestatogli, il giudice di appello ha il potere e il dovere, nella osservanza del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, di esaminare tutte le risultanze processuali acquisite ai fini della decisione, e quindi anche di interpretarle in modo e con rilievo diversi rispetto alla valutazione del primo giudice, attribuendo ad una o più circostanze di fatto, che il giudice di primo grado abbia ritenuto non determinanti ai fini della sussistenza del reato, una portata diversa e decisiva per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Ne consegue l'inammissibilità del motivo, che non rientra tra quelli per i quali è consentito proporre ricorso per cassazione. Laddove, poi, il ricorrente sostiene che non è possibile affermare la sua penale responsabilità perché non è dimostrato che egli sia l'autore dell'allaccio abusivo, il motivo è manifestamente infondato. In tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745). E', quindi, ben possibile affermare la penale responsabilità dell'LO pur mancando la prova che sia stato lui a realizzare l'allaccio abusivo alla rete elettrica. Nel resto il motivo appare volto a sollevare censure attinenti esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale istruttorio per arrivare ad una decisione diversa, e che, come tali, si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'energia elettrica non rientra tra quei beni necessari per dare risposta a 5 Il Consigliere estensore bisogni primari che, ove rimasti insoddisfatti, potrebbero esporre a pericolo la vita o l'incolumità dell'agente. Né, come giustamente osservato dalla Corte di appello, il ricorrente ha dedotto di essersi rivolto agli istituti di assistenza sociale per trovare soluzione alla sua indigenza economica. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per effetto dell'applicazione delle due aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 625 cod. pen., la pena edittale, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione appena citata, è pari ad anni dieci di reclusione, oltre la multa, superiore al limite edittale fissato dall'art. 131-bis cod. pen.. 6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, atteso che esso risulta estremamente generico e confuso. Peraltro, il rigetto dei precedenti motivi determina in ogni caso la sua evidente infondatezza. 7. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato, che comunque non è ancora maturata, considerato che il reato risulta commesso sino al 21 novembre 2011 e che la pena edittale, per effetto delle due aggravanti ad effetto speciale, è pari ad anni dieci di reclusione, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod. pen.. Ne deriva che non è interamente decorso neppure il termine minimo di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen., la cui durata è pari a quella della pena edittale. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2020. Il Presidente