Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 24/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 54/2026 sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 69517/C del registro di Segreteria, depositato in data 12 aprile 2024.
AD ISTANZA DI
F. S. A., (C.F. OMISSIS), nato a [...] e residente in [...],
elettivamente domiciliato in Canicattì (AG) in Via Ten. Col. La Carruba n. 14 presso lo studio dell’avv. Calogero Lo Giudice (C.F.
LGDCGR69R26B429) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso e ha autorizzato le comunicazioni anche al fax n.
0922851936 ed alla PEC rinologiudice@avvocatiagrigento.it.
CONTRO
1. Ministero dell’economia e delle finanze - Commissione medica di verifica di Palermo (C.F. 80415740580) in persona del Ministro protempore e legale rappresentante;
2. Azienda Ospedaliera Universitaria “P. Giaccone” di Palermo
(C.F. 05841790826) con sede in Palermo nella Via Del Vespro n. 129 in persona del suo legale rappresentante;
rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Immordino dell’Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo (C.F. 80027950825;
fax: 091527080; PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via Mariano Stabile n. 182, sono domiciliati ex lege.
NEI CONFRONTI DI
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana G.
RR (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv.
Francesco AM (PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura regionale dell’Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026, l’avv. Calogero Lo Giudice per parte ricorrente e l’avv. Francesco Verlardi per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe agiva innanzi a questa Corte in riassunzione della causa iscritta presso il Tribunale di Palermo Sez. Lavoro RG n. 11457/2021, definita con la sentenza n. 654/2024 del 15.02.2024 di declinatoria della giurisdizione in favore della Corte dei conti, per avversare la decisione portata dal verbale Modello BL/G n. 22002 del 06.10.2020, con la quale la Commissione Medica di Verifica (CMV) di Palermo riconosceva il sig. F. “NON idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D.Lgs. 165/2001. Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi della L.
335/95 art. 2 comma 12” e la conseguente delibera n. 969 del 12.11.2020 dell’AOUP “P. Giaccone” di Palermo di dispensa dal servizio del ricorrente con decorrenza dal 15.10.2020.
I.a. Il ricorrente provvedeva a trascrivere il ricorso già introdotto innanzi al giudice ordinario rappresentando di avere prestato servizio in qualità di infermiere professionale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) “Paolo Giaccone” di Palermo, prima dal 1995 con incarichi annuali e poi dal 2010 con contratto a tempo indeterminato, e di essere stato colpito nel 2019 da un ictus emorragico in sede intraparenchimale temporo-frontoparietale che lo conduceva a continui permessi per malattia con conseguente riduzione stipendiale. Lo stesso aggiungeva che, in data 10 maggio 2019, a causa dell’ictus emorragico era stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’A.O. “Sant’Elia” di Caltanissetta e dopo le cure necessarie era stato dimesso, in data 07.06.2019, in condizioni stazionarie ma allettato con emiparesi facio-brachiocrurale sinistra. Successivamente veniva ricoverato presso la Fondazione Istituto “G. Giglio” di Cefalù, ove seguiva un percorso riabilitativo al termine del quale recuperava solo parzialmente le funzioni motorie.
Nel luglio del 2019 presentava domanda all’INPS per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap, ottenendo il riconoscimento dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% (artt. 2 e 12 L. 118/1971) e dell’handicap con connotazione di gravità (art. 3, co. 3 L. 104/1992). Tale verbale di accertamento veniva impugnato instaurando un procedimento dinanzi il Tribunale di EN iscritto all’RG. n. 3417/2019 avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto all’indennità di accompagnamento.
In data 10.12.2019 il ricorrente presentava domanda per usufruire dei diritti previsti dall’art. 2 co. 12 della L. 335/1995 in ragione dell’incompatibilità delle proprie condizioni psico-fisiche con l’espletamento di qualsiasi attività lavorativa. In data 12.09.2020 veniva sottoposto a visita domiciliare da parte del sanitario facente parte della CMV di Palermo all’esito della quale, con verbale Modello BL/G n. 22002 del 06.10.2020 era formulato il suddetto giudizio oggetto di contestazione.
A seguito di tale parere medico-legale il datore di lavoro, con la delibera n. 969 del 12.11.2020, dispensava il ricorrente dal servizio esclusivamente per le ragioni di cui all’art. 55-octies D.Lgs. 165/2001 con conseguente trasmissione degli atti all’INPS che liquidava la pensione tenendo conto soltanto del periodo di lavoro svolto senza applicare il cosiddetto scivolo per il completamento del periodo di lavoro fino all’età pensionabile.
Il ricorrente richiamava l’art. 2, co. 12 della L. 335/1995 prospettando il possesso del previsto requisito sanitario in quanto il suo quadro patologico sarebbe incompatibile con l’espletamento di qualsiasi attività lavorativa sulla base della documentazione sanitaria in atti e della relazione del CTP, dott. Pietro Di Bilio, del 23.04.2021, il quale aveva confermato che il sig. F. non poteva svolgere alcuna attività lavorativa a causa delle patologie esistenti a suo carico. La difesa attorea aggiungeva che l’assolutezza dell’impossibilità a svolgere qualunque mansione lavorativa era stata accertata, anche e soprattutto, in sede giudiziaria nel procedimento RG n. 3417/2019 definitosi dinanzi il Tribunale di EN che aveva riconosciuto il diritto all’accompagnamento in ragione della relazione del CTU nominato in quella causa.
Il ricorrente deduceva, quindi, che il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa richiamato dall’art. 2 del dPR 171/2011 coinciderebbe con quello previsto dall’art. 2, co. 12 della L. 335/1995.
I.b. Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che il quadro clinico e dunque le patologie in atto sono causa per l’odierno ricorrente dell’impossibilità ad essere impiegato in qualsiasi attività lavorativa pubblica o privata e per l’effetto annullare gli atti impugnati ordinando di procedere al riconoscimento in capo al ricorrente dei requisiti di cui all’art. 2 co. 12 della L. n. 335/95 con ogni successiva conseguenza di legge;
- ai fini istruttori ammettere CTU medico-legale che accerti come il ricorrente si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa anche ex art. 2 co. 12 della L. n. 335/95.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del procuratore il quale ha dichiarato di non avere ricevuto compensi e di avere anticipato ogni spesa.
II. Con decreto del 3 maggio 2024 veniva fissata l’udienza di discussione per il 25 settembre 2024.
In data 29 agosto 2024 parte ricorrente depositava le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza effettuata in data 8 maggio 2024.
III. In data 13 settembre 2024 si costituivano in giudizio il MEF e l’AOUP “P. Giaccone” di Palermo con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
In via preliminare, veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva del MEF con riguardo all’impugnazione del verbale della CMV di Palermo in quanto lo stesso aveva natura ed efficacia di atto endoprocedimentale essendo finalizzato solo all’istruttoria tecnica del provvedimento con cui l’Amministrazione competente si pronuncia sulla domanda di pensione, per cui esso sarebbe un atto neutro improduttivo di effetti esterni al procedimento e, pertanto, non risulta autonomamente lesivo dei diritti pensionistici in quanto, dal solo giudizio medico-legale sullo stato inabilitante non può derivare alcun rapporto di pensione. A tal proposito veniva dedotto che l’eventuale lesione degli interessi del ricorrente sarebbe determinata solo dal provvedimento finale negativo del trattamento pensionistico adottato dall’Amministrazione di appartenenza o dall’Ente previdenziale, rilevando che il ricorrente, pur proponendo ricorso contro l’AOUP quale datore di lavoro che aveva emanato la delibera di collocamento a riposo, non aveva citato in giudizio l’INPS soggetto istituzionalmente preposto a pronunciarsi sul diritto alla prestazione pensionistica.
Sempre in via preliminare veniva eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 174/2016 con riferimento al capo della domanda giudiziale proposta avverso il verbale sanitario, quale atto interno della procedura, che non costituisce provvedimento finale del procedimento.
Nel merito la difesa delle due Amministrazioni resistenti deduceva che l’affermazione della controparte secondo cui i risultati dell’accertamento sanitario esperito dall’organo tecnico-sanitario in sede amministrativa sono errati, non era convalidata da nessun elemento probatorio e la correttezza del giudizio avversato era provata dall’allegata relazione tecnica dell’11 aprile 2022 con cui il Presidente della CMV di Palermo aveva chiarito le ragioni del giudizio valutativo espresso con il verbale BL/G 22002 del 06.10.2020.
Inoltre, la dedotta carenza probatoria rendeva inammissibile la richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa e volta a sollevare controparte dall’onere della prova (su di essa gravante) di trovarsi nelle condizioni invalidanti prescritte dalla legge.
Secondo la difesa delle Amministrazioni resistenti, il quadro diagnostico complessivo non risulterebbe tale da determinare la condizione inabilitante richiesta dall’art. 2, co. 12 della L. n. 335/1995, avendo la CMV riscontrato solo una inidoneità di tipo assoluto al servizio quale dipendente di P.A. ex art. 55-octies del D.lgs. n.
165/2001, ossia relativa allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo professionale di appartenenza, nonché delle mansioni ascrivibili a profili professionali propri di altri livelli di inquadramento presenti nell’Amministrazione. Veniva evidenziato che, di contro, l’art. 2, co. 12 della L. 335/1995 impone un’inabilità totale, riferita a qualsiasi attività lavorativa, ossia ad un qualsiasi potenziale ambito di lavoro tra quelli astrattamente esistenti, anche al di fuori di quelli svolti nella P.A. con cascami di utilità e di efficienza psicofisica praticamente nulli essendo ancorata esclusivamente al dato sanitario, indipendentemente da fattori ambientali e socio economici ed a prescindere da considerazioni di tipo bio-attitudinale, di formazione culturale e professionale, di qualificazione lavorativa e di qualità del lavoro, sia esso di natura intellettuale o manuale.
A tal proposito veniva dedotto che bisognava escludere ogni sovrapposizione di carattere vincolante tra un giudizio di invalidità civile, anche totale, e lo status di “impossibilità, assoluta e permanente, di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, in quanto eventuali precedenti giudizi di invalidità civile possono costituire solo un orientamento valutativo, stanti i differenti ambiti in cui operano le rispettive discipline, che rispondono a logiche e finalità diverse: la prima ha carattere assistenziale, svincolata da un rapporto assicurativo e spetta a tutti i soggetti a condizione che sussista un determinato requisito reddituale mentre la seconda è fondata sul preesistente rapporto previdenziale con un ente assicuratore (di norma, l’INPS), alimentato dai versamenti contributivi effettuati dall’assicurato. Il riconoscimento del 100% dell’invalidità civile non impedisce, di per sé, lo svolgimento di un’attività lavorativa, in quanto l’invalidità discende, in realtà, da una valutazione della capacità lavorativa in senso astratto.
Inoltre, la stessa indennità di accompagnamento, riconosciuta ai soggetti dichiarati, oltreché invalidi civili totali, anche non autosufficienti oppure non autonomamente deambulanti, non risulta incompatibile, per espressa disposizione normativa (art. 1, co. 3, della L. n. 508/1988) con lo svolgimento di attività lavorativa mentre, ai sensi dell’art. 10 del citato D.M. Tesoro n. 187 del 1997, la pensione di inabilità spettante agli ex dipendenti pubblici è incompatibile con lo svolgimento, da parte del titolare, di qualsiasi attività lavorativa, dipendente ed autonoma.
Infine, con riferimento alla prospettata sovrapponibilità del concetto di inidoneità psicofisica permanente ed assoluta ex art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 171 del 2011 con la nozione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 veniva dedotto che il giudizio espresso ai sensi dell’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165 del 2001 e del citato dall’art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 171 del 2011, il quale disciplina la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio, ha effetti unicamente sullo svolgimento dei compiti di istituto del lavoratore pubblico e, quindi, sulla risoluzione del rapporto di lavoro, per cui vi sarebbe solo una coincidenza formale, ma non ontologica, rispetto all’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa di cui alla pensione di inabilità ex L. n. 335/1995, in quanto l’assoluta inidoneità ne rappresenta solo il presupposto base, dovendo il dipendente, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all’art. 2, co. 12, della L. n. 335/1995, preliminarmente risultare inidoneo in via assoluta al servizio (quindi alla propria attività lavorativa ma anche ad altre eventualmente compatibili con il proprio stato invalidante, ma sempre nel contesto del pubblico impiego) e poi, se del caso, essere giudicato impossibilitato a svolgere anche qualsiasi attività lavorativa, al di là di ogni possibile inquadramento professionale nell’ambito della amministrazione pubblica.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze;
- in subordine, rigettare integralmente il ricorso perché improcedibile e/o inammissibile e/o infondato;
- rigettare le richieste istruttorie, in particolare la richiesta di C.T.U.
da ritenersi inammissibile, in quanto meramente esplorativa.
IV. All’udienza del 25 settembre 2024 veniva disposto l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 160-bis del c.g.c., nei confronti dell’INPS quale Amministrazione competente a liquidare il trattamento oggetto di causa, fissando la nuova udienza per il 5 febbraio 2025.
V. In data 24 gennaio 2025 si costituiva in giudizio l’INPS, ripercorrendo la vicenda di cui è causa e chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari di legge per ottenere il trattamento chiesto.
In tal senso l’Istituto argomentava che, ai sensi dell’art. 2, co. 12 della L. 335/1995 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 187/1997, mancherebbero i requisiti sanitari necessari per permettere all’INPS di erogare la prestazione.
Si precisava, inoltre, che l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, di cui agli artt. 2 e 8, della legge n. 222/1984 e art. 2, co. 12 della legge n. 335/1995, rispetto a quanto previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 818/1957 (“assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro”), non solo dovrebbe essere determinata dalle infermità (ovvero dal difetto fisico o mentale) in essere (cioè da un quadro inabilitante di già concretizzato) e con esclusione di circostanze estranee alle condizioni di salute, ma l’accertamento dell’inabilità non comporterebbe più l’esame delle condizioni soggettive della persona colpita dall’affezione e dei fattori ambientali, atteso che non si verte in tema di accertamento di generica capacità lavorativa, né di verifica del proficuo utilizzo della residua efficienza psico-fisica, ossia dell’accertamento dell’esistenza di una pur minima capacità di guadagno, tendendo l’art. 2, co. 12 della L. 335/1995 alla oggettivizzazione del giudizio medico legale, ricollegando l’inabilità alla impossibilità di svolgere “qualsiasi” attività lavorativa e, quindi, a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione.
La difesa dell’Istituto aggiungeva che il requisito sanitario per espressa previsione del comma 12, deve sussistere al momento della cessazione dal servizio, perché la prestazione, comportando una equiparazione al compimento dell’età pensionabile dei 60 anni, soccorre coloro che devono cessare dal servizio a causa della patologia non dipendente da causa di servizio e non possono svolgere alcun altro lavoro.
In ultimo, l’INPS deduceva di essere vincolato al parere tecnico in mancanza di elementi che ne minino la legittimità e di non potere considerare altri verbali sanitari rilasciati per il godimento di prestazioni diverse per natura (assistenziale e non previdenziale)
quali l’invalidità civile e l’accompagnamento.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- con ogni statuizione rigettare il ricorso;
- con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio;
- in via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d’ufficio, veniva nominato sin d’ora come consulente di parte il primario dell’Ufficio Sanitario dell’INPS di Palermo, dott.ssa D’Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59, evidenziando che qualsiasi comunicazione medica andrà effettuata al Portale CTU e/o alla PEC istituzionale della sede della Direzione provinciale INPS di Palermo direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it.
VI. Nell’udienza del 5 febbraio 2025 parte ricorrente insisteva nel ricorso e nella richiesta di CTU medico-legale mentre il difensore dell’INPS si riportava alla memoria depositata. Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.
All’esito della relativa camera di consiglio questo Giudice con ord.
18/2025 disponeva supplemento istruttorio tramite l’acquisizione di un parere medico-legale affidato al Collegio Medico Legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale affinché lo stesso si esprimesse sui seguenti due quesiti:
- accertare la sussistenza, alla data del verbale della CMV di Palermo
(06.10.2020) o comunque alla data della dispensa dal servizio per inidoneità assoluta al servizio come dipendente pubblico (15.10.2020),
della condizione di “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa” ex art. 2, co. 2, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con riferimento specifico a tutte le patologie indicate nel ricorso di cui il ricorrente ha sostenuto di essere affetto all’epoca dei fatti.
- nel caso affermativo, accertare la permanenza di tale requisito sanitario.
Si assegnava il termine del 24 giugno 2025 per il deposito del parere e si fissava l’udienza di prosecuzione del giudizio per il 10 luglio 2025.
VII. In data 24 giugno 2025 il ML depositava il parere richiesto.
L’Organo medico-legale, sulla base degli atti depositati e della visita medico legale diretta del ricorrente, rendeva il seguente parere medico legale “premettendo che i parametri stringenti entro cui si colloca l’inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, escludono anche la possibilità di attendere ad un teorico generico lavoro, anche non proficuo e non continuativo — ritiene che le patologie del ricorrente, alle date del 06.10.2020 e 15.10.2020, anche alla luce dell’accertamento diretto in occasione dell’inizio delle operazioni peritali, non determinavano un azzeramento assoluto delle capacità lavorative e pertanto NON erano tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995”.
Il ML, richiamando il verbale della CMV del MEF del 06.10.2020, evidenziava che “la riabilitazione del ricorrente riuscì ad ottenere una stabilizzazione clinica, un netto miglioramento dei deficit cognitivi polisettoriali, un miglioramento dell’autonomia nei passaggi posturali e nei trasferimenti, con recupero della stazione eretta e della deambulazione con ausili ed un miglioramento dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana”. Secondo il ML, ciò associato al “fatto che la sindrome ansioso-depressiva era comunque compensata dalla terapia psicofarmacologica rendeva il ricorrente, alle date di riferimento, in una condizione di mantenimento di un residuo di capacità lavorativa”.
Tale parere negativo era confermato anche dopo l’esame delle osservazioni pervenute dalla difesa del ricorrente, evidenziando quanto segue:
- “Per poter esprimere un parere in risposta al quesito posto in ordinanza, questa Sezione del ML ha analizzato tutta la documentazione sanitaria, presente agli atti, prossima alla data di riferimento”.
- “Nel parere espresso, con seduta del 14.04.2025, non vi è scritto da nessuna parte che si riconosce il beneficio della inabilità solo alla data della visita medica. Questa Sezione del ML, in risposta al quesito, ha solamente espresso il parere che, alle date del 06.10.2020 e del 15.10.2020, anche alla luce dell’accertamento diretto in occasione dellinizio delle operazioni peritali, le condizioni del ricorrente non determinavano un azzeramento assoluto delle capacità lavorative e, pertanto, non erano tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La condizione di NON inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a parere di questa Sezione del ML, era presente allora
(alla data del 06.10.2020 e 15.10.2020) ed è presente attualmente (alla data della visita in occasione delle operazioni peritali)”.
- “le condizioni cliniche generali del ricorrente, caratterizzate da deambulazione possibile, benché falciante a sinistra e con ausilio di un bastone, la normale forza muscolare agli arti di destra e modicamente ridotta a sinistra, le buone capacità cognitivointellettive con un buon bagaglio di esperienza lavorativa e le condizioni psichiche comunque compensate dalla terapia farmacologica, rendevano il ricorrente, alla data di riferimento, detentore di residue capacità lavorative tali da permettergli di effettuare una teorica attività lavorativa “ultra-generica””.
VIII. In data 30 giugno 2025 parte ricorrente depositava memoria difensiva in cui contestava il parere reso dal ML, lamentando che lo stesso [avrebbe dovuto investigare se, in concreto (e non in astratto)
tale residua capacità lavorativa esiste e non per una tipologia di lavoro “anche non proficua e non continuativa” ma, al contrario, tale da consentire al lavoratore (odierno ricorrente) di poter attivarsi per trovare un lavoro che gli consenta di integrare il suo reddito
(proveniente da pensione parziale) e metterlo nelle condizioni di vivere una vita dignitosa (oltre il limite della povertà) insieme alla sua famiglia”, evidenziando che [L’espressione “impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa” ai sensi dell’art. 12 comma 12 della legge 335, in ambito pratico, significa che un individuo, a causa di una patologia non dipendente da causa di servizio, si trova nella condizione di non poter più svolgere nessuna mansione lavorativa, né quella specifica per cui era impiegato né altre compatibili con le proprie capacità residue].
Secondo la difesa attorea il ML [… avrebbe dovuto spiegare, “in concreto”, quali possibilità residue erano ancora in capo al ricorrente tali da poterlo fare reinserire “realmente” nel modo del lavoro secondo le sue effettive capacità di lavoro e non astrattamente ritenerlo idoneo a svolgere “residue attività lavorative”, frase, quest’ultima, assolutamente vuota e senza alcuna valenza sanitaria e giuridica].
Il ricorrente, inoltre, lamentava che il ragionamento e le valutazioni di merito del ML si basavano esclusivamente sulle conclusioni assunte dalla CMV del MEF avversate nell’odierno giudizio mentre esso avrebbe dovuto rivalutare le problematiche mediche del ricorrente all’epoca del richiesto pensionamento alla luce di proprie valutazioni mediche e, sulla scorta di queste, avrebbe dovuto spiegare al Giudice procedente i motivi clinici e medici per i quali le patologie (allora ed ancora oggi) riscontrate non sono tali da far dichiarare l’assoluta inabilità al lavoro del ricorrente alla data della domanda.
Secondo la difesa attorea la valutazione del ML avrebbe riconosciuto al sig. F. il beneficio della inabilità solo dalla data della visita medica del 14.4.2025 rilevando che la patologia diagnosticata, con gli esiti altamente invalidanti, risulta essere identica a quella, direttamente in essere, alla stessa data dell’ictus cerebrovascolare, che ha colpito il sig. F. S. in data 10.5.2019 per cui lo “status adesso riscontrato non è, affatto, frutto di aggravamento della malattia ma soltanto il permanere delle situazioni invalidanti che, periodo per periodo, possono apparire più o meno gravi in ragione di intervento di specifici farmaci che, però, non hanno sempre lo stesso effetto”.
La difesa attorea aggiungeva che il ricorrente, dal momento dell’intervenuto ictus, aveva “perso ogni capacità di svolgere attività lavorativa anche solo allo stato teorico e, ciò, perché è palese la sua necessità di essere sempre tenuto sotto controllo diretto e di essere accompagnato in ogni atto della sua vita quotidiana, condizione che gli impedisce qualunque tipo di applicazione (anche teorica) a qualsiasi tipo di lavoro e mansione”.
La memoria concludeva chiedendo preliminarmente di “disporre il richiamo del CTU e, chiedendo di formarsi in diversa composizione, riformulare il quesito affinché si accerti la concreta e reale (e non teorica) capacità del ricorrente a svolgere residue attività lavorative o, di contro, se lo stesso ha impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa” e riportando per il resto le conclusioni in atti.
IX. Nell’udienza del 10 luglio 2025 parte ricorrente insisteva nel ricorso e nelle richieste istruttorie e di merito evidenziando la necessità del richiesto approfondimento istruttorio in punto di fatto considerato che nel giudizio pensionistico era possibile proporre appello solo sulle questioni di diritto. L’INPS si opponeva al richiamo del ML e chiedeva la decisione. Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.
All’esito della relativa camera di consiglio questo Giudice con ord.
98/2025 disponeva supplemento istruttorio tramite l’acquisizione di un parere medico-legale affidato al Collegio Medico Legale dell’ASP di EN sugli stessi due quesiti già formulati con ord. 18/2025, assegnando il termine del 24 gennaio 2026 e fissando l’udienza di prosecuzione per il 18 febbraio 2026.
X. In data 24 giugno 2025 l’ASP di EN depositava il parere richiesto.
L’Organo medico-legale all’esito dell’esame della documentazione in atti e di visita del ricorrente evidenziava che “alla data del 06 ottobre 2020 il quadro clinico pareva oramai stabilizzato nei propri postumi e, nel merito, il Sig. F. risultava affetto da emiplegia sinistra in esiti di emorragia cerebrale intraparenchimale fronto-temporale destra in soggetto con ipertensione arteriosa e sindrome depressiva grave con manifestazioni ansiose” aggiungendo che le “condizioni cliniche del paziente, stabili nella loro gravità, erano comunque tali da consentire allo stesso di deambulare sebbene con necessità appoggio (solo monolaterale) - né risulta agli atti una compromissione dell’emisoma dominante di destra; il paziente aveva cioè una limitazione motoria solamente all’emisoma di sinistra rimanendo intatte le funzioni motorie relative al lato destro del corpo (lato dominante per il paziente de quo). Per quel che attiene la sfera psichica, il paziente era affetto da una sindrome depressiva, che tuttavia lasciava intatte le funzioni superiori: la critica e il giudizio erano conservati, l’orientamento nello spazio e nel tempo erano mantenuti, così come la vigilanza”.
Sulla base di tali considerazioni il collegio medico-legale dell’ASP di EN riteneva che, alla data del 6 ottobre 2020, non fosse sussistente l’invocato requisito sanitario in quanto “era conservata la capacità deambulatoria del paziente, benché falciante e seppur con necessità di appoggio (peraltro solamente monolaterale); lo stesso manteneva altresì conservate le proprie capacità cognitive (vigile, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, con critica e giudizio conservati). Dal profilo cognitivo-funzionale emergevano pertanto delle residue capacità lavorative utilizzabili concretamente in diversi ambiti lavorativi”. A tal proposito era evidenziato che “il paziente poteva svolgere attività lavorative di tipo sedentario e che non richiedessero una stazione eretta prolungata; a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Sig. F. poteva essere impiegato in mansioni quali quelle di centralinista ovvero di attività di tipo uscerile” con limitazioni (esclusione dall’accompagnamento dell’utenza, mantenimento dell’ordine, della sicurezza, ecc.).
Tale giudizio negativo sulla sussistenza del requisito sanitario della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa era confermato all’esito dell’esame delle osservazioni critiche del CTP del ricorrente argomentando che una attenta disamina della documentazione sanitaria è propedeutica ad una buona ed efficace valutazione medico-legale e che l’istante “era in grado di svolgere attività lavorativa di tipo sedentario e che non richiedesse una stazione eretta prolungata; tra le varie e possibili (e non esaustive) attività …: centralinista, addetto al call center/agente di call center da remoto, addetto alla reception” con la precisazione che l’idoneità alla mansione può essere accompagnata da specifiche limitazioni che non pregiudicano l’idoneità stessa e richiamando la normativa specifica sull’assunzione delle persone con disabilità.
XI. In data 5 febbraio 2026 parte ricorrente depositava memoria difensiva in cui contestava il parere reso dalla ML dell’ASP di EN, lamentando che la stessa “cade in palese contraddizione quando indica (come esempi) le attività di lavoro che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere. Riporta, infatti, tutte attività di lavoro
(centralinista, addetto call center, ad-detto reception e poco altro) che sono state considerate non possibili per l’allora dipendete dallo stesso datore di lavoro che, all’atto della visita medica, lo considerò inabile da applicare a qualunque mansione (anche inferiore) presso la propria struttura, tanto da dispensarlo dal servizio”. Sul punto si affermava che il “datore di lavoro preferì privarsi di quella risorsa
(consentendo la dispensa dal servizio del lavoratore) proprio in ragione dell’impossibilità ad applicarlo a quelle stesse mansioni che, oggi, la ML, ritiene siano (ed erano) possibili quale residua capacità del ricorrente al lavoro”. Secondo la difesa attorea il “ML, invece di accertare, spiegare e motivare le effettive residue capacità di lavoro del ricorrente, ha accertato l’errore del datore di lavoro ad esonerarlo dal servizio, in quanto, avrebbe, invece, dovuto applicarlo ad una di quelle mansioni che viene indicata”.
La memoria concludeva insistendo nelle conclusioni in atti e chiedendo preliminarmente di “disporre il richiamo del CTU in diversa composizione, per rispondere al quesito già formulato, affinché si accerti la concreta e reale (e non teorica) capacità del ricorrente a svolgere residue attività lavorative o, di contro, se lo stesso ha impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con esclusione di quelle che era possibile svolgere quale dipendente pubblico presso l’Amministrazione della quale era dipendente”.
XII. All’udienza del 18 febbraio 2026 la difesa del ricorrente contestava il parere medico-legale dell’ASP di EN chiedendo il richiamo del CTU per il rinnovo della consulenza in diversa composizione e l’accoglimento del ricorso mentre il procuratore dell’INPS si opponeva al richiamo del CTU chiedendo che la causa fosse decisa.
Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. L’odierno giudizio in riassunzione per declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario ha ad oggetto la domanda del ricorrente, quale ex dipendente dell’AOUP “P. Giaccone” di Palermo con il profilo di infermiere professionale cessato dal servizio dal 15.10.2020 per inidoneità assoluta e permanente al servizio ex art. 55-octies del D.Lgs.
165/2001, volta ad ottenere l’accertamento del requisito sanitario dell’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa previsto dell’art. 2, co. 12, L. 335/1995 con ogni successiva conseguenza di legge ai fini pensionistici.
1.1. In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione della Corte dei conti sul caso di specie in quanto l’oggetto del giudizio riguarda la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2 co. 12 della L. 335/1995 a carico di una gestione previdenziale pubblica.
Infatti, la Corte suprema, nel caso di un dipendente comunale già collocato in quiescenza per inabilità fisica che ha chiesto al giudice ordinario il conseguimento della pensione d’inabilità ai sensi dell’art.
2, co. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo cui la pensione viene ricalcolata in misura corrispondente a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, ha affermato che “la domanda introdotta …
esibisce un petitum sostanziale che riguarda specificamente il rapporto previdenziale e non l’attribuzione di benefici economici aventi ricaduta meramente riflessa sul trattamento di quiescenza” …
“Ne discende che la domanda concerne una controversia sulla misura della pensione, venendo in questione la spettanza dei miglioramenti esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all’oggetto ed all’ambito del giudizio, la decisione da emettere da parte della Corte dei conti possa incidere sull’ormai cessato rapporto di lavoro, sicché la cognizione delle controversie ad esso relative non può che essere devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti” (Cass. civ., SS.UU.,
ord. n. 9285/2002).
La stessa Corte successivamente ha affermato che “la domanda di accertamento sanitario che sia finalizzata al conseguimento della prestazione previdenziale connessa allo stato di inabilità/invalidità assoluta e permanente rientra nella giurisdizione del giudice contabile cui appartengono in via esclusiva, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza” (Cass. civ., SS.UU.,
ord. n. 5237/2025, in senso conforme Cass. civ., SS.UU., n 22941/2025).
1.2. Sempre in via pregiudiziale va rilevata la tempestività della riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte ex artt. 17 c.g.c. e 59 L. 69/2009.
Infatti, è stato rispettato il termine fissato da quest’ultima disposizione normativa secondo cui “1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione … 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito”.
Infatti, nel caso in esame la sentenza n. 654/2024 del Tribunale di Palermo-Sezione lavoro che ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, è stata pubblicata in data 19.02.2024 mentre il ricorso in riassunzione innanzi a questa Corte è stato depositato nella Segreteria di questa Sezione in data 12.04.2024 per cui è stato rispettato il suddetto termine di non oltre i tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione.
1.3. In via sempre pregiudiziale, in quanto relativa alla regolarità del contradditorio, va scrutinata l’eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall’AOUP “P. Giaccone” di Palermo e dal MEF che va respinta per le considerazioni di seguito svolte.
Secondo l’insegnamento costante della Corte suprema, l’accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell’azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell’azione per come prospettato nel ricorso in quanto l’accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).
Di conseguenza, la funzione sostanziale e procedimentale svolta dalla CVCS istituito presso il MEF e dall’AOUP “P. Giaccone” di Palermo quale ex Amministrazione datoriale, per come prospettato dal ricorrente, non consente che quest’ultimi restino estranei rispetto agli effetti della decisione considerato che anche la circostanza che il parere reso da tale organo costituisca un atto endoprocedimentale non fa venir meno la lesività dell’atto stesso, visto che il provvedimento finale si fonda esclusivamente sul parere del Comitato.
1.4. In ultimo, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 153, co. 1 lett. b del c.g.c. sollevata dalla difesa dell’AOUP di Palermo e del MEF in quanto risulta in atti che il ricorrente in data 15.12.2019 ha presentato alla sua Amministrazione datoriale, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 8-5-1997 n. 187, domanda di pensione di inabilità ex art. 12, co. 12 della L. 335/1995 a seguito della quale quest’ultima ha richiesto alla CMV di Palermo il previsto parere sanitario.
2. In via preliminare di merito è necessario richiamare la disciplina di riferimento invocata nel presente giudizio per come è stata interpretata dalla giurisprudenza contabile e di legittimità.
2.1. Si rileva in termini generali che l’art. 2, co. 12, L. 335/1995 ha esteso il regime della pensione di inabilità, già previsto per i dipendenti del settore privato dalla L. 222/1984, al comparto del pubblico impiego prevedendo, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti della Amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, un trattamento pensionistico calcolato su un’anzianità corrispondente a quella loro spettante nel caso di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età.
Il decreto del Ministero del tesoro n. 187/1997 contenente le modalità applicative della citata norma, ha stabilito, all’art. 2 i seguenti requisiti per l’attribuzione della suddetta pensione di inabilità: a)
anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell’art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218; b)
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all’infermità di cui alla precedente lettera b)”.
Il requisito controverso nel presente giudizio è quello sanitario relativo alla sussistenza del presupposto dell’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tale presupposto, nell’ottica dell’armonizzazione dei sistemi pensionistici, sottesa alla riforma di cui alla legge 335/1995, coincide con quello previsto dall’art. 2 della legge 12.6.1984 n. 222 per la concessione della pensione ordinaria di inabilità ai dipendenti e lavoratori autonomi iscritti alla assicurazione generale obbligatoria
(AGO) gestita dall’INPS e con quello previsto dal successivo art. 8 della stessa legge sulla pensione di reversibilità per gli orfani inabili come affermato dalla costante giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, ex multis: Sez. I App., sent. 626/2013; Sez. III App. 410/2017).
Per avere diritto alla pensione di inabilità il pubblico dipendente, quindi, deve trovarsi in una condizione di infermità non dipendente da fatti di servizio, da valutare alla data della cessazione dal servizio
(cfr. C. conti, Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 10/A/2025) o in assenza di tale cessazione alla data della visita collegiale della CMV con conseguente irrilevanza degli eventuali aggravamenti successivamente intervenuti o di cui si può ipotizzare il verificarsi in futuro alla stregua delle correnti cognizioni scientifiche, che pregiudichi in modo totale e permanente la sua possibilità di svolgere attività lavorativa generica con riferimento a qualsiasi lavoro
(subordinato, autonomo o professionale) non residuando alcuna capacità lavorativa, neppure minima, da utilizzare per una modesta attività di lavoro (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 613/2014).
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che [la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute. Inoltre, scompare il riferimento al “proficuo lavoro”, contenuto nella disposizione precedente … il quale faceva sì che l’accertamento della inabilità comportasse l’esame delle condizioni soggettive della persona colpita dall’infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali, poiché si trattava di stabilire non solo se il soggetto avesse una generica capacità lavorativa, ma se potesse utilizzare “proficuamente” la residua efficienza psico fisica, e quindi se conservasse una pur minima capacità di guadagno] (Cass.
civ., Sez. L., sent. n. 16955/2004). L’attuale dato normativo, quindi, prescinde dal [quadro delle circostanze socio-economiche e personali]
dell’interessato e [tende alla oggettivizzazione del giudizio medico legale] ricollegando [l’inabilità alla impossibilità di svolgere
“qualsiasi” attività lavorativa e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione] (Cass. civ., Sez. L., sent. n. 16955/2004). Si tratta di orientamento confermato successivamente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che tale condizione sanitaria “deve essere determinata esclusivamente dall’infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata questa Corte: si vedano Cass. n. 9946 dell’8 maggio 2014; Cass. n. 9970 del 29 aprile 2009; Cass. n. 16955 del 26 agosto 2004)” (Cass. civ., Sez. L., ord. n.
8678/2018)
Infatti, la Cassazione ha avuto modo di affermare che con la legge 222/1984 si è “passati dalla considerazione della potenzialità reddituale (capacità di guadagno) alla considerazione della
“potenzialità energetica” (capacità di lavoro) per cui non trovano più posto nel giudizio sanitario“ quei fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità, per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta, di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione” (cfr. Cass., Sez. L., ex multis, n.
12261/1998, n. 17159/2011, n. 10953/2016).
In sostanza quel che conta per la sussistenza del requisito sanitario richiesto per accedere alla suddetta pensione di inabilità è che, a causa delle infermità, sia venuta meno in modo definitivo qualsiasi capacità lavorativa sicché nel caso in cui residui la potenzialità di attendere ad attività lavorative generiche, indipendentemente dal ritorno reddituale che dalle stesse possa derivare e dal tipo di lavoro
(subordinato, autonomo o professionale), il suddetto requisito deve ritenersi escluso.
D’altronde, a fronte di questo più severo giudizio di incapacità lavorativa corrisponde una più intensa tutela economica del pensionato, attraverso l’attribuzione di contributi figurativi che incrementano l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima di 40 anni, fermo restando che tale trattamento non può superare il limite dell’80 per cento della base pensionabile né quello del trattamento pensionistico spettante nel caso che l’inabilità sia dipendente da causa di servizio.
2.2. La costante giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, ex multis: Sez.
App. Reg. Siciliana, sent. n. 112/2024; Sez. I App., sent. n. 125/2023;
Sez. giur. Lazio, sent. n. 60/2025; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n.
306/2021) ha poi affermato che il requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa non coincide con il requisito sanitario di cui all’art. 55-octies, co. 1, primo periodo del D.lgs. 165/2001 secondo cui “Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro”.
Infatti, tale specifica disposizione di cui all’art. 55-octies ha a oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio e il d.P.R. n.171 del 2011 recante il
“Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, all’art. 2 ha stabilito che: 1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):
a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
A tal proposito, pur contenendo l’art. 2 co. 1 lett. a) d.P.R. n. 171 del 2011 con riferimento al requisito sanitario un’espressione identica a quella contenuta nell’art. 2, comma 12, della l. 335 del 1995, è stato chiarito che l’inidoneità assoluta al servizio come dipendente di amministrazione pubblica, di cui all’art. 55 octies d.lgs. 165/2001 non coincide con l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa di cui all’art. 2 comma 12 della L.
335/1995, trattandosi nel primo caso di un preciso criterio per l’esercizio di un diritto potestativo di recesso in capo all’Ente – datore di lavoro, rispetto al quale il dipendente pubblico si trova in una posizione di mera soggezione (Cass. civ., sent. n. 19774/2016)
[essendo anche tale previsione da riferire alla “inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione”, come si evince chiaramente dell’art. 5, comma 3 del medesimo D.P.R.” per cui “è evidente, allora, che detta disposizione non può applicarsi all’ipotesi di automatica risoluzione del rapporto per effetto di sopravvenuta inidoneità accertata ai sensi della L. n. 335 del 1995, in relazione alla quale lo scioglimento del vincolo negoziale scaturisce dall’impossibilità definitiva di adempiere la prestazione lavorativa e dalla conseguente impossibilità totale di chiedere la controprestazione] (Cass. civ, Sez.
L., sent. n. 9556/2021).
3. Ciò posto sulla disciplina di riferimento, il ricorso non può essere accolto per le considerazioni di seguito svolte.
3.1. Questo Giudice condivide i due pareri medico-legali acquisiti nel corso dell’istruttoria, trasmessi rispettivamente in data 24.06.2025 dal ML del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione e in data 26.01.2026 dalla ML dell’ASP di EN, che si sono espressi in modo concordante sulla persistenza in capo al ricorrente, al momento della sua dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 55-octies del D.Lgs. 165/2001, di una residua capacità lavorativa impiegabile e, quindi, sull’assenza del requisito sanitario di cui all’art. 2. co. 12 della L. 335/1995, confermando il parere già reso con verbale modello BLG n 22002 del 06-10-2020 dalla CMV di Palermo del MEF nel relativo procedimento amministrativo.
I citati pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria dell’odierno giudizio, infatti, si presentano basati su attendibili elementi di fatto derivanti da una attenta valutazione della documentazione in atti, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato e sono pienamente corrispondenti ai quesiti posti rispettivamente nelle ordinanze n. 18 e n. 98 del 2025, diversamente da come prospettato dalla difesa del ricorrente.
Infatti, il ML del Ministero della difesa quale CTU di questo Giudice ha ritenuto, sulla base della documentazione medica richiamata nella parte in fatto e della visita diretta, che il quadro clinico del ricorrente nell’ottobre del 2020, dopo la riabilitazione successiva all’ictus emorragico del maggio 2019, presentava una stabilizzazione clinica con un netto miglioramento dei deficit cognitivi polisettoriali, con recupero della stazione eretta e della deambulazione con ausili ed un miglioramento dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana e che la sopravvenuta sindrome ansioso-depressiva fosse compensata dalla terapia farmacologica, per cui non sussisteva un azzeramento assoluto delle capacità lavorative. Tale giudizio del ML, diversamente da come prospettato erroneamente dal ricorrente nel ricorso, è stata formulato con riferimento al momento della dispensa dal servizio ed esso non contiene alcuna valutazione della sussistenza del requisito sanitario controverso in un periodo successivo come affermato in modo non corretto dalla difesa attorea nella memoria difensiva del 30.06.2025 dove si afferma in modo non corrispondente al vero che “Nel merito delle operazioni peritali e delle sue conclusioni, quindi, si osserva che, in riferimento alla valutazione della ML, che riconosce al Sig. F. S. il beneficio della inabilità solo dalla data della visita medica, svoltasi in Palermo il 14.4.2025 si deve specificare che, la patologia diagnosticata, con gli esiti altamente invalidanti, risulta essere identica a quella, direttamente in essere, alla stessa data dell’ictus cerebrovascolare, che ha colpito il Sig. F.S. in data 10.5.2019”.
A tale parere si è aggiunto quello reso dal ML dell’ASP di EN il quale ha confermato, alla data della dispensa dal servizio, la stabilizzazione del quadro clinico del ricorrente le cui condizioni pur gravi non avevano compromesso il suo emisoma dominante di destra mentre la sindrome depressiva aveva lasciato intatti le sue funzioni superiori di critica e di giudizio così come l’orientamento nel tempo e nello spazio così come la vigilanza, tanto che, fra l’altro, lo stesso era in possesso di patente di guida in corso di validità.
Conseguentemente la ML dell’ASP di EN quale CTU di questo Giudice ha ritenuto che sussistevano residue capacità lavorative utilizzabili concretamente in diversi ambiti lavorativi che venivano indicati in modo specifico dallo stesso organo medicolegale.
La documentazione medica, le certificazioni medico-legali così come le diverse relazioni dei CTP prodotte dal ricorrente non presentano elementi tali da mettere in dubbio gli esiti dei due suddetti pareri medico-legali.
Infatti, una delle questioni dirimenti prospettate dalla difesa attorea sulla base delle diverse relazioni e osservazioni dei vari CTP del ricorrente è l’equiparazione del requisito dell’art. 2 co. 1 lett. a) d.P.R.
n. 171 del 2011 in attuazione dell’art. 55-octies d.lgs. 165/2001, il cui accertamento non contestato ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze con la P.A. a seguito dell’esercizio del previsto diritto potestativo da parte dell’AOUP “P. Giaccone” di Palermo con la delibera n. 969 del 12-11-2020, con il requisito controverso di cui all’art. 2 co. 12 della l. 335/1995.
Come già illustrato nel punto 2.2. e come prospettato correttamente dal MEF e dall’AOUP di Palermo tale equiparazione, al di là della suggestiva identità della stessa espressione usata, non ha alcun fondamento in quanto l’accertata inidoneità dell’art. 55-octies d.lgs.
165/2001 è rapportata alle mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente pubblico cosa che è confermata dall’art. 5, co. 3 del d.P.R. n. 171/2011 secondo cui “Se dall’accertamento medico risulta l’inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione l’amministrazione adotta i provvedimenti di cui all’articolo 7” (enfasi aggiunta). Di contro, come già detto nel precedente punto 2.1. il requisito sanitario di cui all’art. 2, co. 12 della L. 335/1995 si riferisce ad un presupposto diverso e più stringente riferito a qualunque attività rivestita che prescinde dall’inquadramento e dal titolo di studio del dipendente pubblico.
Né il requisito sanitario di cui all’art. 2 co. 12 della L. 335/1995 può essere surrogato automaticamente dalla sussistenza in capo al ricorrente del requisito dell’invalidità civile totale con diritto all’accompagnamento come prospettato dalla sua difesa in quanto si tratta di requisiti sanitari diversi come argomentato in modo condivisibile dalla difesa del MEF e dell’ex Amministrazione datoriale e riportato nella parte in fatto.
3.2 Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, va condiviso il giudizio medico-legale espresso dalla CMV di Palermo del MEF per il ricorrente di non inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, co. 12, L. 335/1995 con conseguente rigetto del ricorso.
4. Le motivazioni sopra espresse che evidenziano una preponderante rilevanza, nella questione oggetto di lite, di un accertamento di natura medico-legale, rappresentano sufficienti motivi ex art. 31, co. 3, c.g.c. anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia
(C. Cost., sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L.
533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
Il Giudice Gaspare AP F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 23 febbraio 2026 Pubblicata il 24 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della ricorrente.
Il Giudice Gaspare AP F.to digitalmente Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di F. S. A. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 24 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)